TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2916/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA' n. 7, C.F._1
PACHINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE LUCCHESI (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dagli avv.ti IVANO MARCEDONE (c.f. ) e C.F._3
ANTONELLA TESTA (c.f. ) C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto Parte_1 opposizione a seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c.,
e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso CP_1 medesimo, oltre accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza.
In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c..
Nel merito va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame
- ha rilevato che già riconosciuta quale “invalido con Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e abbisogna anche di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, e conseguentemente possiede il requisito sanitario che dà diritto all'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. n. 18/1980 e s.m.i.; e che la decorrenza di tale requisito possa farsi partire dal 23/12/2022, con revisione il 9/02/2027.
Atteso che il diritto è riconosciuto da un periodo successivo rispetto alla domanda amministrativa si giustifica la compensazione delle spese di lite.
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente posti carico di . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.2916/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
2 dichiara che la ricorrente invalida con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71, possiede dal
23/12/2022 il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. n. 18/1980 e s.m.i. , con revisione il 9/02/2027; compensa le spese di lite;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 27/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
3