Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
Nel giudizio di appello il mancato deposito del fascicolo da parte dell'appellante ritualmente costituito, nel termine indicato dall'art. 169 secondo comma cod. proc. civ., non consente la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2005, n. 27298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27298 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. CORRENTI CE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, difeso dagli avvocati D'URSO MARIO, MARCELLO G. GEOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC IL DI FI DO & F.LLI SN, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 273/2002 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 08/05/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/09/2005 dal Consigliere Dott. CE CORRENTI;
udito l'Avvocato SIBILIO Giacomo, per delega dell'Avvocato GEOLA deposita in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15 maggio 2000 IV CE proponeva appello avverso la sentenza n. 22 del 21 gennaio 2000 del Giudice di Pace di Acropoli, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 303 del 1998 dallo stesso proposta contro la ME.CO.IL di IA DO e fratelli s.n.c., con condanna dell'opponente alle spese. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 8 maggio 2002, sulla resistenza dell'appellata, dichiarava improcedibile l'appello, con condanna dell'appellante alle ulteriori spese, rilevando che ai sensi dell'art. 347 c.p.c., comma 2, l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellatale che nella fattispecie l'appellante, dopo aver ritirato il proprio fascicolo alla udienza di precisazione delle conclusioni, ometteva di ridepositarlo entro il termine utile previsto dagli artt. 169 e art. 111 disp. att. c.p.c., avendolo ridepositato l'ultimo giorno utile per il deposito della memoria di replicale cioè il 6 maggio 2002. Ricorre il IV con tre motivi;
non ha svolto difese controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 347 c.p.c., comma 2, artt. 348, 169 c.p.c., comma 2, art. 111 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che la sentenza era regolarmente inserita nel fascicolo all'atto della costituzione (cfr. indice).
Col secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 347 c.p.c., comma 2, art. 348, 169 c.p.c., comma 2, e art. 111 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, affermando che l'improcedibilità è stata dichiarata per la tardiva restituzione del fascicolo, facendone derivare l'inutilizzabilità della sentenza.
Col terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 347 c.p.c., comma 2, art. 348, 169 c.p.c., comma 2, art. 111 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che nel giudizio di appello il mancato deposito del fascicolo nel termine di cui all'art. 169 c.p.c., comma 2, non consente la dichiarazione di improcedibilità ma implica la definizione allo stato degli atti. Le tre censure, che, per la evidente connessione e per la identità delle norme denunziate, possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate. La sentenza impugnata, dopo aver dichiarato la improcedibilità dell'appello perché ai sensi dell'art. 347 c.p.c., comma 2, l'appellante, nel costituirsi, deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, afferma, a pagina sei, che il fascicolo era stato ridepositato soltanto l'ultimo giorno utile per la replica, in violazione degli artt. 169 c.p.c. e art. 111 disp. att. c.p.c., ed, a pagina sette, che il giudice poteva solo utilizzare gli atti contenuti nel fascicolo di ufficio ed in quello dell'altra parte (che tuttavia non aveva ridepositato tempestivamente il proprio fascicolo); dal che sembra desumersi che la sentenza in effetti era nel fascicolo ma non poteva essere utilizzata per il rideposito tardivo. Ma, è appena il caso di rilevare, che copia della sentenza doveva essere esistente nel fascicolo di ufficio.
L'art. 169 c.p.c., comma 2, prevede che la restituzione del fascicolo deve avvenire al più tardi al momento del deposito della conclusionale, ma non ne fa derivare l'improcedibilità dell'azione (Cass. 8 giugno 1982 n. 3466, 15 maggio 1987 n. 4479). L'improcedibilità dell'appello, per mancato deposito di copia della sentenza, non ricorre quando, al momento della decisione, se ne trovi comunque allegata agli atti una copia, non rilevando che il deposito sia intervenuto tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di decisione (Cass. 16 febbraio 2001 n. 2300, Cass. 29 gennaio 2003 n. 1302). Tra l'altro, l'improcedibilità non è più prevista dal nuovo art. 348 c.p.c.; ed anche sotto il vigore del vecchio art. 348 c.p.c. il giudice non avrebbe potuto dichiararla quando, come nel caso che ne occupa, al momento della decisione la sentenza era rinvenibile in entrambi i fascicoli (dell'appellante e dell'appellato).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Salerno anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2005