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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1336/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1336/2025, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ) cittadinanza italiana C.F._1
nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Emmanuele M. e congiuntamente e/o disgiuntamente dall' Avv. Giuseppe Galloro
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
(C.F. ) cittadinanza italiana, C.F._2
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, dall'Avv. Emmanuele M. Panza e congiuntamente e/o disgiuntamente all' Avv. Giuseppe Galloro.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA) in data 2 luglio
2005 (anno 2005 atto n. 4 parte II serie A);
pagina 1 di 4 separati consensualmente con sentenza n. 73/2024 del 23/01/2024 passata in giudicato il
20.04.2024;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) In riguardo ai figli minori e vivranno con la madre presso Per_1 Persona_2 Pt_2
la residenza sita in Biandronno (VA) via Pio Selvini nr. 60, genitore collocatario;
2) l'affido dei figli minori sarà congiuntamente esercitato dalle parti, con la precisazione che ex art. 337-ter, comma 4, c.c., limitatamente alle decisioni di questioni di ordinaria amministrazione, i genitori devono intendersi autorizzati ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) il genitore non collocatario potrà:
- vederli e tenerli con sé preferibilmente il giovedì andando a prenderli presso la residenza alle ore 19 per farvi ritorno entro le ore 23;
- due fine settimana, non consecutivi, al mese, dalle ore 18,00 del venerdì andando a prenderli presso la residenza e sino alle ore 23,00 della domenica, compresa la cena, per poi riaccompagnare i figli presso la stessa casa materna, e comunque a seconda delle esigenze dei minori, anche scolastiche e di salute;
- durante le vacanze estive per n.15 giorni anche non consecutivi da suddividersi in più periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
- per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e
Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
- le ulteriori Festività e Ponti seguiranno il principio dell'alternanza ogni anno fra i coniugi, così come il giorno del compleanno dei minori;
e staranno con ciascuno Per_1 Per_2
dei genitori il giorno del relativo compleanno;
pagina 2 di 4 • Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti, è facoltà dei genitori concordare preventivamente e diversamente, previo congruo preavviso e possibilmente in forma scritta, le modalità di visita ed i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sempre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi e nell' esclusivo interesse dei minori
5) il Sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile Parte_1 Parte_2 di € 900,00- per il mantenimento di entrambi i figli al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese del 01.02.2018 che dichiarano di conoscere ed approvare;
7) i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese alimentari;
8) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in NO
(VA) in data 02.07.2005 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NO (anno 2005 atto n. 4 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1336/2025, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ) cittadinanza italiana C.F._1
nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Emmanuele M. e congiuntamente e/o disgiuntamente dall' Avv. Giuseppe Galloro
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
(C.F. ) cittadinanza italiana, C.F._2
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, dall'Avv. Emmanuele M. Panza e congiuntamente e/o disgiuntamente all' Avv. Giuseppe Galloro.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA) in data 2 luglio
2005 (anno 2005 atto n. 4 parte II serie A);
pagina 1 di 4 separati consensualmente con sentenza n. 73/2024 del 23/01/2024 passata in giudicato il
20.04.2024;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) In riguardo ai figli minori e vivranno con la madre presso Per_1 Persona_2 Pt_2
la residenza sita in Biandronno (VA) via Pio Selvini nr. 60, genitore collocatario;
2) l'affido dei figli minori sarà congiuntamente esercitato dalle parti, con la precisazione che ex art. 337-ter, comma 4, c.c., limitatamente alle decisioni di questioni di ordinaria amministrazione, i genitori devono intendersi autorizzati ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) il genitore non collocatario potrà:
- vederli e tenerli con sé preferibilmente il giovedì andando a prenderli presso la residenza alle ore 19 per farvi ritorno entro le ore 23;
- due fine settimana, non consecutivi, al mese, dalle ore 18,00 del venerdì andando a prenderli presso la residenza e sino alle ore 23,00 della domenica, compresa la cena, per poi riaccompagnare i figli presso la stessa casa materna, e comunque a seconda delle esigenze dei minori, anche scolastiche e di salute;
- durante le vacanze estive per n.15 giorni anche non consecutivi da suddividersi in più periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
- per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e
Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
- le ulteriori Festività e Ponti seguiranno il principio dell'alternanza ogni anno fra i coniugi, così come il giorno del compleanno dei minori;
e staranno con ciascuno Per_1 Per_2
dei genitori il giorno del relativo compleanno;
pagina 2 di 4 • Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti, è facoltà dei genitori concordare preventivamente e diversamente, previo congruo preavviso e possibilmente in forma scritta, le modalità di visita ed i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sempre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi e nell' esclusivo interesse dei minori
5) il Sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile Parte_1 Parte_2 di € 900,00- per il mantenimento di entrambi i figli al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese del 01.02.2018 che dichiarano di conoscere ed approvare;
7) i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese alimentari;
8) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in NO
(VA) in data 02.07.2005 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NO (anno 2005 atto n. 4 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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