Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
L'esercizio del potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ. di richiedere d'ufficio, alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. Si tratta, più in particolare, di una facoltà ( e non di un obbligo) del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente
Dott. MARIO SPADONE Consigliere
Dott. FRANCO PONTORIERI Consigliere
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IG OR, difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Domenico Di Martino, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Largo L. Antonelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Biagio Ferrara.
RICORRENTE
contro
Fallimento COSTELMIETAL s.p.a., in persona del curatore, difeso per mandato a margine del controricorso dall'avv. Vincenzo del Vecchio, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Antonio Siena, alla via Flaminia n. 109
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 1^ dicembre 1995;
Udita nella pubblica udienza del 22 ottobre 1998 la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Riggio;
Udito l'avv. Domenico di Martino;
Udito il P.M., in persona del sost. proc. generale dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMEENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8 febbraio 1985 GI IO conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Costelmetal s.p.a., onde sentire disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà di due lotti di terreno, rispettivamente di mq.
3.000 e di mq. 695, siti in Casoria e facenti parte di un più esteso appezzamento, promessi in vendita con separate scritture private del 10 gennaio 1974 e del 5 giugno 1978 e non ancora trasferiti all'acquirente, che ne aveva integralmente corrisposto il prezzo, per inadempimento della società convenuta.
Dopo la proposizione della domanda giudiziale e la sua trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. veniva dichiarato il fallimento della Costelmetal, nei confronti della cui curatela il processo veniva riassunto.
All'esito il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 1992, dichiarava l'improcedibilità della domanda.
A seguito di impugnazione del IO la Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'1 dicembre 1995, affermava la procedibilità della domanda giudiziale proposta dall'appellante, siccome non venuta meno a seguito del fallimento della Costelmetal, ma la rigettava nel merito, compensando per intero le spese del giudizio.
La corte napoletana, per quanto qui interessa, rilevava che nella specie trovava applicazione il disposto di cui all'art. 18, comma 2^, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il quale prescrive,
allo scopo di impedire il fenomeno, penalmente rilevante, della lottizzazione abusiva, l'obbligo della allegazione del certificato di destinazione urbanistica (o della dichiarazione sostitutiva nei casi previsti) per la stipula e la trascrizione di atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto, tra l'altro, il trasferimento di diritti reali relativi a terreni.
La mancanza di tale certificato impediva la pronunzia della sentenza ex art. 2932 c.c., sostitutiva dell'atto traslativo negoziale, non potendo perseguirsi con la via giudiziale uno scopo non conseguibile con l'atto notarile, aggirando in tal modo l'ostacolo in questione.
Inoltre, secondo la corte, il rigetto della domanda era determinato anche dalla insufficiente descrizione ed individuazione dei cespiti da trasferire contenuta nei contratti preliminari prodotti in giudizio.
Ricorre per la cassazione di tale sentenza il IO, sulla base di quattro motivi.
La curatela del fallimento della società Costelmetal resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELIA DECISIONE
1. - Il ricorrente denunzia anzitutto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. e la erronea disapplicazione dell'art. 213 c.p.c., rilevando che la legge stabilisce che la parte adempiente può chiedere ed ottenere una pronunzia giudiziale che abbia gli effetti del contratto che l'altra parte si rifiuta di stipulare, senza richiedere che la parte adempiente si debba sostituire all'altra per l'esecuzione di prestazioni non originariamente a suo carico (come era, nella specie, la produzione del certificato di destinazione urbanistica).
Inoltre la corte napoletana avrebbe dovuto tenere presente il disposto di cui all'art. 213 c.p.c., secondo cui "il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo". Trattasi di un'eccezione al principio dispositivo generale in materia di onere della prova applicabile nella fattispecie, in cui non poteva ritenersi legittimamente gravata la parte adempiente di oneri di pertinenza di quella inadempiente.
Il motivo non è fondato.
La norma (art. 18, comma 2^, legge 28 febbraio 1985 n. 47) che impone, a pena di nullità, l'obbligo della allegazione del certificato di destinazione urbanistica (o della dichiarazione sostitutiva di tale certificato, nei casi previsti) allorché - tra l'altro - si effettui il trasferimento di diritti reali su terreni, è chiaramente una norma di ordine pubblico, finalizzata ad impedire il fenomeno della lottizzazione abusiva. Pertanto, constatata l'inerzia di entrambe le parti al riguardo, la corte di merito non poteva fare altro che rigettare la domanda, a nulla rilevando a quale delle stesse incombesse l'onere di produrre tale certificato. Peraltro l'attuale ricorrente, originario attore, non poteva attendersi che la convenuta, totalmente inadempiente, si attivasse e producesse il certificato in questione nel momento in cui veniva convenuta in giudizio per sentire emettere, contro la sua volontà, una sentenza avente gli stessi effetti dell'atto pubblico ai fini del trasferimento degli immobili in questione, e quindi avrebbe dovuto richiederlo egli stesso e produrlo in giudizio.
A tale proposito il ricorrente invoca erroneamente il disposto di cui all'art. 213 c.p.c., secondo cui il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa, che sia necessario acquisire al processo. L'esercizio del potere di cui alla norma in questione, infatti, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art.421 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice, e non può
comunque risolversi nella esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. Si tratta di una facoltà (e quindi non di un obbligo) del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p. a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attività svolta (cfr. Cass. sez. I, 10 agosto 1988 n. 4907). Nel caso di specie il ricorrente non ha prospettato ne' l'impossibilità, ne' particolari difficoltà incontrate nel tentativo di procurarsi il certificato in questione, per cui non è censurabile l'operato del giudice di appello, per avere omesso di richiedere tale certificato d'ufficio.
2. - Con il successivo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 47/1985, rilevando che tale norma ha previsto una deroga all'obbligo di allegazione agli atti di trasferimento del certificato di destinazione urbanistica allorché i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel N.C.E.U., purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. Tale ipotesi ricorreva nella specie, essendo le particelle oggetto del compromesso pertinenze di area industriale, come si evinceva dal fatto che sulle stesse era stata accesa ipoteca a garanzia di un mutuo per destinazione industriale, e raggiungendo esse una superficie pari a mq. 3695.
Anche tale motivo risulta infondato. L'asserita accensione dell'ipoteca a garanzia di un mutuo per destinazione industriale sui terreni in contestazione non può certo bastare a dimostrare che gli stessi costituissero pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, vale a dire pertinenze di edifici già esistenti e già censiti in catasto. In ogni caso tale dimostrazione, la quale non poteva risultare solo dal fatto dell'accensione della ipoteca in questione, avrebbe dovuto essere data dinanzi al giudice di merito, la cui decisione non può quindi essere censurata per non avere tenuto conto di una circostanza non dedotta ne' dimostrata. 3. - Il ricorrente denunzia poi la violazione e disapplicazione dell'art. 112 c.p.c., anche in riferimento al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che la corte di merito non poteva censurare la domanda attorea anche con riferimento all'oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti, che non avevano sollevato alcuna questione relativa alla identificazione dei cespiti, neppure nel giudizio di appello.
4. - Infine, con l'ultimo motivo il IO denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. poiché la corte napoletana, ritenendo impossibile collegare la descrizione contenuta nelle scritture con le piantine, per individuare la collocazione delle proprietà confinanti nei diversi punti cardinali, avrebbe violato anche la normativa in materia di ermeneutica negoziale. In particolare sarebbe stato disapplicato l'art. 1362 c.c., secondo cui nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole... e valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Le parti avevano indicato tutti gli estremi necessari alla identificazione delle zone di terreno che intendevano trasferire, allegando alle scritture delle piantine, sicché il promittente acquirente era stato immesso nell'effettivo e reale possesso degli immobili sin dal momento della sottoscrizione delle scritture private. Sebbene le zone di terreno compromesse in vendita riprodotte sulle piantine non corrispondessero perfettamente a quanto dichiarato nelle suindicate scritture private, tuttavia era possibile ricostruire la comune volontà dei contraenti in base a numerosi altri indici
Tali due ultimi motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati entrambi assorbiti, alla stregua della reiezione dei due motivi precedenti. Va infatti considerato che con la sentenza impugnata la corte napoletana aveva illustrato due diverse serie di argomentazioni in base alle quali la domanda doveva essere respinta, di cui quella relativa alla mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica aveva carattere pregiudiziale ed assorbente, mentre l'altra aveva carattere subordinato.
L'infondatezza dei due principali motivi prospettati dal ricorrente determina il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999