Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n. 260/2025 R.G.
promosso da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall' C.F._2
Avv. Giancarlo Triggiani;
- RICORRENTI -
contro
:
(C.F: ); CP_1 C.F._3
- RESISTENTE contumace –
Oggetto: diritti reali, proprietà.
CONCLUSIONI Per la parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa assunzione di ogni necessario incombente, dichiarare che il diritto in capo a di permanere nell'immobile già di proprietà del convivente è CP_1 Persona_1 cessato e, per l'effetto, ordinare alla signora l'immediato rilascio dell'appartamento con CP_1 annesso box auto pertinenziale sito in Alessandria, Via Luigi Longo nr. 46, nella disponibilità dei proprietari e , quali eredi legittimi di Con vittoria Parte_1 Parte_2 Persona_1 di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge..”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa
pagina 1 di 4
nato il [...] e deceduto in Alessandria il 22/10/2019, hanno citato in giudizio Per_1 CP_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la fine del diritto della stessa, quale convivente more uxorio
[...] del defunto, ad occupare la casa di proprietà di quest'ultimo, con conseguente obbligo a carico della medesima di restituire l'immobile in parola ai ricorrenti, quali eredi legittimi del defunto padre.
In particolare, a sostegno delle loro ragioni i ricorrenti hanno dedotto: - che dopo il decesso della moglie (loro madre), il padre aveva instaurato una relazione sentimentale con Persona_2 la resistente e che quest'ultima aveva trasferito la propria residenza dove già risiedeva il CP_1 padre, in Alessandria Via Luigi Longo nr. 46; - che il 22/10/2019 decedeva e la Persona_1 compagna quale convivente more uxorio, proseguiva ad abitare nel suddetto immobile, CP_1 nonostante le richieste di restituzione a lei rivolte dai ricorrenti, intenzionati a prendere possesso dell'immobile acquistato dall'eredità del padre;
- che ad oggi sono decorsi i 5 anni dal decesso come previsti dall'art 1 comma 42 della L. 76/2016 e che pertanto la resistente deve liberare l'immobile restituendolo ai legittimi proprietari.
Nessuno si è costituito per la parte resistente che, dunque, all'udienza del 30.04.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, è stata dichiarata contumace. La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla medesima predetta udienza previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** ***
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art 1 comma 42 della L. 76/2016 “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni”.
Su tale argomento si è espressa anche la Giurisprudenza di legittimità, che per una fattispecie in cui non trovava applicazione la norma di cui sopra (pur già in vigore) è addivenuta alle medesime conclusioni in via interpretativa: “la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi, sicchè, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza "more uxorio" Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del pagina 2 di 4 convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicchè la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario. La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa disposizione di legge (come nel caso dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, secondo la interpretazione additiva della Corte costituzionale sentenza in data
7.4.1988 n. 404) sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, ratione tennporis, alla fattispecie la norma dell'art. 1, comma 42, della legge 20 maggio
2016 n. 76 che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverbera piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza "dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento" che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa
(Corte cass. n. n. 7214/2013, cit., in motivazione, punto 2.5). Né appare configurabile una lesione del principio di pari trattamento di situazioni identiche nella omessa estensione anche al convivente more uxorio del diritto di abitazione e di uso previsto dall'art. 540 c.c., avendo ritenuto il Giudice delle leggi infondata la questione in considerazione del differente presupposto della successione mortis causa cui si ricollega l'applicazione di tale norma: "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i detti diritti formano un'appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo comma, non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 cod. civ., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore. " (cfr. Corte costituzionale, sentenza
26.5.1989 n. 310). (cit. Cass-. Sez. 3 - , Sentenza n. 10377 del 27/04/2017)
Ebbene, applicando al caso di specie la norma citata oltre che i principi già da tempo ribaditi dalla
Giurisprudenza, non può che concludersi per la fondatezza della domanda dei ricorrenti.
Infatti, dalla documentazione agli atti si evince: - che essi sono eredi legittimi del de cuius (v. dichiarazione di successione al doc. 2) e come tali sono legittimati ad agire per il recupero del bene immobile divenuto di loro proprietà iure successionis;
- che attualmente la resistente occupa l'immobile per cui è causa avendo la stessa ivi registrato la propria residenza anagrafica (v. certificato di residenza al doc.
4 - anche la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio è stata eseguita al medesimo indirizzo ed è stata consegnata dall'Ufficio Postale a mani della resistente); - che è
pagina 3 di 4 ampiamente trascorso il termine massimo di 5 anni di cui alla norma citata essendo Persona_1 deceduto in data 22.10.2019.
Se ne deve concludere pertanto che poiché è cessato il diritto che la Legge riconosce alla resistente di occupare l'immobile già di proprietà del suo convivente more uxorio ed oggi di proprietà iure successionis dei figli di quest'ultimo, ella dovrà liberarlo e restituirlo ai ricorrenti, quali legittimi proprietari.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione indeterminabile complessità bassa attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta,
e così per complessivi Euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 545,00 per esborsi oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA che il diritto in capo ad di permanere nell'immobile già di CP_1 proprietà del convivente more uxorio è cessato in data 22.10.2024 e, per l'effetto, Persona_1
2) ORDINA ad l'immediato rilascio dell'appartamento con annesso box auto CP_1 pertinenziale sito in Alessandria, Via Luigi Longo nr. 46, nella disponibilità dei proprietari
[...]
e , quali eredi legittimi di Pt_1 Parte_2 Persona_1
3) CONDANNA a rifondere in favore dei ricorrenti le spese di lite, che liquida in € CP_1
2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 545,00 per esborsi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 3.05.2025
La Giudice Dr.ssa Martina Cacioppo
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