TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2578 /2022
R.G.N. 3954/2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2578/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Taccone
Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
Pag. 1 di 5 (P. I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini, is. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Versaci, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, conferita da
Francesco Lupi, responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale in Notar di Roma, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del Persona_2
28.04.2022.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale, sotteso alla intimazione di pagamento n. 094
2022 90024985 02/000 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80
202300004060 000, portato dall'avviso di addebito n. 394 2015 0002642267 000, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della
Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, di accertare e dichiarare la legittimità Controparte_3 dell'azione di riscossione dell'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso articolate perché infondate, con vittoria di spese e onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione, nel ricorso iscritto al n. 2578/2022, avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90024985 02/000, notificata il 14 settembre 2022, e, nel ricorso iscritto al n. 3954/2023, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80 2023 00004060 000, notificata il 12 dicembre 2023, limitatamente all'avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000, notificato il 28 ottobre 2015 afferente contributi
IVS per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore Parte_2
autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Pag. 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dal suddetto avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito, in entrambi i giudizi R. G. N. 2578
/2022 e R.G.N. 3954/2023,riuniti all'udienza del 30 luglio 2024, l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita, in entrambi i giudizi riuniti, anche l' ed ha eccepito Controparte_4
genericamente la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo stato interrotto dal preavviso di fermo amministrativo n.
09480201600005578000.
Entrambe le cause sono state istruita con prove documentali.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, anche a decorrere dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere e notificare gli atti interruttivi della prescrizione come l'intimazione di pagamento e la comunicazione di fermo amministrativo opposte..
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
Pag. 3 di 5 L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L' ha depositato in giudizio copia degli atti di riscossione Controparte_4
impugnati nei due giudizi, con la prova di avvenuta notifica, nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201600005578000, Fascicolo n. 2016/000042784, con la prova della consegna, in data 14 aprile 2016, a familiare convivente senza la prova dell'invio della raccomandata informativa.
Il mancato invio della raccomandata informativa non consentito la conclusione del procedimento di notifica e, pertanto, tale atto non può essere considerato interruttivo della prescrizione.
Considerata, dunque la data del 28 ottobre 2015, indicata quale data di notifica dell'avviso di addebito, e la data del 14 settembre 2022, quale data di notifica dell'intimazione di pagamento, è abbondantemente decorso il termine di prescrizione di cui alla legge n. 335/1995, per cui l credito portato dall'avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000 è prescritto..
I ricorsi, quindi, vanno accolti
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Parte_1
Giovanni Taccone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
Pag. 4 di 5
1. Dichiara prescritto il credito portato all'avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n. 094 2022
90024985 02/000, notificata il 14 settembre 2022, ed illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80 2023 00004060 000, notificata il 12 dicembre
2023, limitatamente al comune avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1
distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Taccone e Danilo Romano, che hanno fatto richiesta.
Palmi, 29 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
R.G.N. 3954/2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2578/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Taccone
Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
Pag. 1 di 5 (P. I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini, is. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Versaci, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, conferita da
Francesco Lupi, responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale in Notar di Roma, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del Persona_2
28.04.2022.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale, sotteso alla intimazione di pagamento n. 094
2022 90024985 02/000 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80
202300004060 000, portato dall'avviso di addebito n. 394 2015 0002642267 000, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della
Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, di accertare e dichiarare la legittimità Controparte_3 dell'azione di riscossione dell'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso articolate perché infondate, con vittoria di spese e onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione, nel ricorso iscritto al n. 2578/2022, avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90024985 02/000, notificata il 14 settembre 2022, e, nel ricorso iscritto al n. 3954/2023, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80 2023 00004060 000, notificata il 12 dicembre 2023, limitatamente all'avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000, notificato il 28 ottobre 2015 afferente contributi
IVS per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore Parte_2
autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Pag. 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dal suddetto avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito, in entrambi i giudizi R. G. N. 2578
/2022 e R.G.N. 3954/2023,riuniti all'udienza del 30 luglio 2024, l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita, in entrambi i giudizi riuniti, anche l' ed ha eccepito Controparte_4
genericamente la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo stato interrotto dal preavviso di fermo amministrativo n.
09480201600005578000.
Entrambe le cause sono state istruita con prove documentali.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, anche a decorrere dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere e notificare gli atti interruttivi della prescrizione come l'intimazione di pagamento e la comunicazione di fermo amministrativo opposte..
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
Pag. 3 di 5 L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L' ha depositato in giudizio copia degli atti di riscossione Controparte_4
impugnati nei due giudizi, con la prova di avvenuta notifica, nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201600005578000, Fascicolo n. 2016/000042784, con la prova della consegna, in data 14 aprile 2016, a familiare convivente senza la prova dell'invio della raccomandata informativa.
Il mancato invio della raccomandata informativa non consentito la conclusione del procedimento di notifica e, pertanto, tale atto non può essere considerato interruttivo della prescrizione.
Considerata, dunque la data del 28 ottobre 2015, indicata quale data di notifica dell'avviso di addebito, e la data del 14 settembre 2022, quale data di notifica dell'intimazione di pagamento, è abbondantemente decorso il termine di prescrizione di cui alla legge n. 335/1995, per cui l credito portato dall'avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000 è prescritto..
I ricorsi, quindi, vanno accolti
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Parte_1
Giovanni Taccone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
Pag. 4 di 5
1. Dichiara prescritto il credito portato all'avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n. 094 2022
90024985 02/000, notificata il 14 settembre 2022, ed illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80 2023 00004060 000, notificata il 12 dicembre
2023, limitatamente al comune avviso di addebito n 394 2015 0002642267 000;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1
distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Taccone e Danilo Romano, che hanno fatto richiesta.
Palmi, 29 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5