TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 23313/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Salerno ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 23313/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Pt_1 C.F._1 Pt_1
- Ricorrente -
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
- Resistente contumace -
In punto:RICORSO AVVERSO DECRETO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 84 E 170 DPR
115/2002 E 15 D.LGS. 150/2011.
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, l'Avv. proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. Pt_1
115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Venezia in data 18.10.2024, lamentando l'omessa liquidazione delle fasi introduttiva e istruttoria relative all'attività difensiva prestata nel procedimento penale n. 5948/2016 R.G.N.R.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, la rideterminazione del compenso con l'applicazione dei valori medi tariffari anche per le fasi pretermesse.
pagina 1 di 4 Fissata l'udienza di comparizione e regolarmente instaurato il contraddittorio mediante notifica telematica, il non si costituiva in giudizio, restando contumace. Controparte_1
All'udienza odierna del 17.11.2025, tenutasi con modalità cartolare, il ricorrente depositava note di trattazione con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva, in via principale, termini per note conclusive o, in via subordinata, la decisione immediata.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura puramente documentale e pertanto matura per la decisione senza necessità di ulteriori difese, stante anche la contumacia di parte resistente, accoglieva
l'istanza di decisione immediata e pronunciava la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato e non Controparte_1
comparso.
Nel merito, dall'esame della documentazione allegata al ricorso (in particolare i verbali di udienza prodotti sub docc. 5, 6, 9, 10, 11 e 12), emerge per tabulas che il difensore ha effettivamente svolto attività riconducibile alla fase introduttiva (partecipazione a udienze filtro, questioni preliminari, richieste di prova) e alla fase istruttoria dibattimentale (esame di testimoni alle udienze del 29.01.2024 e
22.04.2024).
Il decreto impugnato appare pertanto viziato nella parte in cui esclude il compenso per tali fasi.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice non può escludere il pagamento di fasi processuali effettivamente svolte, dovendo il compenso essere commisurato all'opera prestata (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n. 5807/2024).
L'assoluzione dell'imputato o la definizione del processo non fanno venir meno il diritto del difensore ad essere retribuito per l'attività istruttoria espletata nel contraddittorio delle parti.
Quanto alla quantificazione (quantum), appare corretto e conforme a diritto applicare i valori medi di cui al D.M. 55/2014 (Tabella B - Tribunale Monocratico), atteso che lo stesso giudice a quo aveva adottato tale parametro medio per le fasi di Studio e Decisionale riconosciute.
Per un principio di coerenza interna della liquidazione e di adeguatezza al decoro professionale, non sussistono motivi per discostarsi dai valori medi anche per le fasi ingiustamente omesse, tenuto conto della pagina 2 di 4 durata del processo (articolatosi in 12 udienze) e dell'impegno difensivo profuso.
Pertanto, il compenso spettante al ricorrente va così rideterminato:
1. Fase di Studio: € 473,00
2. Fase Introduttiva: € 567,00
3. Fase Istruttoria: € 1.134,00
4. Fase Decisionale: € 1.418,00
Totale Lordo: € 3.592,00
Tale importo deve essere decurtato di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, trattandosi di patrocinio a spese dello Stato.
€ 3.592,00 - 1/3 (€ 1.197,33) = € 2.394,67.
A tale somma vanno aggiunti il rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) come per legge.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore fino a € 5.200,00), considerata la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'Avv. e, per l'effetto, REVOCA il decreto di Pt_1
liquidazione emesso dal Tribunale di Venezia in data 18.10.2024 nel procedimento RGNR n.
5948/2016;
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. per l'attività difensiva prestata in favore di Pt_1 Parte_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'importo complessivo di € 2.394,67 (già operata
[...]
la riduzione ex art. 106 bis DPR 115/02), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
3. ORDINA il pagamento della somma sopra liquidata a carico dell'Erario;
4. CONDANNA il al pagamento, in favore del ricorrente Avv. Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 4 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 22 dicembre 2025
Il Giudice O.P. avv. Antonio Salerno
pagina 4 di 4