TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3772/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3772/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to L.Ferrari, elettivamente domiciliato in Briona, Via Parte_1
Case Sparse n.12 presso il difensore avv.to Ferrari.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1
P.Polliotto, elettivamente domiciliato in Torino, Via Roma 366 presso il difensore avv.to Polliotto.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo
Contrariis reiectis
Nel merito
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per Controparte_2
quanto occorso in data 5.8.21, in relazione alla disposizione di bonifico effettuata da terzi, e disconosciuta prontamente dal dr. , e per l'effetto condannare l'istituto di credito a Parte_1 rifondere all'attore la somma di €. 5.680,00, oltre a interessi ex art 1284 c.c.c. 4 a far data dal 5.8.21 sino all'effettivo pagamento.
pagina 1 di 6 Condannare altresì la banca al pagamento della somma di €. 4.000,00, o di diversa somma da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., per il suo comportamento contrario a buona fede, ex art.
1375 c.c.
In via istruttoria
Si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che nell'aprile 2021 venivano inviate email ai clienti della banca, ed inserite comunicazioni sul portale, con l'indicazione che sarebbe stato modificato il portale online della Banca Fideuram ed altresì le modalità di accesso
2) Vero è la email ed il portale precisavano che si sarebbe passati da un sistema in cui, dopo
l'inserimento del codice cliente, ed un codice alfa numerico generato dalla chiavetta già a mani del cliente, ad un sistema in cui, dopo l'inserimento del codice cliente, occorreva digitare il pin e successivamente il codice che sarebbe giunto all'utenza cellulare del cliente.
Teste . Tes_1 Controparte_3
Se il giudice lo ritiene opportuno, si chiede CTU sul telefono dell'attore, atta a verificare che nessun messaggio perveniva alla sua utenza il 5.8.21 per la confermare la disposizione di bonifico mai effettuata peraltro.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte convenuta
“In via principale
Respingere integralmente le domande tutte avanzate dall'odierno attore perché infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, non provate e/o con qualsivoglia altra statuizione.
In via istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito non ritenesse sufficientemente provato il corretto funzionamento del sistema di internet banking della banca, il quale è, come documentato, aderente alle più moderne tecniche di sicurezza previste dalla normativa di settore, disporre CTU tecnica volta ad accertare che il sistema di autenticazione utilizzato dalla Banca è evidentemente in grado di soddisfare i requisiti richiesti dal D.Lgs.11/2010.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata per la prima udienza del 7.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
promuovendo domanda di accertamento Controparte_4 dell'esclusiva responsabilità dell' circa un'operazione di bonifico risalente al 5.8.2021 e quindi CP_5
la condanna della parte convenuta alla corresponsione della predetta somma, oltre alla condanna al pagamento di €. 4.000,00 in via equitativa per condotta contraria a buona fede.
Parte attrice, titolare di conto presso la convenuta gestito tramite home banking, rappresentava che a seguito di una denuncia circa un tentativo, sventato, da parte di uno sconosciuto di ottenere il codice alfa numerico generato per ogni singola operazione di bonifico, apprendeva dall'operatore della Banca che il giorno precedente era stato disposto un bonifico della somma di €. 5.680,00 a favore di tale operazione mai autorizzata;
la Banca dapprima riaccreditava la somma del Persona_1
bonifico, ma in seguito comunicava che era emersa una responsabilità del cliente.
Negava di avere autorizzato tale operazione e richiamava in proposito la giurisprudenza in tema di responsabilità della Banca.
Si costituiva Banca Fideuram contestando difese e domande attoree.
L'operazione di bonifico contestata dal era stata disposta in modo corretto e quindi attraverso la Pt_1
digitazione delle credenziali di accesso e tramite il codice monouso trasmesso sul cellulare del correntista;
l'operazione andava quindi ricondotta a soggetto titolare dei codici.
Parte attrice non aveva poi fornito elementi per ricostruire la vicenda, limitandosi a disconoscere l'operazione, che peraltro risultava effettuata senza alcuna anomalia del sistema.
Passava quindi ad illustrare le operazioni disconosciute dal correntista, per affermare che lo stesso era rimasto vittima di phishing, per avere incautamente ceduto o tramesso le proprie credenziali a terzi.
Respinte le istanze di prova orale e disposta CTU, la causa andava a decisione.
**
Come sopra anticipato, il Tribunale non ha accolto le deduzioni istruttorie orali, ma ha disposto una
CTU diretta a verificare, sulla scorta dei documenti informatici prodotti dalla Banca, l'eventuale abusività dell'operazione disconosciuta e l'adeguatezza delle misure adottate dall' Bancario CP_5 convenuto;
in particolare consulente veniva assegnato il seguente quesito peritale : “ Previa disamina dei documenti prodotti dalle parti, compreso il contenuto delle chiavette USB allegate dalla banca convenuta,
Provveda il CTU alla verifica che la lamentata operazione abusiva di bonifico alla data 5.8.2021 per
l'importo di € 5.680,00 non sia riconducibile all'attore o a soggetti dal medesimo autorizzati, e ad accertare l'asserita carenza di sistemi di blocco e sicurezza a tutela dei clienti della banca. pagina 3 di 6 Verifichi, inoltre, il CTU se le misure adottate dalla convenuta siano effettivamente idonee a ridurre al minimo il rischio di transazioni fraudolente e se tutto quanto predisposto dalla Banca risulti in conformita' con le disposizioni obbligatorie dettate dalla BCE e dalla Banca d'Italia"
Il CTU ha quindi esaminato le tracciature messe a disposizione e depositata da Fideuram, concludendo che l'operazione di bonifico contestata dal si era svolta con l'utilizzo di un dispositivo di cui Pt_1
qualche gg. prima ( 28.7.2021 ) era stata autorizzata l'attivazione e quindi era nella disponibilità dell'utilizzatore/titolare o comunque di colui in condizione di avere a disposizione le informazioni ricevute sull'SMS inviato al numero di cellulare;
concessa quindi l'autorizzazione, l'operazione di bonifico era avvenuta da parte di “ soggetto autorizzato “ senza che risultassero violati i sistemi di sicurezza dell'Istituto.
Il sistema autorizzativo era poi presidiato da un sistema di Strong Autentication a più fattori che quindi ha funzionato, senza che risultassero aggirati i sistemi di sicurezza della banca.
Opportunamente il CTU, a fronte delle osservazioni svolte dalla difesa di parte attrice, ha chiarito nelle conclusioni che il “il momento da analizzare, non è necessariamente l'operazione di bonifico ma il momento in cui il dispositivo è stato autorizzato. Chi ha autorizzato il dispositivo doveva avere a disposizione contemporaneamente: le credenziali di accesso alla banca (semplificando nome utente e password) e il cellulare 00393933388386 o essere a conoscenza in quegli esatti secondi/minuti del contenuto del messaggio SMS ricevuto dallo stesso.”
Quanto, infine, ai protocolli di sicurezza adottati dalla Banca, gli stessi sono risultati conformi a quelli indicati dalla Direttiva Europea PSD2 in materia di SCA, acronimo di Strong Customer Autenthication.
Riassunte in sintesi le risultanze della CTU, che non ha evidenziato anomalie nell'operazione bancaria contestata dal e nei sistemi di controllo e vigilanza approntati dalla convenuta, si impongono Pt_1
alcune premesse di ordine generale che attengono alla natura della responsabilità e al riparto dell'onere probatorio.
Secondo un indirizzo costante e condivisibile della Suprema Corte, il regime di responsabilità che regola i rapporti tra istituto e correntista è di tipo contrattuale, da cui deriva che il creditore/cliente deve solo limitarsi a provare la fonte del proprio diritto, mentre la banca è onerata di dimostrare il fatto estintivo, che tradotto nella vicenda concreta dedotta in giudizio, significa offrire la prova di avere adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del servizio ( C.Cass. 3780/2024 : “ La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione pagina 4 di 6 del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su Controparte_6
ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni fraudolente eseguite con la sua carta
[...]
Postepay, la dimostrazione della previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esempio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione”).
Nel caso di specie parte attrice ha “ disconosciuto “ l'operazione di bonifico risalente al 5.8.2021, negando di averla compiuta;
dal conto suo la Banca ha messo a disposizione tutte le tracciature delle operazioni rese in quel periodo dal correntista, sottoposte all'esame del CTU.
Le risultanze brevemente richiamate sopra, hanno peraltro escluso anomalie nell'operazione, che si quindi svolta correttamente, con utilizzo delle credenziali di accesso in possesso del correntista ( codice cliente e PIN ) e successiva autorizzazione tramite dispositivo;
la ricostruzione in tali termini dell'operazione è stata accertata dal CTU che ha significativamente osservato quanto sopra già riportato;
fermo il disconoscimento dell'operazione, il bonifico è stato quindi effettuato secondo le procedure adottate dalla Banca e in uso al cliente.
Parte attrice, a parte negare l'operazione, non ha offerto elementi ulteriori;
anche l'episodio risalente al
6.8.2021 rappresentato in citazione e anche nella querela, assume scarso rilievo rispetto all'operazione di bonifico del 5.8.2021; effettivamente quello descritto appariva a tutti gli effetti un tentativo di carpire al correntista dati rilevanti, ma l'operazione del 5.8.2021, a differenza di quella dei 6.8.2021, scoperta per puro caso, non era connotata da nessuna specifica anomalia.
Quanto alla contestazione che la CTU non sarebbe stata in grado di riferire chi potesse avere autorizzato l'operazione, appare sufficiente osservare che tale indagine non era stata assegnata;
peraltro gli accertamento svolti non hanno evidenziato anomalie nell'operazione di bonifico, che quindi è stata compiuta da chi era in possesso di tutti i dati utili per poterla compiere ( nome utente, password e cellulare ).
Quanto ai sistemi di sicurezza della Banca, il CTU ha accertato che i sistemi approntati sono conformi agli standard della direttiva europea denominata PSD2 in materia di SCA, circostanza che quindi esclude che alla banca possa essere ascritta una qualche violazione o negligenza, fonte di responsabilità, che altrimenti declinerebbe nella cd. responsabilità oggettiva, attivabile a fronte della mera negazione, da parte del cliente, di avere compiuto l'operazione.
Le domande debbono quindi essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Banca, secondo i valori medi previsti per lo scaglione ( da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 ) da quantificarsi in €. 5.077,00.
Anche le spese della CTU debbono essere poste a carico dell'attore.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande promosse da Parte_1
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex Controparte_4
lege, CPA e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3772/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to L.Ferrari, elettivamente domiciliato in Briona, Via Parte_1
Case Sparse n.12 presso il difensore avv.to Ferrari.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1
P.Polliotto, elettivamente domiciliato in Torino, Via Roma 366 presso il difensore avv.to Polliotto.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo
Contrariis reiectis
Nel merito
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per Controparte_2
quanto occorso in data 5.8.21, in relazione alla disposizione di bonifico effettuata da terzi, e disconosciuta prontamente dal dr. , e per l'effetto condannare l'istituto di credito a Parte_1 rifondere all'attore la somma di €. 5.680,00, oltre a interessi ex art 1284 c.c.c. 4 a far data dal 5.8.21 sino all'effettivo pagamento.
pagina 1 di 6 Condannare altresì la banca al pagamento della somma di €. 4.000,00, o di diversa somma da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., per il suo comportamento contrario a buona fede, ex art.
1375 c.c.
In via istruttoria
Si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che nell'aprile 2021 venivano inviate email ai clienti della banca, ed inserite comunicazioni sul portale, con l'indicazione che sarebbe stato modificato il portale online della Banca Fideuram ed altresì le modalità di accesso
2) Vero è la email ed il portale precisavano che si sarebbe passati da un sistema in cui, dopo
l'inserimento del codice cliente, ed un codice alfa numerico generato dalla chiavetta già a mani del cliente, ad un sistema in cui, dopo l'inserimento del codice cliente, occorreva digitare il pin e successivamente il codice che sarebbe giunto all'utenza cellulare del cliente.
Teste . Tes_1 Controparte_3
Se il giudice lo ritiene opportuno, si chiede CTU sul telefono dell'attore, atta a verificare che nessun messaggio perveniva alla sua utenza il 5.8.21 per la confermare la disposizione di bonifico mai effettuata peraltro.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte convenuta
“In via principale
Respingere integralmente le domande tutte avanzate dall'odierno attore perché infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, non provate e/o con qualsivoglia altra statuizione.
