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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3130 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PIZZINO VALENTINO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fazio Marco, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente –
, in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. ), con sede in Messina, via P.IVA_1
Ugo Bassi n.126;
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione a sollecito di pagamento in materia contributiva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2024 , proponeva opposizione Parte_1
avverso il sollecito di pagamento n. 29520249015069704000, notificatogli da in data CP_2
20.9.2024, con il quale gli si richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 617,35 derivante da presunti omessi versamenti di contributi previdenziali di titolarità dell' sede di Messina, nello CP_1 specifico “contributi I.V.S. fissi o entro il minimale”, afferenti all'anno 2015 in forza di un pregresso avviso di addebito n. 59520160000894726000.
Eccepiva, quale unico ed assorbente motivo di opposizione, l'estinzione del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali anno 2015 portati dall'atto opposto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi. Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso con conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi. rimaneva invece contumace. CP_2
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
ha presentato opposizione avverso il sollecito di pagamento notificatogli Parte_1 dall'agente per la riscossione il 20.9.2024.
Pur volendo ritenere, nel dubbio della ondivaga giurisprudenza in materia, ammissibile – almeno in linea teorica – l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento, che è un mero avviso volto ad indurre il debitore allo spontaneo adempimento dei propri obblighi fiscali, tributari o previdenziali, non essendo tale atto espressamente annoverato tra quelli autonomamente impugnabili secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, occorre vagliare in prima battuta la tempestività del ricorso.
All'uopo, la presente opposizione, essendo volta a far valere fatti estintivi dell'obbligazione previdenziale di cui all'atto impugnato, va qualificata come opposizione all'esecuzione, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'atto di intimazione, come previsto dall'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999 in materia di cartella di pagamento, applicabile anche all'intimazione di pagamento.
Tanto premesso, va osservato che era stato già destinatario di una Parte_1
intimazione di pagamento, n. 295 2022 90044703 64/000, avente ad oggetto il medesimo credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 59520160000894726000, oggetto dell'odierna impugnazione, segnatamente notificata in data 11.11.2022 (cfr. produzione documentale dell' ). CP_1
Orbene, da tale ultima data decorreva il termine perentorio di quaranta giorni entro cui il contribuente avrebbe dovuto proporre opposizione onde far valere l'effetto estintivo del presunto decorso del termine prescrizionale sulla pretesa contributiva dell' , ciò che non è stato fatto CP_1 rendendo inammissibile l'odierno ricorso.
Oltretutto, nessuna prescrizione avrebbe comunque potuto dirsi maturata a fronte dell'avviso di addebito n. 59520160000894726000 notificato via pec dall' in data 13.5.2016 e della sopra CP_1
citata intimazione di pagamento notificata n data 11.11.2022, stante l'applicazione al caso di specie, per intero (311 giorni), della sospensione dei termini di pagamento, riscossione e prescrizione delle entrate fiscali, tributarie e previdenziali desumibile dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da COVID 19.
In definitiva la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese si regolano in dispositivo secondo soccombenza, e si liquidano, in favore dell' , CP_1
ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della controversia (esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi) e dell'entità delle questioni trattate. Vanno invece compensate le spese con riguardo all che rimanendo contumace non ha svolto attività difensiva. CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 CP_2
legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 20/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_2
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che Parte_1 CP_1
liquida in euro 350,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Compensa le spese di lite nei confronti di CP_2
Così deciso in Patti, 10/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena