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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°637 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 i Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.184 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
Controparte_1 appellato/contumace all'udienza del 30.1.2025 parte appellante ha concluso come da verbale in atti Fatto e Diritto 1) Con sentenza n.580/2023 il Tribunale G.L. di Agrigento ha accertato e dichiarato il diritto di a “usufruire del beneficio economico di €500,00 annui Controparte_1 tramite la Carta elettro e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022” e, per l'effetto, condannato il “al pagamento … dell'importo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali, Parte_1 dal sorgere al soddisfo, tramite la Carta elettronica del docente”. Avverso tale decisione ha interposto appello il chiedendone la riforma. Parte_1
Parte appellata sebbene regolarmente citata è rimasta contumace. Con dichiarazione depositata telematicamente il 9.2.2024 la difesa erariale ha dichiarato di “rinunciare agli atti del giudizio” non avendo “più interesse nella prosecuzione del giudizio” e, per l'effetto, ha chiesto dichiararsi “l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite”. Tale atto risulta essere stato notificato alla controparte. Indi, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Tanto premesso, si osserva che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 21/06/2002, n. 9066; Cassazione civile, sez. III, 14/11/2011, n . 23749; Cass. 10 settembre 2004 n. 18255; Cass. 4 agosto 2000 n. 10306; Cass. 17 otto bre 1992 n. 11407): “l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 c.p.c. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo”.
Pag.1 Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è, dunque, richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse – che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile – non sussiste nell'odierna fattispecie laddove la CP_1 vincitrice del giudizio di prime cure è rimasta contumace e non ha, dunque, neanche chiesto un diverso pronunciamento nel merito. Interesse che, in ogni caso, non sussisterebbe allorché la costituzione fosse determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali o una diversa quantificazione delle stesse (Cass. 1° dicembre 2010 n. 24376). Sulla scorta di quanto sopra esposto, in ragione dell'intervenuta rinuncia - siccome ribadita all'odierna udienza - deve senz'altro dichiararsi estinto il presente giudizio di gravame proposto avverso la sentenza di prime cure.
3) La contumacia dell'appellata esime dallo statuire sul regolamento delle spese processuali di questo grado. Non può applicarsi, nei confronti dell'appellante, il disposto di cui all'art. 13 del T.U. spese di Giustizia in quanto tale disposizione non prevede tra le ipotesi tassativamente previste per la sua applicazione la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di dichiara estinto Controparte_1 il giudizio di appello promosso dal avverso la Parte_1 sentenza n.580/2023, emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento. Nulla sulle spese di questo grado di giudizio. Palermo 30 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Carmelo Ioppolo Maria G. Di Marco
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