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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3326/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1979 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
APRUZZESE (C.F. ), nata a [...] il [...] e Pt_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Villarboit (VC) il 03/12/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017. Dall'unione è nata, in data 08/10/2014, la figlia , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 279 del 30/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
16/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 CP_1
in Villarboit (VC) il 03/12/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, che ne eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione e residenza presso la casa materna, in Villarboit, Via Falletti di Barolo 9.
Il OR lascerà la casa coniugale di Villarboit trasferendo la propria residenza Parte_1
a Vintebbio, Corso Marconi, provvedendo ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé a weekend alterni dal venerdì Per_1 sera o dal sabato mattina (a seconda dei propri impegni lavorativi) alla domenica sera, provvedendo a prelevare e riportare presso la casa materna, nonché un pomeriggio Per_1
a settimana (indicativamente il mercoledì o il giovedì), fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti. I genitori collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Durante la permanenza della figlia presso di sé, ciascuno dei genitori organizzerà autonomamente la gestione degli spostamenti e l'accudimento di . Per_1
Per sostenere ed affiancare in questo delicato momento di transizione i genitori Per_1 ritengono opportuno che la figlia venga seguita da una psicologa dell'età evolutiva. Il OR
si impegna a prestare i necessari consensi per la presa in carico della minore, Parte_1 con la precisazione che i relativi costi saranno sostenuti in via esclusiva dalla madre
Controparte_1
2. DISPONE che la minore trascorra le festività di un solo giorno (compleanno, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, e durante le festività natalizie trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23-30 dicembre e con l'altro il periodo 31 dicembre-6 gennaio;
3. DISPONE che durante le vacanze estive, la minore trascorra con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con date da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico il luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
4. DISPONE che il OR versi - a fare data dal mese di luglio 2025 - alla ORa Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia Minore, la somma mensile CP_1 di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. La decorrenza posticipata del versamento di contributo al mantenimento è stata concordata per compensare il valore dei beni mobili che il OR
lascerà presso la casa coniugale. Parte_1
pagina 3 di 4 A fare data dal deposito del ricorso, le spese straordinarie - ivi compresi i buoni pasto scolastici - relative alla figlia (per la determinazione delle quali i coniugi fanno Per_1 riferimento a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli il 21 dicembre 2018, con la sola eccezione di quanto già precisato per i buoni pasto), saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5. l'assegno universale per i figli, o qualunque altro futuro sussidio familiare, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso sarà erogato a favore di entrambi i coniugi nella misura del 50%, e sempre dalla data del deposto del presente ricorso entrambi i coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali per la figlia a carico nella misura del 50%;
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già diviso di comune accordo i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale, nella quale resterà a vivere la ORa CP_1 che ne è esclusiva proprietaria;
7. DÀ ATTO che l'autovettura Clio targata FX484LX, acquistata in costanza di matrimonio e intestata al OR , diverrà di esclusiva proprietà del medesimo, e l'autovettura Parte_1
DACIA Duster targata GR325FR, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla ORa diverrà di proprietà esclusiva della medesima;
CP_1
8. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente il più ampio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio anche della prole.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3326/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1979 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
APRUZZESE (C.F. ), nata a [...] il [...] e Pt_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Villarboit (VC) il 03/12/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017. Dall'unione è nata, in data 08/10/2014, la figlia , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 279 del 30/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
16/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 CP_1
in Villarboit (VC) il 03/12/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, che ne eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione e residenza presso la casa materna, in Villarboit, Via Falletti di Barolo 9.
Il OR lascerà la casa coniugale di Villarboit trasferendo la propria residenza Parte_1
a Vintebbio, Corso Marconi, provvedendo ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé a weekend alterni dal venerdì Per_1 sera o dal sabato mattina (a seconda dei propri impegni lavorativi) alla domenica sera, provvedendo a prelevare e riportare presso la casa materna, nonché un pomeriggio Per_1
a settimana (indicativamente il mercoledì o il giovedì), fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti. I genitori collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Durante la permanenza della figlia presso di sé, ciascuno dei genitori organizzerà autonomamente la gestione degli spostamenti e l'accudimento di . Per_1
Per sostenere ed affiancare in questo delicato momento di transizione i genitori Per_1 ritengono opportuno che la figlia venga seguita da una psicologa dell'età evolutiva. Il OR
si impegna a prestare i necessari consensi per la presa in carico della minore, Parte_1 con la precisazione che i relativi costi saranno sostenuti in via esclusiva dalla madre
Controparte_1
2. DISPONE che la minore trascorra le festività di un solo giorno (compleanno, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, e durante le festività natalizie trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23-30 dicembre e con l'altro il periodo 31 dicembre-6 gennaio;
3. DISPONE che durante le vacanze estive, la minore trascorra con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con date da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico il luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
4. DISPONE che il OR versi - a fare data dal mese di luglio 2025 - alla ORa Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia Minore, la somma mensile CP_1 di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. La decorrenza posticipata del versamento di contributo al mantenimento è stata concordata per compensare il valore dei beni mobili che il OR
lascerà presso la casa coniugale. Parte_1
pagina 3 di 4 A fare data dal deposito del ricorso, le spese straordinarie - ivi compresi i buoni pasto scolastici - relative alla figlia (per la determinazione delle quali i coniugi fanno Per_1 riferimento a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli il 21 dicembre 2018, con la sola eccezione di quanto già precisato per i buoni pasto), saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5. l'assegno universale per i figli, o qualunque altro futuro sussidio familiare, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso sarà erogato a favore di entrambi i coniugi nella misura del 50%, e sempre dalla data del deposto del presente ricorso entrambi i coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali per la figlia a carico nella misura del 50%;
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già diviso di comune accordo i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale, nella quale resterà a vivere la ORa CP_1 che ne è esclusiva proprietaria;
7. DÀ ATTO che l'autovettura Clio targata FX484LX, acquistata in costanza di matrimonio e intestata al OR , diverrà di esclusiva proprietà del medesimo, e l'autovettura Parte_1
DACIA Duster targata GR325FR, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla ORa diverrà di proprietà esclusiva della medesima;
CP_1
8. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente il più ampio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio anche della prole.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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