Articolo 53 del Codice del turismo
Articolo 51 bisArticolo 51 quater
Versione
21 giugno 2011
ART. 53


(Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche)


Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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