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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39132/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39132/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), in proprio e quale amministratrice di sostegno di Parte_1 C.F._1
(C.F. , il quale a sua volta, come dianzi rappresentato, Controparte_1 C.F._2 agisce in proprio e quale genitore del figlio minore , Persona_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. , in proprio e quale genitore del figlio minore Parte_3 C.F._4
, Persona_1
tutti con il patrocinio dell'avv. FICHERA MASSIMO EMILIANO, elettivamente domiciliati presso il difensore parte attrice contro
(già - C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
SASSANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore deceduto ante causam Persona_2
parte convenuta
e con l'intervento di
quale erede universale di (C.F. CP_4 Persona_2
), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Maloberti, presso il quale è C.F._5 elettivamente domiciliato
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 04.11.2024 e richiamato all'udienza del 06.11.2024.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 28.10.2024 e richiamato all'udienza del 06.11.2024.
CP_4
Come da foglio di p.c. depositato il 05.11.2024 e richiamato all'udienza del 06.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In data 16.11.2009, in Genova, si verificava uno scontro tra il motociclo tg. AH16606 condotto da
(classe 1986) e l'autoveicolo Alfa Romeo tg. BK977FF di proprietà e condotto da Controparte_1
in conseguenza del quale subiva gravi lesioni. Persona_2 Controparte_1
Agivano in giudizio, avanti a questo Tribunale:
- (classe 1955), madre di , sia in proprio come congiunta del Parte_1 Controparte_1 danneggiato primario sia in nome e per conto del figlio, di cui è amministratrice di sostegno, sia ancora in rappresentanza del figlio minore di , (classe 2008); Controparte_1 Persona_1
- (classe 1983), germano di;
Parte_2 Controparte_1
- (classe 1989), all'epoca compagna di , in proprio e quale Parte_3 Controparte_1 madre del figlio minore;
Persona_1
Gli attori deducevano l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e Persona_2 dell'evento di danno e, pertanto, chiedevano la condanna dello stesso nonché di , Controparte_3 assicuratore dell'autoveicolo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che, in sede di precisazione delle conclusioni, quantificavano in circa 5.400.000 euro, da cui dedursi l'importo di 1.320.000 euro già versato dalla Compagnia assicurativa ante causam.
Si costituivano sia sia quale erede testamentario universale di CP_3 CP_4 [...]
(deceduto ante causam), eccependo concorso di responsabilità del e dunque Per_2 CP_1
l'infondatezza delle domande attoree, per essere satisfattive le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa.
pagina 2 di 19 Con ordinanza del 01.04.2021 si dava atto dell'inesistenza radicale della notifica al per Per_2 essere costui deceduto ante causam, e purtuttavia della regolarità del contraddittorio, essendo volontariamente intervenuto l'erede universale testamentario dello stesso, che assumeva dunque la qualità di litisconsorte necessario.
Parte attrice, nella memoria 183.6 n. 1 c.p.c., modificava pertanto le domande rivolgendole contro
[...]
CP_4
La causa veniva istruita con escussione testimoni (delegata al Tribunale di Genova) e con CTU medico Per_ legale (relazione dott. Deleo del 21.09.2022) e CTU cinematica (relazione ing. del 25.07.2022) e poi veniva riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale.
Essa veniva quindi trattenuta a decisione all'udienza del 06.11.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità di ulteriori accertamenti istruttori, e le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
La dinamica del sinistro può essere piuttosto agevolmente ricostruita sulla base delle testimonianze assunte, della relazione di incidente della polizia municipale (doc. 37 att.) nonché dell'approfondita ed esaustiva CTU cinematica svolta in corso di causa.
Risulta dunque dimostrato, in primis dalle testimonianze e – coerenti sui fatti essenziali Tes_1 Tes_2
e rilevanti – che l'autovettura condotta dal procedendo sulla via Polonio in Genova, ha Per_2 iniziato una manovra non consentita di inversione di marcia spostandosi dunque dalla banchina a destra della carreggiata in senso trasversale sulla carreggiata di marcia al fine poi di invertire la marcia e imboccare la carreggiata nel senso opposto.
Tuttavia, nel compiere tale manovra e dunque nello spostarsi di corsia sulla propria carreggiata di percorrenza non si avvedeva del sopraggiungere da tergo, nel suo medesimo senso di marcia, del motociclo condotto dal , che dunque urtava violentemente la fiancata sinistra dell'autovettura. CP_1
Non è rilevante se il fosse parcheggiato sulla banchina (come dichiarato dal teste Per_2 Tes_1 all'udienza a Genova del 23.06.2022) o abbia semplicemente effettuato la manovra senza arrestare la marcia;
quel che rileva e può ritenersi dimostrato è che il procedendo sul lato destro della Per_2 carreggiata e “allargandosi” a destra sulla banchina, si è poi spostato di corsia verso sinistra nel tentativo di fare una inversione di marcia in strada ad alto scorrimento con doppia striscia continua e non si sia avveduto del sopraggiungere da tergo del motociclo condotto dal , essendo invece suo CP_1 fondamentale onere, al di là del divieto in sé dell'inversione, accertarsi, anche soltanto per una manovra di cambio corsia, che non sopraggiungesse nessuno e che la manovra si potesse fare senza pericolo per gli altri utenti.
È dunque provata la grave imprudenza del e la grave violazione dell'art. 154 cod. strada che Per_2 impone a chi intende cambiare direzione o corsia di effettuare la manovra senza creare pericolo o pagina 3 di 19 intralcio agli altri utenti della strada, nonché dell'art. 40 comma 8 cod. strada (divieto di oltrepassare la striscia continua), che presuppone il divieto di invertire la marcia in strade con doppia striscia continua.
Anche la condotta di guida del non è, tuttavia, esente da censure. CP_1
L'assenza di copertura assicurativa non è rilevante perché tale violazione di legge non è in connessione causale con il sinistro, diverso essendo lo scopo della norma cautelare violata.
Nemmeno risulta sufficientemente provato l'uso scorretto del casco.
È pressoché pacifico che il indossasse il casco durante la guida: così dichiara la signora CP_1 Tes_2 sentita dalla polizia, così conferma anche il teste in udienza, dichiarando che vi era un casco a Tes_3 terra a circa venti metri dal corpo dell'attore.
Aviva contesta, tuttavia, che il non avesse allacciato correttamente il casco, donde lo CP_1
“sfilamento” del medesimo con l'impatto.
Tale circostanza, pur possibile, non è stata adeguatamente dimostrata e non può ritenersi provata dal solo fatto che effettivamente l'attore non avesse più il casco dopo l'urto, non potendosi escludere che, per la violenza dell'impatto, esso si sia sganciato al momento stesso dell'urto, pur adeguatamente allacciato.
E del resto le conclusioni pur dubitative del CTU medico legale non corroborano l'eccezione di parte convenuta, anzi concludendo il consulente nel senso che l'assenza di significative fratture craniche induce a ritenere più probabile che il casco fosse indossato al momento dell'urto.
Irrilevante, infine, l'acquisizione dei verbali del 118 e del PS, reiterata da parte convenuta, in quanto è stato già adeguatamente dimostrato che dopo l'urto il casco non fosse sul capo dell'attore (cfr. teste
), sicché nulla potrebbero aggiungere detti verbali sul fatto se il casco fosse correttamente Tes_3 allacciato e correttamente indossato al momento del primo impatto col suolo.
Rilevano, invece, in punto concorso di colpa dell'attore, l'eccessiva velocità e l'assenza di corretto titolo abilitativo alla guida.
Quanto alla velocità, non sono sostanzialmente contestate le complesse ricostruzioni matematiche svolte dal CTU (pag. 26 relazione), sulla base dei rilievi e dei danni riscontrati, e che hanno consentito di individuare la velocità del tra i 73 e gli 81 km/h con un valore mediano, dunque, di 77 km/h. CP_1
Parte attrice censura, nondimeno, sia il limite di velocità indicato dalla polizia locale e dal CTU (50 km/h) sia la rilevanza causale di un eventuale eccesso di velocità.
Quanto al limite di velocità sul luogo del sinistro, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta da parte attrice con memoria del 13.12.2022 sia inammissibile per tardività.
È irrilevante che la risposta del sia giunta nel mese di novembre 2022; dalla comunicazione CP_5 del Comune di Genova prodotta sub doc. 62 si evince che la richiesta di informazioni è stata trasmessa da parte attrice nel mese di ottobre 2022 (il indica il 20.10.2022 come data del protocollo) CP_5 sicché l'ottenimento di tali documenti in momento posteriore alle preclusioni istruttorie non è dipeso da lunghi tempi di evasione dell'istanza da parte del né tantomeno dalla sopravvenienza in sé dei CP_5
pagina 4 di 19 documenti (il documento più rilevante è l'estratto di un atto amministrativo del 1995) ma dal fatto che parte attrice abbia presentato l'istanza al in tempo di gran lunga successivo alla scadenza dei CP_5 termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (scaduti nella primavera del 2021).
Parte attrice avrebbe dunque ben potuto ottenere e produrre tale documentazione in precedenza, sicché la produzione risulta inammissibilmente tardiva.
Né può dirsi che tali documenti avrebbero nondimeno potuto formare oggetto di richiesta officiosa ex art. 213 c.p.c., sottratta alle preclusioni, in quanto tale istanza non è stata formulata da parte attrice né questo Giudice, con l'ordinanza istruttoria del 29.12.2021, ha ritenuto necessario chiedere informazioni al Comune di Genova sul punto, a conferma del fatto che la circostanza era, allo stato, irrilevante e di fatto non entrata nel processo, non avendo parte attrice tempestivamente e specificamente allegato che nel luogo del sinistro il limite di velocità fosse di 70 km/h per atto amministrativo di cui all'art. 142 comma 1 cod. strada (generiche le deduzioni a pagina 2 memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Inammissibile essendo il documento 62 – e anche le sue riproduzioni fotografiche nel corpo della conclusionale – ne consegue che non vi è prova di un limite di velocità superiore a quello ordinario urbano (50 km/h), come peraltro osservato dal CTU, il quale precisa che il luogo del sinistro si trova in area urbana e non distante da civici urbani, anche con attraversamento pedonale (pag. 35 relazione), non potendosi peraltro escludere che il dedotto limite di 70 km/h sia applicabile, in tesi, alle sole parti di via Polonio con carreggiate separate da spartitraffico/guard-rail (il sinistro si è invece verificato in un punto in cui le carreggiate non sono separate e sono divise soltanto dalla segnaletica orizzontale).
Deve dunque ritenersi che il procedesse a velocità significativamente superiore al limite CP_1 regolamentare di 50 km/h e tale imprudente condotta è causalmente connessa alla verificazione del sinistro, quantomeno in punto entità delle conseguenze dannose (art. 1227 comma 1 c.c.) in quanto, se
è vero che non è possibile affermare con sufficiente certezza (le variabili sono troppe e anche le considerazioni del CTU sono, in fin dei conti, dubitative, cfr. pag. 31 relazione) che lo scontro si sarebbe evitato, può invece affermarsi che è altamente probabile che le conseguenze lesive sarebbero state meno gravi.
Causalmente rilevante è anche la non contestata assenza di specifico titolo abilitativo alla guida. Il
, infatti, non disponeva di patente abilitante alla guida del motociclo condotto e per questo è CP_1 stato sanzionato dalla polizia municipale (cfr. doc. 37).
Sebbene non si verta nel caso di soggetto privo totalmente di abilitazione alla guida, è nondimeno vero che l'idoneità del alla specifica guida di veicoli del tipo e della potenza di quello condotto il CP_1 giorno del sinistro non è stata verificata dai competenti organi della P.A. sicché non può escludersi, a prescindere dalle effettive capacità di guida dell'attore, una rilevanza causale della violazione, il cui scopo è proprio quello di consentire la circolazione stradale soltanto ai soggetti le cui capacità di guida sono state previamente verificate, anche al fine di prevenire incidenti.
In conclusione, entrambi i conducenti hanno concorso a causare il sinistro ma la colpa del è Per_2 decisamente più grave, avendo violato il grave divieto di inversione di marcia e avendo, con grave pagina 5 di 19 imprudenza, omesso di assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti in fase di cambio di corsia, dunque alterando in modo repentino e significativo la regolare circolazione stradale.
Considerate dunque la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivate ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il Tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro debba ascriversi per l'80% al e per il 20% al stesso. Per_2 CP_1
quale erede universale del e devono, dunque, essere CP_4 Per_2 Controparte_2 condannati, in solido tra loro ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al pagamento dell'80% dei danni risarcibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali di Controparte_1
Quanto ai danni non patrimoniali patiti da , premette il Tribunale che la relazione del Controparte_1 consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, non risultando inficiate dalle censure di parte convenuta.
Le censure sul casco già sono state esaminate supra. Quanto alle censure sulla percentuale di IP – da contenere secondo parte convenuta nei limiti del 75% - osserva il Tribunale che la quantificazione operata dal CTU appare condivisibile in considerazione delle gravissime condizioni dell'attore
(emiplegia destra;
lesioni encefaliche;
disfagia; grave ipovisus destro, epilessia etc.) che conducono, come efficacemente illustrato dal CTU ad una percentuale complessiva di menomazione dell'integrità psico-fisica ben superiore al 75% e stimabile nel 90%.
Il riferimento operato dal CTU alla consulenza di parte di è del tutto irrilevante, trattandosi di CP_3 mero richiamo (pag. 35 relazione) ed avendo il CTU autonomamente valutato l'incidenza dei postumi sull'integrità psico-fisica dell'attore.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (pag. 29: grave trauma cranio-encefalico; fratture clavicola sinistra, braccio destro, femore destro etc) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide, dunque, come già esposto, la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 90% il grado di invalidità permanente di in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e Controparte_1 in 595 i giorni di inabilità temporanea, tutti di inabilità assoluta.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di pagina 6 di 19 danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 5 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, egli lamenta tristezza e disperazione.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge funzioni biologiche essenziali (deambulazione e alimentazione).
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito da , sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza Controparte_1 interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma di
1.151.572 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 90% in soggetto di 22 anni all'epoca del sinistro. pagina 7 di 19 Può riconoscersi un aumento del 10% del solo danno biologico (dunque euro 76.771) per personalizzazione connesso all'impatto che le gravi lesioni hanno avuto sul rapporto con il figlio, di pochi mesi all'epoca del sinistro, così impattando in via straordinaria sulla sfera dinamico-relazionale dell'attore in relazione alle modalità in cui egli ha potuto vivere l'inizio della paternità e l'infanzia del figlio.
Anche per l'invalidità temporanea può applicarsi un aumento in via di personalizzazione per le stesse ragioni sino a giungere, in via equitativa, ad un importo base di 125 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale, con conseguente liquidazione di un danno di 74.375 euro (125 euro per 595 gg al
100%).
Devono escludersi ulteriori aumenti per personalizzazione, in quanto non sono state né allegate né provate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, il danno patito dall'attore è elevatissimo e incide negativamente in maniera estremamente significativa sulle sue attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita ma tale elevatissima incidenza è già considerata nella liquidazione tabellare di un danno connesso ad una invalidità permanente del 90% in soggetto di 22 anni e ad una invalidità temporanea assoluta.
Le altre circostanze poste a fondamento della richiesta di personalizzazione sono in parte eccessivamente generiche (cfr. capitolo 13 prove orali in punto hobbies e sport) e in parte comprese nelle conseguenze ordinarie di una menomazione così elevata (cfr. i fattori elencati a pag. 20 conclusionale diversi da quelli relativi al rapporto con il figlio minore).
Il danno non patrimoniale complessivo patito dall'attore ammonta dunque a
1.302.718 euro, liquidato in moneta attuale.
A carico dei convenuti deve esserne posto l'80%, in ragione del concorso di colpa dell'attore (20%), e dunque l'importo di
1.042.174 euro.
2.2. Danni patrimoniali di Controparte_1
Devono riconoscersi le spese mediche e di assistenza analiticamente valutate dal CTU come congrue e connesse alle lesioni e non sostanzialmente contestate da parte convenuta, comprensive anche di spese per trattamenti sanitari in regime privato (cfr. Cass. 29308/2023), e dunque per complessivi 44.080 euro.
L'attore lamenta poi un danno da lucro cessante lavorativo.
A riguardo, il CTU medico legale ha accertato un'incapacità lavorativa generica e specifica (l'attore lavorava all'epoca in un distributore di carburante) pressoché assoluta e ciò appare coerente con i gravi postumi accertati, non solo fisici ma anche sotto il profilo psicopatologico (pag. 23 relazione).
Il CTU lascia aperta la possibilità dello svolgimento di eventuali occupazioni leggere e sedentarie senza alcun impegno intellettivo-ideativo. pagina 8 di 19 Ritiene, dunque il Tribunale che debba essere risarcito il danno da mancato guadagno lavorativo dal momento del sinistro sino all'età pensionabile, essendo stato sufficientemente dimostrato (doc. 50 attore) che prima del sinistro l'attore lavorasse, dovendosi ritenere sufficientemente attendibile la dichiarazione dei redditi del 2008 prodotta, ancorché priva della ricevuta di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 137 cod. ass. deve dunque farsi riferimento al reddito percepito nel 2008 (reddito lordo di 11.898 euro), anno anteriore al sinistro e unica annualità prodotta.
Tale importo base deve essere equitativamente aumentato a 15.000 euro annui per tenere conto, da un lato, in melius, del presumibile aumento dei redditi dell'attore nel corso della vita (risarcendo così anche la voce di danno da perdita di chance dedotta, per quanto genericamente) ma anche, in peius, della possibilità che, anche con l'ausilio della tecnologia e grazie alle sempre più diffuse possibilità di lavorare da remoto, l'attore possa svolgere in futuro (e l'orizzonte temporale è molto lungo, circa trenta anni) una pur limitata attività lavorativa in grado di procurargli un modesto reddito.
Questa possibilità incide sulla quantificazione del danno futuro da lucro cessante, che il Tribunale ritiene dunque di quantificare in via equitativa e prospettica – avendo a riguardo un orizzonte temporale di circa 30 anni – in 15.000 euro annui, come dianzi esposto.
Tale somma deve essere capitalizzata per 45 anni, cioè il tempo intercorrente tra il sinistro e il compimento di 67 anni da parte dell'attore (età pensionabile), come infra meglio illustrato.
L'attore domanda poi risarcimento del danno futuro per spese di assistenza generica domiciliare nella misura di 30 ore settimanali al costo di 9 euro lordi (pag. 25 concl.).
La domanda può essere accolta per l'intero, risultando tale quantificazione coerente con l'indicazione del CTU circa la necessità di un'assistenza generica per 6-8 ore al giorno (cfr. pag. 24 relazione) e il costo indicato non è superiore ai compensi previsti dal CCNL Lavoro domestico.
Può dunque considerarsi un costo di 14.040 euro annui, da aumentare equitativamente a 15.000 considerando anche il verosimile aumento futuro delle necessità. Tale somma deve essere adeguatamente capitalizzata, trattandosi di danno futuro.
Per quantificare il danno futuro a partire dalle somme equitativamente indicate in precedenza (liquidate in moneta attuale), il Tribunale richiama quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d.
"montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.” pagina 9 di 19 Questo Tribunale ritiene di applicare la seconda soluzione proposta dalla Suprema Corte.
In ordine alla capitalizzazione, si osserva innanzitutto che la Cassazione ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati
i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).” (Cass. 20615/2015).
Circa il danno futuro da spesa per assistenza domiciliare il Tribunale ritiene sia congruo il coefficiente di capitalizzazione previsto dalla Tavola 4 – “Valori capitali attuali di rendite assegnate ad infortunati con esito di inabilità permanente … gradi di inabilità dal 61% al 100%” – allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un anacronistico tasso di interesse legale del 5%.
Va dunque utilizzato il coefficiente di 21,9130 previsto dalla predetta Tavola 4 per un soggetto di 38 anni, in quanto il calcolo di tale voce di danno futuro va fatto con riferimento al momento attuale della liquidazione, non essendo state dimostrate spese già sostenute per assistenza domiciliare (sinora principale caregiver è stata la madre).
Tale voce di danno futuro ammonta pertanto a complessivi euro 328.695 (15.000 * 21,9130).
Quanto al danno da lucro cessante lavorativo appare invece più congruo applicare il coefficiente previsto dalle nuove Tabelle (ed. 2024) elaborate dall'Osservatorio di Milano per “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, in quanto più adatte alla liquidazione anticipata di un danno futuro che non è vita natural durante ma soltanto per un periodo limitato, cioè fino all'età pensionabile.
Il lucro cessante deve calcolarsi a partire dal sinistro, presumibile momento di cessazione dell'attività lavorativa.
In applicazione delle sopra richiamate Tabelle, il coefficiente da utilizzare è di 36,95, cioè il coefficiente previsto per la capitalizzazione di un reddito perduto per 45 anni da parte di un soggetto di genere maschile di 22 anni.
