Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 12667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12667 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12667/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2025, proposto da:
Easy World Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sogei – Società Generale D’Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 12.12.2024 a mezzo pec dalla ricorrente alla Sogei e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto;
nonche’ per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 12.12.2024, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Sogei – Società Generale D’Informatica S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 11.4.2025 e depositato il 14.4.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, ex art.116 cpa, per l’annullamento:
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 12.12.2024 a mezzo pec dalla ricorrente alla Sogei e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto;
nonche’ per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 12.12.2024, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano l’inerzia delle parti intimate nel dare tempestivamente corso all’istanza di accesso agli atti inoltrata il 12.12.2024;
Vista la costituzione in giudizio delle parti intimate;
Rilevato che è fondato il rilievo di irricevibilità del gravame, sollevato ex art.73, co.3 dal Collegio nel corso della camera di consiglio del 18 giugno 2025, posto che:
- con l’odierna iniziativa processuale la società ricorrente avversa il tacito diniego asseritamente formatosi, ai sensi dell’art.25, co.4 L.n.241/90, per omessa ostensione dei documenti richiesti dalla parte con istanza inoltrata in data 12 dicembre 2024. Con la predetta istanza, diretta in via principale a Sogei S.p.a. e per conoscenza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la società richiedeva alla Sogei di ostendere i documenti relativi al flusso delle scommesse e dello scambio via “file transfer” delle informazioni trasmessi a Sogei nel periodo 28/2/2016 – 10 agosto 2017. A fronte della contestata inerzia, si impugna quindi il tacito diniego di cui all’art.25, co.4 L.n.241/90.
L’impugnazione, tuttavia, è ictu oculi tardiva, atteso che la notifica del gravame doveva, al più tardi, avvenire entro il giorno 11 febbraio 2025, ossia entro trenta giorni (ex art.116, co.1 cpa) decorrenti dalla formazione del silenzio diniego, a sua volta maturato in data 12.1.2025 (trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, come previsto dall’art.25, co.4 L.n.24/90).
Ritenuto pertanto di dovere dichiarare l’irricevibilità del presente ricorso, per tardività del gravame, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. a) del codice del processo amministrativo. Fermo e assorbente quanto precede, si rileva, ad abundantiam, che l’odierno gravame è ulteriormente:
- inammissibile, per carenza di interesse, sotto un duplice profilo, non avendo la ricorrente proposto tempestiva e rituale impugnazione nei confronti della determinazione di Sogei S.p.A. del giorno 8.1.2025, con la quale la predetta società ha riscontrato l’istanza di accesso del 12.12.2024, palesando di non detenere i documenti, né avendo formalmente indirizzato l’istanza (anche) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (testè intimata), individuata nell’istanza di accesso per mera conoscenza e non quale amministrazione detentrice dei documenti;
- improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, in ultimo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota prot.n.330495 del 12.6.2025, ha comunque fornito riscontro all’istanza de qua, rappresentando fra l’altro che i documenti richiesti sarebbero detenuti da altra amministrazione (Guardia di Finanza);
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano seguire l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti delle parti intimate, per essere liquidate come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti intimate, delle spese di giudizio, liquidate nel seguente modo:
- complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di Sogei S.p.a.;
- complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore, in solido fra loro, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con attribuzione ex lege all’Avvocatura Generale dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO