Sentenza 7 dicembre 1978
Massime • 1
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'art 21 della legge 24 dicembre 1969 n 990, il quale fissa dei limiti massimi al risarcimento dovuto, ai sensi del precedente art 19, dal fondo di garanzia per le vittime della strada, e, per esso, dall'impresa assicuratrice all'uopo designata per il territorio in cui il sinistro e avvenuto, si riferisce al "danno", e, pertanto, non comprende nei predetti limiti le spese processuali, che quell'impresa, in quanto soccombente in giudizio nei confronti del danneggiato, sia tenuta a rimborsare a norma dell'art 91 cod proc civ, integrando queste un'obbligazione autonoma e distinta.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1978, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1978 |
Testo completo
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'art 21 della legge 24 dicembre 1969 n 990, il quale fissa dei limiti massimi al risarcimento dovuto, ai sensi del precedente art 19, dal fondo di garanzia per le vittime della strada, e, per esso, dall'impresa assicuratrice all'uopo designata per il territorio in cui il sinistro e avvenuto, si riferisce al "danno", e, pertanto, non comprende nei predetti limiti le spese processuali, che quell'impresa, in quanto soccombente in giudizio nei confronti del danneggiato, sia tenuta a rimborsare a norma dell'art 91 cod proc civ, integrando queste un'obbligazione autonoma e distinta.*