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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/02/2023 da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUGANO MARCELLO nel cui studio sito in Voghera (PV), P.tta
Plana n. 1 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) nato in [...] in data [...], CP_1 C.F._2
già residente in [...]n. 120 - MILANO, attualmente;
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19.04.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, 1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra le parti contratto in Voghera in data 5.05.2005 (atto n. 15, Parte I, anno 2005) ed ivi annotato al Registro Atti di Matrimonio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile le trascrizioni e le annotazioni di legge;
pagina 1 di 3 2) Vinte le spese di lite in caso di opposizione e compensate in difetto.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 CP_1
05/05/2005 in Voghera (PV) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Voghera
(PV) atto n°15 , Parte I, anno 2005; dal matrimonio non sono nati figli;
i coniugi si separavano con sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 839/2016 del 26/05/2016 pubblicata in data 31/05/2016; con ricorso depositato in data 24.02.2023 la IG.ra ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio e la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Voghera (PV), premettendo di non avere ormai più da anni contatti con il marito,
a seguito di rinvii per instaurare il contraddittorio, si perveniva all'udienza del 15.11.2024, tenutasi innanzi al Got delegato in cui, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc., la causa veniva rimessa al Giudice designato per la prosecuzione del giudizio;
quindi all'udienza del 14.04.2025, il Giudice stante la mancata comparizione del convenuto ne dichiarava la contumacia;
quindi nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, non emetteva provvedimenti provvisori in assenza di domande economiche e di prole e, sulle conclusioni della sola parte costituita, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di status.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 30.04.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 2 di 3 La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può trovare accoglimento, essendo trascorsi i termini di legge per addivenire alla relativa pronunzia.
I coniugi, invero, si sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n° 839/2016 del
26/05/2016 e pubblicata in data 31/05/2016.
Si è pertanto protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e cioè, in caso di separazione giudiziale, di 12 mesi dal giorno della prima comparizione in sede
Presidenziale nel giudizio per separazione dal momento che il ricorso è stato depositato il 24.02.2023
e, di conseguenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
con rito civile in Voghera (PV) in data 5 maggio 2005 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
Voghera (PV) Registro anno 2005, atto n.15 , parte I.
2) DICHIARAirripetibili le spese di lite.
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Voghera (PV), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/02/2023 da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUGANO MARCELLO nel cui studio sito in Voghera (PV), P.tta
Plana n. 1 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) nato in [...] in data [...], CP_1 C.F._2
già residente in [...]n. 120 - MILANO, attualmente;
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19.04.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, 1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra le parti contratto in Voghera in data 5.05.2005 (atto n. 15, Parte I, anno 2005) ed ivi annotato al Registro Atti di Matrimonio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile le trascrizioni e le annotazioni di legge;
pagina 1 di 3 2) Vinte le spese di lite in caso di opposizione e compensate in difetto.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 CP_1
05/05/2005 in Voghera (PV) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Voghera
(PV) atto n°15 , Parte I, anno 2005; dal matrimonio non sono nati figli;
i coniugi si separavano con sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 839/2016 del 26/05/2016 pubblicata in data 31/05/2016; con ricorso depositato in data 24.02.2023 la IG.ra ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio e la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Voghera (PV), premettendo di non avere ormai più da anni contatti con il marito,
a seguito di rinvii per instaurare il contraddittorio, si perveniva all'udienza del 15.11.2024, tenutasi innanzi al Got delegato in cui, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc., la causa veniva rimessa al Giudice designato per la prosecuzione del giudizio;
quindi all'udienza del 14.04.2025, il Giudice stante la mancata comparizione del convenuto ne dichiarava la contumacia;
quindi nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, non emetteva provvedimenti provvisori in assenza di domande economiche e di prole e, sulle conclusioni della sola parte costituita, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di status.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 30.04.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 2 di 3 La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può trovare accoglimento, essendo trascorsi i termini di legge per addivenire alla relativa pronunzia.
I coniugi, invero, si sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n° 839/2016 del
26/05/2016 e pubblicata in data 31/05/2016.
Si è pertanto protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e cioè, in caso di separazione giudiziale, di 12 mesi dal giorno della prima comparizione in sede
Presidenziale nel giudizio per separazione dal momento che il ricorso è stato depositato il 24.02.2023
e, di conseguenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
con rito civile in Voghera (PV) in data 5 maggio 2005 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
Voghera (PV) Registro anno 2005, atto n.15 , parte I.
2) DICHIARAirripetibili le spese di lite.
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Voghera (PV), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3