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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 3744/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3744/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Michele Boscato con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mira (VE) in data 15.10.2016 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2016, parte II^, Serie A, n. 34; che dalla predetta unione non sono nati figli;
che si sono già separati avanti al presente Tribunale di Venezia con decreto di omologa emesso in data 12.05.2022 (R.G. 1428/2022) e che, tuttavia, si sono successivamente riconciliati con dichiarazione ricevuta dall'ufficiale di Stato Civile del Comune di Mira (VE) in data 12.02.2024; che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 2 che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale di Venezia Mestre in Piazzetta della Pace n. 15 int. 2 viene assegnata alla sig.ra
, che ne è legittima proprietaria;
Pt_1
3) i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere alcuna pretesa di carattere economico da far valere l'una nei confronti dell'altro e viceversa;
4) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 05.06.2025 esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) (N. 34 Parte II Serie A dell'anno 2016).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 09.7.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
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