Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3573
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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L'esercizio del potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ. di richiedere d'ufficio, alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. Si tratta, più in particolare, di una facoltà ( e non di un obbligo) del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3573
    Data del deposito : 12 aprile 1999

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