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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6059/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. Rocco Angelo Paccione opponente contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Centrone, nella qualità di Controparte_1
Comandante del Servizio di Polizia Metropolitana;
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 23.4.2018 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37/2018 del 20.3.2018, notificata il 23.3.2018 dalla con cui veniva ingiunto, in applicazione dell'art. 133 c. 1 D.Lgs 152/2006, Controparte_2
il pagamento della somma di euro 6.000,00 a titolo di sanzione oltre spese di notifica.
pagina 1 di 7 Il provvedimento gravato trae origine dalla ispezione, intervenuta il 29.1.2012, del pozzetto
AQP posto su suolo pubblico antistante il caseificio alla presenza di , socio CP_3 Persona_1
accomandante della società. I campioni venivano inviati al competente laboratorio di analisi dell' Pt_2
che il 3.4.2013 rendeva noti i risultati delle analisi da cui risultava il superamento dei parametri relativi ai solidi sospesi totali di cui alla tab n. 3 all. 5 parte III del D.Lgs n. 152/2006.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione della parte III all. 5 del D.Lgs n. 152/06 per carenza di motivazione sull'impiego della metodologia di campionamento in deroga alla ordinaria. La disposizione richiamata prevede che il campione medio debba essere quello prelevato nell'arco di tre ore [di 24 ore ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 227/2011 “regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”]; la determinazione di operare attraverso campionamento istantaneo, pur possibile, sarebbe dovuta essere motivata.
Ha, altresì, lamentato la violazione delle garanzie di difesa e partecipazione in sede di accertamento tecnico ex art. 223 disp. att. c.p.p. stante sia la omessa comunicazione al legale rappresentante della società, da parte dell'organo procedente o del laboratorio incaricato, di data ed ora di effettuazione delle analisi che l'assenza di , legale rappresentante della società, in Parte_1
sede di ispezione.
Ha, infine, dedotto la ricorrenza di vizi nel verbale di contestazione nella parte relativa alla individuazione del trasgressore “ in qualità di legale rappresentante del ” ed Parte_1 Parte_1
alla indicazione del giorno [29.1.2012] di commissione della asserita infrazione.
Parte opponente ha chiesto, dunque, previa sospensione, la declaratoria di nullità/inefficacia/ annullamento della ordinanza ingiunzione nonché del verbale di contestazione o, in subordine, la riduzione della sanzione, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto reso l'11.5.2018 non è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato ed è stata fissata al 12.2.2019 l'udienza di discussione.
La Cancelleria è stata onerata, con provvedimento del 04.05.2021, della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla convenuta.
Con memoria depositata il 18.3.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_2
che ha dapprima rappresentato la proposizione di istanza di rateizzazione della cartella esattoriale avanzata dal ricorrente alla Agenzia delle Entrate;
nel merito ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha domandato il rigetto, con vittoria di spese di lite.
La causa, di natura documentale e matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata il 26.3.2025.
In via preliminare, con le note conclusive depositate il 23.12.2023 parte ricorrente ha, per la pagina 2 di 7 prima volta, eccepito l'incompetenza della ad emettere il provvedimento Controparte_2
gravato in forza del disposto di cui alla L.R. 32/2022.
Orbene, la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva:
“In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”; con la Legge regionale n.
17/2000 all'art. 28 lett. h) la nel disciplinare il conferimento di funzioni e compiti CP_4
amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente attribuito tra i compiti delegati alle
VI (e quindi anche alla “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle Controparte_2
funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”.
La suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla Controparte_2
non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, rappresentato dal D. lgs. n.
[...]
152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n. 396/2022);
Con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta tale CP_4
delega alle Province (ora ), riconoscendo pertanto il potere sanzionatorio in materia Controparte_2 ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando, tuttavia, la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
pagina 3 di 7 Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons. Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico- funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile
2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez.
IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n.
799)”], ne consegue che al momento della emissione della ordinanza oggetto di opposizione l'ente competente fosse la . Controparte_2
Passando al merito l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
In via di principio, non può trarsi comportamento concludente dalla determinazione del ricorrente di corrispondere l'importo di cui alla sanzione a seguito della notificazione della cartella esattoriale, stante la mancata sospensione del provvedimento impugnato. La decisione dell'opponente di richiedere la rateizzazione dell'importo, avanzata “salvo sgravio e/o rimborso” può essere stata dettata dalla intenzione di non aggravare la propria posizione nelle more della definizione del contenzioso.
Non è ravvisabile la violazione della parte III All. 5 del D.Lgs 152/2006 allegata dalla parte ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità, se pure con riferimento al previgente D.Lgs. 11 maggio 1999,
n. 152 (abrogato dal vigente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la cui disciplina è oggetto del caso di specie, ma che non risulta avere determinato sostanziali innovazioni, sicché gli arresti giurisprudenziali di seguito richiamati appaiono attagliarsi anche al caso in esame), ha ripetutamente affermato che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dal D.Lgs. n.
152 del 1999, non ha valore precettivo assoluto, ma detta soltanto dei criteri di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso;
l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, in assenza di previsione normativa sul punto (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 6638 del 20/03/2007).
La Corte di legittimità ha poi specificato che, ai fini della legittimità del metodo di campionamento, non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio pagina 4 di 7 in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs.
n. 152 del 1999 (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17571 del 02/08/2006).
Ancora, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che gli organi accertatori possono anche discostarsi dalle disposizioni di cui all'art. 5, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, la cui motivazione può essere anche implicita, con efficacia probatoria comunque sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse dettate sotto comminatoria di nullità (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15089 del
30/06/2006). In altri termini, l'apprezzamento del giudice di merito, non solo sull'esistenza di una giustificazione circa la metodica di campionamento attuata in termini derogatori rispetto a quelli normativamente previsti, ma anche sulla rappresentatività del prelievo in considerazione degli elementi di fatto evidenziati dall'organo accertatore, in quanto logicamente motivato, sfugge al sindacato riservato alla Corte di Cassazione dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11479 del
16/05/2006).
Detti principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 33522/2021.
Nel caso in esame il ricorrente si duole della mancata “motivazione” sull'impiego del campionamento istantaneo, di cui non ha contestato le risultanze;
non è stato, dunque, in alcun modo dedotto che una diversa campionatura avrebbe condotto ad esiti diversi da quelli in concreto riscontrati.
E', peraltro, emerso che gli agenti del Corpo Forestale dello Stato procedevano al prelevamento, in presenza del socio accomandante , in adempimento della delega all'attività Controparte_5
di indagine espletata per conto della Procura della Repubblica avente ad oggetto la verifica sullo smaltimento degli scarti di lavorazione delle aziende casearie nel Comune di Gioia del Colle;
la enunciazione delle motivazioni sottese alla metodologia adoperata non poteva essere esplicitata vigente il segreto istruttorio e, tanto, indipendentemente dalla circostanza che destinatario della indagine non fosse l'odierno opponente.
Non ricorre alcuna violazione delle garanzie di difesa e del diritto di partecipazione.
L'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative e non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003]. Pertanto, il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare pagina 5 di 7 dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [C. n.
9994/1992; C. n. 19881/2009].
Tanto premesso alle operazioni di prelievo presenziava il socio accomandante Controparte_5
il quale riceveva una aliquota del campione prelevato (cfr. verbale di prelevamento in atti).
[...]
Il verbale di prelevamento reca, inoltre, la seguente dizione “Il presente verbale costituisce notifica dell'avviso al titolare dello scarico, affinchè possa presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi che verranno effettuare nelle ore e giorni sotto indicati [“analisi Micro - Bio – Tossicologiche: Dipartimento ambientale Provincia di CP_2
-Settore Micro – Bio – Tossicologico via Oberdano 18/e – telefax (…) ore 15.00 del 29.01.2013. CP_2
Analisi Fisico – Cliniche: Dipartimento ambientale Provincia di Bari -Settore Micro – Bio –
Tossicologico via Oberdano 18/e – telefax (…) ore 15.30 del 29.01.2013”]. CP_2
Detto verbale veniva sottoscritto dal ed a questi notificato. CP_3
Infine, in relazione ai vizi del verbale – nella parte afferente alla indicazione, quale trasgressore, del nella qualità di legale rappresentante della società e della errata indicazione del giorno ( 29 Pt_1
gennaio 2012 e non 20 gennaio 2013) – l'opponente, invero, non ha dedotto una specifica violazione tale da comportare la lesione del diritto di difesa dovendosi, sul punto, ribadire il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui in tema di sanzione amministrative l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (cfr. C. n. 29315/2024).
Non si ravvisano, in assenza di allegazione sul punto, i presupposti per la rideterminazione della sanzione comminata.
Nulla sulle spese stante la difesa della a mezzo di funzionario delegato. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione;
- spese come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6059/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. Rocco Angelo Paccione opponente contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Centrone, nella qualità di Controparte_1
Comandante del Servizio di Polizia Metropolitana;
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 23.4.2018 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37/2018 del 20.3.2018, notificata il 23.3.2018 dalla con cui veniva ingiunto, in applicazione dell'art. 133 c. 1 D.Lgs 152/2006, Controparte_2
il pagamento della somma di euro 6.000,00 a titolo di sanzione oltre spese di notifica.
pagina 1 di 7 Il provvedimento gravato trae origine dalla ispezione, intervenuta il 29.1.2012, del pozzetto
AQP posto su suolo pubblico antistante il caseificio alla presenza di , socio CP_3 Persona_1
accomandante della società. I campioni venivano inviati al competente laboratorio di analisi dell' Pt_2
che il 3.4.2013 rendeva noti i risultati delle analisi da cui risultava il superamento dei parametri relativi ai solidi sospesi totali di cui alla tab n. 3 all. 5 parte III del D.Lgs n. 152/2006.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione della parte III all. 5 del D.Lgs n. 152/06 per carenza di motivazione sull'impiego della metodologia di campionamento in deroga alla ordinaria. La disposizione richiamata prevede che il campione medio debba essere quello prelevato nell'arco di tre ore [di 24 ore ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 227/2011 “regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”]; la determinazione di operare attraverso campionamento istantaneo, pur possibile, sarebbe dovuta essere motivata.
Ha, altresì, lamentato la violazione delle garanzie di difesa e partecipazione in sede di accertamento tecnico ex art. 223 disp. att. c.p.p. stante sia la omessa comunicazione al legale rappresentante della società, da parte dell'organo procedente o del laboratorio incaricato, di data ed ora di effettuazione delle analisi che l'assenza di , legale rappresentante della società, in Parte_1
sede di ispezione.
Ha, infine, dedotto la ricorrenza di vizi nel verbale di contestazione nella parte relativa alla individuazione del trasgressore “ in qualità di legale rappresentante del ” ed Parte_1 Parte_1
alla indicazione del giorno [29.1.2012] di commissione della asserita infrazione.
Parte opponente ha chiesto, dunque, previa sospensione, la declaratoria di nullità/inefficacia/ annullamento della ordinanza ingiunzione nonché del verbale di contestazione o, in subordine, la riduzione della sanzione, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto reso l'11.5.2018 non è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato ed è stata fissata al 12.2.2019 l'udienza di discussione.
La Cancelleria è stata onerata, con provvedimento del 04.05.2021, della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla convenuta.
Con memoria depositata il 18.3.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_2
che ha dapprima rappresentato la proposizione di istanza di rateizzazione della cartella esattoriale avanzata dal ricorrente alla Agenzia delle Entrate;
nel merito ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha domandato il rigetto, con vittoria di spese di lite.
La causa, di natura documentale e matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata il 26.3.2025.
In via preliminare, con le note conclusive depositate il 23.12.2023 parte ricorrente ha, per la pagina 2 di 7 prima volta, eccepito l'incompetenza della ad emettere il provvedimento Controparte_2
gravato in forza del disposto di cui alla L.R. 32/2022.
Orbene, la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva:
“In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”; con la Legge regionale n.
17/2000 all'art. 28 lett. h) la nel disciplinare il conferimento di funzioni e compiti CP_4
amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente attribuito tra i compiti delegati alle
VI (e quindi anche alla “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle Controparte_2
funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”.
La suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla Controparte_2
non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, rappresentato dal D. lgs. n.
[...]
152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n. 396/2022);
Con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta tale CP_4
delega alle Province (ora ), riconoscendo pertanto il potere sanzionatorio in materia Controparte_2 ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando, tuttavia, la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
pagina 3 di 7 Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons. Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico- funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile
2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez.
IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n.
799)”], ne consegue che al momento della emissione della ordinanza oggetto di opposizione l'ente competente fosse la . Controparte_2
Passando al merito l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
In via di principio, non può trarsi comportamento concludente dalla determinazione del ricorrente di corrispondere l'importo di cui alla sanzione a seguito della notificazione della cartella esattoriale, stante la mancata sospensione del provvedimento impugnato. La decisione dell'opponente di richiedere la rateizzazione dell'importo, avanzata “salvo sgravio e/o rimborso” può essere stata dettata dalla intenzione di non aggravare la propria posizione nelle more della definizione del contenzioso.
