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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1029/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA società a responsabilità limitata socio unico, in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, partita IVA e codice fiscale
, e per essa, quale mandataria, in forza di procura speciale del 20.07.2017 conferita per P.IVA_1 atto Notaio Dott.ssa di Milano, in atti, (già in Persona_1 CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , numero di partita IVA P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia con domicilio digitale all'indirizzo: P.IVA_3
, giusta procura agli atti;
Email_1
- ATTRICE -
C O N T R O
, nata a [...] il [...] C.F.: elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata a Caltagirone (CT) in Viale Mario Milazzo n. 56, presso lo studio professionale dell'avv.
Gianfilippo Passante ( che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti.
- CONVENUTA –
E
COMUNE DI MINEO, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. P.IVA_4
CONTUMACE- Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 19.06.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi depositato il 01.08.2019, regolarmente notificato, la e per essa, la mandataria ha chiesto al Parte_1 CP_1
Tribunale adito di revocare e/o annullare l'ordinanza emessa il 21.6.2019 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 429/18 R.G.E. dell'intestato Tribunale.
La suddetta società, in forza del decreto ingiuntivo n. 419/16 reso dal Tribunale di Caltagirone
e rilasciato con formula esecutiva il 06.12.2017, aveva incoato la procedura esecutiva e, stante la dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal Comune di Mineo, il G.E. con provvedimento del 21.01.2019 aveva assegnato al creditore procedente la somma di € 305,00, pari ad 1/5 della retribuzione mensile percepita dalla debitrice esecutata.
Avverso tale ordinanza, aveva proposto, con ricorso del 8.2.2019, Parte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a seguito della quale il G.E., in accoglimento delle doglianze formulate, con provvedimento del 21.06.2019, aveva ridotto ad € 80,00 l'ammontare dell'importo mensile da assegnare al creditore procedente, in quanto sulla retribuzione dell'esecutata gravano due cessioni volontarie e considerato che l'importo della retribuzione residua risultava insufficiente per consentirle di condurre un'esistenza dignitosa.
A seguito di ciò, la ha proposto il presente giudizio, dolendosi: i) Parte_1 dell'erroneità della determinazione assunta dal G.E., in quanto compiuta su un arbitrario bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle debitorie, sottratto alla discrezionalità del giudice;
ii) dell'erronea applicazione nel caso de quo del trattamento minimo vitale non pignorabile, limite sussistente solo per i trattamenti pensionistici;
ii) dell'errore di calcolo della quota pignorabile, in quanto erano state detratte le cessioni volontarie contratte dalla debitrice esecutata e superiori al limite normativamente previsto.
Alla luce ciò, la società creditrice ha chiesto la revoca e/o modifica dell'ordinanza resa il
21.06.2019 dal G.E., e l'assegnazione della somma di € 305,00, ovvero quella maggiore o minore somma da accertarsi in giudizio.
Con comparsa depositata il 09.01.2020, si è costituita in giudizio la debitrice esecutata, la quale ha reiterato le doglianze già formulate con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi del
08.02.2019.
A sostegno della propria difesa, parte convenuta ha dunque eccepito: i) la nullità ed inefficacia dell'opposta ordinanza, attesa la violazione del combinato disposto degli artt. 545 ult. co. c.p.c. e 68 co. 2, 2 co. 1 n. 3, del DPR n. 180/1950, norma speciale da applicare al caso de quo stante la sussistenza dei presupposti legittimanti;
ii) in via subordinata, l'impignorabilità del credito de quo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la debitrice convenuta ha chiesto la declaratoria di nullità dell'ordinanza del G.E. datata 21.01.2019, pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 429/2018 R.G.E., con conseguente riduzione dell'importo da assegnare;
in via gradata, la conferma dell'ordinanza del 21.06.2019, resa nella fase camerale dell'opposizione agli atti esecutivi.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con la prima memoria la società creditrice, ha reiterato le proprie difese e richieste eccependo l'inammissibilità ed irritualità, nonché, la tardività della comparsa di costituzione di parte convenuta, rilevando che la stessa muoveva le proprie doglianze avverso l'ordinanza del 21.01.2019 e non invece avverso il provvedimento del 21.06.2019.
Di contro, parte convenuta ha contestato tale eccezione ribadendo: i) la correttezza del proprio agire, atteso che tale giudizio costituisce il merito del procedimento incoato ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; ii) la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'opponente, qualora la stessa avesse ad oggetto l'ordinanza del 21.06.2019, atteso il superamento del termine decadenziale.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con provvedimento del 18.12.2023, il G.I ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Mineo, quale terzo pignorato.
All'udienza che precede, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***************
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del Comune di Mineo, che, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
***************
Sempre in via preliminare, occorre dare una corretta qualificazione alla domanda proposta dall'opponente-attore, in considerazione delle deduzioni e delle eccezioni svolte sul punto dalle parti.
Nel caso in esame, la e, per essa, la ha incoato il Parte_1 CP_2 presente giudizio qualificando il proprio atto quale “atto di citazione opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” e indicando, quale atto opposto, l'ordinanza resa dal G.E. in data 21.06.2019, ovvero il provvedimento emesso dal Giudice nell'ambito dell' opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dalla debitrice esecutata avverso l'ordinanza di assegnazione somme del 21.01.2019, resa in seno alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 429/18 R.G.E. A seguito del provvedimento del 21.06.2019, l'odierna attrice, creditrice procedente, aveva chiesto ex art. 289 c.p.c. al G.E. di “integrare il provvedimento emesso in data 21.06.2019 concedendo, ex artt. 289 c.p.c., il termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618, 2° comma c.p.c.”. Termine che, una volta assegnato con provvedimento del 05.07.2019, è stato rispettato con il deposito dell'atto introduttivo del presente procedimento.
Orbene, vagliando le domande sottoposte all'attenzione del decidente e gli strumenti processuali utilizzati, si ritiene di dover qualificare l'azione proposta come introduzione della fase del merito, ex art. 618, secondo comma, c.p.c., dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta con ricorso del 08.02.2019 dalla debitrice ed avente ad oggetto l'ordinanza Parte_2 di assegnazione delle somme emessa il 21.01.2019.
D'altronde, l'istaurazione del presente giudizio corrisponde proprio all'interesse del creditore procedente all'accertamento, tramite un giudizio a cognizione piena, della corretta determinazione della somma pignorabile, essendo tale la questione oggetto della controversia de qua.
Infatti, il giudizio di merito costituisce un rimedio giudiziale esperibile anche quando si intende confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha attribuito alla dichiarazione del terzo ed alla esigibilità del credito, nonché, come nel caso di specie, quando si contesti la misura del credito assegnato.
È opportuno rammentare a tal proposito che il procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è un giudizio unitario, ma strutturato in due fasi: la prima, celebrata innanzi al
Giudice dell'esecuzione con rito sommario e camerale, e una seconda, celebrata secondo le regole del giudizio del processo di cognizione. Come riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale “entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al giudice dell'esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.” (ex plurimis Cass., n. 2353 del 2017).
Il carattere unitario del procedimento non è compromesso dalla cesura tra la prima e la seconda fase, essendo la stessa funzionale all'attribuzione della cognizione del merito dell'opposizione ad un giudice diverso da quello dinnanzi al quale si è svolta la fase sommaria.
Tanto precisato, gli elementi che depongono per tale qualificazione giuridica dell'azione proposta dalla società creditrice, indipendentemente dal nomen iuris dalla stesa utilizzato, sono plurimi: i) la forma, ovvero atto di citazione;
ii) l'individuazione del Tribunale adito, quale giudice di cognizione;
iii) il contenuto della citazione, da cui si evince che oggetto del contendere è la corretta determinazione delle somme assegnate, questione che costituisce oggetto anche dell'opposizione proposta dalla debitrice esecutata in data 08.02.2019; iv) la condotta della società creditrice, la quale ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ha richiesto al G.E. l'integrazione del provvedimento dal medesimo assunto con indicazione dei termini per l'istaurazione del giudizio di merito, che una volta fissati, sono stati rispettati con l'introduzione del presente giudizio.
Alla luce della qualificazione giuridica effettuata, risultano dunque infondate le eccezioni proposte da parte attrice in ordine alla inammissibilità, irritualità e tardività della comparsa di costituzione e risposta.
***************
Nel merito, l'opposizione proposta dalla debitrice è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Va in primo luogo osservato – quanto al dedotto superamento dei limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. – che sulla base delle deduzioni delle parti e della dichiarazione del terzo prodotta, si evince che la retribuzione percepita dalla debitrice è gravata da una cessione volontaria a favore di Banca
Progetto spa, da una delegazione di pagamento a favore di e da un precedente CP_4 pignoramento presso terzi.
Trattandosi di pignoramento di un credito su cui già gravava la cessione volontaria del quinto,
l'applicazione dell'art. 68, comma 2 del DPR 180/1950 prevede che, qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.
Ed infatti, come pure rilevato dai Giudici di legittimità: “gli stipendi dei pubblici dipendenti sono pignorabili nei limiti del quinto, ma, allorché il pignoramento od il sequestro seguano ad una cessione, gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma secondo, e 68 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, incontrano l'ulteriore limite della metà complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta)” (cfr., tra le tante,
Cass., n. 4584 del 1995).
Il riferimento alla metà dello stipendio, previsto dall'art. 68, 2° comma, è posto come limite insuperabile (tranne i casi di concorrenza di pretese creditorie di natura alimentare), al fine di garantire che la residua parte della retribuzione consenta al debitore di evitare che un eccessivo depauperamento gli impedisca di far fronte alle essenziali esigenze della vita (cfr. Trib. Siena, n.
883 del 2019; Trib. Crotone, n. 2362 del 2019).
È stato altresì precisato che “nel rapporto tra pignoramento e trattenute stipendiali a garanzia di precedenti finanziamenti, l'anticipazione su futuri stipendi, ancorché non disciplinata da alcuna previsione di legge, non può che essere ricondotta al limite della metà dello stipendio previsto dall'art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di cessione del quinto dello stipendio, trattandosi di norma generale, volta a tutelare l'intangibilità di una quota minima retributiva, suscettibile di applicazione analogica a fattispecie non dissimili (in modo analogo a quanto viene concordemente affermato in giurisprudenza di merito per le delegazioni di pagamento, anch'esse, in verità, estranee alla disciplina di cui al ridetto d.p.r.)” (Trib. Crotone, n. 2362 del 2019).
Pertanto – qualora il pignoramento abbia luogo dopo una cessione, perfezionata e debitamente notificata dello stipendio di un dipendente pubblico, come nel caso di specie (non essendovi contestazione sul punto) – si può pignorare solo la differenza tra la metà dello stipendio, al netto delle ritenute, e la quota ceduta, e tenendo fermi i limiti di cui all'art. 2 del citato D.P.R., il quale, a seguito delle intervenute pronunce di incostituzionalità (sent. n. 89 del 1987 e 878 del
1988) deve essere interpretato alla luce dell'art. 545 c.p.c., nella parte in cui consente il pignoramento fino a un quinto.
Orbene, nel caso di specie, il terzo ha dichiarato che la retribuzione percepita dalla debitrice, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, è pari ad euro 1.544,27 (euro 2.100,51 - euro 663,84 + euro 107,60) e che su di essa gravano una precedente cessione, una precedente delegazione e un precedente pignoramento per un totale di euro 619,94.
Dunque, l'importo pignorabile è costituito dalla differenza tra la metà della retribuzione netta (euro 772,13) e la quota oggetto delle cessioni (euro 619,94) ed è dunque pari ad euro 152,19.
***************
A questo punto, occorre valutare se, ai fini della determinazione del quantum pignorabile, si debba tener conto anche della necessità di garantire all'esecutata di godere di “mezzi adeguati alle esigenze di vita”.
Secondo i giudici di legittimità, il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore esecutato è sottratto alla discrezionalità del giudice atteso che trattasi di un bilanciamento operato a priori dal legislatore. È stato in proposito statuito che: “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, comma 1 cost. dell'articolo 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto” posto che “[…] il Legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o un salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (articolo 545, 4 comma,
c.p.c.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice”. (cfr. Cass., n. 225 del 2002). È dunque il legislatore stesso a bilanciare l'esigenza di tutela del credito con la garanzia dei mezzi adeguati all'esigenze di vita, tanto, difatti, trova definizione mediante la previsione di un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto e normativamente determinato sia mediante il prefato articolo codicistico sia mediante il combinato disposto degli artt. 2, comma secondo, e 68 del d.P.R.
5 gennaio 1950 n. 180, applicabile nella fattispecie in esame.
Ne discende, pertanto, che il G.E. deve limitarsi a quanto disposto dalla citata normativa, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale.
Ulteriore questione che deve essere vagliata attiene all'operatività, per applicazione analogica nel caso de quo, del limite di cui all'art. 545, c.p.c.., ovverosia, garantire all'esecutato il “minimo vitale”, così come legislativamente previsto per i pignoramenti delle pensioni.
Tale argomentazione non può essere condivisa in quanto non è possibile estendere per analogia i limiti di impignorabilità normativamente fissati per i trattamenti pensionistici anche ai trattamenti retributivi, difatti, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 248/15: “non esiste un parallelismo tra la pignorabilità delle retribuzioni e quella delle pensioni”.
I Giudici delle Leggi hanno statuito sulla legittimità costituzionale dell'art. 545 c.p.c., rilevando che: “questa Corte ha contestualmente affermato la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro, precisando che «individuato il proprium del disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. nell'esigenza di garantire nei confronti di chiunque (con le sole eccezioni di crediti qualificati, tassativamente indicati dal legislatore) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non ne discende automaticamente analoga conseguenza riguardo alle retribuzioni. […Ciò in quanto non] risulta incisa la ragione per cui, a proposito del regime della pignorabilità, questa Corte ha negato sussistere
l'esigenza di una soglia di impignorabilità assoluta: da un lato, infatti, l'art. 38, secondo comma,
Cost. enuncia un precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. […] indica parametri ai quali, […] nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello – frutto di razionale “contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio” (sentenze n. 20 del 1968 e n. 38 del 1970) – del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento» (sentenza n. 506 del 2002)” (Corte Cost., n.
248 del 2015)
Con ordinanza n. 70/2016, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema stabilendo la legittimità costituzionale della normativa vigente, ancorché la stessa non preveda l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Pertanto, non sussiste la sovrapponibilità tra le due fattispecie evocata dalla debitrice esecutata, stante la diversità ontologica sussistente tra crediti pensionistici e quelli di lavoro.
***************
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione proposta dalla debitrice (di Parte_2 cui il presente giudizio costituisce fase di merito ex art. 618 c.p.c.) deve essere parzialmente accolta e deve pertanto essere dichiarata l'efficacia del pignoramento presso terzi limitatamente alla somma di euro 152,19.
In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza tra le parti, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
-DICHIARA la contumacia del Comune di Mineo;
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, DICHIARA l'efficacia del pignoramento presso terzi limitatamente alla somma di euro 152,19;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Caltagirone, 27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA società a responsabilità limitata socio unico, in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, partita IVA e codice fiscale
, e per essa, quale mandataria, in forza di procura speciale del 20.07.2017 conferita per P.IVA_1 atto Notaio Dott.ssa di Milano, in atti, (già in Persona_1 CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , numero di partita IVA P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia con domicilio digitale all'indirizzo: P.IVA_3
, giusta procura agli atti;
Email_1
- ATTRICE -
C O N T R O
, nata a [...] il [...] C.F.: elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata a Caltagirone (CT) in Viale Mario Milazzo n. 56, presso lo studio professionale dell'avv.
Gianfilippo Passante ( che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti.
- CONVENUTA –
E
COMUNE DI MINEO, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. P.IVA_4
CONTUMACE- Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 19.06.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi depositato il 01.08.2019, regolarmente notificato, la e per essa, la mandataria ha chiesto al Parte_1 CP_1
Tribunale adito di revocare e/o annullare l'ordinanza emessa il 21.6.2019 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 429/18 R.G.E. dell'intestato Tribunale.
La suddetta società, in forza del decreto ingiuntivo n. 419/16 reso dal Tribunale di Caltagirone
e rilasciato con formula esecutiva il 06.12.2017, aveva incoato la procedura esecutiva e, stante la dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal Comune di Mineo, il G.E. con provvedimento del 21.01.2019 aveva assegnato al creditore procedente la somma di € 305,00, pari ad 1/5 della retribuzione mensile percepita dalla debitrice esecutata.
Avverso tale ordinanza, aveva proposto, con ricorso del 8.2.2019, Parte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a seguito della quale il G.E., in accoglimento delle doglianze formulate, con provvedimento del 21.06.2019, aveva ridotto ad € 80,00 l'ammontare dell'importo mensile da assegnare al creditore procedente, in quanto sulla retribuzione dell'esecutata gravano due cessioni volontarie e considerato che l'importo della retribuzione residua risultava insufficiente per consentirle di condurre un'esistenza dignitosa.
A seguito di ciò, la ha proposto il presente giudizio, dolendosi: i) Parte_1 dell'erroneità della determinazione assunta dal G.E., in quanto compiuta su un arbitrario bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle debitorie, sottratto alla discrezionalità del giudice;
ii) dell'erronea applicazione nel caso de quo del trattamento minimo vitale non pignorabile, limite sussistente solo per i trattamenti pensionistici;
ii) dell'errore di calcolo della quota pignorabile, in quanto erano state detratte le cessioni volontarie contratte dalla debitrice esecutata e superiori al limite normativamente previsto.
Alla luce ciò, la società creditrice ha chiesto la revoca e/o modifica dell'ordinanza resa il
21.06.2019 dal G.E., e l'assegnazione della somma di € 305,00, ovvero quella maggiore o minore somma da accertarsi in giudizio.
Con comparsa depositata il 09.01.2020, si è costituita in giudizio la debitrice esecutata, la quale ha reiterato le doglianze già formulate con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi del
08.02.2019.
A sostegno della propria difesa, parte convenuta ha dunque eccepito: i) la nullità ed inefficacia dell'opposta ordinanza, attesa la violazione del combinato disposto degli artt. 545 ult. co. c.p.c. e 68 co. 2, 2 co. 1 n. 3, del DPR n. 180/1950, norma speciale da applicare al caso de quo stante la sussistenza dei presupposti legittimanti;
ii) in via subordinata, l'impignorabilità del credito de quo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la debitrice convenuta ha chiesto la declaratoria di nullità dell'ordinanza del G.E. datata 21.01.2019, pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 429/2018 R.G.E., con conseguente riduzione dell'importo da assegnare;
in via gradata, la conferma dell'ordinanza del 21.06.2019, resa nella fase camerale dell'opposizione agli atti esecutivi.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con la prima memoria la società creditrice, ha reiterato le proprie difese e richieste eccependo l'inammissibilità ed irritualità, nonché, la tardività della comparsa di costituzione di parte convenuta, rilevando che la stessa muoveva le proprie doglianze avverso l'ordinanza del 21.01.2019 e non invece avverso il provvedimento del 21.06.2019.
Di contro, parte convenuta ha contestato tale eccezione ribadendo: i) la correttezza del proprio agire, atteso che tale giudizio costituisce il merito del procedimento incoato ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; ii) la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'opponente, qualora la stessa avesse ad oggetto l'ordinanza del 21.06.2019, atteso il superamento del termine decadenziale.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con provvedimento del 18.12.2023, il G.I ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Mineo, quale terzo pignorato.
All'udienza che precede, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del Comune di Mineo, che, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
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Sempre in via preliminare, occorre dare una corretta qualificazione alla domanda proposta dall'opponente-attore, in considerazione delle deduzioni e delle eccezioni svolte sul punto dalle parti.
Nel caso in esame, la e, per essa, la ha incoato il Parte_1 CP_2 presente giudizio qualificando il proprio atto quale “atto di citazione opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” e indicando, quale atto opposto, l'ordinanza resa dal G.E. in data 21.06.2019, ovvero il provvedimento emesso dal Giudice nell'ambito dell' opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dalla debitrice esecutata avverso l'ordinanza di assegnazione somme del 21.01.2019, resa in seno alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 429/18 R.G.E. A seguito del provvedimento del 21.06.2019, l'odierna attrice, creditrice procedente, aveva chiesto ex art. 289 c.p.c. al G.E. di “integrare il provvedimento emesso in data 21.06.2019 concedendo, ex artt. 289 c.p.c., il termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618, 2° comma c.p.c.”. Termine che, una volta assegnato con provvedimento del 05.07.2019, è stato rispettato con il deposito dell'atto introduttivo del presente procedimento.
Orbene, vagliando le domande sottoposte all'attenzione del decidente e gli strumenti processuali utilizzati, si ritiene di dover qualificare l'azione proposta come introduzione della fase del merito, ex art. 618, secondo comma, c.p.c., dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta con ricorso del 08.02.2019 dalla debitrice ed avente ad oggetto l'ordinanza Parte_2 di assegnazione delle somme emessa il 21.01.2019.
D'altronde, l'istaurazione del presente giudizio corrisponde proprio all'interesse del creditore procedente all'accertamento, tramite un giudizio a cognizione piena, della corretta determinazione della somma pignorabile, essendo tale la questione oggetto della controversia de qua.
Infatti, il giudizio di merito costituisce un rimedio giudiziale esperibile anche quando si intende confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha attribuito alla dichiarazione del terzo ed alla esigibilità del credito, nonché, come nel caso di specie, quando si contesti la misura del credito assegnato.
È opportuno rammentare a tal proposito che il procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è un giudizio unitario, ma strutturato in due fasi: la prima, celebrata innanzi al
Giudice dell'esecuzione con rito sommario e camerale, e una seconda, celebrata secondo le regole del giudizio del processo di cognizione. Come riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale “entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al giudice dell'esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.” (ex plurimis Cass., n. 2353 del 2017).
Il carattere unitario del procedimento non è compromesso dalla cesura tra la prima e la seconda fase, essendo la stessa funzionale all'attribuzione della cognizione del merito dell'opposizione ad un giudice diverso da quello dinnanzi al quale si è svolta la fase sommaria.
Tanto precisato, gli elementi che depongono per tale qualificazione giuridica dell'azione proposta dalla società creditrice, indipendentemente dal nomen iuris dalla stesa utilizzato, sono plurimi: i) la forma, ovvero atto di citazione;
ii) l'individuazione del Tribunale adito, quale giudice di cognizione;
iii) il contenuto della citazione, da cui si evince che oggetto del contendere è la corretta determinazione delle somme assegnate, questione che costituisce oggetto anche dell'opposizione proposta dalla debitrice esecutata in data 08.02.2019; iv) la condotta della società creditrice, la quale ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ha richiesto al G.E. l'integrazione del provvedimento dal medesimo assunto con indicazione dei termini per l'istaurazione del giudizio di merito, che una volta fissati, sono stati rispettati con l'introduzione del presente giudizio.
Alla luce della qualificazione giuridica effettuata, risultano dunque infondate le eccezioni proposte da parte attrice in ordine alla inammissibilità, irritualità e tardività della comparsa di costituzione e risposta.
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Nel merito, l'opposizione proposta dalla debitrice è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Va in primo luogo osservato – quanto al dedotto superamento dei limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. – che sulla base delle deduzioni delle parti e della dichiarazione del terzo prodotta, si evince che la retribuzione percepita dalla debitrice è gravata da una cessione volontaria a favore di Banca
Progetto spa, da una delegazione di pagamento a favore di e da un precedente CP_4 pignoramento presso terzi.
Trattandosi di pignoramento di un credito su cui già gravava la cessione volontaria del quinto,
l'applicazione dell'art. 68, comma 2 del DPR 180/1950 prevede che, qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.
Ed infatti, come pure rilevato dai Giudici di legittimità: “gli stipendi dei pubblici dipendenti sono pignorabili nei limiti del quinto, ma, allorché il pignoramento od il sequestro seguano ad una cessione, gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma secondo, e 68 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, incontrano l'ulteriore limite della metà complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta)” (cfr., tra le tante,
Cass., n. 4584 del 1995).
Il riferimento alla metà dello stipendio, previsto dall'art. 68, 2° comma, è posto come limite insuperabile (tranne i casi di concorrenza di pretese creditorie di natura alimentare), al fine di garantire che la residua parte della retribuzione consenta al debitore di evitare che un eccessivo depauperamento gli impedisca di far fronte alle essenziali esigenze della vita (cfr. Trib. Siena, n.
883 del 2019; Trib. Crotone, n. 2362 del 2019).
È stato altresì precisato che “nel rapporto tra pignoramento e trattenute stipendiali a garanzia di precedenti finanziamenti, l'anticipazione su futuri stipendi, ancorché non disciplinata da alcuna previsione di legge, non può che essere ricondotta al limite della metà dello stipendio previsto dall'art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di cessione del quinto dello stipendio, trattandosi di norma generale, volta a tutelare l'intangibilità di una quota minima retributiva, suscettibile di applicazione analogica a fattispecie non dissimili (in modo analogo a quanto viene concordemente affermato in giurisprudenza di merito per le delegazioni di pagamento, anch'esse, in verità, estranee alla disciplina di cui al ridetto d.p.r.)” (Trib. Crotone, n. 2362 del 2019).
Pertanto – qualora il pignoramento abbia luogo dopo una cessione, perfezionata e debitamente notificata dello stipendio di un dipendente pubblico, come nel caso di specie (non essendovi contestazione sul punto) – si può pignorare solo la differenza tra la metà dello stipendio, al netto delle ritenute, e la quota ceduta, e tenendo fermi i limiti di cui all'art. 2 del citato D.P.R., il quale, a seguito delle intervenute pronunce di incostituzionalità (sent. n. 89 del 1987 e 878 del
1988) deve essere interpretato alla luce dell'art. 545 c.p.c., nella parte in cui consente il pignoramento fino a un quinto.
Orbene, nel caso di specie, il terzo ha dichiarato che la retribuzione percepita dalla debitrice, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, è pari ad euro 1.544,27 (euro 2.100,51 - euro 663,84 + euro 107,60) e che su di essa gravano una precedente cessione, una precedente delegazione e un precedente pignoramento per un totale di euro 619,94.
Dunque, l'importo pignorabile è costituito dalla differenza tra la metà della retribuzione netta (euro 772,13) e la quota oggetto delle cessioni (euro 619,94) ed è dunque pari ad euro 152,19.
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A questo punto, occorre valutare se, ai fini della determinazione del quantum pignorabile, si debba tener conto anche della necessità di garantire all'esecutata di godere di “mezzi adeguati alle esigenze di vita”.
Secondo i giudici di legittimità, il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore esecutato è sottratto alla discrezionalità del giudice atteso che trattasi di un bilanciamento operato a priori dal legislatore. È stato in proposito statuito che: “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, comma 1 cost. dell'articolo 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto” posto che “[…] il Legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o un salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (articolo 545, 4 comma,
c.p.c.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice”. (cfr. Cass., n. 225 del 2002). È dunque il legislatore stesso a bilanciare l'esigenza di tutela del credito con la garanzia dei mezzi adeguati all'esigenze di vita, tanto, difatti, trova definizione mediante la previsione di un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto e normativamente determinato sia mediante il prefato articolo codicistico sia mediante il combinato disposto degli artt. 2, comma secondo, e 68 del d.P.R.
5 gennaio 1950 n. 180, applicabile nella fattispecie in esame.
Ne discende, pertanto, che il G.E. deve limitarsi a quanto disposto dalla citata normativa, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale.
Ulteriore questione che deve essere vagliata attiene all'operatività, per applicazione analogica nel caso de quo, del limite di cui all'art. 545, c.p.c.., ovverosia, garantire all'esecutato il “minimo vitale”, così come legislativamente previsto per i pignoramenti delle pensioni.
Tale argomentazione non può essere condivisa in quanto non è possibile estendere per analogia i limiti di impignorabilità normativamente fissati per i trattamenti pensionistici anche ai trattamenti retributivi, difatti, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 248/15: “non esiste un parallelismo tra la pignorabilità delle retribuzioni e quella delle pensioni”.
I Giudici delle Leggi hanno statuito sulla legittimità costituzionale dell'art. 545 c.p.c., rilevando che: “questa Corte ha contestualmente affermato la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro, precisando che «individuato il proprium del disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. nell'esigenza di garantire nei confronti di chiunque (con le sole eccezioni di crediti qualificati, tassativamente indicati dal legislatore) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non ne discende automaticamente analoga conseguenza riguardo alle retribuzioni. […Ciò in quanto non] risulta incisa la ragione per cui, a proposito del regime della pignorabilità, questa Corte ha negato sussistere
l'esigenza di una soglia di impignorabilità assoluta: da un lato, infatti, l'art. 38, secondo comma,
Cost. enuncia un precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. […] indica parametri ai quali, […] nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello – frutto di razionale “contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio” (sentenze n. 20 del 1968 e n. 38 del 1970) – del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento» (sentenza n. 506 del 2002)” (Corte Cost., n.
248 del 2015)
Con ordinanza n. 70/2016, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema stabilendo la legittimità costituzionale della normativa vigente, ancorché la stessa non preveda l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Pertanto, non sussiste la sovrapponibilità tra le due fattispecie evocata dalla debitrice esecutata, stante la diversità ontologica sussistente tra crediti pensionistici e quelli di lavoro.
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Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione proposta dalla debitrice (di Parte_2 cui il presente giudizio costituisce fase di merito ex art. 618 c.p.c.) deve essere parzialmente accolta e deve pertanto essere dichiarata l'efficacia del pignoramento presso terzi limitatamente alla somma di euro 152,19.
In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza tra le parti, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
-DICHIARA la contumacia del Comune di Mineo;
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, DICHIARA l'efficacia del pignoramento presso terzi limitatamente alla somma di euro 152,19;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Caltagirone, 27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore