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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1555/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 803/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostinese 131 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale contestando l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401431071 del 04/10/2024 notificato al ricorrente a mezzo posta raccomandata in data 17/10/2024. Con l'accertamento veniva contestata la omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023, con richiesta di euro 5.525,13 per TARI, euro 276,26 per TEFA, euro 429,49 per interessi, euro 3.025,20 per sanzione, euro 7,83 per spese di notifica ed euro 0,09 per arrotondamenti. La richiesta complessiva era quindi di euro 9.264,00. L'Ente impositore aveva applicato la tariffa per le “utenze non domestiche”, e in particolare quella prevista per immobili adibiti a “banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali”. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso.
1. L'avviso di accertamento non reca alcuna motivazione, nè elemento di prova, in ordine ad un preteso utilizzo “professionale” delle cantine in questione.
2. vengono contestate delle presunte omissioni TARI e TEFA riferite agli anni dal 2018 al 2023 anche con riferimento alla cantina (subalterno 504), nonostante quest'ultima in quegli anni non fosse di proprietà del ricorrente. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Con memorie, il ricorrente, ad integrazione di quanto dedotto con il ricorso introduttivo, faceva presente che, nelle more del giudizio, il Comune aveva notificato l'atto n. U250300141848 del 13/03/2025 di annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato. In particolare, Roma Capitale:
1. riconosceva la corretta applicabilità della categoria tariffaria 04 (deposito/magazzino senza vendita) in luogo della categoria 11 accertata (studi professionali);
2. comunicava che con riferimento all'immobile C/02 identificato con terna catastale Daticatastali_1 , la violazione doveva intendersi riferita al ristretto arco temporale compreso tra il 28/11/2023 e il 31/12/2023.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale che, con proprie controdeduzioni, comunicava di avere emesso il provvedimento n. U250300141848 con il quale aveva provveduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in questione, anticipando che avrebbe proceduto alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”. Concludeva chiedendo l'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria con declaratoria di debenza del minore importo a seguito del provvedimento n. U250300141848 del 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi che seguono.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401431071 in quanto: 1) prevedeva l'applicazione di una categoria tariffaria errata;
2) con riferimento ad una delle cantine oggetto dell'accertamento il periodo di contestazione del mancato pagamento faceva riferimento ad anni in cui il ricorrente non era proprietario del bene. Su entrambi i punti lo stesso Ente impositore, Roma Capitale, ha riconosciuto le ragioni del contribuente e ha fatto presente di avere emesso il provvedimento n. U250300141848 con il quale aveva provveduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in questione. Aveva altresì anticipato la notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi, provvedimento che agli atti non risulta ancora emesso. Pertanto, in assenza di nuovo accertamento, si ritiene che il ricorso debba essere accolto in attesa del nuovo atto che riconosca le ragioni di parte privata e liquidi l'effettivo importo dovuto sulla base della tariffa e periodi corretti.
Si precisa che l'Ente impositore, pur con gli errori dallo stesso riconosciuti, aveva emesso l'atto impugnato a fronte di una evasione totale del ricorrente il quale non aveva provveduto all'iscrizione in tariffa e non aveva versato alcuna somma dovuta. Tale considerazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
AN ON
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 803/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostinese 131 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431071 TARI - TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale contestando l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401431071 del 04/10/2024 notificato al ricorrente a mezzo posta raccomandata in data 17/10/2024. Con l'accertamento veniva contestata la omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023, con richiesta di euro 5.525,13 per TARI, euro 276,26 per TEFA, euro 429,49 per interessi, euro 3.025,20 per sanzione, euro 7,83 per spese di notifica ed euro 0,09 per arrotondamenti. La richiesta complessiva era quindi di euro 9.264,00. L'Ente impositore aveva applicato la tariffa per le “utenze non domestiche”, e in particolare quella prevista per immobili adibiti a “banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali”. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso.
1. L'avviso di accertamento non reca alcuna motivazione, nè elemento di prova, in ordine ad un preteso utilizzo “professionale” delle cantine in questione.
2. vengono contestate delle presunte omissioni TARI e TEFA riferite agli anni dal 2018 al 2023 anche con riferimento alla cantina (subalterno 504), nonostante quest'ultima in quegli anni non fosse di proprietà del ricorrente. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Con memorie, il ricorrente, ad integrazione di quanto dedotto con il ricorso introduttivo, faceva presente che, nelle more del giudizio, il Comune aveva notificato l'atto n. U250300141848 del 13/03/2025 di annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato. In particolare, Roma Capitale:
1. riconosceva la corretta applicabilità della categoria tariffaria 04 (deposito/magazzino senza vendita) in luogo della categoria 11 accertata (studi professionali);
2. comunicava che con riferimento all'immobile C/02 identificato con terna catastale Daticatastali_1 , la violazione doveva intendersi riferita al ristretto arco temporale compreso tra il 28/11/2023 e il 31/12/2023.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale che, con proprie controdeduzioni, comunicava di avere emesso il provvedimento n. U250300141848 con il quale aveva provveduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in questione, anticipando che avrebbe proceduto alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”. Concludeva chiedendo l'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria con declaratoria di debenza del minore importo a seguito del provvedimento n. U250300141848 del 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi che seguono.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401431071 in quanto: 1) prevedeva l'applicazione di una categoria tariffaria errata;
2) con riferimento ad una delle cantine oggetto dell'accertamento il periodo di contestazione del mancato pagamento faceva riferimento ad anni in cui il ricorrente non era proprietario del bene. Su entrambi i punti lo stesso Ente impositore, Roma Capitale, ha riconosciuto le ragioni del contribuente e ha fatto presente di avere emesso il provvedimento n. U250300141848 con il quale aveva provveduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in questione. Aveva altresì anticipato la notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi, provvedimento che agli atti non risulta ancora emesso. Pertanto, in assenza di nuovo accertamento, si ritiene che il ricorso debba essere accolto in attesa del nuovo atto che riconosca le ragioni di parte privata e liquidi l'effettivo importo dovuto sulla base della tariffa e periodi corretti.
Si precisa che l'Ente impositore, pur con gli errori dallo stesso riconosciuti, aveva emesso l'atto impugnato a fronte di una evasione totale del ricorrente il quale non aveva provveduto all'iscrizione in tariffa e non aveva versato alcuna somma dovuta. Tale considerazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
AN ON