Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di pagamento premio polizza assicurazione sulla vita - premio devoluto al fondo conti dormienti - responsabilità intermediario per violazione obblighi informativi – responsabilità non sussiste - promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'amico Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura telematica in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Parte attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Colletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
CONCLUSIONI
(come da verbale udienza del 29.10.2024)
Parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE
Condannare , C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede in Roma, via Aldo Fabrizi 9, per le ragioni esposte in atti e/o della pagina 1 di 15
DM 55/2014”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Biella, nella persona dell'Ill.mo Signor Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza così giudicare:
A) In via pregiudiziale, accertare la lesione dell'integralità del contraddittorio instaurato e disporre a carico del ricorrente l'estensione dello stesso nei confronti della ON Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma – via Yser n. 14 ; in subordine, disporre l'integrazione per ordine dell'Ill.mo Signor Giudice onerando parte ricorrente alla chiamata in giudizio.
B) In via principale, nel merito, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto del sig. Parte_1
alla prestazione assicurata e la legittimità della conseguente devoluzione al Fondo ex Legge n.
266/2005 – n. 166/2008.
C) Accertare e dichiarare la correttezza della posizione assunta dalla Compagnia, l'adempimento di tutti gli oneri previsti dalla normativa di settore ed il rispetto degli obblighi informativi.
D) in ogni caso e per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata dal sig. per essere Parte_1
assolutamente infondata nel fatto e nel diritto.
E) In via subordinata ed all'esito della disposta estensione del contraddittorio nei confronti della
ON Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il caso di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la stessa Concessionaria tenuta al pagamento di quanto reclamato dal ricorrente o alla restituzione in favore della Compagnia di quanto dalla stessa devoluto, manlevando e garantendo comunque la da ogni somma corrisposta Controparte_1
in favore del ricorrente.
F) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Parte convenuta ha chiesto la concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.
***
A) Determinazione oggetto del contendere pagina 2 di 15 La presente controversia ha ad oggetto una domanda di condanna dell'odierna convenuta al pagamento di un premio assicurativo correlato, secondo la prospettazione attorea, a un prodotto finanziario ed erroneamente devoluto al fondo conti dormienti.
A tal fine parte attrice ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• di avere stipulato in data 7.12.1999 con la soc. “un contratto decennale denominato CP_1 polizza di assicurazione sulla vita con scadenza il 6.12.2009” dietro versamento di un premio unico di Euro 10.587,37, il cui rimborso “era collegato alle variazioni del MUICP (Monetary
Union Index of Consumer Prices (Indice dei prezzi al consumo dell'Unione Monetaria) e al 50
% delle variazioni percentuali dell'indice azionario Eurostoxx 50” e con previsione, alla scadenza della polizza (6.12.2009), di un “rimborso del premio aumentato/diminuito dalle variazioni del titolo sottostante e il 10 % del premio versato”;
• di essere stata tuttavia comunicata all'odierno attore dalla soc. con lettera ricevuta CP_1
in data 1.6.2012, la scadenza della polizza in data 6.12.2009 e l'avvenuta devoluzione al fondo rapporti dormienti dell'importo di € 12.422,98, in assenza di espressa richiesta dell'investitore di ottenere il rimborso convenuto decorsi i due anni dalla scadenza;
• di avere pertanto l'attore presentato un reclamo in data 5.12.2012, dichiarato però inammissibile dall' adito perché tardivo, quindi inoltrato una richiesta di restituzione della somma CP_2
direttamente alla soc. ON S.p.A., rigettata però con comunicazione in data 2.3.2020 e, infine, instaurato un procedimento di mediazione coinvolgente anche l'odierna convenuta, conclusosi con esito negativo;
• di sussistere una responsabilità dell'odierna convenuta per il danno arrecato all'odierno attore, quantificato in € 12.422,98, corrispondente all'importo devoluto al fondo conti dormienti,
“sotto due distinti profili: A) il termine prescrizionale del prodotto non era di due anni bensì di dieci anni, ergo, non doveva devolverlo;
B) Non ha ottemperato a quelle norme di condotta che le imponevano di avvertire il cliente sia dell'imminente scadenza del contratto sia dell'imminente devoluzione del denaro al fondo rapporti-dormienti”, come in ogni caso si vedrà meglio infra.
Nel procedimento si è tempestivamente costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto delle avversarie domande ed eccepito, in sintesi, quanto segue:
pagina 3 di 15 • la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. CONSAP S.p.A., che è il soggetto “nella materiale disponibilità” della somma devoluta dalla Compagnia assicurativa, odierna convenuta;
• la riconducibilità della polizza in oggetto nell'ambito dei prodotti assicurativi “sia perché
l'assicuratore corre il cd. rischio demografico, in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (copertura caso morte) sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto dall'assicuratore quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza” (cita sul punto Corte Appello Roma, terza sezione civile, 31 luglio 2017 e numerose pronunce della CGUE);
• l'insussistenza dei profili di responsabilità dedotti ex adverso sia per essersi prescritto il diritto dell'attore a ottenere la prestazione alla scadenza del 6.12.2011, dovendo infatti applicarsi il termine prescrizionale di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c., come modificato dal DL n.
134/2008, sia per l'insussistenza degli allegati obblighi informativi in capo alla compagnia assicurativa e ciò in quanto “il regolamento n. 35/2010 (citato invece da parte attrice, CP_3 ndr), che all'art. 17 impone tale onere, è entrato in vigore il 1 dicembre 2010 e si applica ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati antecedentemente alla data di emanazione della circolare n. 551 del 1 marzo 2005 ed ancora vigenti alla data di entrata in vigore del CP_3 regolamento stesso”, risultando viceversa “la polizza del sig. … scaduta il 6 dicembre Pt_1
2009 quindi non … più vigente alla data di emanazione del regolamento, ovvero il 1 dicembre
2010”.
Con provvedimento in data 27.9.2023 è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa formulata dalla parte convenuta e si è dato altresì atto dell'insussistenza dei presupposti per un'eventuale chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. del soggetto gestore del fondo nonché disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma c.p.c.
In assenza di attività istruttoria, perché non richiesta dalle parti, il procedimento è stato infine trattenuto in decisione all'udienza del 29.10.2024, con concessione dei termini per le difese finali ex art. 190
c.p.c. richiesti da parte convenuta.
***
pagina 4 di 15 B) In relazione alla richiesta di parte convenuta di estensione del contraddittorio nei confronti della soc. ON S.p.A. – litisconsorzio non sussiste
Parte convenuta, ancora nelle conclusioni definitivamente rassegnate, ha eccepito “la lesione dell'integrità del contraddittorio”, dovendo infatti estendersi la domanda attorea nei confronti della soc. CONSAP S.p.A., soggetto deputato alla gestione del Fondo istituito per le frodi finanziarie ex legge n. 166/2008, in favore del quale è stata destinata la prestazione oggetto della polizza per cui è causa.
Parte attrice ha invece rilevato l'infondatezza di tale richiesta, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con tale terzo, come confermato dallo stesso con lettera in data 29.9.2022 Con
“con la quale l'istituto si dichiara estraneo alla vicenda e che l'importo verrà restituito alla se così sarà deciso” e comunque in linea con quanto previsto nella circolare del MEF, prodotta in atti, sub. doc. n. 20, ove è precisato che “la restituzione dell'importo va richiesta esclusivamente dall'intermediario”.
Ritiene questo Tribunale che l'istanza di parte convenuta non possa essere accolta, come del resto già statuito con provvedimento in data 27.9.2023.
Nel citato provvedimento è stato infatti evidenziato che la presente controversia ha ad oggetto una domanda di condanna dell'odierna convenuta al pagamento dell'importo devoluto al fondo ex Legge n.
166/2008 ma che trae titolo negli allegati (e duplici) “profili di danno”, rectius di inadempimento, a questa soltanto addebitabili, in particolare per un'asserita non corretta applicazione e individuazione del termine prescrizionale ex art. 2952 c.c. e per la violazione degli obblighi informativi spettanti a carico dell'intermediario.
Non appare quindi applicabile alla presente fattispecie, proprio in ragione della causa petendi dedotta da parte attrice, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la CONSAP è passivamente legittimata nel giudizio promosso da chi faccia valere il diritto al rimborso di somme corrisposte nel cd. fondo rapporti dormienti”1.
pagina 5 di 15 C) In ordine al primo profilo di inadempimento allegato da parte attrice per non corretta applicazione del termine prescrizionale ex art. 2952, secondo comma, c.c. – inadempimento non sussiste
Parte attrice ha allegato, quale primo profilo di inadempimento, la non corretta applicazione e calcolo, da parte della convenuta, del termine prescrizionale applicabile alla polizza in questione, e quindi l'illegittima devoluzione, sotto il profilo temporale, del premio assicurativo al fondo rapporti dormienti, posto che, trattandosi di prodotto finanziario, si sarebbe dovuto fare riferimento alla “prescrizione decennale prevista in generale per i contratti relativi a prodotti finanziari e non a quella biennale prevista dall'art. 2952 c.c.”.
Parte convenuta ha invece ribadito la legittimità del proprio operato, dovendo “il contratto oggetto di giudizio” essere ricondotto “a pieno titolo” in un contratto di assicurazione sulla vita, con conseguente applicazione dell'art. 2952, secondo comma c.c., come modificato dal DL n. 134/2008, applicabile ratione temporis, che “disponeva che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto” e pertanto “la scadenza della polizza era fissata al 6.12.2009 ed il diritto a ottenere la prestazione a scadenza si è prescritto il 6.12.2011, poiché nessuno entro tale termine ne ha chiesto la liquidazione, né tantomeno ha fatto qualche atto di disposizione della polizza”.
Tanto premesso, costituisce circostanza documentalmente provata l'avvenuta stipulazione in data
7.12.1999 da parte dell'odierno attore, quale assicurato, di una “polizza di assicurazione sulla vita” con la soc. Controparte_1
regolamento e delle istruzioni adottate dal Ministero stesso attraverso proprie circolari”, il Ministero “soggetto finanziatore” e il richiedente la restituzione in conseguenza della “illegittima devoluzione delle somme oggetto di assegni circolari o di depositi o strumenti assicurativi trasmessi dagli intermediari autorizzati, in difetto dei presupposti di cui alla Legge Finanziaria n. 266 del 2006, art. 1, comma 343 al fondo rapporti dormienti”; in particolare, è altresì precisato che “il diretto contatto che si instaura tra il delegato ON e il privato avente diritto al rimborso richiama l'operatività in esterno di un mandato senza rappresentanza in cui il mandatario risponde verso il privato nei limiti fissati nell'atto di mandato e nel rispetto delle istruzioni ricevute (art. 1711
c.c.) in una cornice che denuncia al terzo che il mandatario si rivolga perché adempia ai compiti delegatigli dal mandante la piena riferibilità al primo dell'attività spiegata”.
pagina 6 di 15 Dalla lettura del predetto documento si evince l'avvenuta corresponsione, al momento della sottoscrizione da parte dell'assicurato, di un “premio unico” di importo pari ad “EURO 10.587,37 comprese imposte per EURO 258,23” e alla voce “prestazioni garantite” è riportato, per quanto rileva ai nostri fini, che “alla scadenza del contratto, vivente l'Assicurato, la Controparte_1
liquiderà un importo pari al prodotto del premio unico versato, netto di imposta, per il valore unitario di rimborso del titolo indicato all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Il valore unitario di rimborso del predetto titolo è dato dal suo valore nominale maggiorato dei seguenti importi, se positivi: - l'incremento percentuale del Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP) rilevato nel mese di settembre 2009 rispetto a quello osservato nel mese di settembre 1999; - il 50 % della media delle variazioni percentuali dell'indice azionario DJEUROSTOXX (50)”.
A questo punto, come sopra anticipato, le parti hanno fornito sul punto una differente ricostruzione giuridica, quantomeno negli atti difensivi iniziali del procedimento, ed evidenziato, rispettivamente:
• parte attrice - la natura di prodotto finanziario della polizza in questione, in particolare perché
“non collegato all'evento morte ma alla scadenza del 6.12.2009, verificata la quale viene restituito il premio versato moltiplicato per le variazioni, positive e negative degli indici usati”
e privo del cd. “rischio demografico caratteristico delle assicurazioni sulla vita, sia perché il contraente alla scadenza avrà solo 44 anni sia perché il capitale da pagare prescinde dal variare dell'anzianità del contraente e dipende solo dalle fluttuazioni dell'indice”, con conseguente erronea applicazione da parte della convenuta del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c., essendo invece “il prodotto de quo … soggetto alla ordinaria prescrizione decennale prevista in generale per i contratti relativi a prodotti finanziari”;
• parte convenuta - la riconducibilità della polizza in questione alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita e, in particolare alle polizze cd. guaranteed linked che, “attraverso il meccanismo del collegamento ad un valore di riferimento permettono di sfruttare l'eventuale rialzo dei mercati finanziari ma che pur avendo al loro interno tale componente finanziaria … rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l'assicuratore corre il cd. rischio demografico, in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente la vita umana (copertura caso morte) sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto dall'assicuratore quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza” (cita Corte Appello di Roma, terza sezione civile, 31 luglio 2017), con pagina 7 di 15 conseguente corretta applicazione del termine prescrizionale biennale di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
Parte attrice ha negli atti difensivi finali prospettato invero il possibile superamento del problema sulla configurazione giuridica della polizza a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2024, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo “l'art. 2952, secondo comma, c.c. nel testo successivo a quello introdotto dall'art. 3, comma 2 ter, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito … nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la polizza in questione appaia meglio adattarsi allo schema delle polizze cd. guaranteed linked, come peraltro già prospettato dalla difesa di parte convenuta.
Sul punto, può infatti essere richiamato il principio, ancora da ultimo affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il nostro legislatore, nel decreto legislativo n. 209/2005, con la chiara formula dell'art. 2, secondo cui rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – ha ritenuto di far rientrare nella categoria polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit-linked … ma solo quelle guaranteed e partial guaranteed, con esclusione quindi di quelle pure, essendo stato ritenuto come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, elemento che ricorre soltanto ove il contratto assicurativo attribuisca realmente ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad incidere sulla prestazione dell'assicuratore, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario”2.
Nel caso che ci occupa, la polizza sottoscritta dall'odierno attore garantisce infatti a quest'ultimo la futura corresponsione del capitale versato (“alla scadenza del contratto, vivente l'assicurato, la
[...] liquiderà un importo pari al prodotto del premio unico versato”), con Controparte_1 previsione di una maggiorazione minima correlata agli indici finanziari, “se positivi”, meglio sopra riportati.
pagina 8 di 15 La qualificazione in questa sede optata appare del resto in linea con la descrizione di tale tipologia di polizze, sempre fornita dalla giurisprudenza di legittimità in una recente decisione, ove è affermato che
“nelle polizze guaranteed o partial guaranteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato” 3. 3 Cfr. Cass., n. 9418/2024 nella cui motivazione si legge che “le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato: - le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento. E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked "pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. 3.1. -
Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, in base al quale "rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento", ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario”; pertanto è stato affermato che “4. - In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce pagina 9 di 15 In conclusione, la polizza in questione è inquadrabile nell'ambito delle polizze unit linked guaranteed o partial guaranteed, alle quali è applicabile il disposto di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 209/2005, rientrando pertanto nella categoria delle polizze vita del ramo III, per essere comunque allocato in capo all'assicuratore il rischio cd. demografico, “ossia dell'evento legato alla durata della vita umana”, a fronte del riconoscimento “comunque all'assicurato” di “una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario”.
Così ricostruita la fattispecie contrattuale, il primo profilo di inadempimento allegato dall'odierno attore non può essere accolto, avendo parte convenuta applicato il disposto dell'art. 2952, secondo comma, c.c., nella formulazione vigente ratione temporis e correttamente individuato il termine biennale di prescrizione, dovendosi infatti escludere la natura di prodotto finanziario della polizza in questione per tutte le ragioni svolte.
Né appare argomento risolutivo della controversia, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, l'intervenuta pronuncia della Corte costituzione n. 32/2024, stante l'ormai avvenuta devoluzione delle somme al fondo conti dormienti e potendo al più rilevare le conseguenze di tale pronunciamento nei rapporti con la soc. CONSAP S.p.A., unica legittimata passiva nell'ambito di un giudizio per il rimborso delle somme confluite nel fondo rapporti dormienti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata4.
Tale domanda esula tuttavia dall'ambito di cognizione del presente procedimento, il cui oggetto è limitato agli asseriti (e duplici) profili di inadempimento della sola impresa assicuratrice.
D) In ordine al secondo profilo di inadempimento allegato da parte attrice per violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario finanziario – inadempimento non sussiste
Parte attrice ha, come sopra anticipato, allegato un ulteriore profilo di inadempimento di parte convenuta per non avere quest'ultima “ottemperato a quelle norme di condotta che le imponevano di avvertire il cliente sia dell'imminente scadenza del contratto sia dell'imminente devoluzione del denaro al fondo rapporti dormienti”, ravvisando la fonte di tale obbligo inizialmente, con il ricorso all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria”. 4 Cfr. ancora Cass., n. 6475/2020, cit.
pagina 10 di 15 introduttivo, nell'art. 17 del regolamento n. 35 in data 26.5.2010 che “prescriveva di invitare al CP_3 contraente un'avvertenza sia sui termini di prescrizione sia sulla devoluzione del denaro al fondo rapporti dormienti in caso di prescrizione” e, negli ulteriori atti difensivi, nell'art. 3 DPR n. 116/2007, indicata quale “norma vigente quando il contratto era in corso” e applicabile “persino ai rapporti scaduti al momento di entrata in vigore del DPR” ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 7 del cit. regolamento.
Parte convenuta ha invece eccepito l'insussistenza anche di questo profilo di inadempimento per essersi invece “la convenuta compagnia … integralmente attenuta alla normativa prevista in materia di polizze dormienti. Infatti, una volta che interviene la prescrizione le compagnie non possono far altro che provvedere alla devoluzione delle somme nell'apposito fondo istituito dalla Legge n.
266/2005” e comunque per l'inapplicabilità al caso di specie del regolamento ISVAP n. 35/2010, entrato infatti in vigore il 1 dicembre 2010, e regolamentante soltanto i contratti di assicurazione sulla vita “ancora vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso”, che è circostanza da escludere per la polizza sottoscritta dall'odierno attore, “scaduta il 6 dicembre 2009”.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la prospettazione attorea non possa essere condivisa.
A tale riguardo si osserva in primo luogo che la pretesa violazione da parte dell'impresa convenuta degli obblighi informativi, discendenti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3 del DPR n.
16154/20175, non sia invero ravvisabile e a fortiori neppure invocabile nella fattispecie.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito che ha approfonditamente esaminato tale disposto regolamentare, è stato infatti osservato che “in base all'articolo 2, comma 1, lett. c) del citato regolamento rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali: c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata”; tale previsione deve essere poi coordinata con il disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), secondo cui devono intendersi rapporti dormienti quei
“rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziative del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificamente delegato in forma scritta, per il periodo di 10 anni decorrenti dalla data della libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1” e pertanto “il riferimento al termine decennale, pur potendo in ipotesi riguardare anche un rapporto assicurativo, si riferisce, così da consentire l'attribuzione della qualifica di rapporto dormiente, al periodo in cui non vi sono movimentazioni o operazioni effettuate su quel rapporto su iniziativa del titolare o di soggetto delegato”6.
