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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente
Ettore Di Roberto Giudice rel.
Maurizio Drigani Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1864/2024 V.G., avente ad oggetto: Adozione di maggiorenne e instaurato tra:
(C.F. ) nato alla Spezia (SP) in data 24.01.1945 e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] in data [...], Pt_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rivosecchi
e
HI BA (C.F. ) nata alla Spezia (SP) in data 07.11.1978 C.F._3 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
----
Sulle seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra HI BA (C.F.
) nata a [...] in data [...] e residente in [...]di Magra C.F._3
(SP) alla via Cerretti 21, da parte dei sig. (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1
Spezia il 24/01/1945 e della sig.ra (C.F. ) nata a [...]_2 C.F._2
di Magra (SP) il 22/12/1945, entrambi residenti in [...] con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 è stato dedotto: che intendono adottare BA Pt_1 Pt_2
HI, figlia della sorella di deceduta in data 04.07.1987; di esser affezionati alla nipote, Pt_2
con la quale convivono dal 1987 e hanno instaurato un forte legame affettivo, acquisendo il ruolo di genitori di fatto;
che il padre dell'adottanda, , con cui BA ha avuto negli anni Persona_1
solo sporadici contatti, è deceduto in data 17.09.2023.
All'udienza delegata del 28.11.2024 adottanti e adottanda, comparsi personalmente, hanno espresso il loro consenso all'adozione.
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito della documentazione integrativa richiesta, nei termini appositamente concessi (cfr. ordinanza del 6.12.2024).
In termini generali, va osservato che nel corso degli anni l'adozione di persone di maggiore età ha assunto finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle originarie, anche al fine di valorizzare istanze solidaristiche sempre più diffuse nel contesto sociale (in ossequio non solo agli artt. 2, 3 e 30 della
Costituzione, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).
Si è così giunti a ritenere che l'istituto “non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. sez.
I n. 2426 del 3.2.2006).
Possono quindi richiamarsi: Corte Cost. 19.05.1988, n. 557, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione di maggiorenne anche da parte di coloro che abbiano figli legittimi o legittimati maggiorenni (ritenendo dunque non ostativa la presenza di figli ove sussista il requisito, non previsto esplicitamente dalla legge, del consenso di costoro); Corte. Cost. 20.07.2004, n. 245, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291
c.c. nella parte in cui prevede che l'adozione di maggiorenne non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali dell'adottante minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti;
Cass. sez. I sent. n.
7667 del 3.4.2020, che ha consentito l'adozione anche in deroga ai requisiti di età richiesti dall'art. 291 c.c., al fine tutelare situazioni consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, il Collegio osserva, anzitutto, che sono state adempiute tutte le prescrizioni poste dall'art. 311 c.c. e che sussistono le condizioni di cui agli art. 291, 296 e
297 c.c.
All'esito dell'ascolto degli interessati ha, poi, trovato sostanziale conferma quanto dedotto in atto introduttivo.
Può, dunque, ritenersi la convenienza dell'adozione per l'adottanda, essa rispondendo all'esigenza di dare formalizzazione ad una situazione di fatto ormai consolidata e a una solida relazione affettiva e di unità familiare.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando così decide:
Fa luogo all'adozione di HI BA, nata alla Spezia (SP) in data 07.11.1978, da parte di
[...]
, nato alla Spezia (SP) in data 24.01.1945 e nata a [...] Pt_1 Parte_2
(SP) in data 22.12.1945, con ogni conseguenza di legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le trascrizioni previste dall'art. 314 c.c.
Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI