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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente rel. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1634/2023 R.G. promossa da
e Studio Avv. Giovanni Parte_1 [...]
, Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Francesco Di Giovanni (cod. fisc.
fax n. 06 42014954, PEC C.F._1
) Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(cod. fisc. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(cod. fisc. )
[...] C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Morello (C.F.
; , C.F._4 Email_2
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
(cod. fisc. ), Controparte_3 C.F._5 difeso in proprio, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.
1451/2023 pubblicata il 22-8-2023
Conclusioni dell'appellante in via principale Parte_1
e Studio Avv.
[...] Controparte_4
:
[...]
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a) in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Treviso pronunziata tra le parti il 22 agosto 2023 (n. 1451/2023), rigettare le domande tutte proposte dagli attori e Controparte_1 CP_2 nei confronti dell'Avv. e dello Studio
[...] Parte_1
Avv. , perché infondate Controparte_4 sotto ogni profilo per i motivi esposti nell'atto di appello, e comunque, in subordine, nella non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità ascritta all'Avv. , contenere il Pt_1 risarcimento del danno nei limiti di quanto effettivamente addebitabile al medesimo e di quanto positivamente provato;
b) dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutti i motivi di appello incidentale proposti dagli appellati e Controparte_1 CP_2
nonché le istanze istruttorie dai medesimi formulate.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di difesa nel giudizio.
Conclusioni dell'appellato e appellante in via incidentale
: Controparte_3
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della decisione impugnata per l'incompetenza per territorio del Giudice che l'ha pronunciata essendo competente il Tribunale di Venezia per le ragioni esposte nelle difese prodotte;
Nel merito: in riforma della sentenza n. 1451/23 del Tribunale di Treviso respingere la domanda dei signori e per prescrizione, Controparte_1 Controparte_2 perché inammissibile ed infondata per le ragioni esposte nella comparsa di risposta e nelle memorie di primo grado. Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice per le ragioni esposte nella memoria 14.12.21, ferma la richiesta di deferire giuramento al Sig. sulla Controparte_1 circostanza sub. 2 della memoria 25.11.21.
Conclusioni degli appellati e appellanti in via incidentale
e : Controparte_1 Controparte_2
Nel merito: rigettarsi l'appello principale promosso dall'Avv.
e dallo Studio Avv. Parte_1 Controparte_4
. SPESE LEGALI - Condannarsi l'Avv.
[...] Parte_1
e lo Studio Avv. al Parte_1 Controparte_4 pagamento di tutte le spese legali, anticipazioni e compensi, del primo e del secondo grado di giudizio con rigetto di ogni diversa domanda. Ai sensi dell'art. 93 cpc, l'Avv. Aldo Morello dichiara di non aver riscosso dai signori e Controparte_1 Controparte_2 alcun onorario e chiede la condanna dell'Avv. e Parte_1 dello Studio Avv. Professionale al Controparte_4 pagamento direttamente in suo favore delle spese legali, oltre spese generali e oneri di legge, quale procuratore antistatario.
Nel merito in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Avv. per Parte_1
l'inesistenza e l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo nonché per l'invalidità della procura speciale, sia condannato l'Avv.
, al pagamento in favore dei sigg. e Parte_1 CP dell'importo di € 72.621,09, pari alla somma corrisposta CP_2 alla Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso per interessi e spese maturati a fronte della sentenza d'appello n. 2648/2014 e del D.I. n. 1555/2000 e non dovuti in forza della sentenza n. 32/2007 del
Tribunale di Treviso, al risarcimento del danno esistenziale in misura non inferiore ad € 50.000,00, o di altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia, nonché al pagamento, in favore del sig.
, della somma di € 23.440,00 pari al valore Controparte_1 dell'immobile espropriato oltre al danno esistenziale subito per la perdita dello stesso entro la misura sopra indicata, oltre interessi legali maturati e maturandi, e di ogni ulteriore somma che verrà corrisposta alla Controparte_5
sia condannato altresì, al
[...] risarcimento degli ulteriori danni subiti dai signori e CP fino alla differenza tra quanto dovuto alla Cassa Rurale CP_2 ed Artigiana di Treviso in forza della sentenza n. 2648/2014 della
Corte d'Appello e del D.I. n. 1555/2000 del Tribunale di Treviso e quanto dovuto in forza della sentenza n. 32/2007 del Tribunale di
Treviso che, allo stato, si quantifica nella somma di € 180.111,11
(alla data dell'11.10.2023, la somma capitale di € 61.719,74 ha prodotto interessi ultralegali per € 223.215,10 per un totale di €
284.934,84), o di altra maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- sia condannato l'Avv. al risarcimento Parte_1 dell'ulteriore danno subito dai sigg. e pari alle CP CP_2 spese legali liquidate con ordinanza n. 2588/2019 dalla Corte di
Cassazione, ordinanza portata in esecuzione con pignoramento presso terzi dal per un importo pari ad € Controparte_5
12.536,00, oltre alla tassa di registro, come da conteggio dell'Avv.
Manildo e ricevute di pagamento, oltre alla corrispondente tassa di registrazione dell'ordinanza della Cassazione;
-sia condannato lo
Studio Avv. , in persona Controparte_4 del legale rappresentante Avv. , in via esclusiva Parte_1
e/o in via concorrente con l'Avv. al pagamento Parte_1 della somma di € 14.550,68, pari all'importo delle spese legali corrisposte all'Avv. . Parte_1
Nel merito in via condizionata: Qualora sia richiesto un effettivo esborso da parte degli attori, accertata e dichiarata la responsabilità professionale dell'Avv. , condannarsi quest'ultimo Parte_1 al risarcimento del danno complessivamente subito dai sigg.
e con condanna al Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'importo di € 72.621,09, pari alla somma corrisposta alla Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso per interessi e spese, €
12.536,09 per spese legali a seguito di liquidazione con ordinanza della Corte di Cassazione e pignoramento presso terzi, oltre interessi legali maturati e maturandi, o di altra diversa maggior o minor somma, al rimborso delle anticipazioni di € 2.724,97 e della tassa di registrazione della sentenza di cassazione, e delle spese legali e di
CTU e di CTP di primo e secondo grado di giudizio, pari ad €
51.917,35,e delle ulteriori somme qualora versate, ed al risarcimento del danno esistenziale in misura non inferiore ad €
50.000,00, o di altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia, nonché al pagamento, in favore del sig. CP
, della somma di € 23.440,00 pari al valore dell'immobile
[...] espropriato oltre al danno esistenziale subito per la perdita dello stesso e per la sottrazione temporanea dell'altro immobile, entro la misura sopra indicata, oltre interessi legali maturati e maturandi, nonché condannarsi l'Avv. al pagamento delle Parte_1 ulteriori somme di cui i sigg. e Controparte_1 Controparte_2 risultano essere debitori nei confronti della Cassa Rurale ed
Artigiana, ora Controparte_5
in forza del decreto ingiuntivo n.
[...]
1555/2000, della sentenza d'appello n. 2648/2014 e dell'ordinanza
2588/2019 della Corte di Cassazione, fino all'estinzione dell'intero debito. (Alla data dell'11.10.2023, la somma capitale di € 61.719,74 ha prodotto interessi ultralegali per € 223.215,10 per un totale di €
284.934,84),
In via subordinata: -Qualora non venga accolta la richiesta di sentenza di condanna condizionata o di pagamento diretto, si fa fin d'ora riserva di agire in separata sede per la condanna dell'Avv.to al rimborso delle future somme che i sigg. Parte_1
e verseranno alla Cassa Controparte_1 Controparte_2
Rurale ed Artigiana di Treviso ora
[...]
in Controparte_5 esecuzione dei titoli indicati in premessa.
IN VIA INCIDENTALE: In via subordinata all'accoglimento dell'appello principale: Qualora sia accolto l'appello principale dell'Avv. : -Accertato che i sigg. Parte_1 Controparte_1
e nulla avrebbero dovuto corrispondere alla Cassa Controparte_2
Rurale ed Artigiana di Treviso a r.l., accertata la responsabilità professionale dell'Avv. , sia condannato al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dagli attori pari all'importo da questi ultimi dovuto alla Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso a r.l., ora
Controparte_5
in forza del d.i. n. 1555/2000 del Tribunale
[...] di Treviso, della sentenza n. 2648/2014 della Corte d'Appello di
Venezia e dell'ordinanza 2588/2019 della Corte di Cassazione che si quantifica nella somma di € 61.719,74 per capitale ed € 191.012,45 per interessi maturati alla data del 15.6.2020, oltre i successivi interessi maturandi al 14,50%, € 10.791,14 per spese liquidate dalla
Cassazione aumentate ad € 12.536,09 a seguito di pignoramento presso terzi, o di altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia, tra cui l'importo già corrisposto a titolo di interessi e spese di € 72.621,09; sia altresì condannato l'Avv. al Parte_1 rimborso delle anticipazioni sostenute dai sigg. Parte_3 pari ad € 2.724,97, oltre alla tassa di registrazione della sentenza di cassazione non ancora liquidata, delle spese legali e di CTU e di CTP di primo e secondo grado di giudizio, pari ad € 51.917,35, o di altra diversa maggiore o minor somma, al rimborso di eventuali ulteriori somme che verranno versate alla Controparte_5
ed al risarcimento del danno esistenziale in misura non
[...] inferiore ad € 50.000,00, o di altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia. Sia altresì condannato l'Avv. Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dal sig. per la Controparte_1 perdita del suo immobile, pari ad € 23.440,00 oltre al danno esistenziale subito per la perdita definitiva dello stesso e per la sottrazione temporanea dell'altro immobile, entro la misura sopra indicata. -Sia condannato lo Studio Avv.
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
Avv. , in via esclusiva e/o in via concorrente con Parte_1
l'Avv. al pagamento della somma di € 14.550,68, Parte_1 pari all'importo delle spese legali corrisposte all'Avv. Parte_1
.
[...]
In via condizionata: Qualora sia richiesto un effettivo esborso da parte dei sigg. e sia subordinata l'efficacia della CP CP_2 condanna dell'Avv. al pagamento delle ulteriori Parte_1 somme dovute dai sigg. e alla Cassa Rurale ed CP CP_2
Artigiana di Treviso ora Controparte_5
al versamento alla
[...] CP_5 Controparte_5 CP_5 di tali somme da parte dei sigg. e CP CP_2
IN VIA INCIDENTALE: In via subordinata all'accoglimento dell'appello principale: - accertata la responsabilità professionale esclusiva e/o concorrente dell'Avv. a seguito della Controparte_3 proposizione dell'appello per i motivi espressi, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o concorrente dell'Avv. Parte_1
per l'inesistenza e l'inammissibilità dell'opposizione al
[...] decreto ingiuntivo nonché per l'invalidità della procura speciale, siano condannati l'Avv. e l'Avv. , Controparte_3 Parte_1 ciascuno in via esclusiva o, in caso di concorso, in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità che verranno accertati, al pagamento in favore dei sigg. e dell'importo di CP CP_2
€ 72.621,09, pari alla somma corrisposta alla Cassa Rurale ed
Artigiana di Treviso per interessi e spese maturati a fronte della sentenza d'appello n. 2648/2014 e del D.I. n. 1555/2000 e non dovuti in forza della sentenza n. 32/2007 del Tribunale di Treviso,
l'Avv. al rimborso delle anticipazioni e delle spese legali del CP_3 secondo grado di giudizio, pari ad € 11.395,37, al risarcimento del danno esistenziale in misura non inferiore ad € 50.000,00, o di altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia, nonché al pagamento, in favore del sig. , della somma di € Controparte_1
23.440,00 pari al valore dell'immobile espropriato oltre al danno esistenziale subito per la perdita dello stesso entro la misura sopra indicata, oltre interessi legali maturati e maturandi, e di ogni ulteriore somma che verrà corrisposta alla
[...]
Controparte_5 siano condannati altresì, ciascuno in via esclusiva o in caso di concorso in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità che verranno accertati, al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori fino alla differenza tra quanto dovuto alla Cassa Rurale ed
Artigiana di Treviso in forza della sentenza della Corte d'Appello e del D.I. n. 1555/2000 del Tribunale di Treviso e quanto dovuto in forza della sentenza n. 32/2007 del Tribunale di Treviso che, allo stato, si quantifica nella somma di € 180.111,11 o di altra maggiore o minore che risulterà di giustizia;
In via condizionata: Qualora sia richiesto un effettivo esborso da parte dei signori e sia subordinata l'efficacia CP CP_2 della condanna dell'Avv. e dell'Avv. Controparte_3 Parte_1
al pagamento delle ulteriori somme dovute dai sigg.
[...] e alla Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso ora CP CP_2
Controparte_5 [...]
al versamento di tali somme. Controparte_5
In via ulteriormente subordinata: Qualora non venga accolta la richiesta di sentenza di condanna condizionata, si fa fin d'ora riserva di agire in separata sede per la condanna degli Avv.ti Parte_1
e al rimborso delle future somme che i
[...] Controparte_3 sigg. e verseranno alla Cassa Controparte_1 Controparte_2
Rurale ed Artigiana di Treviso ora
[...]
in Controparte_5 esecuzione dei titoli indicati in premessa.
In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Avv. per violazione dell'art. 342 cpc. In via CP_3 preliminare: rigettarsi l'appello in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale per essere competente il Giudice adito
(Tribunale di Treviso) a conoscere delle domande anche nei confronti dell'Avv. ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; confermarsi la CP_3 sentenza di primo grado. Nel merito: rigettarsi l'appello in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata dall'Avv. ed alla CP_3 infondatezza nel merito delle domande dei signori e CP
In via istruttoria: rigettarsi la richiesta di deferire il CP_2 giuramento decisorio al sig. . In ogni caso: Controparte_1 condannarsi l'Avv. alla rifusione di entrambi i gradi di CP_3 giudizio. DISTRAZIONE DELLE SPESE LEGALI: Ai sensi dell'art. 93 cpc, l'Avv. Aldo Morello dichiara di non aver riscosso dai signori e alcun onorario e chiede la Controparte_1 Controparte_2 condanna dell'Avv. al pagamento direttamente in Controparte_3 suo favore delle spese legali, oltre spese generali e oneri di legge, quale procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che i signori e , dopo aver versato Controparte_1 Controparte_2 negli anni 2008 e 2009 la somma di € 72.831,00 ed estinto la procedura esecutiva immobiliare n. 77/2008 a carico del sig.
, avevano esaurito ogni loro risparmio”; 2) “Vero Controparte_1 che i signori e venuti a conoscenza del CP CP_2 contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Venezia nel dicembre 2014, che li ha condannati al pagamento di somme che non riusciranno mai a pagare, cadevano in uno stato di ansia, di tristezza e di depressione ”; 3) “Vero che per molti mesi dopo la sentenza, i signori e di notte hanno sofferto di CP CP_2 insonnia e di giorno il sig. non è più uscito con gli amici, CP mentre la sig.ra ha rifiutato anche gli inviti ad uscire della CP_2 figlia”; 4) “Vero che la signora , ricevuta la notifica Controparte_2 del pignoramento dello stipendio presso l'Azienda nella primavera
2021 cadeva in grave sconforto e per la vergogna non voleva più andare a lavorare, né uscire di casa”; 5) “Vero che il 5.11.2015 il sig. è dovuto ricorrere ad un finanziamento con Controparte_1 la cessione del quinto della pensione per far fronte a cure dentali e per restituire un prestito ricevuto da un amico, come da doc. 48 che si esibisce al teste”; 6) “Vero che successivamente, su iniziativa della Cassamarca, gli veniva pignorata la pensione come da doc. 32 che si esibisce al teste”; 7) “Vero che nel 2020, a seguito della seconda procedura esecutiva immobiliare promossa dalla
Centromarca ex Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso (R.G. 77/2016
Esec Imm.), il sig. ha perso la proprietà Controparte_1 dell'immobile mappale 355, confinante con l'abitazione in cui vive”;
8) “Vero che subito dopo la vendita all'asta del terreno posto a fianco dell'abitazione, al signor veniva ordinato di Controparte_1 rimuovere i veicoli, gli attrezzi e materiale vario”, come da doc. 49 che si esibisce al teste”; 9) “Vero che il sig. e la sig.a CP
prima dell'espropriazione, erano soliti parcheggiare le CP_2 automobili sul mappale 355, ovvero sul cortile e nei ricoveri a fianco dell'abitazione (doc. 46)”; 10) “Vero che ora sono privi di spazio per parcheggiare le vetture”; 11) “Vero che il sig. , Controparte_1 ex artigiano-carpentiere ora in pensione, prima dell'espropriazione, era solito trascorrere il suo tempo libero nei manufatti insistenti sul mappale 355, a svolgere lavori di bricolage quali saldare, tagliare il ferro, aggiustare e costruire oggetti per uso personale;
12) “Vero che i manufatti presenti sul mappale 355 venivano utilizzati dal sig.
anche come magazzino e deposito di beni e attrezzi da CP lavoro”; 13) “Vero che il sig. ha subito il Controparte_1 pignoramento anche di un terreno agricolo, ricevuto in dono dai genitori e che veniva regolarmente coltivato, e per quattro anni non ne ha avuto la disponibilità”; 14) “Vero che alla restituzione, il terreno era incolto e pieno di erbacce”; 15) “Vero che i signori e sono proprietari di una unica vettura, una CP CP_2
BMW targata 320296KMDB, che possiedono da oltre venti anni, che si esibisce al teste”. Si indicano a teste: 1) , res.te Testimone_1 ad Istrana (Tv) 31036, Via Monte Grappa 19/B; 2) Tes_2
, Via Monte Grappa 19/B, 31036 Istrana (Tv); 3)
[...] Tes_3
, Via Fornace 10, 30027 San Donà di Piave (Ve).
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. e l'Avv. , allegandone la Parte_1 Controparte_3 responsabilità professionale per errori compiuti nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato nei confronti di
Cassa Rurale e Artigiana di Treviso, con il patrocinio dell'Avv.
avanti al Tribunale di Treviso, proseguito col Parte_1 patrocinio dell'Avv. anche in appello e conclusosi Controparte_3 in Cassazione con esito sfavorevole per gli opponenti. Gli attori convenivano in giudizio anche lo Studio Avv. Parte_1 ai fini della restituzione di quanto versato Controparte_4 per compenso professionale. I convenuti si costituivano con distinte comparse chiedendo respingersi le domande attoree e l'Avv. CP_3 eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e in via preliminare di merito la prescrizione del credito azionato.
2. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, così ricostruiva la vicenda processuale oggetto del contendere: “I signori CP
e , con il patrocinio dell'Avv.to
[...] Controparte_2 Parte_1
, proponevano opposizione al decreto immediatamente
[...] esecutivo con il quale il Tribunale di Treviso aveva loro ingiunto il pagamento di lire 86.539.507 (euro 44.639,82) e di lire 32.966.785
(euro 17.025,92) in favore della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso per scoperto relativo a due conti correnti – oltre interessi e spese della procedura. Gli opponenti eccepivano la pretesa di interessi non dovuti;
eccepivano inoltre che le somme addebitate dalla banca derivavano in parte da investimenti finanziari ad alto rischio che avevano portato ad ingenti perdite e che ciò era dovuto al comportamento imprudente della banca, la quale si era inoltre comportata in mala fede e con abuso di posizione dominante. Previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletata C.T.U. contabile, il giudice di primo grado aveva rideterminato il debito dei signori e Controparte_1 CP_2 in euro 39.888,48 + euro 9.128,44 previa eliminazione
[...] delle annotazioni relative a interessi non dovuti applicati dalla banca;
aveva invece respinto le altre doglianze attoree. Il giudice di primo grado aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di inesistenza dell'opposizione sollevata dalla banca per essere stato il giudizio di opposizione introdotto prima che fosse notificato il decreto ingiuntivo. I signori e , Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv.to , impugnavano la Controparte_3 sentenza avanti alla Corte d'Appello di Venezia, la quale accoglieva
l'eccezione di inesistenza dell'opposizione riproposta dalla banca.
Avverso tale sentenza, col patrocinio dell'Avv.to , i Parte_1 signori e proponevano ricorso Controparte_1 Controparte_2 per Cassazione, dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale”. Il Tribunale riteneva non conformi a diligenza entrambe le condotte addebitate dagli attori all'Avv. , per Pt_1 avere egli proposto un'opposizione al decreto ingiuntivo inesistente, perché proposta prima della notificazione del decreto ingiuntivo, nonché per aver proposto un ricorso per Cassazione inammissibile per mancanza della necessaria procura, rilevava che nessuna incidenza causale sui pregiudizi lamentati aveva avuto l'inammissibile proposizione del ricorso per cassazione, mentre doveva riconoscersi quella relativa al primo addebito di responsabilità professionale. Secondo il Tribunale, l'esito favorevole del primo giudizio, in punto di inesistenza dell'opposizione e di rigetto della relativa eccezione sollevata dalla banca, non era di per sé indice di un contrasto giurisprudenziale e in ogni caso prudenza avrebbe dovuto consigliare all'avvocato di proporre altra Pt_1 opposizione, una volta ricevuta la notificazione del decreto ingiuntivo. La situazione di fatto o giuridica posta all'attenzione del professionista non richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, poiché si trattava dell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dalla banca con conseguente iscrizione di ipoteca, a fronte del quale poteva essere chiesta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Pertanto la consapevolezza della anomala iniziativa consigliava, anzi imponeva, di presentare comunque una regolare opposizione, per il caso in cui la prima fosse stata valutata inammissibile/inesistente.
Il Tribunale prosegue affermando: “La inesistenza dell'opposizione
(dovuta all'errore dell'avvocato , essendo intervenuto Pt_1 l'avv.to solo in un momento successivo), con conseguente CP_3 definitività del decreto ingiuntivo, ha comportato per i signori
e un danno pari al mancato Controparte_1 Controparte_2 risultato utile conseguibile con l'opposizione, e cioè il vedere rideterminato il debito come – di fatto inutilmente – verificato dal primo giudice, con l'eliminazione di interessi pretesi dalla banca ma non dovuti. Il danno è pari dunque alla differenza tra quanto i debitori hanno dovuto pagare in forza del decreto ingiuntivo e quanto di meno avrebbero dovuto pagare a seguito dell'opposizione in caso di accoglimento più che probabile della stessa – quanto agli interessi non dovuti. Le altre doglianze svolte in giudizio dagli attori, invece, aventi ad oggetto la mala fede della banca e l'abuso di posizione dominante, e quelle relative agli investimenti speculativi, con ogni probabilità non sarebbero state accolte, per le condivisibili ragioni che si leggono nella sentenza del Tribunale e per la genericità degli argomenti svolti in citazione (peraltro le doglianze espresse in citazione non sono neppure qui sorrette da documentazione che possa far valutare come probabile l'accoglimento delle domande degli allora opponenti)”. Invece il Tribunale negava ogni incidenza causale all'evidente errore – ammesso dallo stesso avv. - Pt_1 consistito nel presentare ricorso per cassazione senza la necessaria procura, e ciò in quanto non sarebbe mutato l'esito della lite per i signori e . Quanto alla Controparte_1 Controparte_2 condotta professionale dell'avv. , che aveva proposto appello CP_3 avverso la sentenza del Tribunale n.40/2007, benché fosse di accoglimento – seppur parziale – dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, secondo il Tribunale “il proporre un inutile appello (inutile perché comunque la riconvenzionale degli opponenti con ogni probabilità non sarebbe stata accolta) non fece altro che riaprire la questione della esistenza o meno dell'opposizione. Il che, tuttavia, non elimina la responsabilità dell'Avv.to per avere commesso l'errore iniziale in sede di Pt_1 presentazione dell'opposizione, errore senza il quale non si sarebbe verificato alcun danno per gli odierni attori. Va poi evidenziato che gli attori hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti dell'Avv.to solo in via subordinata, per il caso di mancato CP_3 accoglimento della domanda avanzata nei confronti dell'Avv.to
; pertanto l'accoglimento della domanda di danni nei Pt_1 confronti dell'uno esclude che si condanni l'altro (ad eccezione della condanna alla restituzione del costo della inutile e dannosa causa di appello). Se correttamente instaurata, l'opposizione sarebbe stata dunque accolta, quanto alle doglianze relative ai maggiori interessi pretesi dalla banca, e i signori e Controparte_1 CP_2 sarebbero stati condannati a pagare la somma di euro
[...]
49.016,92 (comprensiva degli interessi legali alla data del ricorso: non era stato pattuito l'interesse passivo, come verificato dalla C.T.U espletata nel giudizio di primo grado)”. Il Tribunale, pertanto, quantificava il danno patrimoniale subito dagli attori, ritenuto ascrivibile alla condotta dell'avv. , in euro 12.702,82, Pt_1 somma pari alla differenza tra i 61.719,74 e i 49.016,92 euro, considerato che gli attori avevano dovuto pagare il maggior importo suindicato (euro 61.719,74). Il Tribunale riteneva che quanto pagato o da pagare per interessi (maggiori di quanto sarebbe stato se proposta rituale opposizione) non costituisse danno risarcibile, poiché anche in ipotesi di opposizione ritualmente proposta, ma non sorretta da fumus (nel ricorso per decreto ingiuntivo la banca menzionava i piani di rientro proposti dai clienti e non rispettati),
l'esecuzione provvisoria non sarebbe stata sospesa e riteneva altresì irrilevanti ai fini del decidere le successive vicende relative all' esecuzione immobiliare, nonché insussistenti i presupposti per il riconoscimento del “danno esistenziale”. Inoltre il Tribunale condannava l'avv. e il suo studio a rimborsare i costi Pt_1 inutilmente sostenuti dagli odierni attori nell'iter giudiziario in esame, in relazione all'attività professionale svolta dall'avv. Pt_1
(euro 2.779,71 per anticipazioni – come indicate e calcolate da parte attrice;
-euro 1.018,87 liquidati per spese e onorario nel decreto ingiuntivo;
- euro 6.812,32 per spesa di CTU ed euro 5.086,73 per spesa di CTP;
-euro 14.550,68 quale compenso per il giudizio di primo grado;
-euro 7.200 oltre accessori;
oltre doppio contributo unificato come da ordinanza della Cassazione). Circa la posizione dell'avv. , il Tribunale disattendeva le preliminari eccezioni CP_3 di incompetenza per territorio, per non essere stata l'eccezione svolta con riferimento a tutti i possibili criteri, e di prescrizione, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale con termine di prescrizione decennale;
condannava l'avv. a rimborsare CP_3 agli attori i costi inutilmente sostenuti dagli stessi con riferimento alla causa di appello (-contributo unificato e bollo pari ad euro
725,50; - compenso pagato al professionista pari ad euro
10.669,87). Infine il primo Giudice condannava in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
3. L'Avv. Giovani Bonotto ha impugnato la suddetta sentenza formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Gli appellati e e l'appellato Avv. CP CP_2 CP_3
, nel costituirsi con separate comparse, hanno chiesto il
[...] rigetto dell'appello principale e hanno proposto appello incidentale formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4. La causa, dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata dall'appellante principale, è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale avv. , con i motivi Parte_1 primo e secondo, deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la sua responsabilità professionale, atteso che la questione dell'inammissibilità della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo prima della notifica di detto decreto era controvertibile, come da orientamenti dottrinali che richiama, ed era stata espressamente decisa dalla Cassazione solo con la pronuncia n.6059/2012, successiva alla sentenza di primo grado. Ad avviso dell'appellante principale non può ravvisarsi una colpa, e tanto meno la colpa grave richiesta dall'art. 2236 cod. civ., nell'iniziativa, imposta dalle circostanze (il rischio di iscrizione ipotecaria), di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo prima ancora della notificazione del provvedimento monitorio, giacché tale scelta non poteva qualificarsi, in mancanza di alcun chiaro indirizzo nella giurisprudenza dell'epoca, come palesemente erronea ed inattendibile, tanto che lo stesso Tribunale la ritenne conforme a diritto. Inoltre, benché la scelta di notificare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo fosse imputabile all'odierno appellante principale, ricadeva sull'avv. la responsabilità di CP_3 avere impugnato la sentenza di primo grado ed in tal modo di aver consentito alla di riproporre, in via incidentale, l'eccezione di CP_5 inesistenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo. L'avv. CP_3 neppure aveva dato giusto rilievo in grado di appello alla circostanza che l'avv. aveva notificato l'atto di citazione in opposizione Pt_1
a decreto ingiuntivo anche alla presso la sua sede, al fine di CP_5 conservare comunque utilità all'atto di citazione qualora non fosse stato ritenuto idoneo ad introdurre validamente un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
inoltre la Corte d'Appello avrebbe potuto rilevare d'ufficio che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato anche alla Banca e l'avv.
avrebbe dovuto impugnare la sentenza d'appello per CP_3 revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante principale, solo la condotta dell'avv. aveva determinato i CP_3 danni lamentati dai clienti, poiché l'esito del processo civile di primo grado, conclusosi con la sentenza del 2007, era stato totalmente favorevole ai patrocinati, sicché gli errori professionali addebitatigli non avevano avuto alcuna incidenza causale. Con il terzo motivo
l'appellante principale censura la quantificazione del danno e rileva che, secondo il Tribunale, esso sarebbe consistito nell'aver dovuto pagare la differenza, pari a €12.702,82 euro, tra l'importo risultante dal decreto ingiuntivo e quello del credito vantabile dalla banca secondo la sentenza di primo grado, nonché sarebbe consistito nei
“costi inutilmente sostenuti dagli odierni attori nell'iter giudiziario in esame, attribuibili all'Avv. ”, così come elencati a pag. 23 Pt_1 della motivazione della sentenza appellata. Ad avviso dell'avv.
, il “danno” sopra indicato era dipeso dalla proposizione di Pt_1 un appello infondato ben dopo la cessazione del rapporto professionale con lo stesso, pur nella consapevolezza del rischio derivante dalle modalità con le quali era stato opposto il decreto ingiuntivo. Deduce che il Tribunale era incorso anche in un vizio di ultra petizione, addebitando all' la Controparte_4 rifusione di costi diversi da quelli relativi “all'importo delle spese legali corrisposte” (unica voce che riguarda l' CP_4
alla stregua della domanda). In particolare l'importo
[...] di “euro 2.779,71 per anticipazioni – come indicate e calcolate da parte attrice” discendeva da una mera allegazione, sfornita di prova;
l'importo di “euro 1.018,87 liquidati per spese e onorario nel decreto ingiuntivo” è l'unica voce che potrebbe addebitarsi all'avv. Pt_1 se fosse realmente sussistente l'errore professionale, che si assume invece insussistente;
l'importo di “euro 6.812,32 per spesa di CTU ed euro 5.086,73 per spesa di CTP” certamente non era dovuto, poiché, come ritenuto dal Tribunale, l'appello era infondato nel merito e i clienti avrebbero dovuto sopportare le spese di giudizio per entrambi i gradi anche nel caso in cui l'opposizione fosse stata proposta in modo rituale;
infine l'importo di “euro 14.550,68 quale compenso per il giudizio di primo grado” parimenti non era dovuto, in quanto l'importo corrisposto all'avv. per la difesa nel Pt_1 giudizio non era affatto quello indicato, ma corrispondeva a quello delle tre fatture (doc. 10 prodotto in primo grado) a suo tempo emesse, mentre l'ultimo importo pure indicato dagli attori (di €
11.192,22) è quello di un preavviso che mai era stato pagato dai clienti, come risulta dalla lettera del 4 dicembre 2003 (doc. 3 prodotto in primo grado). Neppure, ad avviso dell'appellante principale era dovuto l'importo di “euro 7.200 oltre accessori, oltre doppio contributo unificato come da ordinanza della Cassazione” in quanto riguardante la spesa per un ricorso il cui esito lo stesso
Tribunale reputava “irrilevante”, dal momento che “comunque non sarebbe mutato l'esito del giudizio per i signori e Controparte_1
”. Controparte_2
2. L' avv. propone appello incidentale dolendosi del CP_3 rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale da egli sollevata in primo grado. Rileva che i professionisti convenuti hanno svolto le loro attività in termini autonomi e distinti, pur occupandosi, in momenti diversi, del medesimo contenzioso dei coniugi nei CP confronti della che aveva agito nei loro confronti per il CP_5 recupero di crediti in sofferenza. Deduce l'avv. di essersi CP_3 occupato della sola impugnazione della sentenza del Tribunale di
Treviso, appunto avanti alla Corte Veneta. Era, pertanto, fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, perché l'odierno suddetto appellante incidentale avrebbe dovuto essere convenuto avanti al
Tribunale di Venezia, suo luogo di residenza e ove era ubicato il suo studio professionale. Circa il merito della lite, rileva che non sussiste il profilo di responsabilità professionale che i gli
CP contestano, circa la mancata informazione sui rischi dell'appello e rimarca che tale rilievo è smentito dal documento 10. A fronte della contestazione del , deduce che sull'effettivo invio di quella
CP comunicazione è stata fatta riserva di deferire giuramento allo stesso . Inoltre espone che proprio dal comportamento
CP successivo dei , in particolare dalla loro scelta di ricorrere
CP in Cassazione, è dato desumere implicitamente il fatto che gli stessi erano perfettamente informati, coscienti e consapevoli del possibile esito negativo della causa trattata davanti alla Corte Lagunare.
Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che l'azione dei era prescritta in quanto l'incarico professionale CP era stato conferito all'avv. ancora nel Dicembre del 2003 e CP_3 la prima richiesta risarcitoria 26.4.17 (cfr. doc. 29 ) era CP intervenuta a prescrizione già maturata, in quanto la sentenza del
Tribunale di Treviso era stata pubblicata nel Gennaio del 2007.
Infine l'avv. lamenta il difetto di prova del quantum dei CP_3 danni che i consorti assumono di aver subito, poiché era CP del tutto ipotetico il rischio di appello incidentale della stante CP_5 la scelta dei clienti di impugnare la sentenza della Corte Veneta
“perché, evidentemente, non intendevano accettare il verdetto del
Tribunale di Treviso” e la avrebbe, comunque, censurato la CP_5 sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva – a differenza della
Corte Veneta – ritenuto ammissibile l'opposizione, anche se il decreto ingiuntivo non era stato ancora stato notificato ai debitori.
Circa il pagamento dei suoi compensi, deduce l'avv. che i CP_3 clienti avevano pagato spontaneamente e senza riserva le competenze maturate per le attività oggetto di causa benché fossero stati raggiunti dalla citazione 8.6.17 (cfr. doc. 16 ). CP
3. I coniugi , con l'appello incidentale, formulato CP anche in via condizionata e/o subordinata, denunciano: i) con il primo motivo l'erronea ricostruzione e valutazione dei fatti e l'errata quantificazione del danno, per avere il Tribunale riconosciuto il danno limitatamente alla differenza tra la somma capitale rideterminata nel giudizio di primo grado R.G. 6369/2000 a seguito della CTU, con l'eliminazione degli interessi anatocistici, e la somma capitale di cui al Decreto ingiuntivo 1555/2000, mentre il danno economico maggiormente subito da e è derivato CP CP_2 dall'applicazione degli interessi al 14,50% annui sulle somme di cui al decreto ingiuntivo all'esito della C.T.U.; all'esito della sentenza di primo grado, l'importo dovuto dai signori e alla CP CP_2
Cassa Rurale ed Artigiana ammontava ad € 67.605,47 (di cui €
49.016,92 per capitale, € 9560,56 per interessi legali, € 8358,00 per spese legali e ctu), come da conteggio dell'Avv. Manildo (Cassa
Rurale ed Artigiana di Treviso) (doc. 39); successivamente alla sentenza di primo grado, gli odierni appellanti incidentali avevano pagato spontaneamente alla Cassa Rurale ed Artigiana, in data
2.11.2007, l'importo di € 30.000,00 (doc. 20), nonché a seguito di procedura esecutiva immobiliare, avevano versato ulteriori somme e alla data di marzo 2009 avevano versato alla Cassa Rurale ed
Artigiana la somma complessiva di € 72.621,09 ed estinto totalmente il debito con la Cassa Rurale ed Artigiana dovuto in forza della sentenza di primo grado (doc. 20; doc. 40 e doc. 41); invece a seguito della sentenza d'appello 2648/2014 del 24.11.2014, le somme dovute erano quelle di cui al decreto ingiuntivo 1555/2000, ossia l'importo in linea capitale con gli interessi ad un tasso debitorio del 14,50% dal 3 ottobre 2000 al saldo, maggiorato delle spese legali del doppio grado di giudizio, sicché, come da atto di precetto in rinnovazione 25 novembre 2015 (doc. 14), l'importo versato dai signori e di € 68.210,86 aveva coperto CP CP_2 unicamente una parte degli interessi al 14,50% maturati dal 3 ottobre 2000; lamentano che il Tribunale, pur affermando la responsabilità professionale dell'Avv. ai sensi Parte_1 dell'art. 1176 c.c., non abbia correttamente applicato l'art. 1218
c.c., che prevede l'obbligo di risarcimento dei danni causati per non aver diligentemente adempiuto le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale, né abbia correttamente applicato l'art. 1223 c.c., che prevede che il risarcimento si deve estendere a tutti i danni conseguenza diretta dell'inadempimento, né, infine, abbia applicato i principi di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento va imputato prima agli interessi, alle spese e per ultimo al capitale;
di conseguenza lamentano il Tribunale non si sia avveduto che tutto quanto versato alla Banca dai signori e aveva CP CP_2 coperto solo una parte degli interessi non dovuti e non abbia correttamente valutato l'incidenza degli interessi convenzionali, argomentando, sul punto, in ordine a un profilo di nessun rilievo, ossia sulla sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo assunta come non concedibile per mancanza di fumus dell'opposizione; ii) con il secondo motivo l'errata quantificazione del danno in ordine alle spese liquidate dalla Cassazione, in quanto i costi inutilmente sostenuti nell'iter giudiziario avrebbero dovuto comprendere anche tutte le spese per le procedure esecutive da essi subite (pignoramento della pensione del Barbisan e dello stipendio della come da documentazione in atti - docc. 32, 33, CP_2
53,53); anche in questo caso, il Tribunale, pur affermando la responsabilità professionale dell'Avv. ai sensi Parte_1 dell'art. 1176 c.c., non ha correttamente applicato l'art. 1218 c.c., che prevede l'obbligo di risarcimento dei danni causati per non aver diligentemente adempiuto le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale, né ha correttamente applicato l'art. 1223
c.c., che prevede che il risarcimento si deve estendere a tutti i danni conseguenza diretta dell'inadempimento, dunque comprese le spese per le procedure esecutive subite;
iii) con il terzo motivo il mancato riconoscimento del danno esistenziale, quantificato in euro
50.000,00; deducono di essere rimasti “prigionieri” di un debito, sorto per gli errori professionali per cui è causa, che non saranno mai in condizione di pagare;
espongono che l'esito del giudizio ha gravemente modificato le loro condizioni di vita, sia perché sono rimasti spogliati di ogni loro avere, sia perché sono in balia di iniziative giudiziarie di recupero del credito da parte della Cassa
Rurale ed Artigiana di Treviso ora , Controparte_5 ciò comportando un continuo stress emotivo, una mancanza di serenità, una alterazione delle normali abitudini di vita ed una conseguente lesione del diritto alla qualità della vita tutelato dall'art. 2 della Cost.; iv) con il quarto motivo l'omessa pronuncia sulla loro domanda di condanna “in futuro”; rimarcano che, in forza della sentenza n. 2648/2014 della Corte d'Appello di Venezia e del decreto ingiuntivo n. 1555/2000, alla data dell'11.10.2023, la somma capitale di € 61.719,74 ha prodotto interessi ultra legali (al tasso del
14,5%) per € 223.215,10; il versamento di € 72.621,09 e l'espropriazione dell'immobile del del valore di € 23.440,00 CP hanno estinto solo una parte del debito per interessi ultralegali e spese che i signori e hanno nei confronti della CP CP_2
Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso, che in qualsiasi momento la
Banca potrà agire per recuperare le restanti somme dovute;
espongono di aver chiesto al Tribunale, che non si era pronunciato al riguardo, una condanna dell'avv. alla rifusione Parte_1 di tutti i maggiori importi non dovuti dai deducenti alla Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso, ovvero dovuti a seguito degli errori professionali dell'avv. , precisando che tale Parte_1 domanda di condanna era condizionata all'effettivo ulteriore esborso da parte dei deducenti delle somme ancora dovute in forza del Decreto ingiuntivo n. 1555/2000 e della sentenza della Corte
d'Appello n. 2648/2014; denunciano il vizio ex art.112 c.p.c., poiché il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di condanna condizionata;
v) con il quinto motivo, proposto condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, la responsabilità dell'avv. per avere determinato il mancato Pt_1 accoglimento delle domande nel merito in grado d'appello; deducono, per l'ipotesi di ritenuta insussistenza di responsabilità professionale dell'avv. in ordine alla questione Pt_1 dell'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che, all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che aveva ritenuto assorbente la questione sollevata dalla Banca della irritualità dell'opposizione proposta, le domande nel merito svolte dall'avv. , e poi riproposte dall'avv. Parte_1 CP_3 nell'atto di appello, per far accertare che nulla era dovuto dai signori e nei confronti della Cassa Rurale ed Artigiana CP CP_2 di Treviso, non erano state nemmeno prese in considerazione;
in tal modo, secondo i coniugi , si è realizzata una violazione del CP loro diritto di difesa, per non aver potuto sottoporre le loro domande nel merito al Giudice di secondo grado;
rimarcano che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, sulla Banca incombe l'onere di dimostrare di aver fornito la corretta informazione in caso di operazioni speculative ad alto rischio, quali assumono essere state quelle oggetto dell'altro processo, in base alle argomentazioni svolte dall'avv. nell'atto di appello R.G. 1149/2007, da ciò CP_3 conseguendo l'invalidità dei contratti di pura speculazione e l'insussistenza del credito azionato monitoriamente dalla Banca;
l'eccezione concernente la mancata informazione e anche la revoca in mala fede delle aperture di credito, unitamente al fatto che le operazioni erano state effettuate da un dipendente accusato di gravi irregolarità e poi licenziato dalla se coltivata in appello, CP_5 avrebbe pertanto avuto una elevata probabilità di essere accolta;
vi) con il sesto motivo, formulato in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, per l'ipotesi in cui venga accolta in tutto o in parte l'impugnazione dell'avv. , l'errata statuizione in ordine alla Parte_1 responsabilità dell'avv. , limitatamente Controparte_3 riconosciuta dal Tribunale, ossia solo per avere egli promosso un inutile appello ed averlo perciò condannato solo “alla rifusione, in favore degli attori e , dei costi Controparte_1 Controparte_2 sostenuti in riferimento alla causa di secondo grado, come elencati in motivazione;
oltre interessi come per legge” (pag. 25 della sentenza impugnata); rimarcano che l'avv. aveva CP_3 presentato appello avverso la sentenza n. 32/2007 del Tribunale di
Treviso senza illustrare ed informare i coniugi dei rischi CP della suddetta impugnazione;
alla data del 3 maggio 2007, data di notifica dell'appello, l'importo complessivo da versare in forza della sentenza di primo grado era pari ad € 57.967,56 ( 39.888,48 + int. leg. € 7.283,75 + 9128,44 + int. leg. 1666,89), mentre alla stessa data, in forza del decreto ingiuntivo, l'importo sarebbe stato pari ad
€ 120.589,39 ( 44.693,82 + int. al 14,5% € 42.629,95 + 17.025,92
+ int. al 14,5% € 16.239,70);l'avv. , mettendo a confronto CP_3 quanto i signori e dovevano pagare all'esito CP CP_2 della sentenza di primo grado e quanto avrebbero potuto pagare qualora il decreto ingiuntivo “ritornasse in vita”, a fronte delle norme di diritto e dei principi già espressi in giurisprudenza, avrebbe dovuto valutare la rischiosità del giudizio di appello e, di conseguenza, consigliare i sigg. e di non CP CP_2 impugnare la sentenza del Tribunale di Treviso;
chiedono, pertanto, la condanna dell'Avv. come indicato nelle Controparte_3 conclusioni. 4. Procedendo allo scrutinio delle questioni oggetto di gravame, occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale dell'avv. , sollevata dagli appellanti CP_3 incidentali e e le eccezioni di incompetenza CP CP_2 territoriale e di prescrizione sollevate dall'avv. . CP_3
4.1. L'appello incidentale proposto da quest'ultima parte non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c. in quanto le censure ivi espresse sono sufficientemente chiare e specifiche, e in particolare sono sufficientemente individuati i capi della sentenza impugnati e le ragioni di doglianza, di natura processuale e concernenti una questione preliminare di merito (prescrizione del diritto risarcitorio azionato).
4.2. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv.
è manifestamente infondata, stante il disposto dell'art. 33 CP_3
c.p.c., che consente la deroga alla competenza territoriale di cui all'art.18 c.p.c. per realizzare il simultaneus processus tra più cause intercorrenti tra soggetti diversi che siano connesse per l'oggetto o per il titolo.
Nella fattispecie in esame, come diffusamente infra si dirà, le azioni risarcitorie proposte nei confronti dei due avvocati non sono affatto autonome e indipendenti, poiché, invece, sussiste indubbio collegamento causale tra le condotte e le responsabilità professionali di ciascuno, il cui accertamento è stato chiesto dagli originari attori in principalità nei confronti dell'avv. e in subordine anche Pt_1 nei confronti dell'avv. , con domanda, in ipotesi di accertata CP_3 responsabilità concorrente, di condanna degli stessi in proporzione dei rispettivi “gradi di responsabilità”.
4.3. Ugualmente manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio azionato. Occorre premettere che, come chiaramente esplicitato nella sentenza ora impugnata e non specificamente censurato con l'appello incidentale dall' avv. , CP_3 il termine di prescrizione è decennale ai sensi dell'art.2946 c.c., in quanto la responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente deve qualificarsi quale contrattuale ex art. 1218 c.c.. Peraltro, la
Cassazione ha precisato che, in tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio (cfr. da ultimo Cass. 6947/2024; Cass.8872/2021).
Nella specie, la prima richiesta risarcitoria, secondo quanto allegato dall'avv. , risale al 26.4.2017 e non è affatto intervenuta a CP_3 prescrizione già maturata, poiché, come di seguito si illustrerà, la effettiva verificazione del danno risarcibile non può farsi risalire alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Treviso n.
40/2007 (10 gennaio 2007), impugnata dall'avv. , ma alla CP_3 data della pubblicazione della sentenza della Corte d'appello di
Venezia n.2648/2014 (24 novembre 2014).
5. Passando allo scrutinio del merito, possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione sia i motivi primo e secondo dell'appello principale, con cui si censura l'affermazione di responsabilità dell'avv. e si assume l'insussistenza di Pt_1 qualsiasi efficienza causale delle sue scelte difensive sulla produzione del danno, sia i motivi di appello incidentale condizionato del e della con cui si chiede, in subordine e per CP CP_2
l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, accertarsi che nulla era dovuto dai coniugi alla Parte_4 per inadempimento della stessa ai doveri informativi su CP_5 operazioni rischiose, come illustrato nell'atto di appello avverso la citata sentenza del 2007 dall'avv. (quinto motivo), e si CP_3 chiede in ulteriore subordine affermarsi la concorrente responsabilità dell'avv. (sesto motivo). CP_3 6. Riassumendo in estrema sintesi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, è stato costantemente affermato che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non
è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Il parametro alla luce del quale valutare l'adempimento dell'avvocato è dato dalla diligenza professionale, poiché «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (tra le tante Cass. 23740/2018). E' stato altresì chiarito dalla Cassazione, sminuendo progressivamente la differenza tra obbligazione di mezzi e di risultato, che, a fronte di un'accertata negligenza professionale, anche qualora sia impossibile stabilire con certezza come si sarebbe evoluto il processo, è possibile accertare la responsabilità per colpa grave del professionista, sulla base di un giudizio prognostico rimesso al giudice di merito. Il parametro di valutazione della condotta dell'avvocato si evince dall'art. 1176, comma 2 c.c., nel senso che il professionista deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia, dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere (Cass. 13777/2018). Il contratto di prestazione d'opera è connotato da indubbia componente fiduciaria, sicché il patrocinato rimette al legale l'operare delle scelte che ritiene opportune per la sua tutela e sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'avvocato grava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso. In particolare il professionista ha il dovere di sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 10289/2015;
Cass. 7708/2016) e la violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale. La Cassazione ha avuto modo di precisare che il cliente non deve solo allegare e provare il non corretto compimento dell'attività, ma deve dimostrare la condotta negligente, la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la suddetta condotta (Cass. 10526/2015), ovvero l'assistito deve dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, egli, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass.
1984/2016). Incombe sull'avvocato l'onere di provare di aver osservato le regole dell'arte, ossia di aver svolto la propria prestazione con la diligenza media richiesta dalla legge (art. 1176 c.
2 c.c.). Infatti, il legale si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, sicché il danno derivante dall'omissione del professionista è ravvisabile solo se, in base a criteri probabilistici e dunque ad una valutazione prognostica positiva e non necessariamente ad una certezza, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato raggiunto (Cass.
2638/2013; Cass. 1984/2016; Cass. 17414/2019).
7. Ritiene il Collegio, in applicazione dei suesposti principi, che nella specie debba essere affermata la responsabilità di entrambi i professionisti per le ragioni che seguono.
7.1. La ricostruzione della vicenda processuale “a monte” e che si ricava dall'esame delle sentenze del Tribunale di Treviso rep.
n.40/2007 (così rectius, mentre è indicata con il numero 32/2007 nella sentenza ora impugnata e dalle parti) e della Corte d'appello di Venezia n.2648/2014 può essere così sinteticamente riassunta:
a) la Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso a r.l. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo, con richiesta di iscrizione ipotecaria, di data 18-10-2000 (n.1555/2000) nei confronti del e della CP per il pagamento della somma complessiva, in linea CP_2 capitale, di euro 49.016,92, oltre interessi al tasso debitorio del
14,5% fino al saldo, all'esito dell'andamento anomalo dell'apertura di credito sui conti correnti intestati ai suddetti debitori e al mancato rispetto, da parte di essi, di due piani di rientro;
b) prima della notifica del citato decreto ingiuntivo l'avv. , rappresentando Pt_1
e difendendo i suddetti debitori, instaurava avanti al Tribunale di
Treviso giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, diretto anche ad ottenere l'accertamento negativo del credito monitoriamente azionato;
c) non veniva proposta, invece, dall'avv.
rituale opposizione al decreto ingiuntivo successivamente Pt_1 alla notifica dello stesso;
d) il Tribunale di Treviso, con la sentenza n.40/2007 pubblicata il 10-1-2007, rigettava l'eccezione sollevata dalla Cassa Rurale di inesistenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, all'esito di espletamento di C.T.U., revocava il decreto ingiuntivo e condannava i debitori al pagamento della somma complessiva, in linea capitale, di euro 49.016,92, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
il Tribunale riteneva infondata la doglianza dei debitori secondo cui la Cassa Rurale aveva agito con mala fede ed abuso di posizione dominante, nel momento in cui aveva revocato le linee di affidamento, sul rilievo che la doglianza era stata espressa genericamente ed era inoltre emersa la persistente inottemperanza dei coniugi agli Parte_4 impegni assunti con i piani di rientro;
e) i debitori, rappresentati e difesi dall'avv. che era subentrato all'avv. nel corso CP_3 Pt_1 del giudizio di primo grado, proponevano appello avverso la citata sentenza, assumendo che nulla fosse dagli stessi dovuto, mentre la
Cassa Rurale proponeva appello incidentale in punto, per quanto ora interessa, di “inesistenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo”; la
Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n.2648/2014, accoglieva l'appello incidentale della Cassa Rurale e dichiarava “inesistente”
l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto proposta prima della notifica di detto decreto;
f) l'avv. , assunta nuovamente la Pt_1 difesa dei debitori, proponeva ricorso per cassazione, che veniva dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.
7.2. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia condivisibile nella parte in cui ha ravvisato sussistenti gli inadempimenti dell'avv.
consistiti nell'avere egli proposto un'opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo prima della notificazione dello stesso decreto, nonché nell'avere egli proposto un ricorso per Cassazione inammissibile per mancanza della necessaria procura speciale.
L'appellante principale censura la prima statuizione sia sostenendo, con il primo motivo, che la questione dell'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo nei termini ora di rilevanza fosse controvertibile all'epoca dello svolgimento del giudizio avanti al Tribunale, iniziato nel 2000 e conclusosi con la sentenza n.40/2007, dato che la Cassazione si era pronunciata espressamente su quella specifica questione solo successivamente
(Cass. n. 6059/2012), sia sostenendo, con il secondo motivo,
l'esclusiva incidenza causale della condotta dell'Avv. , che CP_3 aveva appellato la citata sentenza del Tribunale, così consentendo alla di rimettere in discussione con l'appello incidentale, infatti CP_5 di seguito accolto dalla Corte di merito, l'aspetto dell'inammissibilità
o inesistenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ora, la prima doglianza non è meritevole di accoglimento poiché, invece, la Cassazione, sin da periodo anteriore al 2000 (Cass. S. U. nn. 10984 e 10985 del 1992), aveva chiarito, anche in fattispecie sovrapponibile a quella in scrutinio (Cass. 12870/1993), che l'opposizione ex art.645 c.p.c. “si configura come un, sia pure per molti versi atipico, mezzo di impugnazione (cfr., in tal senso, fra le più recenti, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 10984 dell'8.X.1992 e id., sent. n. 10985 dell'8.X.1992), che, da un lato, è congegnato come strumento diretto ad impedire che l'ingiunzione possa acquisire
l'esecutorietà e, sostanzialmente, l'efficacia di giudicato previste dall'art. 647 del codice di rito, conseguibili soltanto dall'ingiunzione notificata, e, da un altro, presuppone logicamente quella litispendenza in relazione al diritto azionato in via monitoria che l'art.
643, comma terzo, del codice anzidetto correla proprio alla notificazione del decreto ingiuntivo all'intimato. L'opposizione considerata, quindi, secondo quanto correttamente ritenuto dal giudice del merito, deve ritenersi esperibile unicamente avverso
l'ingiunzione, comunque, notificata (mentre nella mancata notificazione del provvedimento la parte che in questo figuri come intimata può solo chiedere à sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., la dichiarazione della relativa inefficacia nelle forme tipiche, rispettivamente abbreviata o ordinaria, prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ.)”.
Non depone nel senso invocato dall'appellante principale il fatto che vi fossero opinioni dottrinarie dissenzienti dall'indirizzo giurisprudenziale suesposto e neppure che il Tribunale avesse espresso un diverso orientamento, soprattutto considerando che, secondo condotta diligente e prudente senz'altro esigibile dal professionista, in ogni caso l'opposizione avrebbe potuto e dovuto riproporsi dopo la notifica del decreto ingiuntivo, con richiesta di riunione ex art. 273 c.p.c., trattandosi di cause pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario (cfr. Cass. 18564/2015).
Anche l'altro addebito imputato all'appellante principale (aver proposto un ricorso per Cassazione inammissibile per mancanza della necessaria procura speciale) è pacificamente sussistente, e tuttavia non ha assunto alcuna incidenza causale sulla produzione dei danni patrimoniali e non lamentati dai clienti, salvo il loro diritto al rimborso dei compensi pagati, come correttamente affermato nella sentenza ora impugnata, all'esito di valutazione in via prognostica del risultato conseguibile dalla rituale proposizione dell'impugnazione per cassazione. Infatti, in applicazione dell' indirizzo della Cassazione di cui si è detto in tema di opposizione proposta prima della notifica del decreto ingiuntivo, non vi era la benché minima possibilità di accoglimento di quell'impugnazione; pertanto dal suddetto inadempimento contrattuale, posto in essere in violazione del dovere di diligenza, consegue solo, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso da parte del professionista, come più in dettaglio si dirà in punto di quantificazione del danno.
7.3. Ritiene il Collegio che sia fondata per quanto di ragione la censura dell'appellante principale (secondo motivo) relativa all'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell'incidenza causale della condotta professionale dell'avv. e che, di CP_3 conseguenza, sia fondata per quanto di ragione la correlata censura
(sesto motivo) proposta in via condizionata e subordinata dagli appellanti incidentali . L'avv. , Parte_3 CP_3 subentrato all'avv. nel corso del giudizio di primo grado sin Pt_1 dal febbraio 2004 (cfr. frontespizio della sentenza n. 40/2007 del
Tribunale di Treviso), ricevuta la notifica di detta ultima sentenza in data 5-4-2007 (doc. 10 prodotto da ), la Parte_4 impugnava con atto di appello notificato il 3-5-2007 (ossia nell'imminenza della scadenza del termine breve di impugnazione- il penultimo giorno– scadenza valevole anche per la parte notificante
Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso).
Con la sentenza ora impugnata il Tribunale ha ritenuto l'appello proposto in allora (2007) dall'avv. “inutile e dannoso” CP_3
(pag.22 della sentenza ora impugnata), ma non ha tratto da detta affermazione le corrette conseguenze giuridiche, poiché ha condannato l'avv. solo “alla rifusione, in favore degli attori CP_3 e , dei costi sostenuti in Controparte_1 Controparte_2 riferimento alla causa di secondo grado, come elencati in motivazione;
oltre interessi come per legge” (pag. 25 della stessa sentenza). Ciò sull'assunto che la domanda risarcitoria verso l'avv.
fosse stata proposta solo in via subordinata, per l'ipotesi di CP_3 mancato accoglimento della domanda principale verso l'avv.
, e sull'ulteriore assunto (pag.21 e 22 della sentenza ora Pt_1 impugnata) secondo cui “l'accoglimento della domanda di danni nei confronti dell'uno esclude che si condanni l'altro ( ad eccezione della condanna alla restituzione del costo dell'inutile e dannosa causa di appello)”. Ora, il tenore espresso delle conclusioni rassegnate da e benché non del tutto lineare, così come, CP CP_2 peraltro, riproposto anche nel presente grado, non autorizza affatto la suddetta interpretazione delle domande, poiché nei confronti dell'avv. l'azione risarcitoria, in via subordinata, è stata CP_3 esercitata proprio, e anche, per l'ipotesi di responsabilità concorrente dei due professionisti (cfr. conclusioni riportate a pag.
6 della sentenza ora impugnata), mentre la proposizione delle domande “in via alternativa” (pag.8), sempre anche in ipotesi di concorso, si riferisce alla quantificazione del risarcimento, preteso fino “all'estinzione del debito”.
7.4. Tanto precisato, va ribadito che, come affermato nella sentenza ora impugnata, l'appello era stato inutile, in quanto non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento nel merito, ma era stato soprattutto e principalmente dannoso, come pure affermato dal
Tribunale senza tuttavia trarne i corretti corollari giuridici, e sotto tale profilo le censure dell'appellante principale (secondo motivo) colgono parzialmente nel segno.
Circa l'inutilità dell'appello, si osserva che la sentenza del 2007 aveva, infatti, sortito esito favorevole per i clienti, sia perché il
Tribunale aveva ritenuto ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, benché instaurata prima della notifica del medesimo decreto, sia perché il Tribunale aveva revocato quest'ultimo, condannando i debitori al pagamento della sorte capitale maggiorata dei soli interessi legali.
Il risultato della lite così ottenuto era quello massimo conseguibile, poiché deve ritenersi negativa la valutazione prognostica, in base a criteri probabilistici, che occorre effettuare sull'accoglimento dell'appello dell'avv. (doc. 10 prodotto dagli appellanti CP_3 incidentali e . Con detto atto di impugnazione CP CP_2 si affermava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata l'effettuazione di operazioni di swap di pura speculazione, poste in essere da tale (dipendente della CP_6
Cassa Rurale da quest'ultima licenziato) con modalità illegittime, ossia senza autorizzazione e senza adeguata informazione sui rischi;
si chiedeva pertanto accertarsi che nulla fosse dovuto dai debitori alla Cassa Rurale.
Al riguardo, procedendo allo scrutinio, inscindibilmente connesso, pure del motivo formulato in via subordinata con l'appello incidentale di e anche su tale questione (quinto CP CP_2 motivo, invero formulato in modo non del tutto lineare e in parte contraddittorio, ove si assume il rilievo della doglianza solo nell'ipotesi di assenza di responsabilità dell'avv. , che pare Pt_1 invece essere al contempo configurata come il presupposto della suddetta censura subordinata), occorre rilevare che nel suddetto atto di appello non risultano specificamente censurate le argomentazioni espresse con la citata sentenza del 2007. Il
Tribunale, con percorso argomentativo chiaro e completo, aveva dato conto delle motivazioni a supporto del rigetto delle istanze istruttorie, richiamando l'ordinanza del 24-10-2002, aveva rilevato l'assenza di elementi indiziari tali da consentire un collegamento tra le asserite irregolarità addebitate al e le operazioni da cui CP_6 erano scaturite le perdite addebitate ai coniugi e, all'esito CP degli accertamenti svolti tramite C.T.U., aveva rilevato che la Banca aveva operato come mandataria degli attori che di volta in volta ordinavano la compravendita di valuta (pag. 6 della sentenza del
2007). Rispetto a detto lineare iter motivazionale non si rinviene nell'atto di appello dell'avv. una critica compiuta e CP_3 pertinente, ma solo una generica esposizione di richiami giurisprudenziali, senza un reale ed effettivo confronto con il decisum, pure con riguardo alla riproposizione delle istanze istruttorie.
La violazione del dovere informativo da parte della è dedotta CP_5 in modo generico pure nel presente giudizio e peraltro i CP non hanno compiutamente e specificamente censurato l'affermazione espressa nella sentenza ora impugnata secondo cui le doglianze, anche con riguardo agli investimenti speculativi, non erano “sorrette da documentazione che possa far valutare come probabile l'accoglimento delle domande degli allora opponenti”
(pag.20 della sentenza).
7.5. Dunque, l'appello proposto dall'avv. era stato CP_3 senz'altro inutile, perché nessun fondamento ha l'assunto dei consorti secondo cui essi nulla avrebbero Parte_3 dovuto pagare alla ove l'appello fosse stato esaminato nel CP_5 merito, ma soprattutto, ai fini di quello che più ora interessa, era stato dannoso.
La Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso non solo non aveva impugnato la sentenza n. 40/2007, ma aveva provveduto a notificarla ai coniugi in data 5.4.2007 per far decorrere il CP termine breve per proporre appello. Da tale condotta della Cassa è dato dedurre, secondo criteri probabilistici, che non vi era intenzione di detta parte di proporre appello, infatti non proposto fino al penultimo giorno anteriore alla scadenza del suddetto termine breve, operante anche per la parte notificante, ossia fino a quando venne notificato dall'avv. , in data 3-5-2007, l'appello dei CP_3 coniugi . Invece detta ultima impugnazione consentì alla CP di rimettere in discussione con l'appello incidentale, di seguito CP_5 accolto dalla Corte di merito, la questione dell'inammissibilità o inesistenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. I consorti imputano all'avv. l'omessa illustrazione ed CP CP_3 informazione sui rischi e sulle conseguenze che avrebbe potuto comportare la proposizione dell'appello, per l'ipotesi, effettivamente verificatasi e senz'altro più che probabile ex ante, che venisse riproposta ed accolta l'eccezione di “inesistenza” dell'opposizione al decreto ingiuntivo, sollevata dalla Controparte_7
in primo grado e disattesa dal Tribunale in applicazione di un
[...] orientamento sul punto difforme da quello già in allora espresso dalla Suprema Corte, nei termini di cui si è già detto.
L'appellante principale deduce, inoltre, la sussistenza di altri due errori nell'attività difensiva dell'Avv. , in quanto non aveva CP_3 sufficientemente esplicitato nel grado d'appello la rilevanza del fatto che la citazione di primo grado era stata notificata anche alla CP_5 presso la sua sede, dovendo da ciò evincersi che ritualmente era stato introdotto un giudizio ordinario di cognizione e non solo l'opposizione a decreto ingiuntivo, né aveva impugnato la sentenza d'appello per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito ignorato il suddetto fatto.
L'avv. nega la sussistenza di sua condotta omissiva con CP_3 riguardo alla doverosa informazione sui rischi dell'appello, deduce che la prova della suddetta informazione è data dal doc. 10 dallo stesso prodotto ed espone che, a fronte della contestazione degli assistiti sulla effettiva ricezione di quella missiva, si è riservato di deferire al giuramento decisorio (in ordine all' “effettivo CP invio di quella comunicazione”). Inoltre, ad avviso dell'avv. , CP_3 dal comportamento successivo dei , per avere essi proposto CP ricorso per cassazione con il patrocinio dell'avv. , è dato Pt_1 implicitamente desumere che “gli stessi erano perfettamente informati, coscienti e consapevoli del possibile esito negativo della causa trattata davanti alla Corte Lagunare”.
Osserva il Collegio che il citato doc. 10 è datato 15-1-2004, ossia risale all'epoca in cui il giudizio di primo grado non si era ancora concluso, sicché all'evidenza nulla consente di ritenere dimostrato nel senso invocato, poiché il dovere informativo in contestazione riguarda la fase successiva alla pubblicazione della sentenza del
2007, ossia concerne, per l'appunto, l'informazione ai clienti sui rischi che avrebbe potuto comportare la proposizione dell'appello, avvenuta dopo oltre tre anni da quella comunicazione.
