Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 133. (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)
L' articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall' articolo 206 del codice penale , ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
L' articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall' articolo 206 del codice penale , ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Commentario • 1
- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Lunedi 28 ottobre 2013 19:30 E' allo studio del CdM un ddl collegato alla legge stabilità recante " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali " Giurdanella.it . Lunedi 28 ottobre 2013 17:20 La Cassazione si pronuncia in materia di fideiussione L'articolo sembra essere il primo su Sentenze Cassazione. Related posts: Condominio,... [[Se vuoi continuare a leggere clicca sul titolo del post]] Lunedi 28 ottobre 2013 12:40 Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizi di vicinato - Apertura, modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento di sede e subingresso - …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 41
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2025, n. 17220Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AK FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1.KE FA ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Trieste, che ha confermato la pronunzia del g.u.p. presso il Tribunale della …Leggi di più...
- bancarotta impropria·
- pericolosità sociale·
- art. 95 D. Lgs. n. 150/2022·
- falso in bilancio·
- amministratore di fatto·
- pena sostitutiva·
- art. 58 L. n. 689/1981·
- art. 599 bis cod. pen.·
- rieducazione condannato·
- giudizio prognostico