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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 3864/2023 promossa da:
, in personale del Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione pro-tempore, sig. c.f./p.iva , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Brini (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Pontedera (PI), P.za Curtatone n. 7 presso lo studio del difensore
( ; Email_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
(c.f./p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, signora con sede legale in AN Controparte_1 ELUM (PG), Località Moriano n. 31;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di contraffazione del marchio e delle denominazioni di origine;
in subordine, azione di accertamento di concorrenza sleale per imitazione servile ed appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c..
CONCLUSIONI:
1 per parte attrice: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in pct in data 12.09.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi indicati in narrativa, con sentenza provvisoriamente esecutiva, ogni contraria istanza disattesa e reietta, - in via principale, accertare e dichiarare la contraffazione da parte della
[...]
dei marchi e della denominazione di origine di titolarità del;
- Controparte_1 Parte_1 in via subordinata, accertare e dichiarare che l'uso da parte della ditta individuale CP_1
della dicitura costituisce atto di concorrenza sleale per imitazione
[...] CP_2 servile ed appropriazione di pregi ex art. 2598 cod.civ.; - per l'effetto, inibire alla ditta individuale di utilizzare la dicitura come marchio di fatto e Controparte_1 CP_2 come qualsiasi altro segno distintivo;
- per l'effetto, ordinare alla ditta individuale CP_1
di ritirare dal commercio tutte le bottiglie recanti l'etichetta contenente la dicitura
[...]
IL NOBILE;
- per l'effetto, ordinare alla ditta individuale di distruggere Controparte_1 tutte le etichette in suo possesso recanti la dicitura IL NOBILE;
- per l'effetto, ordinare la pubblicazione ELemananda sentenza a cura del ma a spese della ditta individuale Parte_1
su due quotidiani a tiratura nazionale e su una rivista di settore per due Controparte_1 volte consecutive;
- per l'effetto, condannare la ditta individuale al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti e patiendi subiti dal Parte_1 nella somma che sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezza mento del Giudicante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari legali della presente procedura e successive occorrende”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.09.2023 il Parte_1
(di seguito: “Il Consorzio”), dando seguito all'informativa ricevuta dai propri
[...] servizi nel febbraio 2023 circa l'avvenuta commercializzazione di un vino rosso recante in etichetta la denominazione “IL NO da parte della ha evocato in giudizio Controparte_3
quale titolare ELomonima ditta individuale proprietaria di tale cantina, Controparte_1 dopo averla diffidata a mezzo pec del 22.02.2023 del proprio legale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Parte attrice, in particolare, ha esposto in fatto le seguenti circostanze: che il è sorto Parte_1 nel 1965 con il precipuo scopo di tutelare il nome, la qualità e l'immagine del Parte_1
in e nel mondo, cercando, nel corso degli anni, di estenderne la notorietà
[...] Pt_3 partecipando alle più importanti manifestazioni e fiere di settore (n. 6 eventi nel solo periodo gennaio 2022- luglio 2023, in , Germania, U.S.A, Canada, Corea del Sud); che il Pt_3 Parte_1 ha ottenuto il 12.07.1966, con decreto del Presidente della Repubblica, il riconoscimento come
Denominazione di Origine Controllata (DOC) e il 01.07.1980 il riconoscimento come
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (OC); di essere altresì tit olare dei seguenti marchi collettivi a livello italiano, comunitario e internazionale: - marchio italiano collettivo denominativo “NO depositato presso la C.C.I.A.A. di Pisa in data 01.04.2004 con domanda n. PI2004C000079 e registrato in data 18.06.2008 con n. 1119666, per la classe 33, rinnovato con domanda n. 2014902248888 in data 01.04.2014; - marchio italiano collettivo
2 denominativo “ ” depositato presso la C.C.I.A.A. di Pisa in data 08.03.2006 con Parte_1 domanda n. PI2006C000059 e registrato in data 28.05.2009 con n. 1195464 per la classe 33, rinnovato con domanda n. 2016000026616 in data 14.03.2016; - marchio comunitario collettivo denominativo “VINO ” depositato presso l' in data Parte_1 CP_4
01.04.2004 con n.3742971 e registrato in data 16.05.2006 per la classe 33, rinnovato con domanda n.007756136 registrata in data 02.04.2014; - marchio comunitario collettivo denominativo “VINO NO depositato presso l' in data 01.04.2004 con n. 3742996 CP_4
e registrato in data 25.06.2007 per la classe 33, rinnovato con domanda n. 007758678 registrata il
02.04.2014; - marchio italiano collettivo “ ” depositato presso la Parte_1
C.C.I.A.A. di Pisa in data 10.10.2018 con domanda n. 302018000032063 per la classe 33, registrato il 13.05.2019; di avere intensificato sia l'attività promozionale, sia i controlli sull'utilizzo indebito della propria denominazione/marchio, attivando una serie di servizi di sorveglianza tesi a controllare il deposito di nuovi marchi e/o l'uso di nomi e segni distintivi su internet e sul mercato tali da interferire con i propri;
che, in esito a tale monitoraggio, nel febbraio 2023 ha ricevuto segnalazione dai propri servizi circa la commercializzazione da parte della facente capo alla odierna convenuta, di un vino rosso recante in etichetta Controparte_3 la dicitura “ ” quale marchio di fatto, che veniva altresì pubblicizzato su internet, sul CP_2 sito e su facebook della convenuta medesima, nonché sui siti di terzi rivenditori;
che vana è sta ta la diffida rivolta alla controparte con pec del 22.02.2023 dai legali del , avente ad Parte_1 oggetto la cessazione immediata ELuso della dicitura “IL NO e il conseguente ritiro di tutte le bottiglie recanti la stessa in etichetta, avendo ad essa fatto seguito solo un contatto telefonico in cui la ha respinto ogni addebito. Controparte_3
Quanto, poi, ai profili in diritto, il ha dedotto, in via principale, la contraffazione dei
Parte_1 propri marchi, invocando l'applicazione ELart. 20, comma 1, lett. b) e lett. c), C.P.I. ed osservando che: il Vino IL di è il più antico vino italiano al mondo, la cui
Parte_1 notorietà si è accresciuta progressivamente nel tempo grazie alla sua eccellente qualità e alle iniziative promozionali intraprese dal , come testimoniato i dati delle vendite, passate
Parte_1 da circa 700.000 bottiglie del 1983, a circa 8.000.000 di bottiglie vendute nel 2011 (delle quali circa il 60% all'estero); le locuzioni “IL” e “Vino IL” identificano oggi es clusivamente il vino prodotto a , come statuito dalla Prima Commissione di Ricorso ELUfficio
Parte_1
con decisione 05.10.2006, in cui si afferma Controparte_5 che l'espressione “ ” ha ormai perso l'originario significato di “vino pregiato” ed
Parte_1 ha, in seguito all'uso da tempo immemorabile che i viticoltori della località di ne
Parte_1 hanno fatto, acquisito il significato di denominazione d'origine geografica del vino, essendo impiegata correntemente da esperti e non esperti del settore come forma abbreviata ELespressione “ ”, avendo di fatto le due espressioni il
Parte_1 medesimo significato e designando il medesimo vino, ovvero, il vino a denominazione di origine controllata e garantita “ ”; in considerazione della
Parte_1 notorietà della dicitura VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, e anche delle sue forme abbreviate, l'uso da parte della convenuta della dicitura “IL NO come marchio di fatto per contraddistinguere un vino rosso, viola i diritti di esclusiva del sui propri marchi,
Parte_1 integrando gli estremi della contraffazione;
la somiglianza tra i segni, da un lato, e IL CP_2
3 NOBILE dall'altro, e l'identità tra i prodotti, determina, infatti, quel ris chio di confusione che consente al titolare del marchio di vietarne l'uso a terzi ai sensi ELart. 20, co.1, lett. b) C.P.I.; il
Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Imprese, con sentenza n. 3575/2015 ha riconosciuto come i marchi collettivi denominativi di cui il è titolare (“ Parte_1 [...]
