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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 12296 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ),nata a [...] Parte_1 C.F._1
l' 11/04/1975, e residente a [...] rappresentata e difesa, dall'avv. Avv. Simone Angelici (CF
), del foro di Bologna, con studio in Via San Vitale, 57 - C.F._2
40125 Bologna, presso il cui studio è elettivamente domiciliata parte attrice contro
C.F. ) CP_1 C.F._3
parte convenuta contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza del 20/02/2025;
pagina 1 di 4 - questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n.
12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 04/10/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del
Collegio;
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 02/09/2024 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_1
sposato con rito civile a Castiglione dei Pepoli (BO) in data 12/12/2020 ,
[...]
unione dalla quale non nascevano figli;
la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza e chiedeva venisse pronunciata la separazione con addebito al marito.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano notificati al resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143, 2 comma, c.p.c., stante la condizione di accertata irreperibilità.
All'udienza del 20/02/2025 il difensore della parte attrice, unica presente, dava atto di aver notificato l'ordinanza presidenziale alla controparte ex art. 143, comma 2, c.p.c., in ragione della perdurante condizione di irreperibilità del destinatario;
precisava le conclusioni, rinunciando alla domanda di addebito avanzata in ricorso, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
pagina 2 di 4 §
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, pur ritualmente notiziato del procedimento, non si è costituito.
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti da parte attrice, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale, anche tenuto conto della irreperibilità del convenuto.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nato in Parte_1 CP_1
TUNISIA il 06/07/1994 ).
Nulla sulle domande accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Nulla sulle spese attesa la natura istituzionale del procedimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
IR (FI) il 11/04/1975) e (nato in [...] il [...]) CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 12/12/2020 a Castiglione dei Pepoli, come risulta dall'atto n.6 – Parte I –, Anno 2020 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) ;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione de Pepoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data
26.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 3 di 4 dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4