Tale voce di danno, in gran parte futuro, ammonta pertanto a 554.250 euro (15.000 * 36,95).
Non può riconoscersi il danno per spese per amministratore di sostegno, in quanto al momento non è Part dimostrato alcun esborso (l'attuale è la madre) e per il futuro, allorquando la madre non potrà più svolgere l'incarico, non può presumersi ex ante, con sufficiente certezza, che l'incarico debba essere svolto con corresponsione di equo indennizzo (artt. 379 e 424 c.c.), ben potendo continuare ad essere pagina 10 di 19 svolto gratuitamente da un familiare (in prospettiva anche il figlio, allorquando diverrà adulto) ovvero dal servizio sociale.
Nel complesso, dunque, il danno patrimoniale patito e patendo da ammonta a 927.025 Controparte_1 euro.
Considerato il concorso di colpa dell'attore (20%) a carico dei convenuti deve essere posta la somma di
741.620 euro.
2.3 Danni patiti dai familiari di Controparte_1
Deve essere riconosciuto anche il danno patito dai familiari stretti di , per i rilevanti Controparte_1 effetti che le gravi lesioni hanno prodotto sulla loro vita quotidiana e sul loro interiore sentire, dovendo ritenersi provato, anche per presunzioni, che madre, AT, figlio e compagna (in allora) conviventi soffrano e vedano gravemente modificata la propria vita in seguito a postumi invalidanti così gravi di un prossimo congiunto.
Richiama a riguardo questo Tribunale quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte:
“È affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)” (Cass. 13540/2023).
Ciò premesso in via astratta, ritiene il Tribunale che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale voce di danno debba, tuttavia, essere particolarmente rigoroso, dovendo dimostrarsi un danno che, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
pagina 11 di 19 Deve insomma trattarsi di un danno che produca gravi ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana della persona o sul suo interiore sentire, onde correttamente delimitare l'area del danno risarcibile, selezionare i pregiudizi suscettibili di risarcimento ed evitare una proliferazione a catena dei danni risarcibili (il danno del congiunto che soffre per le sofferenze della vittima primaria;
il danno del congiunto che soffre perché il congiunto soffre per le sofferenze della vittima primaria e così via).
È insito, infatti, nella natura umana soffrire e dispiacersi se un proprio familiare ha subito delle lesioni con postumi permanenti. Anche una lesione modesta ingenera certamente nei prossimi congiunti un sentimento di dispiacere, di frustrazione, di sofferenza;
compito dell'interprete è dunque selezionare, tra i danni e i pregiudizi per così dire “fenomenici”, quelli che hanno giuridica rilevanza ai fini della loro risarcibilità, in quanto direttamente e immediatamente connessi all'evento di danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e in quanto oltrepassanti la soglia di serietà e gravità.
All'uopo, condivide il Tribunale quanto recentemente precisato dalla Corte di Cassazione:
“Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. 26140/2023).
Ciò premesso, in via generale, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, risulta provato (cfr. testimonianza sui capi 8 e 9 parte attrice) che al momento del sinistro tutti gli attori Tes_4 convivessero e che, poi, nel 2012, l'attrice si è “separata” dal ed è andata a vivere Parte_3 CP_1 altrove con il figlio La madre e il AT risultano ancora convivere con PE Pt_1 PT
. Controparte_1
Parte attrice allega in modo specifico e analitico una significativa alterazione della vita quotidiana della madre , principale caregiver del figlio e suo amministratore di sostegno (cfr. capitoli di prova Pt_1 dedotti e pag. 13 ss. citazione e pag. 13 ss. memoria 183.6 n. 1 c.p.c.).
Deduce altresì un impatto sulla vita del AT , tuttora convivente e coinvolto parzialmente PT nell'accudimento del germano, ma ben poco viene dedotto, nello specifico e in punto di fatto, sulle conseguenze dell'invalidità del sulla sfera interiore e dinamico-relazionale dell'ex compagna e CP_1 del figlio PE
Viene dedotto che la coppia si è disgregata nel 2012 poco tempo dopo il sinistro e nulla viene dedotto sui rapporti successivi con la e, soprattutto, sulle ricadute che le condizioni del Parte_3 CP_1 hanno avuto su di lei.
pagina 12 di 19 Anche quanto al figlio viene dedotto genericamente che il padre non può giocare con il figlio, PE non può andare a prenderlo a scuola etc. (capitoli 38 e 39) ma nulla viene dedotto dal punto di vista del figlio attore, in ordine alle ricadute relazionali e psicologiche che costui avrebbe subito in conseguenza dell'invalidità del padre.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che possa presumersi un danno per il figlio, privato di una figura genitoriale completa e accudente, nonché per la quantomeno in riferimento al momento Parte_3 iniziale dopo il sinistro, allorquando ha certamente sofferto per le condizioni del compagno e padre del proprio figlio.
Le carenze di allegazione e prova dianzi dedotte, tuttavia, devono essere tenute in attenta considerazione in relazione alla quantificazione del danno, come infra precisato.
Anche il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi.
Ritiene, a riguardo, il Tribunale che come dato di partenza possano considerarsi le Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di AT/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Ritiene dunque il Tribunale che, per la quantificazione in via equitativa del danno da mera lesione del rapporto parentale, possa utilizzarsi come dato di partenza l'ipotetica quantificazione del danno da perdita totale del rapporto con l'attore, onde poi applicare alle somme ottenute consistenti riduzioni, in via equitativa, che tengano conto in primis del fatto che l'attore è ancora vivo e pertanto il rapporto pagina 13 di 19 parentale, seppur danneggiato, è ancora conservato e, in secundis, di tutte le circostanze del caso concreto.
A riguardo, peraltro, osserva il Tribunale che ha mantenuto parzialmente intatte le Controparte_1 capacità intellettive e la favella sicché egli, nonostante la grave invalidità, è tuttavia in grado di coltivare relazioni con gli altri e con i prossimi congiunti. Le fotografie prodotte sub doc. 3 da CP_3 per quanto di modesta rilevanza e afferenti mere “istantanee” di vita, dimostrano nondimeno la partecipazione del a momenti di vita attiva e il mantenimento di relazioni con gli altri e il CP_1 mondo esterno.
In conclusione, dunque, la relazione tra e i propri congiunti è certamente gravemente Controparte_1 danneggiata ma è in ogni caso conservata e viva ed è dunque idonea a consentire agli interessati di trarne ancora beneficio, ben diversamente dall'irreparabile interruzione della relazione che si ha con il decesso del congiunto.
Non ritiene opportuno, a riguardo, il Tribunale considerare il parametro D delle Tabelle (sopravvivenza di altri congiunti) in quanto il rapporto con il danneggiato primario è conservato, ancorché menomato,
e quindi ciò che deve essere valorizzato è la sofferenza per le gravi condizioni invalidanti di un congiunto e non un “vuoto” da colmare parzialmente con la presenza di altri congiunti.
L'applicazione ipotetica delle Tabelle porterebbe, dunque, ai seguenti risultati.
(madre): 24 punti par. A + 18 punti par. B + 16 punti par. C + 30 punti par. E per Parte_1
l'intensa relazione con il figlio, di cui è amministratrice di sostegno e, circostanza non contestata, quotidiana e principale caregiver con conseguente sostanziale sconvolgimento della vita quotidiana.
Totale punti: 88 = 344.168 euro.
Tale importo deve considerevolmente essere ridotto in ragione del fatto che madre e figlio conservano nondimeno un rapporto e l'attore, nonostante le gravi condizioni, è comunque in grado di parlare e relazionarsi con gli altri, sicché la sofferenza, pur grave di una madre che vede il proprio giovane figlio in così tristi condizioni, deve ritenersi inferiore rispetto alla perdita tout court di un figlio.
Ritiene il Tribunale che il danno complessivo debba liquidarsi, in via equitativa, in 230.000 euro, con riduzione di circa un terzo.
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 184.000 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
Alla luce della documentazione prodotta (doc. 41), alla madre possono riconoscersi in via equitativa anche danni per spese di trasporto e farmaci acquistati per il figlio in misura di 800 euro (già per la quota di 80% a carico dei convenuti) nonché la somma di 19.200 euro (80% di 24.000 euro) per lavori edili presso l'abitazione che risultano in connessione con le lesioni patite dal figlio (costruzione di un piazzale per consentire l'accesso di ambulanza all'abitazione, sita in zona impervia (cfr. pag. 28 concl.).
Delle altre spese edili non è stata data sufficiente dimostrazione di connessione con le condizioni del e l'esigenza di abbattimento di barriere architettoniche (videocitofono, piastrelle etc.), non CP_1 pagina 14 di 19 essendo stato prodotto un articolato progetto architettonico che illustrasse i lavori svolti e le finalità di abbattimento di barriere architettoniche.
Nel complesso, dunque, a è liquidato un danno patrimoniale di 20.000 euro. Parte_1
(figlio): 24 punti par. A + 28 punti par. B, 0 punti par. C essendo cessata la Persona_1 convivenza allorquando il figlio aveva 4 anni e avendo dunque padre e figlio convissuto in gran parte durante il periodo di prima infanzia del figlio, in cui verosimilmente egli ha avuto minima consapevole contezza delle condizioni del padre, 0 punti par. E in assenza di specifiche allegazioni circa il rapporto attuale e l'evoluzione nel tempo del rapporto padre-figlio, soprattutto a partire dal 2012, anno di cessazione della convivenza.
Totale punti: 52 punti = 203.372 euro, che si ritiene di dover ridurre di circa il 40% a 120.000 euro, considerando che padre e figlio possono in ogni caso mantenere e coltivare un rapporto, ancorché limitato, e in assenza di alcuna prova circa l'impatto effettivo, anche attuale, sulla vita quotidiana del figlio e sulla sua psiche delle condizioni invalidanti del padre.
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 96.052 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
(AT): 18 punti par. A + 18 punti par. B + 16 punti par. C + 10 punti par. E in Parte_2 ragione della presumibile media intensità del rapporto derivante dal rapporto di convivenza e dal conseguente parziale coinvolgimento del germano nell'accudimento.
Totale punti: 62 punti = 105.276 euro, che si ritiene di dover ridurre di circa la metà a 50.000 euro, considerando che i germani possono in ogni caso mantenere e coltivare un rapporto, ancorché limitato,
e in assenza di puntuali prove circa l'impatto effettivo sulla vita quotidiana del germano e sulla sua psiche delle condizioni invalidanti del . CP_1
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 40.000 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
(compagna all'epoca convivente): 24 punti par. A + 26 punti par. B + 16 punti Parte_3 par. C (essendo ella convivente more uxorio con il all'epoca del sinistro) + 0 punti par. E in CP_1 assenza di sufficienti e specifiche prove circa l'intensità del rapporto all'epoca del sinistro, il rapporto attuale e l'evoluzione nel tempo del rapporto tra i due, soprattutto a partire dal 2012, anno di cessazione della convivenza.
Totale punti: 66 = 258.126 euro.
Tale importo deve essere ridotto in misura consistente in quanto la convivenza e il rapporto sentimentale sono cessati nel 2012, poco dopo il sinistro, e non vi è alcuna prova del mantenimento di rapporti tra costei e il e, in particolare, del perdurare di sofferenza e di effetti dei postumi del CP_1
sulla vita quotidiana e sulla sfera dinamico-relazionale di costei. CP_1
Ciò che deve essere risarcito, pertanto, è soprattutto l'impatto che la grave invalidità del ha CP_1 avuto sulla nel periodo immediatamente successivo al sinistro e fino alla cessazione della Parte_3 convivenza, impatto dunque significativo alla luce del fatto che essi erano giovani e avevano da poco avuto un figlio ma di cui risulta provata, anche per presunzioni, una durata contenuta. pagina 15 di 19 Risulta equo ridurre il danno a 50.000 euro, pari a circa il 20% dell'importo tabellare dianzi indicato.
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 40.000 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
3. Spese per attività di assistenza legale stragiudiziale
Deve ammettersi la risarcibilità, infine, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020) delle spese per assistenza stragiudiziale in quanto l'attività stragiudiziale documentata (doc. 1 ss.) – per la quale parte attrice richiede il pagamento di circa 80.000 euro – si è sostanziata nel compimento di attività funzionale ad una più rapida e bonaria composizione della controversia, come testimoniato dallo scambio di corrispondenza nonché dall'avvenuto versamento degli acconti da parte di e dunque in un'attività che, per quantità e qualità, riveste un'autonoma CP_3 rilevanza rispetto alla fase giudiziale (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014).
Tali spese, anche alla luce dei parametri di cui alla Tabella 25 del DM 55/2014 e considerato che l'attività non si è estrinsecata in prestazioni stragiudiziali di particolare complessità (ad es. contratti o pareri), possono essere congruamente quantificate nel ridotto importo di 20.000 euro, in moneta attuale,
l'80% del quale (16.000 euro) a carico di parte convenuta e a favore, in solido, di tutti gli attori.
4. Compensazione con acconti già percepiti e con prestazioni – Determinazioni finali CP_6
Nell'agosto del 2011 ha corrisposto agli attori le seguenti somme: CP_3
1.060.000 euro a;
Controparte_1
100.000 euro ciascuno a e;
Parte_1 Persona_1
35.000 euro a;
Parte_2
25.000 euro a Parte_3
Considerato che l'acconto deve essere rivalutato all'attualità per renderlo omogeno con il danno dianzi liquidato, in moneta attuale, nulla è ulteriormente dovuto, a titolo di danno non patrimoniale, al figlio e al AT , in quanto gli acconti versati (100 e 35mila euro), Persona_1 Parte_2 opportunamente rivalutati all'attualità, sono superiori al danno (rispettivamente di 96.052 euro e di
40.000 euro) liquidato.
Quanto a l'acconto di 100.000 euro assorbe interamente il danno patrimoniale di Parte_1
20.000 euro e il residuo (80.000 euro) deve essere dedotto dal danno non patrimoniale liquidato di
184.000 euro.
Anche l'acconto di 25.000 euro di deve essere dedotto dal danno non patrimoniale Parte_3 liquidato di 40.000 euro.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
184.000 per la e 40.000 per la dovrà dunque essere dedotto l'importo dell'acconto Pt_1 Parte_3
pagina 16 di 19 residuo (80.000 euro per la e 25.000 euro per rivalutato secondo indice Istat FOI Pt_1 Parte_3 dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U.
1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo – devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Quanto, infine, a , occorre altresì considerare le prestazioni . Controparte_1 CP_6
Dalla documentazione trasmessa da in data 14.09.2022 emerge che l'attore è titolare dal 2010 di CP_6 pensione di invalidità civile, comprensiva di indennità di accompagnamento.
Trattasi di prestazione assistenziale che è finalizzata a indennizzare la persona inabile al lavoro dall'impossibilità di procurarsi un reddito lavorativo nonché per le spese sostenute per assistenza domiciliare.
Tale pensione deve dunque essere dedotta dal danno patrimoniale, da lucro cessante lavorativo e per spese future di assistenza domiciliare, liquidato all'attore, trattandosi di poste del tutto omogenee (cfr.
Cass. S.U. 12567/2018).
Parte convenuta, nonostante la documentazione prodotta da , si è limitata a chiedere che le CP_6 prestazioni siano dedotte dal danno risarcibile senza offrire al Tribunale alcuna indicazione sui complessi calcoli da effettuare, rimessi dunque interamente a questo Tribunale, che vi procede dunque anche in via necessariamente equitativa. Né l' ha fornito prospetti circa la capitalizzazione della CP_6 pensione.
Dal prospetto INPS si deduce che l'attore ha ricevuto sino al 2022 l'importo di circa 130.000 euro
(somma delle voci a pagina 3, arrotondate per considerare gli ultimi mesi del 2022, non menzionati in quanto il documento è di settembre).
L'importo annuo della pensione al 2022 deve essere dunque quantificato in 12.600 euro e tale importo deve essere capitalizzato per 31 anni, cioè dal 2023 al 2053, quando l'attore, nato il [...], compirà 67 anni e verrà meno la pensione di inabilità civile.
Il coefficiente previsto dalle Tabelle milanesi dianzi già utilizzate è 26,80 (maschio di 36 anni per 31 anni), sicché l'importo capitalizzato della pensione INPS, a partire dal 2023, ammonta a 337.680 euro.
Sommato all'importo già erogato fino al 2022 si ottiene la somma di 467.680 euro.
pagina 17 di 19 Il danno patrimoniale liquidato a ammonta, come sopra indicato, a 741.620 euro, in Controparte_1 gran parte proprio per danno da lucro cessante lavorativo e per spese future di assistenza domiciliare, cioè le stesse voci di danno che la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento sono CP_6 volte a indennizzare (cfr. Cass. S.U. 12567/2018; Cass. 4734/2019).
A tale somma deve dunque essere sottratto l'importo di 467.680 euro, sicché residuano 273.940 euro.
L'acconto di 1.060.000 euro già corrisposto dall'assicuratore deve essere rivalutato dal settembre 2011 all'attualità secondo indice generale FOI Istat e ammonta dunque a 1.330.000 euro in moneta attuale.
Esso assorbe interamente il residuo danno patrimoniale, peraltro in gran parte futuro, di 273.940 euro.
Il residuo acconto, in moneta attuale, di 1.056.060 euro assorbe interamente anche il danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale (1.042.174 euro), sicché null'altro è dovuto a CP_1
.
[...]
In conclusione, nulla è ulteriormente dovuto agli attori , e Controparte_1 Parte_2 PE
, per essere interamente satisfattive le somme già corrisposte dall'assicuratore nonché le
[...] prestazioni erogate ed erogande da , fatto salvo quanto previsto per le spese di assistenza CP_6 stragiudiziale ante causam per tutti gli attori in solido.
Alle attrici e è dovuta, invece, una residua somma a titolo di danno Parte_1 Parte_3 non patrimoniale, come dianzi specificato e meglio indicato in dispositivo.
A tutti gli attori, in solido, è infine dovuta la somma di 16.000 euro a titolo di danno patrimoniale per spese di assistenza stragiudiziale ante causam.
5. Rapporti tra e – Spese di lite e CTU CP_4 CP_2
Nei rapporti tra e deve escludersi che il abbia tempestivamente CP_4 CP_2 CP_4 proposto domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, non essendo tale domanda presente nelle conclusioni né della comparsa di intervento né della memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.
Soltanto nelle conclusioni precisate nel foglio di p.c. viene introdotta la domanda di manleva (punti 1 e
2 del foglio di p.c.) e di pagamento da parte della compagnia di “spese legali e tecniche sostenute dal medesimo signor ” (punto 4), che dunque è inammissibilmente tardiva. CP_4
Tra gli attori e i convenuti vi è soccombenza reciproca – le domande di taluni attori per l'ulteriore danno sono risultate infondate mentre fondate sono risultate le analoghe domande di talaltri attori – tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comprensive di spese per CTP, peraltro non documentate.
Per tale ragione, anche le spese delle due CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste per metà a carico di parte attrice, in parti uguali tra i singoli attori, e per metà a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, e ciò nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 18 di 19 DICHIARA la responsabilità concorrente di e di nella causazione Persona_2 Controparte_1 del sinistro di cui è causa, occorso in Genova il 16.11.2009, nella misura rispettivamente dell'80% e del
20% e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto dell'importo complessivo di 1.320.000 euro già corrisposto da agli attori Controparte_3
e delle prestazioni assistenziali erogate ed erogande da a , CP_6 Controparte_1
DICHIARA che null'altro è dovuto da erede di e CP_4 Persona_2 Controparte_2
(già ) a (rappresentato da amministratrice di Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 sostegno), (rappresentato dalla madre e da Persona_1 Parte_3 Parte_1 amministratrice di sostegno del padre ) e , a titolo di danno Controparte_1 Parte_2 patrimoniale e non patrimoniale per il sinistro di cui è causa, fatto salvo quanto infra disposto in ordine alle spese di assistenza legale stragiudiziale;
CONDANNA in qualità di erede di e (già CP_4 Persona_2 Controparte_2 [...]
), in solido tra loro, a pagare: CP_3
- a in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la residua somma pari alla Parte_1 differenza tra 184.000 euro e l'acconto di 80.000 euro, rivalutato all'attualità, oltre rivalutazioni e interessi come da motivazione;
- ad in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la residua somma pari alla Parte_3 differenza tra 40.000 euro e l'acconto di 25.000 euro, rivalutato all'attualità, oltre rivalutazioni e interessi come da motivazione;
CONDANNA in qualità di erede di e (già CP_4 Persona_2 Controparte_2 [...]
), in solido tra loro, a pagare agli attori, in solido tra loro, 16.000 euro, oltre interessi al tasso CP_3 legale dalla sentenza al saldo, a titolo di danno per spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam;
RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice;
PONE le spese delle due CTU a carico per metà di parte attrice, in quote uguali tra gli attori, e per metà di parte convenuta e in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la CP_4 CP_2 solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39132/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), in proprio e quale amministratrice di sostegno di Parte_1 C.F._1
(C.F. , il quale a sua volta, come dianzi rappresentato, Controparte_1 C.F._2 agisce in proprio e quale genitore del figlio minore , Persona_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. , in proprio e quale genitore del figlio minore Parte_3 C.F._4
, Persona_1
tutti con il patrocinio dell'avv. FICHERA MASSIMO EMILIANO, elettivamente domiciliati presso il difensore parte attrice contro
(già - C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
SASSANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore deceduto ante causam Persona_2
parte convenuta
e con l'intervento di
quale erede universale di (C.F. CP_4 Persona_2
), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Maloberti, presso il quale è C.F._5 elettivamente domiciliato
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 04.11.2024 e richiamato all'udienza del 06.11.2024.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 28.10.2024 e richiamato all'udienza del 06.11.2024.
CP_4
Come da foglio di p.c. depositato il 05.11.2024 e richiamato all'udienza del 06.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In data 16.11.2009, in Genova, si verificava uno scontro tra il motociclo tg. AH16606 condotto da
(classe 1986) e l'autoveicolo Alfa Romeo tg. BK977FF di proprietà e condotto da Controparte_1
in conseguenza del quale subiva gravi lesioni. Persona_2 Controparte_1
Agivano in giudizio, avanti a questo Tribunale:
- (classe 1955), madre di , sia in proprio come congiunta del Parte_1 Controparte_1 danneggiato primario sia in nome e per conto del figlio, di cui è amministratrice di sostegno, sia ancora in rappresentanza del figlio minore di , (classe 2008); Controparte_1 Persona_1
- (classe 1983), germano di;
Parte_2 Controparte_1
- (classe 1989), all'epoca compagna di , in proprio e quale Parte_3 Controparte_1 madre del figlio minore;
Persona_1
Gli attori deducevano l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e Persona_2 dell'evento di danno e, pertanto, chiedevano la condanna dello stesso nonché di , Controparte_3 assicuratore dell'autoveicolo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che, in sede di precisazione delle conclusioni, quantificavano in circa 5.400.000 euro, da cui dedursi l'importo di 1.320.000 euro già versato dalla Compagnia assicurativa ante causam.
Si costituivano sia sia quale erede testamentario universale di CP_3 CP_4 [...]
(deceduto ante causam), eccependo concorso di responsabilità del e dunque Per_2 CP_1
l'infondatezza delle domande attoree, per essere satisfattive le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa.
pagina 2 di 19 Con ordinanza del 01.04.2021 si dava atto dell'inesistenza radicale della notifica al per Per_2 essere costui deceduto ante causam, e purtuttavia della regolarità del contraddittorio, essendo volontariamente intervenuto l'erede universale testamentario dello stesso, che assumeva dunque la qualità di litisconsorte necessario.
Parte attrice, nella memoria 183.6 n. 1 c.p.c., modificava pertanto le domande rivolgendole contro
[...]
CP_4
La causa veniva istruita con escussione testimoni (delegata al Tribunale di Genova) e con CTU medico Per_ legale (relazione dott. Deleo del 21.09.2022) e CTU cinematica (relazione ing. del 25.07.2022) e poi veniva riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale.
Essa veniva quindi trattenuta a decisione all'udienza del 06.11.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità di ulteriori accertamenti istruttori, e le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
La dinamica del sinistro può essere piuttosto agevolmente ricostruita sulla base delle testimonianze assunte, della relazione di incidente della polizia municipale (doc. 37 att.) nonché dell'approfondita ed esaustiva CTU cinematica svolta in corso di causa.
Risulta dunque dimostrato, in primis dalle testimonianze e – coerenti sui fatti essenziali Tes_1 Tes_2
e rilevanti – che l'autovettura condotta dal procedendo sulla via Polonio in Genova, ha Per_2 iniziato una manovra non consentita di inversione di marcia spostandosi dunque dalla banchina a destra della carreggiata in senso trasversale sulla carreggiata di marcia al fine poi di invertire la marcia e imboccare la carreggiata nel senso opposto.
Tuttavia, nel compiere tale manovra e dunque nello spostarsi di corsia sulla propria carreggiata di percorrenza non si avvedeva del sopraggiungere da tergo, nel suo medesimo senso di marcia, del motociclo condotto dal , che dunque urtava violentemente la fiancata sinistra dell'autovettura. CP_1
Non è rilevante se il fosse parcheggiato sulla banchina (come dichiarato dal teste Per_2 Tes_1 all'udienza a Genova del 23.06.2022) o abbia semplicemente effettuato la manovra senza arrestare la marcia;
quel che rileva e può ritenersi dimostrato è che il procedendo sul lato destro della Per_2 carreggiata e “allargandosi” a destra sulla banchina, si è poi spostato di corsia verso sinistra nel tentativo di fare una inversione di marcia in strada ad alto scorrimento con doppia striscia continua e non si sia avveduto del sopraggiungere da tergo del motociclo condotto dal , essendo invece suo CP_1 fondamentale onere, al di là del divieto in sé dell'inversione, accertarsi, anche soltanto per una manovra di cambio corsia, che non sopraggiungesse nessuno e che la manovra si potesse fare senza pericolo per gli altri utenti.
È dunque provata la grave imprudenza del e la grave violazione dell'art. 154 cod. strada che Per_2 impone a chi intende cambiare direzione o corsia di effettuare la manovra senza creare pericolo o pagina 3 di 19 intralcio agli altri utenti della strada, nonché dell'art. 40 comma 8 cod. strada (divieto di oltrepassare la striscia continua), che presuppone il divieto di invertire la marcia in strade con doppia striscia continua.
Anche la condotta di guida del non è, tuttavia, esente da censure. CP_1
L'assenza di copertura assicurativa non è rilevante perché tale violazione di legge non è in connessione causale con il sinistro, diverso essendo lo scopo della norma cautelare violata.
Nemmeno risulta sufficientemente provato l'uso scorretto del casco.
È pressoché pacifico che il indossasse il casco durante la guida: così dichiara la signora CP_1 Tes_2 sentita dalla polizia, così conferma anche il teste in udienza, dichiarando che vi era un casco a Tes_3 terra a circa venti metri dal corpo dell'attore.
Aviva contesta, tuttavia, che il non avesse allacciato correttamente il casco, donde lo CP_1
“sfilamento” del medesimo con l'impatto.
Tale circostanza, pur possibile, non è stata adeguatamente dimostrata e non può ritenersi provata dal solo fatto che effettivamente l'attore non avesse più il casco dopo l'urto, non potendosi escludere che, per la violenza dell'impatto, esso si sia sganciato al momento stesso dell'urto, pur adeguatamente allacciato.
E del resto le conclusioni pur dubitative del CTU medico legale non corroborano l'eccezione di parte convenuta, anzi concludendo il consulente nel senso che l'assenza di significative fratture craniche induce a ritenere più probabile che il casco fosse indossato al momento dell'urto.
Irrilevante, infine, l'acquisizione dei verbali del 118 e del PS, reiterata da parte convenuta, in quanto è stato già adeguatamente dimostrato che dopo l'urto il casco non fosse sul capo dell'attore (cfr. teste
), sicché nulla potrebbero aggiungere detti verbali sul fatto se il casco fosse correttamente Tes_3 allacciato e correttamente indossato al momento del primo impatto col suolo.
Rilevano, invece, in punto concorso di colpa dell'attore, l'eccessiva velocità e l'assenza di corretto titolo abilitativo alla guida.
Quanto alla velocità, non sono sostanzialmente contestate le complesse ricostruzioni matematiche svolte dal CTU (pag. 26 relazione), sulla base dei rilievi e dei danni riscontrati, e che hanno consentito di individuare la velocità del tra i 73 e gli 81 km/h con un valore mediano, dunque, di 77 km/h. CP_1
Parte attrice censura, nondimeno, sia il limite di velocità indicato dalla polizia locale e dal CTU (50 km/h) sia la rilevanza causale di un eventuale eccesso di velocità.
Quanto al limite di velocità sul luogo del sinistro, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta da parte attrice con memoria del 13.12.2022 sia inammissibile per tardività.
È irrilevante che la risposta del sia giunta nel mese di novembre 2022; dalla comunicazione CP_5 del Comune di Genova prodotta sub doc. 62 si evince che la richiesta di informazioni è stata trasmessa da parte attrice nel mese di ottobre 2022 (il indica il 20.10.2022 come data del protocollo) CP_5 sicché l'ottenimento di tali documenti in momento posteriore alle preclusioni istruttorie non è dipeso da lunghi tempi di evasione dell'istanza da parte del né tantomeno dalla sopravvenienza in sé dei CP_5
pagina 4 di 19 documenti (il documento più rilevante è l'estratto di un atto amministrativo del 1995) ma dal fatto che parte attrice abbia presentato l'istanza al in tempo di gran lunga successivo alla scadenza dei CP_5 termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (scaduti nella primavera del 2021).
Parte attrice avrebbe dunque ben potuto ottenere e produrre tale documentazione in precedenza, sicché la produzione risulta inammissibilmente tardiva.
Né può dirsi che tali documenti avrebbero nondimeno potuto formare oggetto di richiesta officiosa ex art. 213 c.p.c., sottratta alle preclusioni, in quanto tale istanza non è stata formulata da parte attrice né questo Giudice, con l'ordinanza istruttoria del 29.12.2021, ha ritenuto necessario chiedere informazioni al Comune di Genova sul punto, a conferma del fatto che la circostanza era, allo stato, irrilevante e di fatto non entrata nel processo, non avendo parte attrice tempestivamente e specificamente allegato che nel luogo del sinistro il limite di velocità fosse di 70 km/h per atto amministrativo di cui all'art. 142 comma 1 cod. strada (generiche le deduzioni a pagina 2 memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Inammissibile essendo il documento 62 – e anche le sue riproduzioni fotografiche nel corpo della conclusionale – ne consegue che non vi è prova di un limite di velocità superiore a quello ordinario urbano (50 km/h), come peraltro osservato dal CTU, il quale precisa che il luogo del sinistro si trova in area urbana e non distante da civici urbani, anche con attraversamento pedonale (pag. 35 relazione), non potendosi peraltro escludere che il dedotto limite di 70 km/h sia applicabile, in tesi, alle sole parti di via Polonio con carreggiate separate da spartitraffico/guard-rail (il sinistro si è invece verificato in un punto in cui le carreggiate non sono separate e sono divise soltanto dalla segnaletica orizzontale).
Deve dunque ritenersi che il procedesse a velocità significativamente superiore al limite CP_1 regolamentare di 50 km/h e tale imprudente condotta è causalmente connessa alla verificazione del sinistro, quantomeno in punto entità delle conseguenze dannose (art. 1227 comma 1 c.c.) in quanto, se
è vero che non è possibile affermare con sufficiente certezza (le variabili sono troppe e anche le considerazioni del CTU sono, in fin dei conti, dubitative, cfr. pag. 31 relazione) che lo scontro si sarebbe evitato, può invece affermarsi che è altamente probabile che le conseguenze lesive sarebbero state meno gravi.
Causalmente rilevante è anche la non contestata assenza di specifico titolo abilitativo alla guida. Il
, infatti, non disponeva di patente abilitante alla guida del motociclo condotto e per questo è CP_1 stato sanzionato dalla polizia municipale (cfr. doc. 37).
Sebbene non si verta nel caso di soggetto privo totalmente di abilitazione alla guida, è nondimeno vero che l'idoneità del alla specifica guida di veicoli del tipo e della potenza di quello condotto il CP_1 giorno del sinistro non è stata verificata dai competenti organi della P.A. sicché non può escludersi, a prescindere dalle effettive capacità di guida dell'attore, una rilevanza causale della violazione, il cui scopo è proprio quello di consentire la circolazione stradale soltanto ai soggetti le cui capacità di guida sono state previamente verificate, anche al fine di prevenire incidenti.
In conclusione, entrambi i conducenti hanno concorso a causare il sinistro ma la colpa del è Per_2 decisamente più grave, avendo violato il grave divieto di inversione di marcia e avendo, con grave pagina 5 di 19 imprudenza, omesso di assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti in fase di cambio di corsia, dunque alterando in modo repentino e significativo la regolare circolazione stradale.
Considerate dunque la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivate ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il Tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro debba ascriversi per l'80% al e per il 20% al stesso. Per_2 CP_1
quale erede universale del e devono, dunque, essere CP_4 Per_2 Controparte_2 condannati, in solido tra loro ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al pagamento dell'80% dei danni risarcibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali di Controparte_1
Quanto ai danni non patrimoniali patiti da , premette il Tribunale che la relazione del Controparte_1 consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, non risultando inficiate dalle censure di parte convenuta.
Le censure sul casco già sono state esaminate supra. Quanto alle censure sulla percentuale di IP – da contenere secondo parte convenuta nei limiti del 75% - osserva il Tribunale che la quantificazione operata dal CTU appare condivisibile in considerazione delle gravissime condizioni dell'attore
(emiplegia destra;
lesioni encefaliche;
disfagia; grave ipovisus destro, epilessia etc.) che conducono, come efficacemente illustrato dal CTU ad una percentuale complessiva di menomazione dell'integrità psico-fisica ben superiore al 75% e stimabile nel 90%.
Il riferimento operato dal CTU alla consulenza di parte di è del tutto irrilevante, trattandosi di CP_3 mero richiamo (pag. 35 relazione) ed avendo il CTU autonomamente valutato l'incidenza dei postumi sull'integrità psico-fisica dell'attore.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (pag. 29: grave trauma cranio-encefalico; fratture clavicola sinistra, braccio destro, femore destro etc) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide, dunque, come già esposto, la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 90% il grado di invalidità permanente di in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e Controparte_1 in 595 i giorni di inabilità temporanea, tutti di inabilità assoluta.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di pagina 6 di 19 danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 5 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, egli lamenta tristezza e disperazione.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge funzioni biologiche essenziali (deambulazione e alimentazione).
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito da , sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza Controparte_1 interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma di
1.151.572 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 90% in soggetto di 22 anni all'epoca del sinistro. pagina 7 di 19 Può riconoscersi un aumento del 10% del solo danno biologico (dunque euro 76.771) per personalizzazione connesso all'impatto che le gravi lesioni hanno avuto sul rapporto con il figlio, di pochi mesi all'epoca del sinistro, così impattando in via straordinaria sulla sfera dinamico-relazionale dell'attore in relazione alle modalità in cui egli ha potuto vivere l'inizio della paternità e l'infanzia del figlio.
Anche per l'invalidità temporanea può applicarsi un aumento in via di personalizzazione per le stesse ragioni sino a giungere, in via equitativa, ad un importo base di 125 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale, con conseguente liquidazione di un danno di 74.375 euro (125 euro per 595 gg al
100%).
Devono escludersi ulteriori aumenti per personalizzazione, in quanto non sono state né allegate né provate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, il danno patito dall'attore è elevatissimo e incide negativamente in maniera estremamente significativa sulle sue attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita ma tale elevatissima incidenza è già considerata nella liquidazione tabellare di un danno connesso ad una invalidità permanente del 90% in soggetto di 22 anni e ad una invalidità temporanea assoluta.
Le altre circostanze poste a fondamento della richiesta di personalizzazione sono in parte eccessivamente generiche (cfr. capitolo 13 prove orali in punto hobbies e sport) e in parte comprese nelle conseguenze ordinarie di una menomazione così elevata (cfr. i fattori elencati a pag. 20 conclusionale diversi da quelli relativi al rapporto con il figlio minore).
Il danno non patrimoniale complessivo patito dall'attore ammonta dunque a
1.302.718 euro, liquidato in moneta attuale.
A carico dei convenuti deve esserne posto l'80%, in ragione del concorso di colpa dell'attore (20%), e dunque l'importo di
1.042.174 euro.
2.2. Danni patrimoniali di Controparte_1
Devono riconoscersi le spese mediche e di assistenza analiticamente valutate dal CTU come congrue e connesse alle lesioni e non sostanzialmente contestate da parte convenuta, comprensive anche di spese per trattamenti sanitari in regime privato (cfr. Cass. 29308/2023), e dunque per complessivi 44.080 euro.
L'attore lamenta poi un danno da lucro cessante lavorativo.
A riguardo, il CTU medico legale ha accertato un'incapacità lavorativa generica e specifica (l'attore lavorava all'epoca in un distributore di carburante) pressoché assoluta e ciò appare coerente con i gravi postumi accertati, non solo fisici ma anche sotto il profilo psicopatologico (pag. 23 relazione).
Il CTU lascia aperta la possibilità dello svolgimento di eventuali occupazioni leggere e sedentarie senza alcun impegno intellettivo-ideativo. pagina 8 di 19 Ritiene, dunque il Tribunale che debba essere risarcito il danno da mancato guadagno lavorativo dal momento del sinistro sino all'età pensionabile, essendo stato sufficientemente dimostrato (doc. 50 attore) che prima del sinistro l'attore lavorasse, dovendosi ritenere sufficientemente attendibile la dichiarazione dei redditi del 2008 prodotta, ancorché priva della ricevuta di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 137 cod. ass. deve dunque farsi riferimento al reddito percepito nel 2008 (reddito lordo di 11.898 euro), anno anteriore al sinistro e unica annualità prodotta.
Tale importo base deve essere equitativamente aumentato a 15.000 euro annui per tenere conto, da un lato, in melius, del presumibile aumento dei redditi dell'attore nel corso della vita (risarcendo così anche la voce di danno da perdita di chance dedotta, per quanto genericamente) ma anche, in peius, della possibilità che, anche con l'ausilio della tecnologia e grazie alle sempre più diffuse possibilità di lavorare da remoto, l'attore possa svolgere in futuro (e l'orizzonte temporale è molto lungo, circa trenta anni) una pur limitata attività lavorativa in grado di procurargli un modesto reddito.
Questa possibilità incide sulla quantificazione del danno futuro da lucro cessante, che il Tribunale ritiene dunque di quantificare in via equitativa e prospettica – avendo a riguardo un orizzonte temporale di circa 30 anni – in 15.000 euro annui, come dianzi esposto.
Tale somma deve essere capitalizzata per 45 anni, cioè il tempo intercorrente tra il sinistro e il compimento di 67 anni da parte dell'attore (età pensionabile), come infra meglio illustrato.
L'attore domanda poi risarcimento del danno futuro per spese di assistenza generica domiciliare nella misura di 30 ore settimanali al costo di 9 euro lordi (pag. 25 concl.).
La domanda può essere accolta per l'intero, risultando tale quantificazione coerente con l'indicazione del CTU circa la necessità di un'assistenza generica per 6-8 ore al giorno (cfr. pag. 24 relazione) e il costo indicato non è superiore ai compensi previsti dal CCNL Lavoro domestico.
Può dunque considerarsi un costo di 14.040 euro annui, da aumentare equitativamente a 15.000 considerando anche il verosimile aumento futuro delle necessità. Tale somma deve essere adeguatamente capitalizzata, trattandosi di danno futuro.
Per quantificare il danno futuro a partire dalle somme equitativamente indicate in precedenza (liquidate in moneta attuale), il Tribunale richiama quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d.
"montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.” pagina 9 di 19 Questo Tribunale ritiene di applicare la seconda soluzione proposta dalla Suprema Corte.
In ordine alla capitalizzazione, si osserva innanzitutto che la Cassazione ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati
i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).” (Cass. 20615/2015).
Circa il danno futuro da spesa per assistenza domiciliare il Tribunale ritiene sia congruo il coefficiente di capitalizzazione previsto dalla Tavola 4 – “Valori capitali attuali di rendite assegnate ad infortunati con esito di inabilità permanente … gradi di inabilità dal 61% al 100%” – allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un anacronistico tasso di interesse legale del 5%.
Va dunque utilizzato il coefficiente di 21,9130 previsto dalla predetta Tavola 4 per un soggetto di 38 anni, in quanto il calcolo di tale voce di danno futuro va fatto con riferimento al momento attuale della liquidazione, non essendo state dimostrate spese già sostenute per assistenza domiciliare (sinora principale caregiver è stata la madre).
Tale voce di danno futuro ammonta pertanto a complessivi euro 328.695 (15.000 * 21,9130).
Quanto al danno da lucro cessante lavorativo appare invece più congruo applicare il coefficiente previsto dalle nuove Tabelle (ed. 2024) elaborate dall'Osservatorio di Milano per “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, in quanto più adatte alla liquidazione anticipata di un danno futuro che non è vita natural durante ma soltanto per un periodo limitato, cioè fino all'età pensionabile.
Il lucro cessante deve calcolarsi a partire dal sinistro, presumibile momento di cessazione dell'attività lavorativa.
In applicazione delle sopra richiamate Tabelle, il coefficiente da utilizzare è di 36,95, cioè il coefficiente previsto per la capitalizzazione di un reddito perduto per 45 anni da parte di un soggetto di genere maschile di 22 anni.
Tale voce di danno, in gran parte futuro, ammonta pertanto a 554.250 euro (15.000 * 36,95).
Non può riconoscersi il danno per spese per amministratore di sostegno, in quanto al momento non è Part dimostrato alcun esborso (l'attuale è la madre) e per il futuro, allorquando la madre non potrà più svolgere l'incarico, non può presumersi ex ante, con sufficiente certezza, che l'incarico debba essere svolto con corresponsione di equo indennizzo (artt. 379 e 424 c.c.), ben potendo continuare ad essere pagina 10 di 19 svolto gratuitamente da un familiare (in prospettiva anche il figlio, allorquando diverrà adulto) ovvero dal servizio sociale.
Nel complesso, dunque, il danno patrimoniale patito e patendo da ammonta a 927.025 Controparte_1 euro.
Considerato il concorso di colpa dell'attore (20%) a carico dei convenuti deve essere posta la somma di
741.620 euro.
2.3 Danni patiti dai familiari di Controparte_1
Deve essere riconosciuto anche il danno patito dai familiari stretti di , per i rilevanti Controparte_1 effetti che le gravi lesioni hanno prodotto sulla loro vita quotidiana e sul loro interiore sentire, dovendo ritenersi provato, anche per presunzioni, che madre, AT, figlio e compagna (in allora) conviventi soffrano e vedano gravemente modificata la propria vita in seguito a postumi invalidanti così gravi di un prossimo congiunto.
Richiama a riguardo questo Tribunale quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte:
“È affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)” (Cass. 13540/2023).
Ciò premesso in via astratta, ritiene il Tribunale che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale voce di danno debba, tuttavia, essere particolarmente rigoroso, dovendo dimostrarsi un danno che, oltre a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
pagina 11 di 19 Deve insomma trattarsi di un danno che produca gravi ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana della persona o sul suo interiore sentire, onde correttamente delimitare l'area del danno risarcibile, selezionare i pregiudizi suscettibili di risarcimento ed evitare una proliferazione a catena dei danni risarcibili (il danno del congiunto che soffre per le sofferenze della vittima primaria;
il danno del congiunto che soffre perché il congiunto soffre per le sofferenze della vittima primaria e così via).
È insito, infatti, nella natura umana soffrire e dispiacersi se un proprio familiare ha subito delle lesioni con postumi permanenti. Anche una lesione modesta ingenera certamente nei prossimi congiunti un sentimento di dispiacere, di frustrazione, di sofferenza;
compito dell'interprete è dunque selezionare, tra i danni e i pregiudizi per così dire “fenomenici”, quelli che hanno giuridica rilevanza ai fini della loro risarcibilità, in quanto direttamente e immediatamente connessi all'evento di danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e in quanto oltrepassanti la soglia di serietà e gravità.
All'uopo, condivide il Tribunale quanto recentemente precisato dalla Corte di Cassazione:
“Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. 26140/2023).
Ciò premesso, in via generale, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, risulta provato (cfr. testimonianza sui capi 8 e 9 parte attrice) che al momento del sinistro tutti gli attori Tes_4 convivessero e che, poi, nel 2012, l'attrice si è “separata” dal ed è andata a vivere Parte_3 CP_1 altrove con il figlio La madre e il AT risultano ancora convivere con PE Pt_1 PT
. Controparte_1
Parte attrice allega in modo specifico e analitico una significativa alterazione della vita quotidiana della madre , principale caregiver del figlio e suo amministratore di sostegno (cfr. capitoli di prova Pt_1 dedotti e pag. 13 ss. citazione e pag. 13 ss. memoria 183.6 n. 1 c.p.c.).
Deduce altresì un impatto sulla vita del AT , tuttora convivente e coinvolto parzialmente PT nell'accudimento del germano, ma ben poco viene dedotto, nello specifico e in punto di fatto, sulle conseguenze dell'invalidità del sulla sfera interiore e dinamico-relazionale dell'ex compagna e CP_1 del figlio PE
Viene dedotto che la coppia si è disgregata nel 2012 poco tempo dopo il sinistro e nulla viene dedotto sui rapporti successivi con la e, soprattutto, sulle ricadute che le condizioni del Parte_3 CP_1 hanno avuto su di lei.
pagina 12 di 19 Anche quanto al figlio viene dedotto genericamente che il padre non può giocare con il figlio, PE non può andare a prenderlo a scuola etc. (capitoli 38 e 39) ma nulla viene dedotto dal punto di vista del figlio attore, in ordine alle ricadute relazionali e psicologiche che costui avrebbe subito in conseguenza dell'invalidità del padre.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che possa presumersi un danno per il figlio, privato di una figura genitoriale completa e accudente, nonché per la quantomeno in riferimento al momento Parte_3 iniziale dopo il sinistro, allorquando ha certamente sofferto per le condizioni del compagno e padre del proprio figlio.
Le carenze di allegazione e prova dianzi dedotte, tuttavia, devono essere tenute in attenta considerazione in relazione alla quantificazione del danno, come infra precisato.
Anche il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi.
Ritiene, a riguardo, il Tribunale che come dato di partenza possano considerarsi le Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di AT/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Ritiene dunque il Tribunale che, per la quantificazione in via equitativa del danno da mera lesione del rapporto parentale, possa utilizzarsi come dato di partenza l'ipotetica quantificazione del danno da perdita totale del rapporto con l'attore, onde poi applicare alle somme ottenute consistenti riduzioni, in via equitativa, che tengano conto in primis del fatto che l'attore è ancora vivo e pertanto il rapporto pagina 13 di 19 parentale, seppur danneggiato, è ancora conservato e, in secundis, di tutte le circostanze del caso concreto.
A riguardo, peraltro, osserva il Tribunale che ha mantenuto parzialmente intatte le Controparte_1 capacità intellettive e la favella sicché egli, nonostante la grave invalidità, è tuttavia in grado di coltivare relazioni con gli altri e con i prossimi congiunti. Le fotografie prodotte sub doc. 3 da CP_3 per quanto di modesta rilevanza e afferenti mere “istantanee” di vita, dimostrano nondimeno la partecipazione del a momenti di vita attiva e il mantenimento di relazioni con gli altri e il CP_1 mondo esterno.
In conclusione, dunque, la relazione tra e i propri congiunti è certamente gravemente Controparte_1 danneggiata ma è in ogni caso conservata e viva ed è dunque idonea a consentire agli interessati di trarne ancora beneficio, ben diversamente dall'irreparabile interruzione della relazione che si ha con il decesso del congiunto.
Non ritiene opportuno, a riguardo, il Tribunale considerare il parametro D delle Tabelle (sopravvivenza di altri congiunti) in quanto il rapporto con il danneggiato primario è conservato, ancorché menomato,
e quindi ciò che deve essere valorizzato è la sofferenza per le gravi condizioni invalidanti di un congiunto e non un “vuoto” da colmare parzialmente con la presenza di altri congiunti.
L'applicazione ipotetica delle Tabelle porterebbe, dunque, ai seguenti risultati.
(madre): 24 punti par. A + 18 punti par. B + 16 punti par. C + 30 punti par. E per Parte_1
l'intensa relazione con il figlio, di cui è amministratrice di sostegno e, circostanza non contestata, quotidiana e principale caregiver con conseguente sostanziale sconvolgimento della vita quotidiana.
Totale punti: 88 = 344.168 euro.
Tale importo deve considerevolmente essere ridotto in ragione del fatto che madre e figlio conservano nondimeno un rapporto e l'attore, nonostante le gravi condizioni, è comunque in grado di parlare e relazionarsi con gli altri, sicché la sofferenza, pur grave di una madre che vede il proprio giovane figlio in così tristi condizioni, deve ritenersi inferiore rispetto alla perdita tout court di un figlio.
Ritiene il Tribunale che il danno complessivo debba liquidarsi, in via equitativa, in 230.000 euro, con riduzione di circa un terzo.
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 184.000 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
Alla luce della documentazione prodotta (doc. 41), alla madre possono riconoscersi in via equitativa anche danni per spese di trasporto e farmaci acquistati per il figlio in misura di 800 euro (già per la quota di 80% a carico dei convenuti) nonché la somma di 19.200 euro (80% di 24.000 euro) per lavori edili presso l'abitazione che risultano in connessione con le lesioni patite dal figlio (costruzione di un piazzale per consentire l'accesso di ambulanza all'abitazione, sita in zona impervia (cfr. pag. 28 concl.).
Delle altre spese edili non è stata data sufficiente dimostrazione di connessione con le condizioni del e l'esigenza di abbattimento di barriere architettoniche (videocitofono, piastrelle etc.), non CP_1 pagina 14 di 19 essendo stato prodotto un articolato progetto architettonico che illustrasse i lavori svolti e le finalità di abbattimento di barriere architettoniche.
Nel complesso, dunque, a è liquidato un danno patrimoniale di 20.000 euro. Parte_1
(figlio): 24 punti par. A + 28 punti par. B, 0 punti par. C essendo cessata la Persona_1 convivenza allorquando il figlio aveva 4 anni e avendo dunque padre e figlio convissuto in gran parte durante il periodo di prima infanzia del figlio, in cui verosimilmente egli ha avuto minima consapevole contezza delle condizioni del padre, 0 punti par. E in assenza di specifiche allegazioni circa il rapporto attuale e l'evoluzione nel tempo del rapporto padre-figlio, soprattutto a partire dal 2012, anno di cessazione della convivenza.
Totale punti: 52 punti = 203.372 euro, che si ritiene di dover ridurre di circa il 40% a 120.000 euro, considerando che padre e figlio possono in ogni caso mantenere e coltivare un rapporto, ancorché limitato, e in assenza di alcuna prova circa l'impatto effettivo, anche attuale, sulla vita quotidiana del figlio e sulla sua psiche delle condizioni invalidanti del padre.
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 96.052 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
(AT): 18 punti par. A + 18 punti par. B + 16 punti par. C + 10 punti par. E in Parte_2 ragione della presumibile media intensità del rapporto derivante dal rapporto di convivenza e dal conseguente parziale coinvolgimento del germano nell'accudimento.
Totale punti: 62 punti = 105.276 euro, che si ritiene di dover ridurre di circa la metà a 50.000 euro, considerando che i germani possono in ogni caso mantenere e coltivare un rapporto, ancorché limitato,
e in assenza di puntuali prove circa l'impatto effettivo sulla vita quotidiana del germano e sulla sua psiche delle condizioni invalidanti del . CP_1
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 40.000 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
(compagna all'epoca convivente): 24 punti par. A + 26 punti par. B + 16 punti Parte_3 par. C (essendo ella convivente more uxorio con il all'epoca del sinistro) + 0 punti par. E in CP_1 assenza di sufficienti e specifiche prove circa l'intensità del rapporto all'epoca del sinistro, il rapporto attuale e l'evoluzione nel tempo del rapporto tra i due, soprattutto a partire dal 2012, anno di cessazione della convivenza.
Totale punti: 66 = 258.126 euro.
Tale importo deve essere ridotto in misura consistente in quanto la convivenza e il rapporto sentimentale sono cessati nel 2012, poco dopo il sinistro, e non vi è alcuna prova del mantenimento di rapporti tra costei e il e, in particolare, del perdurare di sofferenza e di effetti dei postumi del CP_1
sulla vita quotidiana e sulla sfera dinamico-relazionale di costei. CP_1
Ciò che deve essere risarcito, pertanto, è soprattutto l'impatto che la grave invalidità del ha CP_1 avuto sulla nel periodo immediatamente successivo al sinistro e fino alla cessazione della Parte_3 convivenza, impatto dunque significativo alla luce del fatto che essi erano giovani e avevano da poco avuto un figlio ma di cui risulta provata, anche per presunzioni, una durata contenuta. pagina 15 di 19 Risulta equo ridurre il danno a 50.000 euro, pari a circa il 20% dell'importo tabellare dianzi indicato.
A carico dei convenuti è dunque posto l'80%, pari a 40.000 euro, a titolo di danno non patrimoniale.
3. Spese per attività di assistenza legale stragiudiziale
Deve ammettersi la risarcibilità, infine, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020) delle spese per assistenza stragiudiziale in quanto l'attività stragiudiziale documentata (doc. 1 ss.) – per la quale parte attrice richiede il pagamento di circa 80.000 euro – si è sostanziata nel compimento di attività funzionale ad una più rapida e bonaria composizione della controversia, come testimoniato dallo scambio di corrispondenza nonché dall'avvenuto versamento degli acconti da parte di e dunque in un'attività che, per quantità e qualità, riveste un'autonoma CP_3 rilevanza rispetto alla fase giudiziale (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014).
Tali spese, anche alla luce dei parametri di cui alla Tabella 25 del DM 55/2014 e considerato che l'attività non si è estrinsecata in prestazioni stragiudiziali di particolare complessità (ad es. contratti o pareri), possono essere congruamente quantificate nel ridotto importo di 20.000 euro, in moneta attuale,
l'80% del quale (16.000 euro) a carico di parte convenuta e a favore, in solido, di tutti gli attori.
4. Compensazione con acconti già percepiti e con prestazioni – Determinazioni finali CP_6
Nell'agosto del 2011 ha corrisposto agli attori le seguenti somme: CP_3
1.060.000 euro a;
Controparte_1
100.000 euro ciascuno a e;
Parte_1 Persona_1
35.000 euro a;
Parte_2
25.000 euro a Parte_3
Considerato che l'acconto deve essere rivalutato all'attualità per renderlo omogeno con il danno dianzi liquidato, in moneta attuale, nulla è ulteriormente dovuto, a titolo di danno non patrimoniale, al figlio e al AT , in quanto gli acconti versati (100 e 35mila euro), Persona_1 Parte_2 opportunamente rivalutati all'attualità, sono superiori al danno (rispettivamente di 96.052 euro e di
40.000 euro) liquidato.
Quanto a l'acconto di 100.000 euro assorbe interamente il danno patrimoniale di Parte_1
20.000 euro e il residuo (80.000 euro) deve essere dedotto dal danno non patrimoniale liquidato di
184.000 euro.
Anche l'acconto di 25.000 euro di deve essere dedotto dal danno non patrimoniale Parte_3 liquidato di 40.000 euro.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
184.000 per la e 40.000 per la dovrà dunque essere dedotto l'importo dell'acconto Pt_1 Parte_3
pagina 16 di 19 residuo (80.000 euro per la e 25.000 euro per rivalutato secondo indice Istat FOI Pt_1 Parte_3 dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U.
1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo – devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Quanto, infine, a , occorre altresì considerare le prestazioni . Controparte_1 CP_6
Dalla documentazione trasmessa da in data 14.09.2022 emerge che l'attore è titolare dal 2010 di CP_6 pensione di invalidità civile, comprensiva di indennità di accompagnamento.
Trattasi di prestazione assistenziale che è finalizzata a indennizzare la persona inabile al lavoro dall'impossibilità di procurarsi un reddito lavorativo nonché per le spese sostenute per assistenza domiciliare.
Tale pensione deve dunque essere dedotta dal danno patrimoniale, da lucro cessante lavorativo e per spese future di assistenza domiciliare, liquidato all'attore, trattandosi di poste del tutto omogenee (cfr.
Cass. S.U. 12567/2018).
Parte convenuta, nonostante la documentazione prodotta da , si è limitata a chiedere che le CP_6 prestazioni siano dedotte dal danno risarcibile senza offrire al Tribunale alcuna indicazione sui complessi calcoli da effettuare, rimessi dunque interamente a questo Tribunale, che vi procede dunque anche in via necessariamente equitativa. Né l' ha fornito prospetti circa la capitalizzazione della CP_6 pensione.
Dal prospetto INPS si deduce che l'attore ha ricevuto sino al 2022 l'importo di circa 130.000 euro
(somma delle voci a pagina 3, arrotondate per considerare gli ultimi mesi del 2022, non menzionati in quanto il documento è di settembre).
L'importo annuo della pensione al 2022 deve essere dunque quantificato in 12.600 euro e tale importo deve essere capitalizzato per 31 anni, cioè dal 2023 al 2053, quando l'attore, nato il [...], compirà 67 anni e verrà meno la pensione di inabilità civile.
Il coefficiente previsto dalle Tabelle milanesi dianzi già utilizzate è 26,80 (maschio di 36 anni per 31 anni), sicché l'importo capitalizzato della pensione INPS, a partire dal 2023, ammonta a 337.680 euro.
Sommato all'importo già erogato fino al 2022 si ottiene la somma di 467.680 euro.
pagina 17 di 19 Il danno patrimoniale liquidato a ammonta, come sopra indicato, a 741.620 euro, in Controparte_1 gran parte proprio per danno da lucro cessante lavorativo e per spese future di assistenza domiciliare, cioè le stesse voci di danno che la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento sono CP_6 volte a indennizzare (cfr. Cass. S.U. 12567/2018; Cass. 4734/2019).
A tale somma deve dunque essere sottratto l'importo di 467.680 euro, sicché residuano 273.940 euro.
L'acconto di 1.060.000 euro già corrisposto dall'assicuratore deve essere rivalutato dal settembre 2011 all'attualità secondo indice generale FOI Istat e ammonta dunque a 1.330.000 euro in moneta attuale.
Esso assorbe interamente il residuo danno patrimoniale, peraltro in gran parte futuro, di 273.940 euro.
Il residuo acconto, in moneta attuale, di 1.056.060 euro assorbe interamente anche il danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale (1.042.174 euro), sicché null'altro è dovuto a CP_1
.
[...]
In conclusione, nulla è ulteriormente dovuto agli attori , e Controparte_1 Parte_2 PE
, per essere interamente satisfattive le somme già corrisposte dall'assicuratore nonché le
[...] prestazioni erogate ed erogande da , fatto salvo quanto previsto per le spese di assistenza CP_6 stragiudiziale ante causam per tutti gli attori in solido.
Alle attrici e è dovuta, invece, una residua somma a titolo di danno Parte_1 Parte_3 non patrimoniale, come dianzi specificato e meglio indicato in dispositivo.
A tutti gli attori, in solido, è infine dovuta la somma di 16.000 euro a titolo di danno patrimoniale per spese di assistenza stragiudiziale ante causam.
5. Rapporti tra e – Spese di lite e CTU CP_4 CP_2
Nei rapporti tra e deve escludersi che il abbia tempestivamente CP_4 CP_2 CP_4 proposto domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, non essendo tale domanda presente nelle conclusioni né della comparsa di intervento né della memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.
Soltanto nelle conclusioni precisate nel foglio di p.c. viene introdotta la domanda di manleva (punti 1 e
2 del foglio di p.c.) e di pagamento da parte della compagnia di “spese legali e tecniche sostenute dal medesimo signor ” (punto 4), che dunque è inammissibilmente tardiva. CP_4
Tra gli attori e i convenuti vi è soccombenza reciproca – le domande di taluni attori per l'ulteriore danno sono risultate infondate mentre fondate sono risultate le analoghe domande di talaltri attori – tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comprensive di spese per CTP, peraltro non documentate.
Per tale ragione, anche le spese delle due CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste per metà a carico di parte attrice, in parti uguali tra i singoli attori, e per metà a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, e ciò nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 18 di 19 DICHIARA la responsabilità concorrente di e di nella causazione Persona_2 Controparte_1 del sinistro di cui è causa, occorso in Genova il 16.11.2009, nella misura rispettivamente dell'80% e del
20% e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto dell'importo complessivo di 1.320.000 euro già corrisposto da agli attori Controparte_3
e delle prestazioni assistenziali erogate ed erogande da a , CP_6 Controparte_1
DICHIARA che null'altro è dovuto da erede di e CP_4 Persona_2 Controparte_2
(già ) a (rappresentato da amministratrice di Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 sostegno), (rappresentato dalla madre e da Persona_1 Parte_3 Parte_1 amministratrice di sostegno del padre ) e , a titolo di danno Controparte_1 Parte_2 patrimoniale e non patrimoniale per il sinistro di cui è causa, fatto salvo quanto infra disposto in ordine alle spese di assistenza legale stragiudiziale;
CONDANNA in qualità di erede di e (già CP_4 Persona_2 Controparte_2 [...]
), in solido tra loro, a pagare: CP_3
- a in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la residua somma pari alla Parte_1 differenza tra 184.000 euro e l'acconto di 80.000 euro, rivalutato all'attualità, oltre rivalutazioni e interessi come da motivazione;
- ad in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la residua somma pari alla Parte_3 differenza tra 40.000 euro e l'acconto di 25.000 euro, rivalutato all'attualità, oltre rivalutazioni e interessi come da motivazione;
CONDANNA in qualità di erede di e (già CP_4 Persona_2 Controparte_2 [...]
), in solido tra loro, a pagare agli attori, in solido tra loro, 16.000 euro, oltre interessi al tasso CP_3 legale dalla sentenza al saldo, a titolo di danno per spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam;
RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice;
PONE le spese delle due CTU a carico per metà di parte attrice, in quote uguali tra gli attori, e per metà di parte convenuta e in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la CP_4 CP_2 solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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