Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 182/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Lecce;
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2025 ex art
127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 15 D. LGS. N.150/2011
RILEVATO
- che, con ricorso depositato il 24 febbraio 2024, l'Avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi reso dalla Corte
d'Appello di Lecce-Sezione Unica Penale, depositato in data 25.01.2024, con il quale veniva liquidato in suo favore l'importo complessivo di euro 1.230,00, (al netto della detrazione ex art. 106 bis del D.p.r. 115/2002) per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% , iva e c.p.a, con riferimento all'attività professionale svolta innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel procedimento penale n. 25928/2023 Reg.
Gen., come difensore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1 nell'ambito nell'anzidetto giudizio.
- l'opponente si duole dell'illogicità ed incongruità della liquidazione disposta;
in particolare lamenta il mancato riconoscimento di compenso per la fase introduttiva del giudizio ed unitamente la carenza di motivazione in relazione ai criteri adottati per la quantificazione della somma riconosciutagli, (in particolare l'applicazione della riduzione del 50% sui valori medi che, a dire dello stesso, determinava un importo al di sotto del riferimento tabellare indicato per scaglione di valore nel DM 55/2014);
- tanto premesso, ha concluso chiedendo la riforma del decreto impugnato e la liquidazione del compenso indicato nell' istanza di liquidazione, pari ad €.4.221,33
(onorari medi ridotti al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.p.r. 115/2002), o comunque alla differente somma ritenuta di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensiva di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, unitamente alle spese relative al presente giudizio;
- che, instaurato ritualmente il contraddittorio, il non si è Controparte_2
costituito in giudizio;
OSSERVA
Va rigettata la proposta opposizione.
Considerato e rilevato che:
- in merito ai parametri di liquidazione del compenso in ambito penale, l'art.12, comma
3 del DM 55/2014 prevede che vada liquidato per fasi ed elenca, in via esemplificativa, le prestazioni professionali previste […] b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
- parte ricorrente nella qualità di difensore, nonché procuratore speciale di CP_1
persona offesa costituitasi parte civile, ha depositato memoria difensiva
[...] nell'interesse della stessa (Doc. 4), con riferimento ai motivi del ricorso in Cassazione proposti dall'imputato ; Parte_2
- tale scritto difensivo integra una effettiva attività defensionale svolta dal difensore, odierno opponente, tuttavia da qualificarsi, secondo tariffa, quale attività relativa alla fase introduttiva del giudizio (ved. art. 12, comma 3, lett. b), D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022), attività per la quale il compenso previsto è pari ad € 1.323,00, diminuito del 50% il valore medio di € 2.646,00);
- nulla debba riconoscere, al contempo, per la fase decisoria non potendosi parificare alla partecipazione alla stessa il mero invio delle conclusioni scritte;
- che l'ammontare complessivo del compenso determinato secondo quanto sopra specificato risulta leggermente inferiore rispetto a quello liquidato, come tale non suscettibile di diminuzione sulla base del ricorso proposto dal solo Avv. e non Pt_1
avendo il proposto ricorso incidentale;
CP_2
- in merito alla ulteriore contestazione mossa da parte istante, circa l'applicata riduzione del 50% ai valori medi nella liquidazione del compenso, che debba condividersi la valutazione operata nel decreto opposto, ritenendola congrua e motivata, in ragione dei criteri tenuti in conto, quali la concreta incidenza degli atti processuali assunti rispetto alla posizione dell'assistita, le caratteristiche, l'urgenza, il pregio dell' attivita' prestata,
l'importanza, la natura, la complessita' del procedimento, la gravita' ed il numero delle pag. 2/4 imputazioni, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l' autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, il numero dei documenti e degli atti da esaminare, la continuita' dell'impegno, l'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente, numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, il tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime.
Giova richiamare, tra l'altro, che nell'ambito del dovere di verifica in capo al Giudice, è contemplato l'esercizio di un potere discrezionale dello stesso nella determinazione del compenso, che se contenuto tra il minimo (come nel caso di specie) ed il massimo della tariffa, non richiede, motivazione specifica. In tale senso anche l'interpretazione data dalla Suprema Corte all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, laddove assume che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. Sez.
6, 02/12/2019 n. 31404, Rv. 656257 - 01); nel caso in esame, il quantum complessivamente liquidato ascende ad un importo non inferiore ai minimi tabellari in relazione alle fasi ed alle attività che il giudice di merito ha ritenuto effettivamente espletate ed è quindi conforme ai criteri richiamati nel provvedimento impugnato, tenuto conto della riduzione ex art 106 bis T.U. 115/2002);
- nulla vada disposto in ordine alle spese processuali del presente giudizio di opposizione, tenuto conto che il non si è costituito;
CP_2
- stante il rigetto integrale del gravame, debba darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012
(legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'opponente di pagare il doppio unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione di cui in premessa.
2) Nulla per le spese.
pag. 3/4 3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, 20/2/2025.
IL Consigliere Delegato
Dott. Carlo Errico
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