Art. 8.
Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nella legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 dicembre 1974, a titolo di pensione e di indennita' integrativa speciale complessivamente non superiore alle L. 100.000 mensili lorde, e' corrisposta per l'anno 1975, una integrazione mensile lorda di L. 13.000, comprensiva dell'aumento concesso sulla predetta indennita' con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno. Ai titolari di pensione o assegni con trattamento, alla stessa data, compreso tra le L. 100.000 e le L. 113.000 mensili lorde, la predetta integrazione e' corrisposta nella misura necessaria per assicurare complessivamente quest'ultimo importo.
L'integrazione di cui al precedente comma:
a) sara' riassorbita, sino a concorrenza del suo intero importo, con gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale spettanti per l'anno 1975;
b) e' corrisposta, anche in unica soluzione per un intero semestre, dalle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni o assegni e dalle amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie;
c) e' assoggettata, per quanto non previsto dal presente articolo, alla stessa disciplina dell'indennita' integrativa speciale;
d) non spetta al titolare di pensione o assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, compresi quelli che svolgano attivita' lucrativa, o che comunque non fruisca sul trattamento pensionistico dell'indennita' integrativa speciale;
e) spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134 . Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.
Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nella legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 dicembre 1974, a titolo di pensione e di indennita' integrativa speciale complessivamente non superiore alle L. 100.000 mensili lorde, e' corrisposta per l'anno 1975, una integrazione mensile lorda di L. 13.000, comprensiva dell'aumento concesso sulla predetta indennita' con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno. Ai titolari di pensione o assegni con trattamento, alla stessa data, compreso tra le L. 100.000 e le L. 113.000 mensili lorde, la predetta integrazione e' corrisposta nella misura necessaria per assicurare complessivamente quest'ultimo importo.
L'integrazione di cui al precedente comma:
a) sara' riassorbita, sino a concorrenza del suo intero importo, con gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale spettanti per l'anno 1975;
b) e' corrisposta, anche in unica soluzione per un intero semestre, dalle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni o assegni e dalle amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie;
c) e' assoggettata, per quanto non previsto dal presente articolo, alla stessa disciplina dell'indennita' integrativa speciale;
d) non spetta al titolare di pensione o assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, compresi quelli che svolgano attivita' lucrativa, o che comunque non fruisca sul trattamento pensionistico dell'indennita' integrativa speciale;
e) spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134 . Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.