Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 173
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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In materia di contributi alle stazioni sperimentali dell'industria, previsti dall'art. 23 del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523, cui deve riconoscersi natura di imposta, la legge prevede un potere delle suddette stazioni, espressione di discrezionalità amministrativa, soltanto per la determinazione della misura del contributo complessivo e della relativa ripartizione fra le industrie costituenti i soggetti del potere impositivo, mentre essa stessa indica quali siano tali soggetti, specificando che deve trattarsi di imprenditori esercenti le industrie per cui la stazione è preordinata od i corrispondenti commerci d'importazione, lasciando così alla stazione soltanto un potere di valutazione tecnica circa l'applicazione al caso concreto di tali previsioni. Ne consegue che, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con la quale l'imprenditore, assoggettato alla pretesa impositiva, contesti di dovere il contributo in misura diversa da quella stabilita dalla stazione, censurando la determinazione della misura complessiva o i criteri di riparazione del contributo, dalla stessa stazione stabiliti, rientra, viceversa, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la domanda con la quale l'imprenditore, assumendo che l'attività esercitata non è riconducibile al settore di produzione per il quale la stazione sperimentale è stata istituita, sostiene di non essere obbligato al pagamento del contributo o chiede la sua restituzione sulla base di tale assunto.

In forza della regola generale, risalente all'art. 6 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, le controversie in materia di imposta, quando non siano espressamente attribuite alla giurisdizione di altro giudice, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, perché, quando tra ente impositore e contribuente si controverte sul se il secondo debba l'imposta che il primo gli ha domandato, viene in considerazione un rapporto che inerisce ad un diritto soggettivo, salvo il caso in cui la disposizione di legge istitutiva dell'imposta non regoli compiutamente in ogni suo aspetto la situazione di fatto che assume come presupposto dell'obbligazione di imposta ed attribuisca all'ente impositore un potere di completamento della regolamentazione della fattispecie impositiva attraverso valutazioni espressione di discrezionalità amministrativa, nel qual caso la situazione soggettiva del privato che pretenda di sottrarsi al pagamento dell'imposta, contestando la legittimità dell'esercizio di quel potere, assume natura di interesse legittimo e la relativa contestazione deve essere svolta avanti al giudice amministrativo (principio enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento a fattispecie relativa a controversia in materia di contributi alle stazioni sperimentali dell'industria ex art. 23 del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 173
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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