Ancora in tale pronunciamento, del quale si condivide in questa sede il ragionamento, è posta in evidenza la differenza, evincibile dalla stessa formulazione letterale della norma regolamentare, tra la comunicazione che l'intermediario deve fornire al proprio cliente in presenza dei citati presupposti di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) e quella, prospettata anche nella presente fattispecie dalla difesa attorea, relativa all'avvertimento del prossimo maturare del termine prescrizionale applicabile al rapporto bancario e/o assicurativo.
E infatti, si legge sul punto nella motivazione della predetta decisione, che “la prescrizione del diritto è disciplinata dalla specifica disposizione di legge relativa a quel diritto” e che “trattandosi di norma speciale prevale su ogni altra di portata generale”, potendosi pertanto correttamente affermarsi che
“non è prevista alcuna disposizione, desumibile dalla legislazione speciale ovvero dalle norme del codice civile, che imponga all'impresa di assicurazione l'obbligo di avvisare i propri clienti della scadenza del contratto, che il mancato tempestivo esercizio dei diritti ne determina l'estinzione per prescrizione”, profilandosi invece in tal caso “un onere di attivazione del cliente nel provvedere alla cura dei propri interessi”.
In ogni caso, si osserva ancora che l'espressa previsione di cui al citato art. 3 del DPR n. 116/2007, ai sensi del quale “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”, letta sempre nel combinato pagina 12 di 15 disposto di cui al precedente art. 1, che espressamente individua il presupposto per qualificare un rapporto contrattuale come dormiente se non sia stata effettuata “alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare … per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data della libera disponibilità delle somme”, consente di affermare che le prime, ove già verificatesi, siano destinate comunque a prevalere sulle disposizioni regolamentari.
Nel caso che ci occupa, in applicazione delle citate coordinate normative regolamentari, il termine prescrizionale biennale ex art. 2952, comma secondo, c.c., nella formulazione vigente ratione temporis, doveva intendersi maturato alla data del 6.12.2011, prevalendo sul più ampio termine dei 10 anni, previsto dalla citata disposizione regolamentare e decorrente dalla “data di libera disponibilità delle somme”, nella specie individuabile in quella di scadenza della polizza (6.12.2009).
Non è poi pacificamente applicabile alla presente fattispecie la previsione di cui all'art. 17 del
Regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010, indicata dalla parte attrice nell'atto introduttivo, che è disposizione regolamentare entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione della vicenda contrattuale che ci occupa.
Alcun inadempimento sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi informativi appare pertanto ravvisabile alla luce dell'art. 3 del DPR n. 116/2007, non imponendo la disposizione regolamentare, come sopra esaminata, all'impresa di assicurazione di “avvertire il cliente sia dell'imminente scadenza del contratto sia dell'imminente devoluzione del denaro al fondo rapporti dormienti”, contrariamente a quanto allegato da parte attrice.
Né è infine prospettabile un inadempimento dell'odierna parte convenuta per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. conseguente all'allegato obbligo informativo disatteso.
In proposito possono infatti essere in primo luogo brevemente richiamati i consolidati orientamenti, dottrinali e giurisprudenziali, sull'ampiezza del dovere di correttezza ex art. 1175 e di buona fede anche in sede di esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e sui relativi limiti entro i quali esso deve essere circoscritto, individuabili nell'interesse proprio, nell'accessorietà e nello snaturamento della causa contrattuale7; in particolare, è stato riconosciuto da attenta dottrina che il dovere di correttezza in sede pagina 13 di 15 esecutiva dell'impegno contrattuale deve essere “osservato per garantire al creditore che l'adempimento dell'obbligazione riesca per lui utile ed efficace ma non può essere invocato per ottenere prestazioni totalmente estranee al programma contrattuale”.
E così, in applicazione di tali coordinate interpretative, è stato riconosciuto esulare dai doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. proprio il prospettato “obbligo a carico dell'assicuratore di informare il contraente dell'imminenza della maturazione del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo”, che si pone infatti al di fuori dei limiti sottesi a tale disposizioni in quanto “a) travalica il limite dell'interesse proprio;
b) non è accessorio rispetto all'obbligo di pagamento dell'indennizzo c) non fa parte del programma contrattuale e ne snaturerebbe la causa, trasformando l'assicuratore in un mandatario del cliente, quando non addirittura in un negotiorum gestor”8.
norma derivanti e applicabile in ogni rapporto, anche privatistico;
Cass., n. 6930/2018 sul carattere strumentale ed accessorio del dovere di correttezza e Cass., n. 7987/1990 sull'impossibilità di estendere tale obbligo di comportarsi secondo buona fede “fino al punto di ricomprendere quello di attivarsi per sopperire alle manchevolezze o alle negligenze della controparte contrattuale”. 8 Cfr. Cass., n. 23069/2018, così massimata: “i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375
c.c. - essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale - non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la violazione dei predetti doveri nel comportamento dell'assicuratore il quale aveva omesso di avvisare il contraente della prossima scadenza del termine di prescrizione biennale del diritto ad incassare l'indennizzo spettante in base ad una polizza assicurativa sulla vita, che era stato conseguentemente devoluto al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 345 quater, della l. n. 266 del 2005)”. In termini anche Corte Appello Lecce, 27.1.2021,
n. 106, rep. su De Iure, banca dati on line. Risulta invece un precedente giurisprudenziale rimasto isolato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2159 in data 27.4.20217 reperibile sulla banca dati di merito e sulla banca dati De Iure) che ha invece riconosciuto che “un comportamento improntato a correttezza e buona fede avrebbe imposto alla società di assicurazioni di avvisare il contraente o i possibili beneficiari
(almeno quelli indicati nella polizza) che l'esercizio del diritto alla riscossione del capitale era soggetto al termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 2952 c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis, ossia anteriormente alla modifica di cui al D.L. n. 179/12)”, dovendosi peraltro escludere che siano a tal fine
“equipollenti gli avvisi inseriti sui media nazionali e locali sia perché informativi (soltanto) dell'innalzamento pagina 14 di 15 Per tutte le ragioni svolte la domanda di parte attrice non può essere accolta.
E) Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e possono essere liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, previsti per le cause dello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, da contenere tuttavia nella misura dei minimi per la fase di trattazione e istruttoria in ragione della limitata attività difensiva svolta, e quindi in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo del cit. DM ,
CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
4.237,00 per compensi, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del D.M. 55/2014 e ss. mm., C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
da uno a due anni del termine di prescrizione e delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 166/08 e per nulla idonei a richiamare l'attenzione sulla inderogabilità del termine prescrizionale”. pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 6475/2020. Nella predetta decisione è poi analizzato “il rapporto obbligatorio trilatero” che si instaura tra CONSAP, che è il soggetto al quale “a decorrere dal 14 giugno 2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto e “al CP_4 quale spetta autonomia decisionale in ordine al loro accoglimento in applicazione delle previsioni di legge e di 2 Cfr. Cass., n. 3785/2024. 5 L'art. 3 del DPR n. 116/2007 (“Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 in materia di depositi dormienti”) prevede a carico dell'intermediario l'obbligo “al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1”, di inviare “al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4”, precisando altresì che “Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificamente delegato in forma scritta”. pagina 11 di 15 6 Cfr. Tribunale Roma, 16.8.2017, n. 16154, rep. su De Iure, banca dati on line. 7 Cfr., senza pretesa di esaustività, ad es. Cass., n. 22819/2010, sulla derivazione del dovere ex art. 1375 c.c. dalla previsione costituzionale di cui all'art. 2 quale estrinsecazione dei doveri di solidarietà sociale da tale