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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nata a [...], il [...], residente in [...]
Bologna, 200/S, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4, presso lo studio dell'avv. Lidia Dimasi del Foro di Messina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della
Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Enzo Pontecorvo;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ritualmente depositato (originariamente incardinato dinanzi al
Tribunale di Roma), , premesso di aver ricevuto in data 3 giugno 2022 la notifica Parte_1
di avviso di addebito da parte dell - n. 397 2022 00027059 39 000 del 9 maggio 2022 CP_1 per il pagamento della complessiva somma di € 35.465,19 a titolo di “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” relativamente al periodo da aprile 2015 a dicembre
2021, ha convenuto in giudizio l' convenuto rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“1) In via preliminare, sospendere inaudita altera parte o, comunque alla prima udienza di comparizione delle parti, l'avviso di Addebito n. 397 2022 00027059 39 000 del 9 maggio
2022, notificato a mezzo racc. a.r.. in data 3 giugno 2022.
2) Nel merito, ritenere e dichiarare l'avviso di addebito n. 397 2022 00027059 39 000 del 9 maggio 2022, notificato a mezzo racc. a.r. in data 3 giugno 2022, illegittimo ed infondato per
i motivi meglio specificati in narrativa.
3) Con espressa riserva di ampliare le difese ed articolare eventuali mezzi istruttori, ivi compresa la prova orale, in relazione alle tesi difensive che verranno esplicitate dell' CP_1
opposto all'atto della costituzione in giudizio.
4) Con riserva di ogni altro mezzo opportuno e conducente, nonché integrazione documentale.
5) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese ed onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA, perché indebitamente e colpevolmente promossa con atti illegittimi”.
A sostegno della propria domanda la precisato che il suddetto avviso di addebito “è Pt_1
stato emesso a seguito di accertamento d'ufficio compiuto dall'Istituto Previdenziale in data
18 giugno 2019 ( 7000.18/06/2019.0187558) con cui è stato disconosciuto il rapporto CP_1
di lavoro subordinato del marito dell'odierna opponente, , con conseguente Parte_2 iscrizione d'ufficio del predetto dipendente alla Gestione Commercianti quale “collaboratore dell'azienda” con decorrenza dall'1 aprile 2015, ha allegato che suo marito, Parte_2
“è stato assunto alle dipendenze della RISI Srls in data 1 aprile 2015, con la qualifica di
“Maitre”, inizialmente con il 3° liv. retr. Ccnl per i dipendenti pubblici esercizi e successivamente con il 2° livello, e ha prestato attività lavorativa presso la sita in Pt_3
Roma, Piazza dell'Oratorio, n. 75”, mentre lei stessa ha ricoperto il ruolo di legale
2 rappresentante della predetta società, la quale “ha cessato la propria attività e dal 3 febbraio
2022 è stata cancellata dal Registro delle Imprese”.
Ciò posto, la ricorrente ha contestato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato adottato dall' ritenendo al contrario sussistente il vincolo della CP_1 subordinazione, come ritraibile documentalmente dall'inquadramento contrattuale del come sopra riportato e dalla stabile e costante corresponsione al lavoratore della Pt_2
retribuzione mensile, evincibile dagli statini paga versati in atti (v. pagg. 4 e ss. del ricorso).
Ritenuto, peraltro, che “nelle società di capitali non sussiste alcuna presunzione di gratuità in quanto la figura del datore di lavoro si identifica nella società e non, al contrario, nella persona dei suoi amministratori”, la ricorrente ha stigmatizzato la carenza di idonea istruttoria da parte dell' concludendo giudizialmente come sopra. CP_1
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' che ha, nel merito, contestato CP_1
il ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
In particolare, il convenuto, “eccepita” preliminarmente la carenza probatoria del ricorso, volto a contrastare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato col ha sottolineato la correttezza del proprio operato amministrativo e del Pt_2 predetto disconoscimento, tenuto conto che la era socia unica titolare dell'intera Pt_1
compagine sociale della “RISI” s.r.l.s., non esercitante alcun potere direttivo od organizzativo dell'attività del il quale, peraltro, all'interno della predetta società è stato assunto Pt_2
con la qualifica di “direttore generale di pubblici esercizi” (cfr. Unilav assunzione Risi, unitamente a quello relativo alla trasformazione e cessazione del rapporto, all. 4, 4bis, 4 ter della memoria).
Senza sviluppi istruttori, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Questione centrale e “preliminare” attiene, innanzitutto, alla ripartizione processuale dell'onere probatorio in caso di disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in seno a compagini sociali interessate dall'attività svolta da parenti o familiari.
Sul punto va richiamata l'impostazione della costante giurisprudenza di legittimità (tra cui
Cassazione Civile, Sez. L, Ordinanza n. 809 del 19/01/2021 (Rv. 660253 - 01), secondo la quale, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche
3 amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di CP_1
situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, sostiene la Suprema Corte, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale- assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.
Rilevato, dunque, che è parte ricorrente, in quanto protesa a “far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato” che “deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”, s'impone ora di comprendere l'oggetto di tale sforzo probatorio.
A tal proposito assume rilievo Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006 (Rv. 587209 - 01), la quale ha statuito che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata,
4 è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”.
Dall'esame del formante giurisprudenziale si evince, dunque, che l'ubi consistam dell'onere probatorio della sussistenza della subordinazione passa per la dimostrazione dell'esistenza e dell'esercizio sistematico del potere direttivo, organizzativo e di controllo da parte del datore di lavoro, quale elemento centrale e tipico del rapporto lavorativo subordinato, a cui fanno da corollario in via sussidiaria alcuni indici rivelatori, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione.
Ebbene, nel caso in esame, la ai fini della prova della subordinazione intercorsa tra la Pt_1 società “RISI” e il di lei marito, ha depositato unicamente i prospetti paga da cui si Pt_2
evince la corresponsione di una formale retribuzione mensile al predetto senza però Pt_2
offrire parimenti adeguata prova innanzitutto della sottoposizione reale ed effettiva dello stesso lavoratore al potere direttivo, gerarchico e di controllo del datore di lavoro (ove realmente esercitato), né dello stabile inserimento del all'interno del contesto Pt_2 organizzativo dell'impresa e, ancora, della stretta e costante osservanza di un orario fisso di lavoro.
Trattasi peraltro di circostanze agevolmente dimostrabili tramite prova dichiarativa (ad esempio, degli altri dipendenti della società), ma parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza istruttoria in tal senso.
Tra l'altro, l'elemento indiziario documentale offerto dalla ricorrente e ritraibile dai prospetti paga (inerente al ruolo del ome “Maitre”), risulta smentito, o comunque in contrasto, Pt_2 con la produzione documentale dell' da cui si evince la qualifica formale del CP_1 Pt_2
come “Direttore Generale di Pubblici Esercizi” (cfr. Unilav assunzione Risi, unitamente a quello relativo alla trasformazione e cessazione del rapporto, all. 4, 4bis, 4 ter della memoria), figura che appare incompatibile con quella di un mero lavoratore subordinato, tenuto conto, peraltro, che all'interno della compagine organizzativa difettava qualsiasi altra figura dotata di poteri direttivi o para-direttivi.
Da ultimo, ritiene questo Giudice che non assuma rilievo decisivo nemmeno la configurazione della “RISI” come società di capitali, circostanza valorizzata dalla Pt_1
Pur corrispondendo al vero che, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa a favore di una società di capitali non opera quasi mai la presunzione di gratuità della prestazione,
5 nemmeno se esiste un legame di parentela tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale, in quanto, in tal caso, si ritiene di regola che il rapporto di lavoro intercorra con la società (Datore di Lavoro) e non con i singoli soci, tuttavia nella vicenda in esame rileva la concreta e peculiare circostanza che si tratta di una società a responsabilità limitata semplificata, il cui intero capitale sociale è detenuto dalla ricorrente, difettando, pertanto, quell'alterità soggettiva tra l'organismo societario (come datore di lavoro) e il socio amministratore, titolare di un determinata quota del capitale sociale.
A tal proposito, va richiamato quanto previsto, ormai da tempo risalente, dalla Circolare CP_1
n. 179 del 8 agosto 1989, ove a proposito delle società di capitali e premesso che “per i lavoratori legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori ovvero soci di maggioranza di società di capitali, in via generale il rapporto di lavoro può essere convalidato in quanto il rapporto stesso intercorre con le società e non con i singoli soci”, è stato ulteriormente precisato che è “necessario verificare il concreto assetto della società al fine di accertare se nel caso di specie sussistano le condizioni per il riconoscimento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (ad esempio se vi siano due soli soci, entrambi parenti conviventi o se il parente convivente del lavoratore sia titolare di tutti i poteri sociali
o abbia la maggioranza delle azioni o delle quote sociali, il rapporto, ancorché intercorso con la società, non è convalidabile)”.
Ciò posto, infine, ribadito che l'onere della prova della sussistenza del vincolo della subordinazione nel rapporto lavorativo tra parenti spetta alla parte ricorrente in modo rigoroso e ritenuto che la abbia offerto minimi spunti indiziari (relativi più che altro all'asserita Pt_1
percezione di retribuzione mensile da parte del senza però produrre, ad esempio, Pt_2
l'originario contratto di lavoro né articolando necessaria prova, anche dichiarativa, dimostrativa della sottoposizione del all'effettivo potere direttivo e di controllo del Pt_2
datore di lavoro, della sua stabile presenza sul posto di lavoro e della costante osservanza di un orario lavorativo fisso e prestabilito) privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, si ritiene che tale compendio fattuale e probatorio conduca al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
3.291,00, oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA.
Rieti, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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