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12 maggio 2022
12 maggio 2022
Art. 7. Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione alle Camere, e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2589Provvedimento: NRG 2980/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2980/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, decisa mediante lettura dispositivo all'udienza del 4.12.2025, promossa DA Parte_1 p. Iva P.IVA_1 ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE MEO SABINO FABIO, giusta procura in calce al ricorso in opposizione; -parte ricorrente- CONTRO CI DI NT (p. Iva P.IVA_2 ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa …Leggi di più...
- diritto amministrativo·
- ordinanze-ingiunzioni·
- compensazione spese·
- ricorso amministrativo·
- cessazione materia del contendere·
- art. 24 d.lgs. n. 150/2011