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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9806/2024 R.C.
N......................Sent
.
N......................Cro REPUBBLICA ITALIANA n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N......................Rep IL TRIBUNALE DI GENOVA
.
QUARTA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9806/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 8/19 AMM. B 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. ) che lo rappresenta e difende in Parte_2 C.F._2 forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in Camerun tra i sigg.ri , nato in [...]
Camerun il 26/10/1080, C.F. e C.F._1 Controparte_1
nata in [...] il [...] C.F. , in data 12/12/2014 e
[...] C.F._3 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova, atto n. 327, Parte II Serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
confermare l'affido del figlio nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, in via super-esclusiva al padre sig. C.F._4 Parte_1
;
[...]
disporre che, in caso di nuovo contatto con il ricorrente da parte della sig.ra
[...]
le eventuali visite materne al figlio avvengano in forma Controparte_1 Per_1 protetta (con conseguente divieto per la madre di prelevare in autonomia il bambino da scuola e/o dal centro estivo e/o da qualsiasi altro luogo ove esso si trovi) secondo le modalità che verranno indicate alla madre dai SS del Comune territorialmente competenti sulla residenza anagrafica del minore, rivolgersi laddove intenda incontrare Per_1
porre a carico della madre sig.ra l'onere di Controparte_1 partecipare alle spese straordinarie del figlio in ragione del 50%; Per_1
con ogni ulteriore provvedimento e con vittoria, in caso di opposizione della resistente, all'integrale pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre c.p.a. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.10.2024 il signor Parte_1 allegava che in data 12/12/2014, in Camerun, aveva contratto matrimonio – poi trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova - con la signora che dall'unione, in data 04/12/2017, Controparte_1 era nato il figlio che il bambino è purtroppo Persona_1 affetto da “Disturbo dello Spettro dell'Autismo associato a malformazione celebrale (eterotopia transmantellare associata a disgiria frontale sinistra e anomalie EEG di tipo specifico)” e necessita quindi di cure e assistenza continue;
che il rifiuto della madre di portare il figlio alle sedute terapeutiche e agli incontri con la neuropsichiatra e la logopedista, è stata una delle motivazioni che hanno portato, a suo tempo, alla fine del legame coniugale;
che nel corso del 2023 si erano, infatti, verificati gravi episodi a causa dei comportamenti materni e vi erano motivate ragioni per ottenere l'affido esclusivo del minore in capo al padre, considerato che la signora
[...]
aveva anche rifiutato qualsiasi tipo di contatto e di Controparte_1 dialogo con i Servizi Sociali per poi “sparire nel nulla”; che con sentenza n. 3026/2023 pubblicata in data 4/12/2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi con affidamento del figlio in via cd. “super esclusiva” al padre, con relativa collocazione abitativa stabilendo che “le visite materne al figlio minore potranno avvenire in forma protetta (con conseguente divieto per la madre di Per_1 prelevare in autonomia il bambino da scuola e/o dal centro estivo) secondo le modalità che verranno indicate alla madre dai SS del Comune territorialmente competenti sulla residenza anagrafica del minore, a cui la signora dovrà Controparte_1 pertanto rivolgersi laddove intenda incontrare Alla mamma è fatto espresso divieto di Per_1 espatrio unitamente al figlio minore Pone a carico della madre l'onere di partecipare Per_1 alle spese straordinarie del figlio in ragione del 50%”; che dopo tale procedimento, Per_1 nel quale la convenuta era rimasta contumace, la signora Controparte_1 non ha mai più contattato il ricorrente e non ha mai più
[...] chiesto di vedere e/o sentire il figlio che il ricorrente è ingegnere e lavora presso ABB s.p.a. da cui percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.400,00; che il predetto è, peraltro, in aspettativa per poter meglio dedicarsi al figlio e riorganizzare la vita familiare;
che, in particolare il ricorrente ha ripreso a far frequentare al figlio il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile della ASL 3 Genovese, nonché le sedute di logopedia e neuropsicomotricità; che anche nella presente sede di divorzio dovrà essere confermato l'affido di in modalità super esclusiva in capo al padre. Per_1
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor chiedeva emettersi sentenza di divorzio dalla Parte_1 moglie alle condizioni indicate in calce all'atto.
La convenuta non si costituiva e non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica.
All'udienza del 11.02.2025 veniva sentito il ricorrente, il quale rendeva le seguenti dichiarazioni: “Gli ultimi contatti che ho avuto con mia moglie risalgono a luglio 2023, quando lei mi aveva scritto dei messaggi dove mi diceva che dovevo portarle il bambino ma c'era già la sentenza di separazione. Io poi non le ho più risposto. Sono in contatto con l'assistente sociale, nella sentenza di separazione era previsto il suo intervento per provare a riallacciare gli incontri tra mio figlio e mia moglie, cosa che però non è mai avvenuta. Mia moglie non ha mai risposto al SS che aveva provato a contattarla per organizzare gli incontri protetti. Chiedo la conferma delle condizioni della separazione. Io sono ingegnere elettronico, ora sono in congedo straordinario per seguire mi danno lo stipendio per intero e a Per_1 giugno p.v. dovrei ricominciare a lavorare. Il mio stipendio mensile è di euro 2.500,00 circa, vivo quindi con mio figlio, in locazione il contratto è intestato a me il canone mensile è di euro 480,00. Mio figlio prende l'indennità di accompagnamento di euro 500,00 circa mensili. Ho mantenimento i contatti con il SS che mi supportano nella gestione del figlio ove necessario”. All'esito il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla pronuncia di divorzio
Devesi in primo luogo osservare che e' documentalmente provato che i signori e Parte_1 Controparte_1 si sposarono in data 12/12/2014 in Camerun e che i predetti si sono
[...] poi giudizialmente separati come da Sentenza n. 3026/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 10.11.2023.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessita' che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che, tenuto anche conto del comportamento processuale della convenuta, la quale non si è costituita e non ha partecipato al giudizio nonostante rituale notifica, non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
[...]
Regime di affidamento del figlio minore, collocazione abitativa e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario
Per quanto riguarda il regime di affidamento dei figli minori, va osservato che, se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi, è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale, nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio.
Nel caso di specie, il progressivo diradarsi delle frequentazioni tra la madre ed il figlio come allegata dal ricorrente nella contumacia della convenuta, la impossibilità di valutare l'ambiente familiare che ad oggi la predetta sarebbe in grado di offrire al figlio, sconoscendosi l'indirizzo presso il quale la signora abita e la CP_1 eventuale idoneità ad accogliere il minore per le frequentazioni, sono tutti elementi che rendono di fatto irrealistica l'applicazione del regime di affidamento condiviso come sopra descritto.
Si veda a tale riguardo Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015: “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell' esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.”
Alla stregua di quanto sopra va confermato il regime di affidamento esclusivo ex art. 337 quater ultimo comma c.c. in capo al padre, con relativa collocazione abitativa e residenza anagrafica e con possibilità per la madre di vedere il figlio in forma protetta e previo intervento del SS territorialmente competente.
Sugli aspetti economici
Quanto al contributo materno al mantenimento del figlio va accolta la domanda del ricorrente e, per l'effetto confermata, sul punto la sentenza di separazione essendo risultato che la signora pur laureata, Controparte_1 durante la convivenza matrimoniale in Italia non ha mai lavorato ed è sempre stato il ricorrente a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie della famiglia e del figlio minore: per questa ragione va posto a carico della stessa il solo onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie del figlio.
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, che è ingegnere, risulta quanto segue:
CU 2023 (datore di lavoro ABB s.p.a.): reddito imponibile per 195 giorni di lavoro: euro, 26.883,36 + CU 2023 (datore di lavoro Development Engineering Automation srl) euro 17.113,86 per 151 giorni di lavoro = 43.997,22 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensli calcate su dodici mensilità pari a circa euro 2.230,00;
CU 2022: reddito imponibile euro 29.338,54 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.750,00; CU 2021: reddito imponibile euro 24.768,34 per 311 giorni di lavoro, da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.590,00.
In sede di udienza il ricorrente ha dichiarato di vivere con il figlio – il quale a propria volta percepisce l'indennità di accompagnamento di euro 500,00 mensili - in una casa condotta in locazione per cui versa il canone mensile di euro 480,00.
Per quanto riguarda la signora dalle Controparte_1 risultanze emerse nel corso del giudizio di separazione è emerso che la stessa pur essendo laureata, durante la convivenza matrimoniale in Italia non ha mai reperito un'attività lavorativa, essendo sempre stato il ricorrente a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie della famiglia e del figlio minore: può dunque essere accolta la domanda del ricorrente per cui va confermato a carico della convenuta il solo onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative al figlio.
Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Camerun il 12.12.2014 da nato in [...] il [...] e da Parte_1 nata in [...] il [...]; Controparte_1
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 327 parte II Serie C).
c) Dispone che il figlio minore (nato a [...] il [...] – CF: Per_1
) sia affidato in via cd. super esclusiva ex art. 337 quater C.F._4 ultimo comma c.c. al padre signor e collocato Parte_1 abitativamente presso di lui;
d) Dispone che la residenza abituale de minore sia presso il padre;
e) Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
- questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
- questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
- questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
- scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
- autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso della madre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice – per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero.
f) Le visite materne al figlio minore potranno avvenire in forma protetta (con Per_1 conseguente divieto per la madre di prelevare in autonomia il bambino da scuola e/o dal centro estivo) secondo le modalità che verranno indicate alla madre dai SS del Comune territorialmente competenti sulla residenza anagrafica del minore, a cui la signora dovrà pertanto rivolgersi Controparte_1 laddove intenda incontrare Alla mamma è fatto espresso divieto di espatrio Per_1 unitamente al figlio minore Per_1
g) Pone a carico della madre l'onere di partecipare alle spese straordinarie del figlio in ragione del 50%, secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. Per_1
47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
h) condanna la signora al pagamento, Controparte_1 in favore del signor delle spese di lite nella Parte_1 misura che liquida in euro 2.335,50 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge. Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 11.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni