Articolo 13 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 11
Versione
1 luglio 1994
Art. 13. 1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.
Entrata in vigore il 1 luglio 1994
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