”, “ ”, “ ) sono marchi forti e che, in particolare, Parte_1 Parte_1 CP_2
“il cuore di tali marchi è rappresentato dalla parola che, in quanto volta a CP_2 contraddistinguere un prodotto da cui è distante concettualmente, può considerarsi un marchio
FORTE”; l'aggiunta, nel caso di specie, ELarticolo “IL” costituisce una variante innocua;
attesa la rinomanza di cui godono i marchi di cui il è titolare è possibile, al tresì, invocare la Parte_1 tutela offerta dall'art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I., indipendentemente dal rischio di confusione tra i segni, atteso che l'uso della locuzione “IL NO, oltre a comportare un indebito vantaggio per il terzo - che viene così a beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio del marchio notorio, sfruttando senza compensazione economica lo sforzo commerciale fatto dal titolare per creare e mantenere l'immagine del proprio marchio - reca pregiudizio alla notorietà, al buon nome e alla funzione attrattiva dei marchi del;
inoltre, Parte_1 Parte_1 di , oltre a essere un marchio, è anche una denominazione di origine protetta Parte_1
(DOP), cosicché l'uso indebito di parte sostanziale della denominazione d'origine, qual è la locuzione “Il IL”, si traduce in un inganno per il pubblico che viene indotto a credere di acquistare vino di con le peculiarità proprie dettate dal relativo disciplinare di Parte_1 produzione. In via subordinata, parte attrice ha esposto la ricorrenza dei presupposti per potere ricondurre il comportamento assunto da parte convenuta nell'ambito della concorrenza sleale per imitazione servile e per appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c., atteso che: l'utilizzo della dicitura come marchio di fatto ingenera un'indebita confusione con i più famosi CP_2 segni distintivi del , poiché chiunque, vedendo tale denominazione sull'etichetta di una Parte_1 bottiglia di vino, non può che ritenere che si tratti del vino di , a nche perché il Parte_1
è anche solito utilizzare locuzioni ad effetto, quali “nobile dentro”, “mondo nobile”, Parte_1
“anteprima nobile”, “ricette nobili” , “a tavola con il nobile” e simili per promuovere i propri prodotti;
l'uso indebito delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza o di loro parti, ad opera di terzi, si risolve nella prospettazione ingannevole della propria appartenenza alla cerchia dei produttori/rivenditori che operano in una determinata località, integrando la fattispecie di appropriazione di pregi di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., in quanto, considerato che la denominazione “ ” è per lo più Parte_1 utilizzata nella forma abbreviata di “ ”, nella mente del consumatore tale dicitura, riferita CP_2
a un vino, identifica automaticamente il Vino IL di , sicché l'uso della Parte_1 dicitura “IL NO induce nel pubblico l'idea di un collegamento tra la l'azienda convenuta e soprattutto tra i prodotti di questa e il vino di , indipendent emente dalle rispettive Parte_1 qualità.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 11.12.2023 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta ed
è stata confermata l'udienza di comparizione personale delle parti e trattazione della causa fissata per il giorno 15.02.2024.
4 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, non avendo parte attrice articolato istanze istruttorie, ed è stata fissata ex art. 189 c.p.c. l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Pertanto, all'udienza del 14.11.2024, preso atto del deposito ad opera ELodierno attore, nel rispetto dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
1.Sulla domanda, formulata in via principale, di contraffazione dei marchi di titolarità del
. Parte_1
1.1 L'adito Tribunale ritiene che sia fondata la domanda di contraffazione dei marchi svolta dal in riferimento all'utilizzo da parte della convenuta della denominazione “ ” in Parte_1 CP_2 prodotti identici o affini a quelli contrassegnati dai marchi in titolarità ELodierna parte attrice.
1.2 I marchi collettivi ”, “ ” e “ , Parte_1 Parte_1 CP_2 registrati per la Classe 33 ELAccordo Internazionale di Nizza del 15.06.1957 (c.d. Classificazione di Nizza) e rivendicati per i prodotti , vinello di , vin santo Parte_1 Parte_1 derivato da , grappa d'uve derivate da di , Parte_1 Parte_1 Parte_1 bevande alcoliche, escluse le birre, derivate da ”, costituiscono marchi Pt_1 Parte_1 forti in ragione della loro non attinenza con il prodotto che contraddistingue. Trattasi, infatti, di marchi connotati da un particolare carattere distintivo in ragione ELoriginalità e della fantasia nel relativo accostamento, come già riconosciuto dal Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, con la sentenza n. 3575/2015 del 21.10.2015, in cui si afferma che ciascuno dei predetti marchi denominativi di titolarità del ha “una funzione non intrinsecamente descrittiva del Parte_1 prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di fantasia originale con efficacia individualizzante. Il cuore di tali marchi è rappresentato dalla parola NOBILE che, in quanto volta a contraddistinguere un prodotto da cui è distante concettualmente, può considerarsi un marchio
FORTE” (cfr. doc. n. 12 di parte attrice). In particolare, con riguardo al marchio ”, già Parte_1 con decisione 05.10.2006 (proc. n. R280/2006-1) la Prima Commissione di Ricorso ELUfficio
[...]
ha riconosciuto che la stessa “non ha difficoltà ad Controparte_5 accettare che l'espressione “Vino IL” abbia ormai perso l'originario significato di “vino pregiato”. Si deve, infatti ritenere che (…) l'espressione “Vino IL” abbia, in seguito all'uso da tempo immemorabile che i viticoltori della località di ne hanno fatto, acquisito il Parte_1 significato di denominazione d'origine geografica del vino. (…) emerge infatti che l'espressione in questione è impiegata correntemente da esperti e non esperti del settore come forma abbreviata ELespressione “ di ”. Le due espressioni hanno, di fatto, il medesimo Parte_1 Parte_1 significato e designano il medesimo vino, vale a dire il vino a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita “Vino IL di ON” (cfr. doc. n. 11 di parte attrice).
1.3 L'art. 20, comma 1, lett. b), C.P.I., riconosce al titolare di un marchio registrato, oltre alla facoltà di farne uso esclusivo, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare medesimo, di usare nell'attività economica “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici
5 o affini, se a causa ELidentità o somiglianza tra i segni e ELidentità o affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni”. Con riferimento al marchio UE in termini sostanzialmente speculari dispongono sia l'art. 10, par. 1, lett. b), della Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo
e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, sia l'art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(R.M.C.).
1.4 Nel caso di specie la potenzialità confusoria del segno “IL NO utilizzato da parte convenuta risulta evidente nell'indicare con esso il medesimo prodotto (vino rosso) che è contraddistinto dai marchi di parte attrice, ed è ulteriormente accresciuta dal fatto che il territorio da cui proviene tale prodotto, quello di AN ELUM (PG), è limitrofo all'area territoriale del Comune di
ON (SI), zona di produzione del Vino IL, essendo confinanti sia le regioni sia le due provincie. Inoltre, l'etichetta della bottiglia utilizzata dalla convenuta è costituita da segni figurativi e denominativi inidonei a conferire capacità distintiva al segno utilizzato, poiché riporta in primo piano, a caratteri ben evidenti in stampatello maiuscolo la locuzione “IL NO, al di sotto della quale, a caratteri più piccoli, vi è l'indicazione di provenienza “SANGIOVESE UMBRIA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA”, al di sotto della quale ancora compare una figura decorativa e alla base, sotto l'immagine campestre, la scritta , con il segno figurativo e denominativo Controparte_3
sul collo della bottiglia, scritto in caratteri notevolmente più piccoli. Parte_4
Il segno denominativo “IL NO, quindi, è quello che per posizione e grandezza del carattere subito viene in evidenza ed attrae l'attenzione, cosicché, data la piena identità - grafica, fonetica e visiva - con il segno NOBILE, riconosciuto essere il cuore dei marchi di proprietà ELattrice, risulta palese il disorientamento e la capacità di confusione che l'uso di tale segno è suscettibile di ingenerare nel pubblico dei consumatori, considerando anche la somiglianza tra i segni medesimi, ovvero
“NO da un lato e “IL NO dall'altro, e l'identità tra i prodotti commercializzati (vino rosso) rientranti nel medesimo settore merceologico.
1.5 Venendo in rilievo un unico sostantivo assolutamente omonimo e tenuto conto del fatto che la parola “NO rappresenta il nucleo distintivo dei marchi di proprietà del Consorzio attoreo - assolvendo il toponimo ” unitamente alla locuzione ” funzione Parte_1 Parte_1 di mero collegamento del prodotto al e non già quella di identificazione di un particolare Parte_1 vitigno -, nonché ELassoluta irrilevanza ELuso ELarticolo determinativo “IL” ad opera della convenuta, poiché inidoneo ad apportare novità, e, quindi, ad alterare l'identità sostanziale di quel nucleo individualizzante dei marchi di titolarità di parte attrice, l'utilizzo del segno “IL NO non può non richiamare alla mente del consumatore mediamente avveduto i marchi di cui è proprietario il
. Ne consegue che la contraffazione, anche sotto il profilo Parte_1 del concreto rischio di associazione, per provenienza, tra il vino contrassegnato con i marchi del e quello prodotto e commercializzato dalla convenuta, deve ritenersi pienamente integrata. Parte_1
L'art. 20, co.1, lett. b), C.P.I, infatti, tutela il titolare del marchio qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico ovvero il rischio di associazione tra i due segni, che si concretizza quando il consumatore dotato di media avvedutezza, pur senza incorrere in confusione, associa mentalmente il
6 segno contraffatto a quello oggetto di marchio d'impresa, sulla base ELelemento o degli elementi di quest'ultimo, dotati di capacità distintiva e presenti anche nel primo.
1.6 E' inoltre dato di comune esperienza che i marchi di cui il Parte_1
è titolare sono non solo molto conosciuti, ma anche rinomati all'interno del territorio
[...] nazionale per diffusione spazio temporale ed ambito della loro percezione evocativa, ben oltre la sfera del pubblico direttamente interessato ai prodotti o ai servizi con essi contraddistinti, il quale conosce i vini ed è in grado di distinguerli con elevato livello di attenzione, di talché essi beneficiano anche di quella tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I. e, in ambito UE, dall'art. 10, par. 2, lett. c), della Direttiva UE 2015/2436 e dall'art. 9, par. 2, lett.c) del R.M.C. Siffatta tutela implica, oltre alla sua applicazione anche in caso di prodotti merceologici non affini, che si possa e si debba prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similitudine, tra il marchio notorio e quello successivo, a causa del quale il pubblico interessato mette o può mettere in relazione il segno e il marchio, stabilendo un collegamento tra gli stessi, quand'anche non confondendoli. Tale impostazione, elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. CGUE, 23 ottobre
2003, 4608/2, C-408/01; 10 aprile 2008, 5469/07, C-102/07; 18 giugno 2009, C-487/07, C-180/09;
Tribunale I grado, 25 maggio 2005, - caso - che si è soffermato anche sulla nozione Parte_5 di “nesso”, affermandone l'esistenza quando “il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”), è stata integralmente recepita dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. n.27217/2021;
n.26000/2018).
1.6.1 Orbene, anche a voler ritenere – in ipotesi – che non vi sia rischio di confusione (ma così non è per le ragioni sopra esposte), la domanda attorea risulta essere comunque fondata in forza di quanto disposto dall' art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I., che stabilisce il divieto di adottare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode nello
Stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
1.6.2 E' stato inoltre chiarito che “il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola” (CGUE 18 giugno 2009 causa C-487/07).
1.6.3 Ad avviso ELadito Tribunale l'uso del segno denominativo “IL NO sulle bottiglie del vino commercializzato dalla convenuta, in considerazione della rinomanza di cui godono i marchi di titolarità del Consorzio, integra altresì la fattispecie di cui a citato art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I., atteso che l'uso senza giustificato motivo del segno “NO consente all'utilizzatore di beneficiare della forza, della funzione attrattiva, della notorietà e della reputazione di cui gode il marchio notorio.
7
2. Sulla domanda, formulata in via principale, di contraffazione delle denominazioni di origine di titolarità del . Parte_1
2.1 Reputa il Collegio che sia altresì fondata la domanda, svolta sempre in via principale dal , Parte_1 volta ad accertare la contraffazione delle denominazioni di origine riconosciute a parte attrice con
D.P.R. 12.07.1966, quanto alla DOC, e con D.P.R. 01.07.1980, quanto alla OC.
2.2 A tale riguardo, la normativa di riferimento non va ricercata nell'art. 20 C.P.I., riguardando questo la tutela spettante a un marchio registrato rispetto ad altri segni con esso interferenti, ma nella disciplina concernente la protezione delle DOP e delle IGP.
2.2.1 Il quadro normativo di riferimento per il settore vitivinicolo è costituito in ambito comunitario dal
Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e, in ambito nazionale, dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 in materia di “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (c.d. T.U.V.), nonché dagli artt. 29 e 30 C.P.I. che disciplinano la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, ovvero segni distintivi della provenienza che consistono nell'accostamento del nome geografico al nome del prodotto, garantendo la provenienza del prodotto da una zona geograficamente determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante, derivante da fattori territoriali ed umani.
2.2.1 In particolare, ai sensi ELart. 107 del Reg. 1308/2013 “
1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e all'articolo 28 del regolamento
(CE) n. 753/2002 della sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. CP_6
La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento”, mentre l'art. 3 del T.U.V. fornisce le seguenti definizioni: “c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni
«denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n.1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
d) con le sigle «OC» e
«DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP”. Il successivo art. 28, poi, dopo aver disposto che le DOP si classificano in OC e in DOC, al comma 2 prevede che “Le OC e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP”.
2.2.3 Il sistema di riconoscimento delle denominazioni protette che sono soggette a “registrazione” prevede una procedura articolata, caratterizzata dal coordinamento fra una fase rimessa agli ordinamenti nazionali e una successiva fase in ambito comunitario, secondo quanto previsto dal Reg.
1308/2013 (in particolare, per i vini dagli artt. 92 e ss.) e dalla vigente l. 238/2016. Un ruolo centrale è assunto, in tale sistema, dal disciplinare di produzione (documento indispensabile a corredo della domanda di protezione) nel quale sono indicati, oltre alla delimitazione delle zone, le caratteristiche dei vini, i metodi di produzione ecc., il nome di cui è chiesta la protezione, che in caso di esito positivo della procedura sarà registrato e assumerà il rango di DOP, avendo diritto alla relativa protezione.
8 2.2.4 Ai sensi del sopra citato art. 107, par. 1, del Reg. 1308/2013, le denominazioni dei vini automaticamente protette sono iscritte dalla Commissione nel registro elettronico delle DOP e delle
IGP disciplinato all'art. 104. Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, ai fini che qui interessano, è possibile quindi affermare che le denominazioni DOC e OC sono automaticamente protette quali DOP.
2.2.5 La disciplina UE tratta della interferenza fra marchi e DOP solo con riguardo al marchio comunitario: l'art. 102 Reg. 1308/2013, infatti, vieta “
1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie ELarticolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II”. Il citato art. 103, par. 2, specifica invece l'ambito della protezione, prevedendo che, “
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette
contro
:a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere",
"tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili”; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”.
2.2.6 In ambito nazionale sovviene l'art. 30 C.P.I, ai sensi del quale “
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica”.
La norma in questione introduce il divieto di segni che siano anche meramente evocativi delle DOP in conformità a quanto previsto dal citato regolamento UE.
2.2.7 L'art. 14, lett. c–bis), C.P.I., per di più, vieta espressamente la registrazione quali marchi d'impresa dei “segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione ELUnione Europea
o dello Stato (…) relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche e delle indicazioni geografiche”, e alla lett. c-ter) dei “segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione ELUnione Europea (…) relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini”.
9
2.2.8 Le finalità proprie delle norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali, enunciate in apertura della Sezione 2, rubricata “Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”, dall'art. 92 del Reg.
1308/2013, attengono alla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori, al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti, alla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo l'adozione di misure nazionali di politica della qualità.
2.2.9 I concetti EL“evocare” e del “suggerire”, cui si riferiscono rispettivamente l'art. 103 Reg. 1308/2013 e l'art. 30 C.P.I., esprimono entrambi un medesimo fenomeno, ossia l'immagine di un prodotto protetto che l'uso di un determinato segno è in grado di “richiamare alla mente” del consumatore mediamente avveduto, fungendo così quale richiamo o suggerimento che, all'atto stesso della sua percezione, fa scattare l'associazione con il nome protetto come DOP. In entrambi i casi si prescinde da un eventuale pericolo di confusione, ben potendo, quindi, il consumatore rendersi razionalmente conto che denominazione e segno che la evoca sono diversi e che i prodotti cui si riferisce il segno evocante ha origine diversa da quella interessata alla denominazione protetta;
ciononostante, se il segno è tale da fare scattare in lui l'associazione con la denominazione protetta, esso è da considerarsi indebitamente interferente (cfr. CGUE, 4/03/1999, C-87/97,
[...]
, che ha considerato la dicitura "Cambozola", adoperata da una ditta Controparte_7 austriaca, evocazione della DOP italiana " ; CGUE 21/1/2016, C-75/15). CP_7
2.2.9 Ciò che non è consentito è che del valore “reputazionale” che portano con sé le denominazioni protette si possano abusivamente avvantaggiare anche quei produttori che non hanno collegamento con la zona o che comunque non si sono attenuti alle prescrizioni del disciplinare. Sono vietati, pertanto, non solo l'usurpazione e il plagio delle denominazioni protette, ma anche semplicemente l'evocazione e, quindi, anche solo il creare un “richiamo”, un collegamento tra il nome del proprio prodotto e i prodotti che legittimamente si fregiano della denominazione protetta. La circostanza poi che si tratti di prodotti appartenenti allo stesso genere o, addirittura del medesimo prodotto, rappresenta un elemento che non può che essere preso in debita considerazione.
2.2.10 In presenza di una denominazione protetta che presenti anche altri elementi caratterizzanti oltre al nome geografico, per potere stabilire se la tutela riguardi l'intera denominazione, nella sua interezza e in ciascuno dei suoi elementi, senza che possa parlarsi solamente di una preminenza della mera parte geografica, occorre far riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia atti a stabilire la sussistenza di una evocazione. Specificamente, è compito del giudice nazionale valutare la percezione del consumatore che, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia ELindicazione geografica;
una volta esperita tale valutazione, è possibile ricorrere ad altri criteri, aventi carattere subordinato, fra cui la parziale incorporazione di un'indicazione geografica protetta nel segno controverso, la similarità fonetica e/o visiva con questa, la somiglianza concettuale fra i termini e il contesto in cui è inserito l'elemento controverso del segno. Peraltro, tali elementi non devono necessariamente tutti sussistere perché vi sia evocazione: è infatti sufficiente, a tal fine, la semplice “vicinanza concettuale” tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi (Cass. n.10350/2024).
10 2.2.11 Nel caso della denominazione d'origine “Vino IL di ” l'effetto evocativo si Parte_1 realizza mediante il riferimento sia alla denominazione protetta nella sua interezza, sia a qualsiasi parte della stessa, non essendo possibile ritenere priva di rilevanza quella parte della denominazione (“Vino IL” e/o “IL” riferito al vino) che di per sé sembrerebbe astrarre dal nome geografico.
A tal proposito, deve richiamarsi quanto già detto a proposito della contraffazione dei marchi collettivi di cui è titolare il , e, in particolare, quanto statuito dalla Prima Commissione Parte_1 di Ricorso ELUfficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (O.A.M.I) con decisione 05/10/2006, secondo cui l'espressione ” ha ormai perso l'originario significato di Parte_1
“vino pregiato” ed acquisito il significato di denominazione d'origine geografica del vino (c.d. secondary meaning), essendo stato dimostrato che la stessa venga impiegata correntemente da esperti e non esperti del settore come forma abbreviata ELespressione “ino IL di ” (cfr. già Parte_1 citata sentenza sub doc. n. 11 di parte attrice: “Le due espressioni hanno, di fatto, il medesimo significato e designano il medesimo vino, …il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Vino IL di ”. Parte_1
Inoltre, ritiene questo Collegio che l'uso della dicitura “IL NO da parte della convenuta per contrassegnare il proprio vino rosso, indipendentemente da un eventuale rischio di confusione tra i prodotti, sia tale da determinare una palese interferenza con le denominazioni di origine del Parte_1
(DOC e OC), in quanto tale utilizzo è idoneo a “richiamare alla mente” nel pubblico dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti l'immagine della
[...]
riscontrandosi, peraltro, nel segno contestato, un'incorporazione Parte_6 parziale della indicazione geografica protetta, un'identità - grafica, fonetica e visiva - con le denominazioni di origine del , una somiglianza o, meglio una identità concettuale fra i Parte_1 termini in rapporto al contesto in cui è inserito l'elemento controverso del segno, sebbene l'etichetta riporti la vera origine del prodotto, tuttavia in caratteri grafici più piccoli ( Controparte_8
Geografica Tipica), nonché un'identità o, quantomeno, un'affinità tra i prodotti, entrambi
[...] vini rossi, e del vitigno utilizzato ( per “ ” della convenuta, e in prevalenza CP_8 CP_2 nel caso delle denominazioni di origine ” come risulta dai CP_8 Parte_1 disciplinari doc e docg). A ciò si aggiunga che, come risulta dalla stampa della pagina facebook del profilo della convenuta, il prodotto contrassegnato con dicitura “IL NO viene anche pubblicizzato o comunque presentato come “ sebbene si tratti, invece, di una Parte_7
I.G.T. (cfr. doc. n.6 parte attrice).
3. Sulla domanda di concorrenza sleale formulata da parte attrice in via subordinata.
3.1 Parte attrice ha formulato, in via subordinata, domanda volta ad accertare che l'uso della dicitura
“ ”, da parte della ditta individuale costituisca atto di concorrenza CP_2 Controparte_1 sleale per imitazione servile ed appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c..
3.2 Poiché la domanda di contraffazione dei marchi e delle denominazioni di origine, avanzata in via principale dal , merita di essere accolta, resta assorbito l'esame della domanda dallo stesso Parte_1
11 proposta in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale non avesse ravvisato siffatta contraffazione.
4. Sulle pronunce conseguenziali
4.1 Alla accertata contraffazione dei marchi e delle denominazioni di origine di titolarità di parte attrice consegue ex art. 124 C.P.I. l'inibitoria ELuso, da parte della convenuta, della dicitura “ ” CP_2 come marchio di fatto e come qualsiasi altro segno distintivo.
4.2 Suscettibili di accoglimento sono anche le richieste ripristinatorie attoree, ossia l'ordine rivolto alla convenuta di distruggere tutte le etichette in suo possesso recanti la dicitura “IL NO e di ritirare dal commercio tutte le bottiglie etichettate con il segno denominativo “IL NO, con spese a cura della stessa convenuta.
4.3 Quanto alla chiesta pubblicazione della sentenza, occorre tenere presente le seguenti circostanze: a) dalla documentazione in atti emerge che i servizi di monitoraggio del hanno segnalato la Parte_1 presenza sul mercato del vino etichettato con dicitura “ ” nel mese di febbraio 2023, CP_2 potendo ragionevolmente presumersi che l'uso di tale segno da parte della convenuta sia collocabile approssimativamente tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023; ed invero, la pec di diffida rivolta alla convenuta è datata 22.02.2023 (cfr. doc. 9 di parte attrice); b) dalla visura camerale prodotta da parte attrice si evince che la ditta individuale convenuta sia una piccolissima realtà imprenditoriale, con solo n. 2 addetti di cui n. 1 dipendente al 31/3/2023, e che è stata iscritta nel registro delle imprese il
05.12.1996 con la qualifica di piccolo imprenditore-coltivatore diretto;
c) la rilevanza locale e di settore ELattività esercitata della convenuta, nonché “la limitata zona di penetrazione del prodotto commercializzato”, come espressamente riconosciuto da parte attrice. Ebbene, gli elementi indicati, complessivamente considerati, consentono di potere ritenere, ad avviso ELadito Tribunale, misura adeguata la pubblicazione della sentenza, per estratto del dispositivo, a caratteri normali, in una sola colonna, a cura di parte attrice e a spese della convenuta, per una sola volta, sul quotidiano “La
Nazione”.
4.4 La domanda risarcitoria, che il rimette al prudente apprezzamento del giudicante nella Parte_1 somma ritenuta di giustizia, con la precisazione che la stessa sia “quantificata in una misura poco più che simbolica nell'entità”, invece, non può trovare accoglimento.
4.4.1 Un'interpretazione sistematica ELart. 125 C.P.I., in combinato disposto con gli artt. 1223 e ss.
c.c., induce a ritenere che il citato art. 125 non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, rappresentando soltanto una semplificazione probatoria che presuppone comunque un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta illecita. Inoltre, sebbene la norma di cui al secondo comma ELart. 125 C.P.I. possa configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, anche la forma di liquidazione del danno prevista dall'art. 125, comma 2, C.P.I., presuppone l'applicazione degli artt.
1223 e ss. c.p.c., non potendo prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto e/o il fatto illecito e i danni sofferti e allegati, secondo i criteri ordinari probatori, e non potendo la
12 liquidazione equitativa essere effettuata sulla base di un'astratta presunzione ovvero di un'automatica applicazione di detto criterio.
4.4.2 Parte attrice non ha in alcun modo provato nel corso del giudizio, né tantomeno allegato, i fatti da cui potere desumere, anche in via indiziaria e presuntiva, l'esistenza di un danno a causa del comportamento posto in essere dalla convenuta, né gli elementi in base al quale effettuare la commisurazione del danno ai sensi ELart. 125, comma 1, C.P.I., così come non ha prodotto alcuna documentazione idonea da cui ricavare, presuntivamente, la sussistenza di un pregiudizio, da porre alla base di una valutazione equitativa del pregiudizio medesimo.
5. Sulle spese processuali.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati al d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile – complessità bassa) e delle fasi di merito di studio della controversia, introduttiva e decisionale, con riduzione per quest'ultima fase nella misura del 50%, considerato il contenuto della comparsa conclusionale, riproduttiva sostanzialmente delle difese già illustrate nell'atto introduttivo, e con esclusione della fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal , così provvede: Parte_1
➢ accerta e dichiara che l'uso della dicitura “ ” come marchio di fatto e come CP_2 qualsiasi altro segno distintivo da parte della ditta individuale in Controparte_1 persona della omonima titolare, costituisce contraffazione dei marchi “ Parte_1
”, “ ” e “ ”, e delle denominazioni di origine
[...] Parte_1 CP_2
DOC e OC, di titolarità ELattore;
➢ inibisce alla ditta individuale in persona ELomonima titolare, Controparte_1
l'uso della dicitura “ ” come marchio di fatto e come qualsiasi altro segno CP_2 distintivo;
➢ ordina alla convenuta di distruggere tutte le etichette in suo possesso riportanti la dicitura
“IL NO e di ritirare dal commercio tutte le bottiglie etichettate con tale dicitura, a cura e spese della stessa convenuta;
➢ ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto del dispositivo, a caratteri normali, in una sola colonna, a cura ELattore e a spese della convenuta, per una sola volta, sul quotidiano “La Nazione”;
➢ dichiara assorbita la domanda formulata in via subordinata da parte attrice;
➢ rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
➢ condanna parte convenuta al pagamento, in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.357,50 per
13 compensi professionali ed € 1.063,00, per esborsi, oltre il 15% di rimborso forfetario, C.P.A. e
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa).
Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 07.03.2025 su relazione della dott.ssa Sara
Fioroni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Sara Fioroni dott.ssa Teresa Giardino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 3864/2023 promossa da:
, in personale del Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione pro-tempore, sig. c.f./p.iva , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Brini (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Pontedera (PI), P.za Curtatone n. 7 presso lo studio del difensore
( ; Email_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
(c.f./p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, signora con sede legale in AN Controparte_1 ELUM (PG), Località Moriano n. 31;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di contraffazione del marchio e delle denominazioni di origine;
in subordine, azione di accertamento di concorrenza sleale per imitazione servile ed appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c..
CONCLUSIONI:
1 per parte attrice: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in pct in data 12.09.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi indicati in narrativa, con sentenza provvisoriamente esecutiva, ogni contraria istanza disattesa e reietta, - in via principale, accertare e dichiarare la contraffazione da parte della
[...]
dei marchi e della denominazione di origine di titolarità del;
- Controparte_1 Parte_1 in via subordinata, accertare e dichiarare che l'uso da parte della ditta individuale CP_1
della dicitura costituisce atto di concorrenza sleale per imitazione
[...] CP_2 servile ed appropriazione di pregi ex art. 2598 cod.civ.; - per l'effetto, inibire alla ditta individuale di utilizzare la dicitura come marchio di fatto e Controparte_1 CP_2 come qualsiasi altro segno distintivo;
- per l'effetto, ordinare alla ditta individuale CP_1
di ritirare dal commercio tutte le bottiglie recanti l'etichetta contenente la dicitura
[...]
IL NOBILE;
- per l'effetto, ordinare alla ditta individuale di distruggere Controparte_1 tutte le etichette in suo possesso recanti la dicitura IL NOBILE;
- per l'effetto, ordinare la pubblicazione ELemananda sentenza a cura del ma a spese della ditta individuale Parte_1
su due quotidiani a tiratura nazionale e su una rivista di settore per due Controparte_1 volte consecutive;
- per l'effetto, condannare la ditta individuale al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti e patiendi subiti dal Parte_1 nella somma che sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezza mento del Giudicante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari legali della presente procedura e successive occorrende”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.09.2023 il Parte_1
(di seguito: “Il Consorzio”), dando seguito all'informativa ricevuta dai propri
[...] servizi nel febbraio 2023 circa l'avvenuta commercializzazione di un vino rosso recante in etichetta la denominazione “IL NO da parte della ha evocato in giudizio Controparte_3
quale titolare ELomonima ditta individuale proprietaria di tale cantina, Controparte_1 dopo averla diffidata a mezzo pec del 22.02.2023 del proprio legale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Parte attrice, in particolare, ha esposto in fatto le seguenti circostanze: che il è sorto Parte_1 nel 1965 con il precipuo scopo di tutelare il nome, la qualità e l'immagine del Parte_1
in e nel mondo, cercando, nel corso degli anni, di estenderne la notorietà
[...] Pt_3 partecipando alle più importanti manifestazioni e fiere di settore (n. 6 eventi nel solo periodo gennaio 2022- luglio 2023, in , Germania, U.S.A, Canada, Corea del Sud); che il Pt_3 Parte_1 ha ottenuto il 12.07.1966, con decreto del Presidente della Repubblica, il riconoscimento come
Denominazione di Origine Controllata (DOC) e il 01.07.1980 il riconoscimento come
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (OC); di essere altresì tit olare dei seguenti marchi collettivi a livello italiano, comunitario e internazionale: - marchio italiano collettivo denominativo “NO depositato presso la C.C.I.A.A. di Pisa in data 01.04.2004 con domanda n. PI2004C000079 e registrato in data 18.06.2008 con n. 1119666, per la classe 33, rinnovato con domanda n. 2014902248888 in data 01.04.2014; - marchio italiano collettivo
2 denominativo “ ” depositato presso la C.C.I.A.A. di Pisa in data 08.03.2006 con Parte_1 domanda n. PI2006C000059 e registrato in data 28.05.2009 con n. 1195464 per la classe 33, rinnovato con domanda n. 2016000026616 in data 14.03.2016; - marchio comunitario collettivo denominativo “VINO ” depositato presso l' in data Parte_1 CP_4
01.04.2004 con n.3742971 e registrato in data 16.05.2006 per la classe 33, rinnovato con domanda n.007756136 registrata in data 02.04.2014; - marchio comunitario collettivo denominativo “VINO NO depositato presso l' in data 01.04.2004 con n. 3742996 CP_4
e registrato in data 25.06.2007 per la classe 33, rinnovato con domanda n. 007758678 registrata il
02.04.2014; - marchio italiano collettivo “ ” depositato presso la Parte_1
C.C.I.A.A. di Pisa in data 10.10.2018 con domanda n. 302018000032063 per la classe 33, registrato il 13.05.2019; di avere intensificato sia l'attività promozionale, sia i controlli sull'utilizzo indebito della propria denominazione/marchio, attivando una serie di servizi di sorveglianza tesi a controllare il deposito di nuovi marchi e/o l'uso di nomi e segni distintivi su internet e sul mercato tali da interferire con i propri;
che, in esito a tale monitoraggio, nel febbraio 2023 ha ricevuto segnalazione dai propri servizi circa la commercializzazione da parte della facente capo alla odierna convenuta, di un vino rosso recante in etichetta Controparte_3 la dicitura “ ” quale marchio di fatto, che veniva altresì pubblicizzato su internet, sul CP_2 sito e su facebook della convenuta medesima, nonché sui siti di terzi rivenditori;
che vana è sta ta la diffida rivolta alla controparte con pec del 22.02.2023 dai legali del , avente ad Parte_1 oggetto la cessazione immediata ELuso della dicitura “IL NO e il conseguente ritiro di tutte le bottiglie recanti la stessa in etichetta, avendo ad essa fatto seguito solo un contatto telefonico in cui la ha respinto ogni addebito. Controparte_3
Quanto, poi, ai profili in diritto, il ha dedotto, in via principale, la contraffazione dei
Parte_1 propri marchi, invocando l'applicazione ELart. 20, comma 1, lett. b) e lett. c), C.P.I. ed osservando che: il Vino IL di è il più antico vino italiano al mondo, la cui
Parte_1 notorietà si è accresciuta progressivamente nel tempo grazie alla sua eccellente qualità e alle iniziative promozionali intraprese dal , come testimoniato i dati delle vendite, passate
Parte_1 da circa 700.000 bottiglie del 1983, a circa 8.000.000 di bottiglie vendute nel 2011 (delle quali circa il 60% all'estero); le locuzioni “IL” e “Vino IL” identificano oggi es clusivamente il vino prodotto a , come statuito dalla Prima Commissione di Ricorso ELUfficio
Parte_1
con decisione 05.10.2006, in cui si afferma Controparte_5 che l'espressione “ ” ha ormai perso l'originario significato di “vino pregiato” ed
Parte_1 ha, in seguito all'uso da tempo immemorabile che i viticoltori della località di ne
Parte_1 hanno fatto, acquisito il significato di denominazione d'origine geografica del vino, essendo impiegata correntemente da esperti e non esperti del settore come forma abbreviata ELespressione “ ”, avendo di fatto le due espressioni il
Parte_1 medesimo significato e designando il medesimo vino, ovvero, il vino a denominazione di origine controllata e garantita “ ”; in considerazione della
Parte_1 notorietà della dicitura VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, e anche delle sue forme abbreviate, l'uso da parte della convenuta della dicitura “IL NO come marchio di fatto per contraddistinguere un vino rosso, viola i diritti di esclusiva del sui propri marchi,
Parte_1 integrando gli estremi della contraffazione;
la somiglianza tra i segni, da un lato, e IL CP_2
3 NOBILE dall'altro, e l'identità tra i prodotti, determina, infatti, quel ris chio di confusione che consente al titolare del marchio di vietarne l'uso a terzi ai sensi ELart. 20, co.1, lett. b) C.P.I.; il
Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Imprese, con sentenza n. 3575/2015 ha riconosciuto come i marchi collettivi denominativi di cui il è titolare (“ Parte_1 [...]
”, “ ”, “ ) sono marchi forti e che, in particolare, Parte_1 Parte_1 CP_2
“il cuore di tali marchi è rappresentato dalla parola che, in quanto volta a CP_2 contraddistinguere un prodotto da cui è distante concettualmente, può considerarsi un marchio
FORTE”; l'aggiunta, nel caso di specie, ELarticolo “IL” costituisce una variante innocua;
attesa la rinomanza di cui godono i marchi di cui il è titolare è possibile, al tresì, invocare la Parte_1 tutela offerta dall'art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I., indipendentemente dal rischio di confusione tra i segni, atteso che l'uso della locuzione “IL NO, oltre a comportare un indebito vantaggio per il terzo - che viene così a beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio del marchio notorio, sfruttando senza compensazione economica lo sforzo commerciale fatto dal titolare per creare e mantenere l'immagine del proprio marchio - reca pregiudizio alla notorietà, al buon nome e alla funzione attrattiva dei marchi del;
inoltre, Parte_1 Parte_1 di , oltre a essere un marchio, è anche una denominazione di origine protetta Parte_1
(DOP), cosicché l'uso indebito di parte sostanziale della denominazione d'origine, qual è la locuzione “Il IL”, si traduce in un inganno per il pubblico che viene indotto a credere di acquistare vino di con le peculiarità proprie dettate dal relativo disciplinare di Parte_1 produzione. In via subordinata, parte attrice ha esposto la ricorrenza dei presupposti per potere ricondurre il comportamento assunto da parte convenuta nell'ambito della concorrenza sleale per imitazione servile e per appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c., atteso che: l'utilizzo della dicitura come marchio di fatto ingenera un'indebita confusione con i più famosi CP_2 segni distintivi del , poiché chiunque, vedendo tale denominazione sull'etichetta di una Parte_1 bottiglia di vino, non può che ritenere che si tratti del vino di , a nche perché il Parte_1
è anche solito utilizzare locuzioni ad effetto, quali “nobile dentro”, “mondo nobile”, Parte_1
“anteprima nobile”, “ricette nobili” , “a tavola con il nobile” e simili per promuovere i propri prodotti;
l'uso indebito delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza o di loro parti, ad opera di terzi, si risolve nella prospettazione ingannevole della propria appartenenza alla cerchia dei produttori/rivenditori che operano in una determinata località, integrando la fattispecie di appropriazione di pregi di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., in quanto, considerato che la denominazione “ ” è per lo più Parte_1 utilizzata nella forma abbreviata di “ ”, nella mente del consumatore tale dicitura, riferita CP_2
a un vino, identifica automaticamente il Vino IL di , sicché l'uso della Parte_1 dicitura “IL NO induce nel pubblico l'idea di un collegamento tra la l'azienda convenuta e soprattutto tra i prodotti di questa e il vino di , indipendent emente dalle rispettive Parte_1 qualità.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 11.12.2023 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta ed
è stata confermata l'udienza di comparizione personale delle parti e trattazione della causa fissata per il giorno 15.02.2024.
4 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, non avendo parte attrice articolato istanze istruttorie, ed è stata fissata ex art. 189 c.p.c. l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Pertanto, all'udienza del 14.11.2024, preso atto del deposito ad opera ELodierno attore, nel rispetto dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
1.Sulla domanda, formulata in via principale, di contraffazione dei marchi di titolarità del
. Parte_1
1.1 L'adito Tribunale ritiene che sia fondata la domanda di contraffazione dei marchi svolta dal in riferimento all'utilizzo da parte della convenuta della denominazione “ ” in Parte_1 CP_2 prodotti identici o affini a quelli contrassegnati dai marchi in titolarità ELodierna parte attrice.
1.2 I marchi collettivi ”, “ ” e “ , Parte_1 Parte_1 CP_2 registrati per la Classe 33 ELAccordo Internazionale di Nizza del 15.06.1957 (c.d. Classificazione di Nizza) e rivendicati per i prodotti , vinello di , vin santo Parte_1 Parte_1 derivato da , grappa d'uve derivate da di , Parte_1 Parte_1 Parte_1 bevande alcoliche, escluse le birre, derivate da ”, costituiscono marchi Pt_1 Parte_1 forti in ragione della loro non attinenza con il prodotto che contraddistingue. Trattasi, infatti, di marchi connotati da un particolare carattere distintivo in ragione ELoriginalità e della fantasia nel relativo accostamento, come già riconosciuto dal Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, con la sentenza n. 3575/2015 del 21.10.2015, in cui si afferma che ciascuno dei predetti marchi denominativi di titolarità del ha “una funzione non intrinsecamente descrittiva del Parte_1 prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di fantasia originale con efficacia individualizzante. Il cuore di tali marchi è rappresentato dalla parola NOBILE che, in quanto volta a contraddistinguere un prodotto da cui è distante concettualmente, può considerarsi un marchio
FORTE” (cfr. doc. n. 12 di parte attrice). In particolare, con riguardo al marchio ”, già Parte_1 con decisione 05.10.2006 (proc. n. R280/2006-1) la Prima Commissione di Ricorso ELUfficio
[...]
ha riconosciuto che la stessa “non ha difficoltà ad Controparte_5 accettare che l'espressione “Vino IL” abbia ormai perso l'originario significato di “vino pregiato”. Si deve, infatti ritenere che (…) l'espressione “Vino IL” abbia, in seguito all'uso da tempo immemorabile che i viticoltori della località di ne hanno fatto, acquisito il Parte_1 significato di denominazione d'origine geografica del vino. (…) emerge infatti che l'espressione in questione è impiegata correntemente da esperti e non esperti del settore come forma abbreviata ELespressione “ di ”. Le due espressioni hanno, di fatto, il medesimo Parte_1 Parte_1 significato e designano il medesimo vino, vale a dire il vino a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita “Vino IL di ON” (cfr. doc. n. 11 di parte attrice).
1.3 L'art. 20, comma 1, lett. b), C.P.I., riconosce al titolare di un marchio registrato, oltre alla facoltà di farne uso esclusivo, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare medesimo, di usare nell'attività economica “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici
5 o affini, se a causa ELidentità o somiglianza tra i segni e ELidentità o affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni”. Con riferimento al marchio UE in termini sostanzialmente speculari dispongono sia l'art. 10, par. 1, lett. b), della Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo
e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, sia l'art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(R.M.C.).
1.4 Nel caso di specie la potenzialità confusoria del segno “IL NO utilizzato da parte convenuta risulta evidente nell'indicare con esso il medesimo prodotto (vino rosso) che è contraddistinto dai marchi di parte attrice, ed è ulteriormente accresciuta dal fatto che il territorio da cui proviene tale prodotto, quello di AN ELUM (PG), è limitrofo all'area territoriale del Comune di
ON (SI), zona di produzione del Vino IL, essendo confinanti sia le regioni sia le due provincie. Inoltre, l'etichetta della bottiglia utilizzata dalla convenuta è costituita da segni figurativi e denominativi inidonei a conferire capacità distintiva al segno utilizzato, poiché riporta in primo piano, a caratteri ben evidenti in stampatello maiuscolo la locuzione “IL NO, al di sotto della quale, a caratteri più piccoli, vi è l'indicazione di provenienza “SANGIOVESE UMBRIA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA”, al di sotto della quale ancora compare una figura decorativa e alla base, sotto l'immagine campestre, la scritta , con il segno figurativo e denominativo Controparte_3
sul collo della bottiglia, scritto in caratteri notevolmente più piccoli. Parte_4
Il segno denominativo “IL NO, quindi, è quello che per posizione e grandezza del carattere subito viene in evidenza ed attrae l'attenzione, cosicché, data la piena identità - grafica, fonetica e visiva - con il segno NOBILE, riconosciuto essere il cuore dei marchi di proprietà ELattrice, risulta palese il disorientamento e la capacità di confusione che l'uso di tale segno è suscettibile di ingenerare nel pubblico dei consumatori, considerando anche la somiglianza tra i segni medesimi, ovvero
“NO da un lato e “IL NO dall'altro, e l'identità tra i prodotti commercializzati (vino rosso) rientranti nel medesimo settore merceologico.
1.5 Venendo in rilievo un unico sostantivo assolutamente omonimo e tenuto conto del fatto che la parola “NO rappresenta il nucleo distintivo dei marchi di proprietà del Consorzio attoreo - assolvendo il toponimo ” unitamente alla locuzione ” funzione Parte_1 Parte_1 di mero collegamento del prodotto al e non già quella di identificazione di un particolare Parte_1 vitigno -, nonché ELassoluta irrilevanza ELuso ELarticolo determinativo “IL” ad opera della convenuta, poiché inidoneo ad apportare novità, e, quindi, ad alterare l'identità sostanziale di quel nucleo individualizzante dei marchi di titolarità di parte attrice, l'utilizzo del segno “IL NO non può non richiamare alla mente del consumatore mediamente avveduto i marchi di cui è proprietario il
. Ne consegue che la contraffazione, anche sotto il profilo Parte_1 del concreto rischio di associazione, per provenienza, tra il vino contrassegnato con i marchi del e quello prodotto e commercializzato dalla convenuta, deve ritenersi pienamente integrata. Parte_1
L'art. 20, co.1, lett. b), C.P.I, infatti, tutela il titolare del marchio qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico ovvero il rischio di associazione tra i due segni, che si concretizza quando il consumatore dotato di media avvedutezza, pur senza incorrere in confusione, associa mentalmente il
6 segno contraffatto a quello oggetto di marchio d'impresa, sulla base ELelemento o degli elementi di quest'ultimo, dotati di capacità distintiva e presenti anche nel primo.
1.6 E' inoltre dato di comune esperienza che i marchi di cui il Parte_1
è titolare sono non solo molto conosciuti, ma anche rinomati all'interno del territorio
[...] nazionale per diffusione spazio temporale ed ambito della loro percezione evocativa, ben oltre la sfera del pubblico direttamente interessato ai prodotti o ai servizi con essi contraddistinti, il quale conosce i vini ed è in grado di distinguerli con elevato livello di attenzione, di talché essi beneficiano anche di quella tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I. e, in ambito UE, dall'art. 10, par. 2, lett. c), della Direttiva UE 2015/2436 e dall'art. 9, par. 2, lett.c) del R.M.C. Siffatta tutela implica, oltre alla sua applicazione anche in caso di prodotti merceologici non affini, che si possa e si debba prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similitudine, tra il marchio notorio e quello successivo, a causa del quale il pubblico interessato mette o può mettere in relazione il segno e il marchio, stabilendo un collegamento tra gli stessi, quand'anche non confondendoli. Tale impostazione, elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. CGUE, 23 ottobre
2003, 4608/2, C-408/01; 10 aprile 2008, 5469/07, C-102/07; 18 giugno 2009, C-487/07, C-180/09;
Tribunale I grado, 25 maggio 2005, - caso - che si è soffermato anche sulla nozione Parte_5 di “nesso”, affermandone l'esistenza quando “il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”), è stata integralmente recepita dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. n.27217/2021;
n.26000/2018).
1.6.1 Orbene, anche a voler ritenere – in ipotesi – che non vi sia rischio di confusione (ma così non è per le ragioni sopra esposte), la domanda attorea risulta essere comunque fondata in forza di quanto disposto dall' art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I., che stabilisce il divieto di adottare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode nello
Stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
1.6.2 E' stato inoltre chiarito che “il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola” (CGUE 18 giugno 2009 causa C-487/07).
1.6.3 Ad avviso ELadito Tribunale l'uso del segno denominativo “IL NO sulle bottiglie del vino commercializzato dalla convenuta, in considerazione della rinomanza di cui godono i marchi di titolarità del Consorzio, integra altresì la fattispecie di cui a citato art. 20, comma 1, lett. c), C.P.I., atteso che l'uso senza giustificato motivo del segno “NO consente all'utilizzatore di beneficiare della forza, della funzione attrattiva, della notorietà e della reputazione di cui gode il marchio notorio.
7
2. Sulla domanda, formulata in via principale, di contraffazione delle denominazioni di origine di titolarità del . Parte_1
2.1 Reputa il Collegio che sia altresì fondata la domanda, svolta sempre in via principale dal , Parte_1 volta ad accertare la contraffazione delle denominazioni di origine riconosciute a parte attrice con
D.P.R. 12.07.1966, quanto alla DOC, e con D.P.R. 01.07.1980, quanto alla OC.
2.2 A tale riguardo, la normativa di riferimento non va ricercata nell'art. 20 C.P.I., riguardando questo la tutela spettante a un marchio registrato rispetto ad altri segni con esso interferenti, ma nella disciplina concernente la protezione delle DOP e delle IGP.
2.2.1 Il quadro normativo di riferimento per il settore vitivinicolo è costituito in ambito comunitario dal
Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e, in ambito nazionale, dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 in materia di “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (c.d. T.U.V.), nonché dagli artt. 29 e 30 C.P.I. che disciplinano la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, ovvero segni distintivi della provenienza che consistono nell'accostamento del nome geografico al nome del prodotto, garantendo la provenienza del prodotto da una zona geograficamente determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante, derivante da fattori territoriali ed umani.
2.2.1 In particolare, ai sensi ELart. 107 del Reg. 1308/2013 “
1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e all'articolo 28 del regolamento
(CE) n. 753/2002 della sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. CP_6
La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento”, mentre l'art. 3 del T.U.V. fornisce le seguenti definizioni: “c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni
«denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n.1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
d) con le sigle «OC» e
«DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP”. Il successivo art. 28, poi, dopo aver disposto che le DOP si classificano in OC e in DOC, al comma 2 prevede che “Le OC e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP”.
2.2.3 Il sistema di riconoscimento delle denominazioni protette che sono soggette a “registrazione” prevede una procedura articolata, caratterizzata dal coordinamento fra una fase rimessa agli ordinamenti nazionali e una successiva fase in ambito comunitario, secondo quanto previsto dal Reg.
1308/2013 (in particolare, per i vini dagli artt. 92 e ss.) e dalla vigente l. 238/2016. Un ruolo centrale è assunto, in tale sistema, dal disciplinare di produzione (documento indispensabile a corredo della domanda di protezione) nel quale sono indicati, oltre alla delimitazione delle zone, le caratteristiche dei vini, i metodi di produzione ecc., il nome di cui è chiesta la protezione, che in caso di esito positivo della procedura sarà registrato e assumerà il rango di DOP, avendo diritto alla relativa protezione.
8 2.2.4 Ai sensi del sopra citato art. 107, par. 1, del Reg. 1308/2013, le denominazioni dei vini automaticamente protette sono iscritte dalla Commissione nel registro elettronico delle DOP e delle
IGP disciplinato all'art. 104. Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, ai fini che qui interessano, è possibile quindi affermare che le denominazioni DOC e OC sono automaticamente protette quali DOP.
2.2.5 La disciplina UE tratta della interferenza fra marchi e DOP solo con riguardo al marchio comunitario: l'art. 102 Reg. 1308/2013, infatti, vieta “
1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie ELarticolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II”. Il citato art. 103, par. 2, specifica invece l'ambito della protezione, prevedendo che, “
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette
contro
:a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere",
"tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili”; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”.
2.2.6 In ambito nazionale sovviene l'art. 30 C.P.I, ai sensi del quale “
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica”.
La norma in questione introduce il divieto di segni che siano anche meramente evocativi delle DOP in conformità a quanto previsto dal citato regolamento UE.
2.2.7 L'art. 14, lett. c–bis), C.P.I., per di più, vieta espressamente la registrazione quali marchi d'impresa dei “segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione ELUnione Europea
o dello Stato (…) relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche e delle indicazioni geografiche”, e alla lett. c-ter) dei “segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione ELUnione Europea (…) relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini”.
9
2.2.8 Le finalità proprie delle norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali, enunciate in apertura della Sezione 2, rubricata “Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”, dall'art. 92 del Reg.
1308/2013, attengono alla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori, al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti, alla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo l'adozione di misure nazionali di politica della qualità.
2.2.9 I concetti EL“evocare” e del “suggerire”, cui si riferiscono rispettivamente l'art. 103 Reg. 1308/2013 e l'art. 30 C.P.I., esprimono entrambi un medesimo fenomeno, ossia l'immagine di un prodotto protetto che l'uso di un determinato segno è in grado di “richiamare alla mente” del consumatore mediamente avveduto, fungendo così quale richiamo o suggerimento che, all'atto stesso della sua percezione, fa scattare l'associazione con il nome protetto come DOP. In entrambi i casi si prescinde da un eventuale pericolo di confusione, ben potendo, quindi, il consumatore rendersi razionalmente conto che denominazione e segno che la evoca sono diversi e che i prodotti cui si riferisce il segno evocante ha origine diversa da quella interessata alla denominazione protetta;
ciononostante, se il segno è tale da fare scattare in lui l'associazione con la denominazione protetta, esso è da considerarsi indebitamente interferente (cfr. CGUE, 4/03/1999, C-87/97,
[...]
, che ha considerato la dicitura "Cambozola", adoperata da una ditta Controparte_7 austriaca, evocazione della DOP italiana " ; CGUE 21/1/2016, C-75/15). CP_7
2.2.9 Ciò che non è consentito è che del valore “reputazionale” che portano con sé le denominazioni protette si possano abusivamente avvantaggiare anche quei produttori che non hanno collegamento con la zona o che comunque non si sono attenuti alle prescrizioni del disciplinare. Sono vietati, pertanto, non solo l'usurpazione e il plagio delle denominazioni protette, ma anche semplicemente l'evocazione e, quindi, anche solo il creare un “richiamo”, un collegamento tra il nome del proprio prodotto e i prodotti che legittimamente si fregiano della denominazione protetta. La circostanza poi che si tratti di prodotti appartenenti allo stesso genere o, addirittura del medesimo prodotto, rappresenta un elemento che non può che essere preso in debita considerazione.
2.2.10 In presenza di una denominazione protetta che presenti anche altri elementi caratterizzanti oltre al nome geografico, per potere stabilire se la tutela riguardi l'intera denominazione, nella sua interezza e in ciascuno dei suoi elementi, senza che possa parlarsi solamente di una preminenza della mera parte geografica, occorre far riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia atti a stabilire la sussistenza di una evocazione. Specificamente, è compito del giudice nazionale valutare la percezione del consumatore che, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia ELindicazione geografica;
una volta esperita tale valutazione, è possibile ricorrere ad altri criteri, aventi carattere subordinato, fra cui la parziale incorporazione di un'indicazione geografica protetta nel segno controverso, la similarità fonetica e/o visiva con questa, la somiglianza concettuale fra i termini e il contesto in cui è inserito l'elemento controverso del segno. Peraltro, tali elementi non devono necessariamente tutti sussistere perché vi sia evocazione: è infatti sufficiente, a tal fine, la semplice “vicinanza concettuale” tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi (Cass. n.10350/2024).
10 2.2.11 Nel caso della denominazione d'origine “Vino IL di ” l'effetto evocativo si Parte_1 realizza mediante il riferimento sia alla denominazione protetta nella sua interezza, sia a qualsiasi parte della stessa, non essendo possibile ritenere priva di rilevanza quella parte della denominazione (“Vino IL” e/o “IL” riferito al vino) che di per sé sembrerebbe astrarre dal nome geografico.
A tal proposito, deve richiamarsi quanto già detto a proposito della contraffazione dei marchi collettivi di cui è titolare il , e, in particolare, quanto statuito dalla Prima Commissione Parte_1 di Ricorso ELUfficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (O.A.M.I) con decisione 05/10/2006, secondo cui l'espressione ” ha ormai perso l'originario significato di Parte_1
“vino pregiato” ed acquisito il significato di denominazione d'origine geografica del vino (c.d. secondary meaning), essendo stato dimostrato che la stessa venga impiegata correntemente da esperti e non esperti del settore come forma abbreviata ELespressione “ino IL di ” (cfr. già Parte_1 citata sentenza sub doc. n. 11 di parte attrice: “Le due espressioni hanno, di fatto, il medesimo significato e designano il medesimo vino, …il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Vino IL di ”. Parte_1
Inoltre, ritiene questo Collegio che l'uso della dicitura “IL NO da parte della convenuta per contrassegnare il proprio vino rosso, indipendentemente da un eventuale rischio di confusione tra i prodotti, sia tale da determinare una palese interferenza con le denominazioni di origine del Parte_1
(DOC e OC), in quanto tale utilizzo è idoneo a “richiamare alla mente” nel pubblico dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti l'immagine della
[...]
riscontrandosi, peraltro, nel segno contestato, un'incorporazione Parte_6 parziale della indicazione geografica protetta, un'identità - grafica, fonetica e visiva - con le denominazioni di origine del , una somiglianza o, meglio una identità concettuale fra i Parte_1 termini in rapporto al contesto in cui è inserito l'elemento controverso del segno, sebbene l'etichetta riporti la vera origine del prodotto, tuttavia in caratteri grafici più piccoli ( Controparte_8
Geografica Tipica), nonché un'identità o, quantomeno, un'affinità tra i prodotti, entrambi
[...] vini rossi, e del vitigno utilizzato ( per “ ” della convenuta, e in prevalenza CP_8 CP_2 nel caso delle denominazioni di origine ” come risulta dai CP_8 Parte_1 disciplinari doc e docg). A ciò si aggiunga che, come risulta dalla stampa della pagina facebook del profilo della convenuta, il prodotto contrassegnato con dicitura “IL NO viene anche pubblicizzato o comunque presentato come “ sebbene si tratti, invece, di una Parte_7
I.G.T. (cfr. doc. n.6 parte attrice).
3. Sulla domanda di concorrenza sleale formulata da parte attrice in via subordinata.
3.1 Parte attrice ha formulato, in via subordinata, domanda volta ad accertare che l'uso della dicitura
“ ”, da parte della ditta individuale costituisca atto di concorrenza CP_2 Controparte_1 sleale per imitazione servile ed appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c..
3.2 Poiché la domanda di contraffazione dei marchi e delle denominazioni di origine, avanzata in via principale dal , merita di essere accolta, resta assorbito l'esame della domanda dallo stesso Parte_1
11 proposta in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale non avesse ravvisato siffatta contraffazione.
4. Sulle pronunce conseguenziali
4.1 Alla accertata contraffazione dei marchi e delle denominazioni di origine di titolarità di parte attrice consegue ex art. 124 C.P.I. l'inibitoria ELuso, da parte della convenuta, della dicitura “ ” CP_2 come marchio di fatto e come qualsiasi altro segno distintivo.
4.2 Suscettibili di accoglimento sono anche le richieste ripristinatorie attoree, ossia l'ordine rivolto alla convenuta di distruggere tutte le etichette in suo possesso recanti la dicitura “IL NO e di ritirare dal commercio tutte le bottiglie etichettate con il segno denominativo “IL NO, con spese a cura della stessa convenuta.
4.3 Quanto alla chiesta pubblicazione della sentenza, occorre tenere presente le seguenti circostanze: a) dalla documentazione in atti emerge che i servizi di monitoraggio del hanno segnalato la Parte_1 presenza sul mercato del vino etichettato con dicitura “ ” nel mese di febbraio 2023, CP_2 potendo ragionevolmente presumersi che l'uso di tale segno da parte della convenuta sia collocabile approssimativamente tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023; ed invero, la pec di diffida rivolta alla convenuta è datata 22.02.2023 (cfr. doc. 9 di parte attrice); b) dalla visura camerale prodotta da parte attrice si evince che la ditta individuale convenuta sia una piccolissima realtà imprenditoriale, con solo n. 2 addetti di cui n. 1 dipendente al 31/3/2023, e che è stata iscritta nel registro delle imprese il
05.12.1996 con la qualifica di piccolo imprenditore-coltivatore diretto;
c) la rilevanza locale e di settore ELattività esercitata della convenuta, nonché “la limitata zona di penetrazione del prodotto commercializzato”, come espressamente riconosciuto da parte attrice. Ebbene, gli elementi indicati, complessivamente considerati, consentono di potere ritenere, ad avviso ELadito Tribunale, misura adeguata la pubblicazione della sentenza, per estratto del dispositivo, a caratteri normali, in una sola colonna, a cura di parte attrice e a spese della convenuta, per una sola volta, sul quotidiano “La
Nazione”.
4.4 La domanda risarcitoria, che il rimette al prudente apprezzamento del giudicante nella Parte_1 somma ritenuta di giustizia, con la precisazione che la stessa sia “quantificata in una misura poco più che simbolica nell'entità”, invece, non può trovare accoglimento.
4.4.1 Un'interpretazione sistematica ELart. 125 C.P.I., in combinato disposto con gli artt. 1223 e ss.
c.c., induce a ritenere che il citato art. 125 non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, rappresentando soltanto una semplificazione probatoria che presuppone comunque un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta illecita. Inoltre, sebbene la norma di cui al secondo comma ELart. 125 C.P.I. possa configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, anche la forma di liquidazione del danno prevista dall'art. 125, comma 2, C.P.I., presuppone l'applicazione degli artt.
1223 e ss. c.p.c., non potendo prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto e/o il fatto illecito e i danni sofferti e allegati, secondo i criteri ordinari probatori, e non potendo la
12 liquidazione equitativa essere effettuata sulla base di un'astratta presunzione ovvero di un'automatica applicazione di detto criterio.
4.4.2 Parte attrice non ha in alcun modo provato nel corso del giudizio, né tantomeno allegato, i fatti da cui potere desumere, anche in via indiziaria e presuntiva, l'esistenza di un danno a causa del comportamento posto in essere dalla convenuta, né gli elementi in base al quale effettuare la commisurazione del danno ai sensi ELart. 125, comma 1, C.P.I., così come non ha prodotto alcuna documentazione idonea da cui ricavare, presuntivamente, la sussistenza di un pregiudizio, da porre alla base di una valutazione equitativa del pregiudizio medesimo.
5. Sulle spese processuali.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati al d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile – complessità bassa) e delle fasi di merito di studio della controversia, introduttiva e decisionale, con riduzione per quest'ultima fase nella misura del 50%, considerato il contenuto della comparsa conclusionale, riproduttiva sostanzialmente delle difese già illustrate nell'atto introduttivo, e con esclusione della fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal , così provvede: Parte_1
➢ accerta e dichiara che l'uso della dicitura “ ” come marchio di fatto e come CP_2 qualsiasi altro segno distintivo da parte della ditta individuale in Controparte_1 persona della omonima titolare, costituisce contraffazione dei marchi “ Parte_1
”, “ ” e “ ”, e delle denominazioni di origine
[...] Parte_1 CP_2
DOC e OC, di titolarità ELattore;
➢ inibisce alla ditta individuale in persona ELomonima titolare, Controparte_1
l'uso della dicitura “ ” come marchio di fatto e come qualsiasi altro segno CP_2 distintivo;
➢ ordina alla convenuta di distruggere tutte le etichette in suo possesso riportanti la dicitura
“IL NO e di ritirare dal commercio tutte le bottiglie etichettate con tale dicitura, a cura e spese della stessa convenuta;
➢ ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto del dispositivo, a caratteri normali, in una sola colonna, a cura ELattore e a spese della convenuta, per una sola volta, sul quotidiano “La Nazione”;
➢ dichiara assorbita la domanda formulata in via subordinata da parte attrice;
➢ rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
➢ condanna parte convenuta al pagamento, in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.357,50 per
13 compensi professionali ed € 1.063,00, per esborsi, oltre il 15% di rimborso forfetario, C.P.A. e
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa).
Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 07.03.2025 su relazione della dott.ssa Sara
Fioroni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Sara Fioroni dott.ssa Teresa Giardino
14