Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
In tema di equa riparazione, sono legittimati a far valere il diritto alla ragionevole durata del processo a norma della legge 29 marzo 2001, n. 89, solo i soggetti che siano stati parti nel giudizio in cui si assume essere avvenuta la violazione, e non anche i soggetti a questo rimasti estranei, non assumendo rilievo, a tal fine, il danno che i medesimi, nella specie soci di una società di capitali, possano avere indirettamente subito dal protrarsi del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 7024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7024 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1 9864/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 9865/2011
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9861-2011 proposto da:
PIVA EL [...], sia in proprio che nella qualità di socio della Co.Pri Immobiliare Srl, elettivamente domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dagli avvocati PACE LUIGI, PRANDINA DIEGO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
sul ricorso 9862-2011 proposto da:
PR ED [...], sia in proprio che nella qualità di socio della Co.Pri Immobiliare Srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dagli avvocati PRANDINA DIEGO, PACE LUIGI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
sul ricorso 9863-2011 proposto da:
NT SS [...], sia in proprio che nella qualità di socio della Co.Pri Immobiliare Srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dagli avvocati PRANDINA DIEGO, PACE LUIGI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
sul ricorso 9864-2011 proposto da:
NT DO [...], sia in proprio sia in qualità di socio della Co.Pri Immobiliare Srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dagli avvocati PACE LUIGI, PRANDINA DIEGO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
sul ricorso 9865-2011 proposto da:
NI MO [...], sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante della Co.Pri. Immobiliare Srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dagli avvocati PRANDINA DIEGO, PACE LUIGI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto nei procedimenti nn. R.G. 973/10 V.G., R.G. 971/10 V.G., R.G. 970/10 V.G., R.G. 969/10 V.G., R.G. 972/10 V.G., della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 21/01/2011, depositato il 04/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per la riunione dei ricorsi e nel merito per il rigetto. FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con distinti ricorsi, LL PI, LI NE, AN NT, IC NT e BA MO ricorrono per cassazione nei confronti dei decreti della Corte d'appello di Genova, in epigrafe indicati, che hanno rigettato le domande, da essi proposte in proprio e nella qualità di soci della CO.PRI. Immobiliare s.r.l., per violazione dei termini di ragionevole durata di un giudizio civile, di cui la società è stata parte, svoltosi avanti al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Cecina;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorsi;
Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata;
Ritenuto, preliminarmente, di procedere alla riunione dei ricorsi ex art. 274 c.p.c., in considerazione dell'identità del giudizio presupposto e delle questioni in fatto e diritto da esaminare;
ritenuto che con i due motivi dei ricorsi riuniti si censurano gli impugnati decreti, sotto il profilo della violazione di legge (L. n.89 del 2001, art. 2, art.6, p.1, artt. 13 e 35 CEDU) e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto la carenza di legittimazione attiva alla domanda di equa riparazione dei soci di una società a responsabilità limitata che sia stata parte di un processo prolungatosi oltre il termine ragionevole: sostengono che la Corte territoriale avrebbe disatteso immotivatamente il consolidato orientamento della Corte EDU e di questa Corte secondo cui anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo, a causa dei patemi d'animo e disagi psicologici che la lesione di tale diritto provoca alle persone preposte alla gestione dell'Ente o ai suoi membri;
che i ricorsi sono privi di fondamento, atteso che la critica ai decreti impugnati non attinge la ratio sulla quale tali decreti si basano;
che la ritenuta carenza di legittimazione degli odierni ricorrenti si basa sul fatto che il soggetto direttamente danneggiato dalla durata irragionevole del giudizio di cui è stato parte è la CO.PRI. Immobiliare s.r.l., non i suoi soci rimasti estranei al giudizio stesso, i quali dunque hanno proposto la domanda di equa riparazione per un danno subito da un soggetto distinto da essi, senza averne titolo, non assumendo rilievo, ai fini della legittimazione, il danno che i soci possano avere indirettamente subito dal protrarsi del processo (cfr. Cass. n. 17111/2005);
che pertanto il rigetto dei ricorsi riuniti si impone, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo con unico compenso tenuto conto delle disposizioni della Tariffa forense.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questi giudizi riuniti, in Euro 3.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012