In via istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito non ritenesse sufficientemente provato il corretto funzionamento del sistema di internet banking della banca, il quale è, come documentato, aderente alle più moderne tecniche di sicurezza previste dalla normativa di settore, disporre CTU tecnica volta ad accertare che il sistema di autenticazione utilizzato dalla Banca è evidentemente in grado di soddisfare i requisiti richiesti dal D.Lgs.11/2010.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata per la prima udienza del 7.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
promuovendo domanda di accertamento Controparte_4 dell'esclusiva responsabilità dell' circa un'operazione di bonifico risalente al 5.8.2021 e quindi CP_5
la condanna della parte convenuta alla corresponsione della predetta somma, oltre alla condanna al pagamento di €. 4.000,00 in via equitativa per condotta contraria a buona fede.
Parte attrice, titolare di conto presso la convenuta gestito tramite home banking, rappresentava che a seguito di una denuncia circa un tentativo, sventato, da parte di uno sconosciuto di ottenere il codice alfa numerico generato per ogni singola operazione di bonifico, apprendeva dall'operatore della Banca che il giorno precedente era stato disposto un bonifico della somma di €. 5.680,00 a favore di tale operazione mai autorizzata;
la Banca dapprima riaccreditava la somma del Persona_1
bonifico, ma in seguito comunicava che era emersa una responsabilità del cliente.
Negava di avere autorizzato tale operazione e richiamava in proposito la giurisprudenza in tema di responsabilità della Banca.
Si costituiva Banca Fideuram contestando difese e domande attoree.
L'operazione di bonifico contestata dal era stata disposta in modo corretto e quindi attraverso la Pt_1
digitazione delle credenziali di accesso e tramite il codice monouso trasmesso sul cellulare del correntista;
l'operazione andava quindi ricondotta a soggetto titolare dei codici.
Parte attrice non aveva poi fornito elementi per ricostruire la vicenda, limitandosi a disconoscere l'operazione, che peraltro risultava effettuata senza alcuna anomalia del sistema.
Passava quindi ad illustrare le operazioni disconosciute dal correntista, per affermare che lo stesso era rimasto vittima di phishing, per avere incautamente ceduto o tramesso le proprie credenziali a terzi.
Respinte le istanze di prova orale e disposta CTU, la causa andava a decisione.
**
Come sopra anticipato, il Tribunale non ha accolto le deduzioni istruttorie orali, ma ha disposto una
CTU diretta a verificare, sulla scorta dei documenti informatici prodotti dalla Banca, l'eventuale abusività dell'operazione disconosciuta e l'adeguatezza delle misure adottate dall' Bancario CP_5 convenuto;
in particolare consulente veniva assegnato il seguente quesito peritale : “ Previa disamina dei documenti prodotti dalle parti, compreso il contenuto delle chiavette USB allegate dalla banca convenuta,
Provveda il CTU alla verifica che la lamentata operazione abusiva di bonifico alla data 5.8.2021 per
l'importo di € 5.680,00 non sia riconducibile all'attore o a soggetti dal medesimo autorizzati, e ad accertare l'asserita carenza di sistemi di blocco e sicurezza a tutela dei clienti della banca. pagina 3 di 6 Verifichi, inoltre, il CTU se le misure adottate dalla convenuta siano effettivamente idonee a ridurre al minimo il rischio di transazioni fraudolente e se tutto quanto predisposto dalla Banca risulti in conformita' con le disposizioni obbligatorie dettate dalla BCE e dalla Banca d'Italia"
Il CTU ha quindi esaminato le tracciature messe a disposizione e depositata da Fideuram, concludendo che l'operazione di bonifico contestata dal si era svolta con l'utilizzo di un dispositivo di cui Pt_1
qualche gg. prima ( 28.7.2021 ) era stata autorizzata l'attivazione e quindi era nella disponibilità dell'utilizzatore/titolare o comunque di colui in condizione di avere a disposizione le informazioni ricevute sull'SMS inviato al numero di cellulare;
concessa quindi l'autorizzazione, l'operazione di bonifico era avvenuta da parte di “ soggetto autorizzato “ senza che risultassero violati i sistemi di sicurezza dell'Istituto.
Il sistema autorizzativo era poi presidiato da un sistema di Strong Autentication a più fattori che quindi ha funzionato, senza che risultassero aggirati i sistemi di sicurezza della banca.
Opportunamente il CTU, a fronte delle osservazioni svolte dalla difesa di parte attrice, ha chiarito nelle conclusioni che il “il momento da analizzare, non è necessariamente l'operazione di bonifico ma il momento in cui il dispositivo è stato autorizzato. Chi ha autorizzato il dispositivo doveva avere a disposizione contemporaneamente: le credenziali di accesso alla banca (semplificando nome utente e password) e il cellulare 00393933388386 o essere a conoscenza in quegli esatti secondi/minuti del contenuto del messaggio SMS ricevuto dallo stesso.”
Quanto, infine, ai protocolli di sicurezza adottati dalla Banca, gli stessi sono risultati conformi a quelli indicati dalla Direttiva Europea PSD2 in materia di SCA, acronimo di Strong Customer Autenthication.
Riassunte in sintesi le risultanze della CTU, che non ha evidenziato anomalie nell'operazione bancaria contestata dal e nei sistemi di controllo e vigilanza approntati dalla convenuta, si impongono Pt_1
alcune premesse di ordine generale che attengono alla natura della responsabilità e al riparto dell'onere probatorio.
Secondo un indirizzo costante e condivisibile della Suprema Corte, il regime di responsabilità che regola i rapporti tra istituto e correntista è di tipo contrattuale, da cui deriva che il creditore/cliente deve solo limitarsi a provare la fonte del proprio diritto, mentre la banca è onerata di dimostrare il fatto estintivo, che tradotto nella vicenda concreta dedotta in giudizio, significa offrire la prova di avere adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del servizio ( C.Cass. 3780/2024 : “ La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione pagina 4 di 6 del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su Controparte_6
ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni fraudolente eseguite con la sua carta
[...]
Postepay, la dimostrazione della previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esempio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione”).
Nel caso di specie parte attrice ha “ disconosciuto “ l'operazione di bonifico risalente al 5.8.2021, negando di averla compiuta;
dal conto suo la Banca ha messo a disposizione tutte le tracciature delle operazioni rese in quel periodo dal correntista, sottoposte all'esame del CTU.
Le risultanze brevemente richiamate sopra, hanno peraltro escluso anomalie nell'operazione, che si quindi svolta correttamente, con utilizzo delle credenziali di accesso in possesso del correntista ( codice cliente e PIN ) e successiva autorizzazione tramite dispositivo;
la ricostruzione in tali termini dell'operazione è stata accertata dal CTU che ha significativamente osservato quanto sopra già riportato;
fermo il disconoscimento dell'operazione, il bonifico è stato quindi effettuato secondo le procedure adottate dalla Banca e in uso al cliente.
Parte attrice, a parte negare l'operazione, non ha offerto elementi ulteriori;
anche l'episodio risalente al
6.8.2021 rappresentato in citazione e anche nella querela, assume scarso rilievo rispetto all'operazione di bonifico del 5.8.2021; effettivamente quello descritto appariva a tutti gli effetti un tentativo di carpire al correntista dati rilevanti, ma l'operazione del 5.8.2021, a differenza di quella dei 6.8.2021, scoperta per puro caso, non era connotata da nessuna specifica anomalia.
Quanto alla contestazione che la CTU non sarebbe stata in grado di riferire chi potesse avere autorizzato l'operazione, appare sufficiente osservare che tale indagine non era stata assegnata;
peraltro gli accertamento svolti non hanno evidenziato anomalie nell'operazione di bonifico, che quindi è stata compiuta da chi era in possesso di tutti i dati utili per poterla compiere ( nome utente, password e cellulare ).
Quanto ai sistemi di sicurezza della Banca, il CTU ha accertato che i sistemi approntati sono conformi agli standard della direttiva europea denominata PSD2 in materia di SCA, circostanza che quindi esclude che alla banca possa essere ascritta una qualche violazione o negligenza, fonte di responsabilità, che altrimenti declinerebbe nella cd. responsabilità oggettiva, attivabile a fronte della mera negazione, da parte del cliente, di avere compiuto l'operazione.
Le domande debbono quindi essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Banca, secondo i valori medi previsti per lo scaglione ( da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 ) da quantificarsi in €. 5.077,00.
Anche le spese della CTU debbono essere poste a carico dell'attore.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande promosse da Parte_1
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex Controparte_4
lege, CPA e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6