Non è ravvisabile la violazione della parte III All. 5 del D.Lgs 152/2006 allegata dalla parte ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità, se pure con riferimento al previgente D.Lgs. 11 maggio 1999,
n. 152 (abrogato dal vigente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la cui disciplina è oggetto del caso di specie, ma che non risulta avere determinato sostanziali innovazioni, sicché gli arresti giurisprudenziali di seguito richiamati appaiono attagliarsi anche al caso in esame), ha ripetutamente affermato che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dal D.Lgs. n.
152 del 1999, non ha valore precettivo assoluto, ma detta soltanto dei criteri di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso;
l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, in assenza di previsione normativa sul punto (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 6638 del 20/03/2007).
La Corte di legittimità ha poi specificato che, ai fini della legittimità del metodo di campionamento, non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio pagina 4 di 7 in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs.
n. 152 del 1999 (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17571 del 02/08/2006).
Ancora, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che gli organi accertatori possono anche discostarsi dalle disposizioni di cui all'art. 5, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, la cui motivazione può essere anche implicita, con efficacia probatoria comunque sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse dettate sotto comminatoria di nullità (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15089 del
30/06/2006). In altri termini, l'apprezzamento del giudice di merito, non solo sull'esistenza di una giustificazione circa la metodica di campionamento attuata in termini derogatori rispetto a quelli normativamente previsti, ma anche sulla rappresentatività del prelievo in considerazione degli elementi di fatto evidenziati dall'organo accertatore, in quanto logicamente motivato, sfugge al sindacato riservato alla Corte di Cassazione dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11479 del
16/05/2006).
Detti principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 33522/2021.
Nel caso in esame il ricorrente si duole della mancata “motivazione” sull'impiego del campionamento istantaneo, di cui non ha contestato le risultanze;
non è stato, dunque, in alcun modo dedotto che una diversa campionatura avrebbe condotto ad esiti diversi da quelli in concreto riscontrati.
E', peraltro, emerso che gli agenti del Corpo Forestale dello Stato procedevano al prelevamento, in presenza del socio accomandante , in adempimento della delega all'attività Controparte_5
di indagine espletata per conto della Procura della Repubblica avente ad oggetto la verifica sullo smaltimento degli scarti di lavorazione delle aziende casearie nel Comune di Gioia del Colle;
la enunciazione delle motivazioni sottese alla metodologia adoperata non poteva essere esplicitata vigente il segreto istruttorio e, tanto, indipendentemente dalla circostanza che destinatario della indagine non fosse l'odierno opponente.
Non ricorre alcuna violazione delle garanzie di difesa e del diritto di partecipazione.
L'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative e non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003]. Pertanto, il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare pagina 5 di 7 dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [C. n.
9994/1992; C. n. 19881/2009].
Tanto premesso alle operazioni di prelievo presenziava il socio accomandante Controparte_5
il quale riceveva una aliquota del campione prelevato (cfr. verbale di prelevamento in atti).
[...]
Il verbale di prelevamento reca, inoltre, la seguente dizione “Il presente verbale costituisce notifica dell'avviso al titolare dello scarico, affinchè possa presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi che verranno effettuare nelle ore e giorni sotto indicati [“analisi Micro - Bio – Tossicologiche: Dipartimento ambientale Provincia di CP_2
-Settore Micro – Bio – Tossicologico via Oberdano 18/e – telefax (…) ore 15.00 del 29.01.2013. CP_2
Analisi Fisico – Cliniche: Dipartimento ambientale Provincia di Bari -Settore Micro – Bio –
Tossicologico via Oberdano 18/e – telefax (…) ore 15.30 del 29.01.2013”]. CP_2
Detto verbale veniva sottoscritto dal ed a questi notificato. CP_3
Infine, in relazione ai vizi del verbale – nella parte afferente alla indicazione, quale trasgressore, del nella qualità di legale rappresentante della società e della errata indicazione del giorno ( 29 Pt_1
gennaio 2012 e non 20 gennaio 2013) – l'opponente, invero, non ha dedotto una specifica violazione tale da comportare la lesione del diritto di difesa dovendosi, sul punto, ribadire il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui in tema di sanzione amministrative l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (cfr. C. n. 29315/2024).
Non si ravvisano, in assenza di allegazione sul punto, i presupposti per la rideterminazione della sanzione comminata.
Nulla sulle spese stante la difesa della a mezzo di funzionario delegato. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione;
- spese come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
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