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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
2291/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 2291/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1
Severi Stefania e De Luca Enrico, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti. Controparte_1
Placidi Paola e Leoncini Simona, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
14/02/2003 in NI (TR) precisando che dall'unione è nata la figlia in Persona_1
Narni (TR) il 27.11.2002 ad oggi maggiorenne;
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) le parti continueranno a vivere separate: il IG. vivrà nella casa coniugale sita Parte_1 in Stroncone (TR), Voc. Piciolo n.° 57, di sua esclusiva proprietà unitamente alla figlia e la IG.ra in NI, Via del Convento n.° 68/C; Persona_1 CP_1
2) gli istanti sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi forma di contributo reciproco a titolo di assegno divorzile;
3) il IG. contribuirà direttamente al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, versando alla stessa una somma mensile da concordare con la ragazza, come fino ad oggi effettuato, nonché provvederà personalmente ed a proprio integrale carico a tutte le spese universitarie, mediche, sportive e ricreative della figlia;
4) a definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed in ottemperanza dell'impegno assunto all'udienza del 15.05.2024 e riportato nella sentenza n.° 609/2024, il
IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di una tantum Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma complessiva di € 27.000,00 (ventisettemila/00). Tale importo verrà corrisposto nella misura di € 1.000,00 mensili a partire dal mese di ottobre 2024 fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio ed il residuo importo in una unica soluzione e tramite bonifico bancario entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza medesima;
5) con la sottoscrizione del presente atto e con il ricevimento della somma di cui al punto che precede, i IGg.ri e dichiarano e si danno Parte_1 Controparte_1 reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in riferimento ai rapporti patrimoniali legati al regime coniugale, avendoli già regolamentati e definiti in sede di separazione consensuale;
6) le spese ed i compensi legali della presente procedura sono compensati tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/02/2003 tra e in NI (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NI (TR) (atto n. 4, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2003);
spese compensate.
Così deciso in NI, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 2291/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1
Severi Stefania e De Luca Enrico, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti. Controparte_1
Placidi Paola e Leoncini Simona, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
14/02/2003 in NI (TR) precisando che dall'unione è nata la figlia in Persona_1
Narni (TR) il 27.11.2002 ad oggi maggiorenne;
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) le parti continueranno a vivere separate: il IG. vivrà nella casa coniugale sita Parte_1 in Stroncone (TR), Voc. Piciolo n.° 57, di sua esclusiva proprietà unitamente alla figlia e la IG.ra in NI, Via del Convento n.° 68/C; Persona_1 CP_1
2) gli istanti sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi forma di contributo reciproco a titolo di assegno divorzile;
3) il IG. contribuirà direttamente al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, versando alla stessa una somma mensile da concordare con la ragazza, come fino ad oggi effettuato, nonché provvederà personalmente ed a proprio integrale carico a tutte le spese universitarie, mediche, sportive e ricreative della figlia;
4) a definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed in ottemperanza dell'impegno assunto all'udienza del 15.05.2024 e riportato nella sentenza n.° 609/2024, il
IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di una tantum Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma complessiva di € 27.000,00 (ventisettemila/00). Tale importo verrà corrisposto nella misura di € 1.000,00 mensili a partire dal mese di ottobre 2024 fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio ed il residuo importo in una unica soluzione e tramite bonifico bancario entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza medesima;
5) con la sottoscrizione del presente atto e con il ricevimento della somma di cui al punto che precede, i IGg.ri e dichiarano e si danno Parte_1 Controparte_1 reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in riferimento ai rapporti patrimoniali legati al regime coniugale, avendoli già regolamentati e definiti in sede di separazione consensuale;
6) le spese ed i compensi legali della presente procedura sono compensati tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/02/2003 tra e in NI (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NI (TR) (atto n. 4, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2003);
spese compensate.
Così deciso in NI, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti