Articolo 133 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 132Articolo 134
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15 dicembre 1981
Art. 133. (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)

L' articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall' articolo 206 del codice penale , ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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