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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo, Presidente; dott. Salvatore Regasto, Giudice; dott.ssa Daniela Lagani, Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1452 del RGAC dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Larussa ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio legale associato Borello-Larussa, in Lamezia Terme, alla via Federico
Nicotera n. 86, giusta procura in calce a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTOREA
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Nedo Corti, presso Controparte_1 C.F._3 il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla piazza 5 Dicembre n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di testamento
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e premessa la loro qualità di eredi legittimi di Pt_1 Parte_2 Persona_1 deceduto in Lamezia Terme in data 18.10.2009, hanno convenuto in giudizio , al Controparte_1 fine di conseguire l'accertamento della nullità del testamento olografo pubblicato in data 2.12.2009 presso il Notaio di Falerna, con il quale il de cuis avrebbe disposto, in favore del Per_2 convenuto, il lascito dell'immobile di sua proprietà. Gli attori hanno dedotto che dalla comparazione con alcune scritture in loro possesso, riconducibili al de cuius, sarebbe emersa la non autenticità della scrittura testamentaria. Hanno dedotto di aver sporto querela sfociata nel procedimento penale n. 363/2010 RGNR, definito con sentenza di assoluzione di , ma nel corso del quale Controparte_1
è stata acclarata la falsità del testamento, non riconducibile alla sottoscrizione di Persona_1 come accertato all'esito della perizia grafologica espletata su incarico della Pubblico Ministero.
Hanno quindi chiesto l'accertamento e declaratoria della nullità del testamento olografo e la dichiarazione di apertura della successione ex lege del de cuius sugli immobili siti Persona_1 in Lamezia Terme alla contrada Noce, oggetto della disposizione testamentaria.
1 2. Si è costituito in giudizio il quale, senza nulla contestare in merito a quanto Controparte_1 dedotto e richiesto dagli attori, si è limitato a contestare la richiesta di condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del processo penale, definito con assoluzione per non avere commesso il fatto e nel corso del quale è emerso lo stretto legame di amicizia e frequentazione tra il medesimo ed il de cuius, come confermato dagli stessi attori, costituiti parte civile.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuto di poter definire il giudizio sulla base della documentazione prodotta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 21.01.2025, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
12307 del 15/6/2015, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale delineatosi in merito al rimedio processuale utilizzabile per conseguire l'accertamento della falsità del testamento olografo (querela di falso ex art 221 c.p.c. o disconoscimento ex art. 214 c.p.c.), hanno chiarito che "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Nel presente giudizio, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite, gli attori hanno chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da eccependo la non riferibilità al de cuius delle disposizioni di ultima volontà. La Persona_1 domanda deve dunque essere qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore.
Ciò posto, occorre altresì premettere che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima.
La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege, sempre che il rapporto di parentela con il "de cuius" sia contestato (Tr. Roma sez. VIII, 02/10/2013, (ud. 13/06/2013, dep.
02/10/2013), n. 20342; cfr. anche Tr. Spoleto sez. I, 07/04/2022, n. 225; Corte Appello Venezia sez. lav., 01/02/2022, n.684).
Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto parentale tra gli attori ed il de cuius è incontestato (il convenuto, in sede di comparsa costitutiva, ha espressamente riconosciuto gli attori quali “fratelli” del de cuius), sicchè può ritenersi dimostrata la legittimazione attiva degli attori.
2 Tanto precisato, è bene ricordare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458).
Nel caso di specie, la falsità del testamento, oltre a non essere stata contestata dal convenuto, è dimostrata dalla relazione di perizia grafologica espletata nel procedimento penale, prodotta da parte attorea e rispetto alla quale alcuna contestazione è stata formulata dal convenuto.
Il perito nominato dal Pubblico Ministero ha concluso, con accertamento condotto con rigore scientifico e metodologico, sulla base dell'esame del testamento olografo originale e del raffronto con documenti di comparazione, che “il grafismo espresso sul testamento (…) non è riconducibile, per caratteristiche generali e di dettaglio, all'aspetto grafomotorio e alla dinamica gestuale del predetto”. Ha altresì accertato che “per l'analoga valutazione tecnico-grafica, anche l'elaborato scritturale autografo del signor , confrontato con il testamento in verifica, non è Controparte_1 riconducibile alla funzionalità grafica dello stesso”.
Alla luce dell'accertamento peritale espletato nel procedimento penale è dunque dimostrato che il testamento impugnato non è stato redatto né sottoscritto da ed è pertanto da Persona_1 ritenersi apocrifo.
Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione della scheda testamentaria, del testo e della sottoscrizione, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve quindi essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale del convenuto, che nulla ha contestato in merito alla domanda proposta e tenuto conto che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento penale, è comunque emersa la l'estraneità del convenuto alla falsità testamentaria, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta, dichiara la nullità del testamento olografo di datato 8.09.2009, pubblicato con atto a firma del Notaio Dott. Persona_1
il 2.12.2009 e dichiara aperta la successione legittima di , Per_2 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in Lamezia Terme il 18.10.2009; 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo, Presidente; dott. Salvatore Regasto, Giudice; dott.ssa Daniela Lagani, Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1452 del RGAC dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Larussa ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio legale associato Borello-Larussa, in Lamezia Terme, alla via Federico
Nicotera n. 86, giusta procura in calce a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTOREA
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Nedo Corti, presso Controparte_1 C.F._3 il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla piazza 5 Dicembre n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di testamento
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e premessa la loro qualità di eredi legittimi di Pt_1 Parte_2 Persona_1 deceduto in Lamezia Terme in data 18.10.2009, hanno convenuto in giudizio , al Controparte_1 fine di conseguire l'accertamento della nullità del testamento olografo pubblicato in data 2.12.2009 presso il Notaio di Falerna, con il quale il de cuis avrebbe disposto, in favore del Per_2 convenuto, il lascito dell'immobile di sua proprietà. Gli attori hanno dedotto che dalla comparazione con alcune scritture in loro possesso, riconducibili al de cuius, sarebbe emersa la non autenticità della scrittura testamentaria. Hanno dedotto di aver sporto querela sfociata nel procedimento penale n. 363/2010 RGNR, definito con sentenza di assoluzione di , ma nel corso del quale Controparte_1
è stata acclarata la falsità del testamento, non riconducibile alla sottoscrizione di Persona_1 come accertato all'esito della perizia grafologica espletata su incarico della Pubblico Ministero.
Hanno quindi chiesto l'accertamento e declaratoria della nullità del testamento olografo e la dichiarazione di apertura della successione ex lege del de cuius sugli immobili siti Persona_1 in Lamezia Terme alla contrada Noce, oggetto della disposizione testamentaria.
1 2. Si è costituito in giudizio il quale, senza nulla contestare in merito a quanto Controparte_1 dedotto e richiesto dagli attori, si è limitato a contestare la richiesta di condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del processo penale, definito con assoluzione per non avere commesso il fatto e nel corso del quale è emerso lo stretto legame di amicizia e frequentazione tra il medesimo ed il de cuius, come confermato dagli stessi attori, costituiti parte civile.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuto di poter definire il giudizio sulla base della documentazione prodotta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 21.01.2025, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
12307 del 15/6/2015, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale delineatosi in merito al rimedio processuale utilizzabile per conseguire l'accertamento della falsità del testamento olografo (querela di falso ex art 221 c.p.c. o disconoscimento ex art. 214 c.p.c.), hanno chiarito che "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Nel presente giudizio, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite, gli attori hanno chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da eccependo la non riferibilità al de cuius delle disposizioni di ultima volontà. La Persona_1 domanda deve dunque essere qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore.
Ciò posto, occorre altresì premettere che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima.
La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege, sempre che il rapporto di parentela con il "de cuius" sia contestato (Tr. Roma sez. VIII, 02/10/2013, (ud. 13/06/2013, dep.
02/10/2013), n. 20342; cfr. anche Tr. Spoleto sez. I, 07/04/2022, n. 225; Corte Appello Venezia sez. lav., 01/02/2022, n.684).
Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto parentale tra gli attori ed il de cuius è incontestato (il convenuto, in sede di comparsa costitutiva, ha espressamente riconosciuto gli attori quali “fratelli” del de cuius), sicchè può ritenersi dimostrata la legittimazione attiva degli attori.
2 Tanto precisato, è bene ricordare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458).
Nel caso di specie, la falsità del testamento, oltre a non essere stata contestata dal convenuto, è dimostrata dalla relazione di perizia grafologica espletata nel procedimento penale, prodotta da parte attorea e rispetto alla quale alcuna contestazione è stata formulata dal convenuto.
Il perito nominato dal Pubblico Ministero ha concluso, con accertamento condotto con rigore scientifico e metodologico, sulla base dell'esame del testamento olografo originale e del raffronto con documenti di comparazione, che “il grafismo espresso sul testamento (…) non è riconducibile, per caratteristiche generali e di dettaglio, all'aspetto grafomotorio e alla dinamica gestuale del predetto”. Ha altresì accertato che “per l'analoga valutazione tecnico-grafica, anche l'elaborato scritturale autografo del signor , confrontato con il testamento in verifica, non è Controparte_1 riconducibile alla funzionalità grafica dello stesso”.
Alla luce dell'accertamento peritale espletato nel procedimento penale è dunque dimostrato che il testamento impugnato non è stato redatto né sottoscritto da ed è pertanto da Persona_1 ritenersi apocrifo.
Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione della scheda testamentaria, del testo e della sottoscrizione, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve quindi essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale del convenuto, che nulla ha contestato in merito alla domanda proposta e tenuto conto che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento penale, è comunque emersa la l'estraneità del convenuto alla falsità testamentaria, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta, dichiara la nullità del testamento olografo di datato 8.09.2009, pubblicato con atto a firma del Notaio Dott. Persona_1
il 2.12.2009 e dichiara aperta la successione legittima di , Per_2 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in Lamezia Terme il 18.10.2009; 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
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