In particolare, considerate le connotazioni della vicenda processuale di cui si è detto, l'obbligo informativo assumeva nel caso concreto una decisiva importanza, specificamente sull'eventualità, altamente probabile, di appello incidentale da parte della Cassa Rurale in ordine alla questione della inammissibilità della opposizione perché proposta prima della notifica del decreto ingiuntivo, nonché sul rischio che avrebbe comportato l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale della da parte della Corte d'appello di CP_5
Venezia, in ragione della conseguente “riviviscenza” del decreto ingiuntivo e dell'obbligo di pagare non solo l'intero importo in linea capitale ma soprattutto gli interessi del 14,50%, in luogo di quelli legali di cui alla statuizione del Tribunale.
Pertanto le deduzioni dell'avv. circa la prova del suo CP_3 adempimento del dovere informativo sono prive di fondamento, né tantomeno la suddetta prova potrebbe implicitamente trarsi dalla successiva impugnazione in Cassazione della sentenza d'appello, che invece non presenta alcun collegamento con l'addebito di cui trattasi, in quanto si riferisce alla fase successiva alla conclusione del giudizio d'appello.
Infine neppure coglie nel segno il riferimento al giuramento decisorio, in ogni caso non deferito al , in quanto avente ad CP oggetto la circostanza dell'effettivo invio del doc. 10 di cui sopra e quindi una circostanza priva di valore decisorio, per le considerazioni che precedono.
7.6. Accertati gli inadempimenti dei due professionisti nei termini di cui si è detto, occorre ora effettuare il giudizio di causalità secondo gli ordinari criteri, ossia mediante una prognosi postuma ex ante e in concreto -ovvero tenuto conto delle specifiche circostanze del caso- e secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza e del
“più probabile che non”. In particolare, per effettuare il giudizio controfattuale è necessario ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall'agente, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato (sul giudizio di causalità, tra le tante
Cass. 25805/2024; Cass.23197/2018 e Cass., s.u., sent. n. 576 del
2008).
Nella specie, il giudizio controfattuale conduce a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che gli inadempimenti dei due avvocati abbiano avuto, entrambi, incidenza causale.
E' ben vero che il massimo risultato esigibile, ossia l'esito della lite maggiormente favorevole ai patrocinati, era quello ottenuto all'esito della sentenza del Tribunale del 2007, di seguito vanificato per effetto dell'appello dell'avv. , che aveva consentito, come si CP_3
è visto, alla Cassa Rurale di rimettere in discussione, con l'appello incidentale, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con il patrocinio dell'avv. . Ciò nondimeno, in base Pt_1 al giudizio controfattuale, se quest'ultimo avesse tempestivamente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, proposto rituale opposizione, l'evento lesivo (definitività del decreto ingiuntivo con obbligo di pagamento dell'importo in sorte capitale maggiorato degli interessi convenzionali al 14,50%, non dei soli interessi legali) non avrebbe potuto verificarsi.
In questo particolare contesto, mediante la comparazione delle colpe ascrivibili ai due avvocati, ritiene il Collegio che, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, tra le due ricorra sostanziale equivalenza e che ciascuna di esse abbia apportato lo stesso contributo causale rispetto all'avverarsi del danno (tra le tante da ultimo Cass. 23084/2024).
Pertanto, dato atto che i coniugi non hanno chiesto la CP condanna solidale, in ipotesi di concorso quale è quella accertata nel presente giudizio, ma quella di ciascuno dei professionisti in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità professionale, quest'ultima va ripartita al 50% tra essi.
Per quanto occorra, va aggiunto che in tema di responsabilità contrattuale la solidarietà è rinunciabile ex art.1311 c.c. e che la pronuncia di questa Corte non può esorbitare dall'ambito oggettivo delle domande delle parti, pena la violazione del divieto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c.
7.7. La quantificazione del danno subito dagli appellanti incidentali e come effettuata dal Tribunale non può essere CP CP_2 integralmente condivisa, dovendo trovare parziale accoglimento, nei limiti che si vanno ad illustrare, le censure di cui al primo motivo d'appello incidentale svolto dalle suddette parti.
Il credito della Cassa Rurale portato dal decreto ingiuntivo n.1555/2000 è pari all'importo dovuto alla somma di euro 49.016,92 in sorte capitale oltre interessi convenzionali del 14,50% dal 18-10-
2000, mentre il miglior risultato ottenibile all'esito della lite, ove non si fossero verificati gli inadempimenti dei difensori, sarebbe stato quello di contenere il suddetto credito nell'importo pari alla somma di euro 49.016,92 in sorte capitale oltre interessi legali dal 18-10-
2000.
Il Tribunale, pur partendo da una corretta impostazione iniziale in linea astratta, ossia comparando il miglior risultato ottenibile con il risultato effettivamente ottenuto, ha in buona sostanza obliterato di considerare la rilevanza, sull'entità del credito azionato monitoriamente e quindi del correlato pregiudizio subito, degli interessi convenzionali, poiché ha svolto, per escludere la debenza di questi ultimi, argomentazioni sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di nessuna attinenza al suddetto oggetto del contendere.
7.8. Non sono fondate, invece, le doglianze dei consorti CP nella parte in cui si lamenta il mancato ristoro delle ulteriori somme relative al computo del credito maggiorato di interessi convenzionali fino all'attualità e fino alla totale estinzione di esso, che si allega a tutt'oggi non ancora avvenuta, e di quelle relative alle spese delle procedure esecutive, compresa la “perdita” di un terreno agricolo assoggettato a espropriazione forzata, che hanno subito (primo motivo), nonché nella parte in cui si denuncia il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di condanna “in futuro”, condizionata al rimborso di tutte le somme che eventualmente essi verseranno alla
Cassa Rurale (quarto motivo).
In disparte ogni rilievo sull'ammissibilità di tale ultima domanda, stante la controversa configurabilità della cd. “condanna in futuro” nelle ipotesi esulanti da quelle espressamente previste dalla legge, nonché in disparte l'ulteriore rilievo che detta domanda è stata implicitamente rigettata dal Tribunale e che è pertanto insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia, va in primo luogo ribadito che, nella specie, il momento di effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente ai comportamenti dei professionisti evocati in giudizio, deve individuarsi nella data di pubblicazione della sentenza della Corte
d'appello di Venezia n. 2648/2014 (24-11-2014), essendo prive di ogni incidenza causale le vicende processuali successive (ricorso per cassazione e declaratoria di sua inammissibilità), per quanto già si
è sopra argomentato.
Secondariamente, l'incapienza dei coniugi non può CP configurarsi come imputabile causalmente ai due professionisti, neppure in via indiretta, considerate tutte le circostanze del caso concreto. In particolare, non può ritenersi dimostrato in modo compiuto dai suddetti appellanti incidentali, contrariamente a quanto essi sostengono, il nesso causale tra la loro protratta e perdurante insolvenza, con il conseguenziale assoggettamento a varie procedure esecutive, e l'entità del credito della Banca, benché aumentato per gli inadempimenti professionali di cui è causa. Infatti detta incapienza era senz'altro preesistente, in quanto risalente ad epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, stante l'incapacità, fin da allora, dei debitori non solo di onorare gli obblighi di pagamento assunti su operazioni di finanziamento, ma anche di rispettare i due piani di rientro concordati con la Cassa Rurale.
A fronte di queste evidenze, non può soccorrere la prova per testi sui capitoli riproposti nel presente giudizio, stante la totale genericità di quelli di eventuale rilevanza (cap. n. 1, con cui si chiede di provare che i consorti “avevano esaurito ogni loro CP risparmio”; cap.n.2, in cui si espone che essi erano stati “condannati al pagamento di somme che non riusciranno mai a pagare”), mentre gli altri capitoli attengono alla dimostrazione del cambiamento di vita e al danno esistenziale che si assume patito a causa dell'assoggettamento alle procedure esecutive.
7.9. Dalle considerazioni che precedono consegue che, ai fini della quantificazione del danno risarcibile di cui si sta trattando, deve tenersi conto degli interessi convenzionali maturati sull'importo dovuto in linea capitale (pari a complessivi euro 49.016,92, come indicato nella sentenza n.40/2007 del Tribunale di Treviso) dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (18-10-2000) alla data di pubblicazione della citata sentenza d'appello (24-11-2014).
A partire da quest'ultimo momento si arrestano, sotto il profilo temporale, le conseguenze pregiudizievoli imputabili causalmente ai due professionisti, in difetto di compiuta dimostrazione della riconducibilità dell'insolvenza degli appellanti incidentali alle responsabilità professionali accertate, nei termini di cui si è detto.
Va aggiunto che la quantificazione del danno deve effettuarsi rendendo omogenee le poste di raffronto, sicché anche l'importo degli interessi legali, che erano dovuti sulla sorte capitale e che devono pertanto sottrarsi nel calcolo del quantum debeatur, dovrà computarsi secondo lo stesso criterio temporale, ossia dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (18-10-2000) alla data di pubblicazione della citata sentenza d'appello (24-11-2014).
Infine, in relazione alla posta risarcitoria di cui si sta trattando, va ribadito che, una volta accertata la concorrente responsabilità professionale dei due professionisti e il rispettivo grado nella percentuale del 50% per ciascuno, essi, in conformità a quanto espressamente domandato dai danneggiati, pena la violazione del divieto di ultra petizione, non possono essere condannati in via solidale al risarcimento dei danni, ma in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità.
Pertanto, ciascuno dei due avvocati va condannato al pagamento in favore di e della metà della Controparte_1 Controparte_2 somma pari alla differenza tra l'importo spettante per gli interessi contrattuali al tasso del 14,50% calcolato sulla sorte capitale di euro
49.016,92 in relazione al periodo dal 18-10-2000 al 24-11-2014 e l'importo spettante per gli interessi legali calcolato sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione allo stesso periodo (dal 18-
10-2000 al 24-11-2014).
Nel decreto ingiuntivo n.1555/2000 si rinviene espresso riferimento solo agli interessi contrattuali al tasso del 14,50%, non alla loro capitalizzazione, e i coniugi non deducono compiutamente CP di aver provato che era stata pattuita la capitalizzazione, ma si limitano genericamente ad affermare che gli interessi pretesi erano
“anatocistici”. A tale riguardo va evidenziato quanto significativamente si evince dall'atto di precetto notificato dalla
Banca nel 2015 - cfr. doc. 14 -, da cui risulta che il computo CP degli interessi convenzionali era stato effettuato, per i vari periodi, sulla somma dovuta in linea capitale, senza alcuna capitalizzazione.
Sull'importo differenziale così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, atteso che al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al saldo e che, nella specie, risulta debitamente documentato solo il pagamento di parte del “sottraendo” (ossia dell'importo pari ad euro 72.621,09 - cfr. doc. 14 citato - versato dopo la CP sentenza di primo grado e nel corso del giudizio d'appello, il cui esborso non è riconducibile alle responsabilità professionali in discussione, poiché si tratta, come affermano gli stessi coniugi
, del pagamento della sorte capitale maggiorata dei soli CP interessi legali maturati fino al 2009, oltre che delle spese delle procedure esecutive).
Per chiarezza espositiva, infine, va precisato che l'importo differenziale di cui sopra, ossia il credito risarcitorio dei danneggiati,
è determinabile attraverso dati oggettivi e con semplici calcoli aritmetici (cfr. Cass. S.U. 11066/2012) e che la specifica quantificazione di detto credito secondo i suesposti criteri non si rinviene negli atti difensivi dei , né si evince con esattezza CP dal citato doc. 14, poiché in esso il calcolo degli importi a credito della era stato effettuato mediante scomputo dagli interessi, CP_5 tra l'altro al tasso del 13,25%, degli acconti versati e delle spese delle procedure esecutive.
7.10. Vanno altresì ripartite per metà tra i due avvocati anche le spese di euro 6.812,32, per onere della C.T.U. espletata nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale del 2007, e di euro
5.086,73 per la C.T.P. (totale euro 11.899,05), che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha posto a carico del solo avv. , Pt_1 mentre, stante l'accoglimento parziale del secondo motivo di appello principale, dette spese vanno poste a carico anche dell'avv. CP_3 nella percentuale del 50%.
Invece, contrariamente a quanto sostiene l'avv. (terzo Pt_1 motivo di appello principale), deve rilevarsi che il contezioso giudiziario con la Cassa Rurale non ha apportato alcun vantaggio ai patrocinati, in conseguenza degli errori di entrambi i professionisti,
e pertanto detti costi del processo, così come quelli delle spese di lite liquidate dalla Corte d'appello con la sentenza del 2014 (euro
7.000 per il primo grado ed euro 6.300 per il secondo, oltre accessori di legge), vanno rimborsati da entrambi gli avvocati, nella frazione di metà per ciascuno.
Su detti importi sono dovuti gli interessi legali dalle date degli esborsi al saldo.
7.11. In base alle stesse considerazioni suesposte, anche con riferimento al rimborso dei compensi e delle anticipazioni pagati agli avvocati non può tenersi conto delle spese relative alle procedure esecutive (cfr. anche secondo motivo d'appello incidentale di
, in ordine alle spese del giudizio di cassazione), Parte_3 sicché a tale riguardo vanno confermati gli importi quantificati nella sentenza ora impugnata, salvo che per la voce appena di seguito indicata, in relazione alla quale l'appellante principale ha svolto una specifica censura che merita parziale accoglimento (terzo motivo, nella parte in cui si denuncia il difetto di prova del pagamento del preavviso di parcella n.143/2003).
Per le poste di cui trattasi, in relazione all'attività professionale svolta dall'avv. , spettano agli appellanti incidentali Pt_1 CP
e le seguenti somme: euro 2.779,71 per anticipazioni (il CP_2 cui esborso è stato provato- cfr. doc. 19 a, 19b, 19 c e 19d di
- ; euro 1.018,87 liquidati per spese e onorario CP CP_2 nel decreto ingiuntivo;
euro 3.358,56 quale compenso per il giudizio di primo grado;
euro 7.200 (per l'importo totale di euro 14.357,14), oltre accessori di legge su euro 7.200 e oltre il doppio contributo unificato dovuto per il giudizio di cassazione. Circa il compenso di primo grado, non risulta provato il pagamento di € 11.192,22, come da preavviso parcella 143/2003 (doc. 21), da parte dei coniugi
, i quali, onerati della dimostrazione di detto esborso a CP fronte della specifica censura dell'appellante principale (terzo motivo), non indicano documenti a supporto e si limitano a sostenere che non è rilevante nel senso invocato dall'avv. Pt_1 la missiva da egli inviata nel 2003 all'avv. richiamata CP_3 nell'atto d'appello (cfr. pag.8 memoria di replica CP
. CP_2
Neppure merita accoglimento la censura espressa dall'avv. CP_3 secondo cui non spetterebbe la restituzione dei suoi compensi professionali in quanto pagati spontaneamente e senza riserve, poiché invece risulta dal doc. 36 prodotto dai consorti che CP essi avevano effettuato detto pagamento a seguito di esecuzione forzata intrapresa nei loro confronti dall'avv. , riservandosi CP_3 di “agire in separata sede”.
In relazione all'attività professionale svolta dall'avv. , CP_3 spettano agli appellanti incidentali e le seguenti CP CP_2 somme, come indicate nella sentenza impugnata: euro 725,50 per contributo unificato e bollo;
euro 10.669,87 per compenso pagato al professionista (totale euro 11.395,37).
Su tutte le suindicate somme spettano gli interessi legali dalle date degli esborsi fino al saldo.
7.12. Sempre in base alle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi, non spetta agli appellanti incidentali e CP CP_2 il danno esistenziale, che quantificano in euro 50.000,00 e che allegano di aver patito in conseguenza delle varie procedure esecutive subite dalla dopo la sentenza d'appello del 2014 per CP_5 il recupero del credito (terzo motivo d'appello incidentale di
). Si deve ribadire, anche a tale riguardo, la Parte_3 mancata dimostrazione del nesso causale tra l'insolvenza e l'incapienza delle suddette parti e gli inadempimenti contrattuali dei due professionisti.
8. In conclusione, va rigettato l'appello incidentale proposto dall'avv. , sono parzialmente accolti sia l'appello principale, CP_3 sia l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_2
e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] accertata la concorrente responsabilità professionale dei due professionisti e il rispettivo grado nella percentuale del 50%, va condannato: α) l'avv. al pagamento in favore di Parte_1
e di euro 5.949,52 (metà di Controparte_1 Controparte_2 euro 11.899,05 per rimborso costo C.T.U. e C.T.P.) e di euro
6.650,00 (metà di euro 13.300,00, spese di lite liquidate dalla Corte
d'appello) per un totale di €12.599,52, oltre interessi legali dalle date degli esborsi al saldo, nonché al pagamento in favore di e della metà della somma pari Controparte_1 Controparte_2 alla differenza tra l'importo spettante per gli interessi contrattuali al tasso del 14,50% calcolato sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione al periodo dal 18-10-2000 al 24-11-2014 e l'importo spettante per gli interessi legali calcolato sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione allo stesso periodo (dal 18-10-2000 al 24-
11-2014), oltre interessi legali sull'importo differenziale così determinato dalla data della presente sentenza al saldo;
β) l'avv.
e lo studio avv. associazione Parte_1 Parte_1 professionale al pagamento, a titolo di rimborso dei costi per compensi professionali e spese, in favore di e Controparte_1
della somma di euro 14.357,14, oltre accessori di Controparte_2 legge su euro 7.200,00 e oltre il doppio contributo unificato dovuto per il giudizio di cassazione, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalle date degli esborsi al saldo;
γ) l'avv. al Controparte_3 pagamento in favore di e di Controparte_1 Controparte_2 euro 5.949,52 (metà di euro 11.899,05 per rimborso costo C.T.U. e
C.T.P.) e di euro 6.650,00 (metà di euro 13.300,00, spese di lite liquidate dalla Corte d'appello) per un totale di €12.599,52, oltre interessi legali dalle date degli esborsi al saldo, nonché al pagamento in favore di e della Controparte_1 Controparte_2 metà della somma pari alla differenza tra l'importo spettante per gli interessi contrattuali al tasso del 14,50% calcolato sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione al periodo dal 18-10-2000 al
24-11-2014 e l'importo spettante per gli interessi legali calcolato sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione allo stesso periodo
(dal 18-10-2000 al 24-11-2014), oltre interessi legali sull'importo differenziale così determinato dalla data della presente sentenza al saldo;
δ) l'avv. al pagamento, a titolo di rimborso Controparte_3 dei costi per compensi professionali e spese, in favore di CP
e della complessiva somma di euro
[...] Controparte_2
11.395,37, oltre interessi legali dalle date degli esborsi al saldo.
9. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del difensore degli appellanti incidentali e dichiaratosi antistatario, seguono la CP CP_2 soccombenza, considerata nettamente prevalente, stante l'esito complessivo della lite, quella dell'appellante principale rispetto a quella degli appellanti incidentali , nonché Parte_4 considerato che è integrale la soccombenza dell'avv. CP_3
, anche perché il suo appello incidentale è rigettato.
[...]
La liquidazione è effettuata, in base allo scaglione di valore da euro
52.000,01 a 260.000,00, secondo tariffa media, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (artt. 4 e 6 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022), con l'aumento per la difesa di due parti ex art.4 comma 2 citato. La condanna alla rifusione delle spese di lite è disposta in via solidale tra i soccombenti, ex art.97 c.p.c. e in assenza di espressa e specifica richiesta difforme delle parti prevalentemente vittoriose.
L'appellante incidentale avv. va altresì dichiarato Controparte_3 tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1451/2023 del Tribunale di
Treviso, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto dall'avv. ; Controparte_3
2) accoglie parzialmente e nei sensi di cui in motivazione l'appello principale proposto dall'avv. e l'appello incidentale Parte_1 proposto da e e, in parziale Controparte_1 Controparte_2 riforma della sentenza impugnata, accertata la concorrente responsabilità professionale dei due professionisti e il rispettivo grado nella percentuale del 50%: 2a) condanna l'avv. Parte_1
al pagamento, per i titoli precisati in motivazione, in favore
[...] di e di euro €12.599,52, oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi legali dalle date degli esborsi al saldo, nonché al pagamento in favore di e della Controparte_1 Controparte_2 metà della somma pari alla differenza tra l'importo spettante per gli interessi contrattuali al tasso del 14,50% calcolati sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione al periodo dal 18-10-2000 al
24-11-2014 e l'importo spettante per gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione allo stesso periodo (dal 18-10-2000 al 24-11-2014), oltre interessi legali sull'importo così determinato dalla data della presente sentenza al saldo;
2b) condanna l'avv. e lo Studio avv. Parte_1
al pagamento, a titolo Parte_1 Controparte_4 di rimborso dei costi per compensi professionali e spese, in favore di e della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
14.357,14, oltre accessori di legge su euro 7.200,00 e oltre il doppio contributo unificato dovuto per il giudizio di cassazione, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalle date degli esborsi al saldo;
2c) condanna l'avv. al pagamento, per i titoli Controparte_3 precisati in motivazione, in favore di e Controparte_1 CP_2 di euro €12.599,52, oltre interessi legali dalle date degli
[...] esborsi al saldo, nonché al pagamento in favore di CP
e della metà della somma pari alla
[...] Controparte_2 differenza tra l'importo spettante per gli interessi contrattuali al tasso del 14,50% calcolati sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione al periodo dal 18-10-2000 al 24-11-2014 e l'importo spettante per gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale di euro 49.016,92 in relazione allo stesso periodo (dal 18-10-2000 al 24-
11-2014), oltre interessi legali sull'importo così determinato dalla data della presente sentenza al saldo;
2d) condanna l'avv. CP_3
al pagamento, a titolo di rimborso dei costi per compensi
[...] professionali e spese, in favore di e Controparte_1 CP_2 della somma di euro 11.395,37, oltre interessi legali dalle
[...] date degli esborsi al saldo;
3) condanna in solido l'avv. e l'avv. Parte_1 CP_3
al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del doppio grado, liquidate, quanto al
[...] primo grado, in euro 18.333,50 per compensi e in euro 1.214,00 per anticipazioni, nonché, quanto al presente grado, in euro 18.612,10 per compensi e in euro 1.138,50 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Aldo Morello dichiaratosi antistatario;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale avv. dell'ulteriore Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, ove dovuto;
5) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise