Art. 4.
Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto; il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato valutata a norma dell' art. 330 Codice procedura civile . L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.
Non e' ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.
Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto; il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato valutata a norma dell' art. 330 Codice procedura civile . L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.
Non e' ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.