Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 729/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DANIELA MONACO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FLAVIO CERMOLA, Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA STATO DI MILANO RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza notificato in data 20.03.2024, voglia:
- dichiarare il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in favore dell'odierno ricorrente;
- nominare in CTU al fine di valutare il danno riportato dall'evento descritto in fatto;
- dichiarare il diritto all'inserimento del medesimo, nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 7/07/2006, ex Controparte_1 art. 1 comma 563 e 564, Legge n. 266/2005;
- dichiarare il , obbligato al riconoscimento dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 Controparte_1 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, e specificamente a:
1) l'elargizione ex art. 5, comma I, Legge n. 206/2004;
2) lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n. 206/2004;
3) l'assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n. 407/1998, data della domanda;
4) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001;
- l'esenzione dell'IRPEF dall'emolumento pensionistico. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia codesto Tribunale adito: In via preliminare
- Accertare e dichiarare i diritti di parte ricorrente prescritti per prolungato ed ultradecennale mancato esercizio non solo a seguito dell'evento, ma anche dell'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché prescritta l'azione di accertamento di status di vittima del dovere;
Nel Merito
- accertare e dichiarare i diritti di parte ricorrente prescritti per prolungato mancato esercizio;
- rigettare integralmente il ricorso avversario per le ragioni esposte;
- conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che , fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi avuto riguardo al valore della controversia;
- in caso di eventuale soccombenza, si vorrà altresì evidenziare che, come di recente ribadito dal Consiglio di Stato (vd. parere n. 642/21 emesso in sede consultiva, il 17 agosto 2021), il divieto di cumulo opera “oltre che nei casi di concorso fra risarcimento del danno ed indennizzo (…), anche nelle ipotesi di concorso tra diversi indennizzi dovuti a differente titolo” se derivanti dal medesimo evento lesivo. Ciò in piena aderenza al dettato di cui gli articoli 10 e 13 della l. n. 302/1990, che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati rispettivamente a titolo di risarcimento del danno e di provvidenza pubblica - quindi eventualmente anche a titolo di equo indennizzo -, in ragione dei medesimi fatti;
- accertare ed effettuare la compensatio lucri cum damni tra le pretese patrimonialmente assunte tra parte ricorrente e quanto già erogato a qualsiasi titolo giuridico ed escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- conseguentemente, tenere comunque indenne il dalle spese di lite in considerazione della CP_1 complessità della materia e della fluttuazione di orientamenti contrastanti, delle variabili intercorse, tra cui la mancata copertura finanziaria in capo al . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni delle parti.
, ora in pensione, è stato brigadiere dell'Arma dei Carabinieri. Parte_1
Nell'anno 1997 egli intervenne presso la sede di una banca di Vigevano nella quale era in corso una rapina e, dopo un colpo di arma da fuoco esploso da uno dei malviventi e un tentativo di sparo da parte dell'altro rapinatore, al fine di difendere sé stesso e le persone prese in ostaggio dai due rapinatori, sparò a entrambi, uccidendoli (circostanze pacifiche e risultanti altresì dai docc. 2 e 5 allegati al ricorso). Il 20 aprile 2012 il ricorrente, poi, partecipò all'arresto di spacciatori di droga, che cercarono di darsi alla fuga compiendo manovre pericolose a bordo della propria vettura;
nello scontro tra la vettura di servizio e quella degli spacciatori, egli riportò lesioni (circostanze altrettanto pacifiche e riscontrate dal doc. c di parte resistente). Con il ricorso introduttivo di questo giudizio ha chiesto che, con riguardo ai due episodi sopra Parte_1 indicati, sia accertato il proprio status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005, con tutti i benefici conseguenti. Il resistente si è costituito per il rigetto del ricorso, eccependo la prescrizione dei diritti vantati dal CP_1 ricorrente e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
2. L'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente.
Parte resistente evidenzia che i fatti posti dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese risalgono a ben più di dieci anni prima della domanda, anche stragiudiziale, avanzata dal ricorrente e sostiene l'intervenuta prescrizione di tutti gli eventuali diritti di credito derivanti da quei fatti;
esclude, al riguardo, l'esistenza di una situazione giuridica qualificabile come “status”, sottolineando che le vittime del dovere sono esclusivamente titolari di diritti di credito e di diritti a ottenere prestazioni specifiche, previste dalla legge, con la conseguenza che quei diritti devono ritenersi soggetti al termine decennale di prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c.. Pur reputando tutt'altro che peregrine le argomentazioni di parte resistente, questa giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, nel rispetto della funzione nomofilattica della medesima. Al riguardo si osserva che, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 427/2018 richiamata da parte resistente (doc. j di tale parte), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11661/2023 ha confermato il principio già espresso con la pronuncia n. 17444/2022, secondo cui “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”. Applicando tale principio al caso di specie, deve innanzitutto verificarsi se sussistano le condizioni per cui il ricorrente possa essere definito quale vittima del dovere e, in caso affermativo, quali siano i benefici che si devono riconoscere.
3. La sussistenza del diritto del ricorrente a essere dichiarato vittima del dovere.
Tenendo conto dei fatti come descritti al paragrafo 1 che precede, si deve ritenere che sussistano i presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, dello status di vittima del dovere con riguardo alle lesioni subite nel 2012 durante l'arresto degli spacciatori che si erano dati alla fuga. Viceversa, manca qualsiasi elemento di prova, che avrebbe dovuto essere fornito dal ricorrente, sull'esistenza di un danno permanente derivante dagli eventi del 1997. Quanto all'incidente del 2012, posto che sono state accertate e non contestate, nell'an, lesioni subite dal ricorrente a causa dell'urto tra le due vetture, non v'è dubbio che debba essere qualificato Parte_1 quale vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della L. n. 266 del 2005. Invero, in un caso analogo a quello che ci occupa, la Suprema Corte ha così precisato: “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cass. n. 2601/2018, che richiama S.U. Cass. n. 10791/2017). Quanto, invece, ai fatti del 1997, il ricorrente, come s'è accennato, non ha dimostrato alcun pregiudizio derivante dal conflitto a fuoco con i malviventi, limitandosi a lamentare “complicazioni psicologiche” delle quali non ha fornito alcun riscontro probatorio. Invero, gli unici certificati medici redatti al tempo dei fatti (docc. sub 7 allegati al ricorso), riguardano la presenza di corpi estranei in un occhio, e per questo problema è stata assegnata una prognosi di cinque giorni. Non sono state, invece, dedotte né, men che meno, dimostrate specifiche patologie di ordine psichico derivanti dalla partecipazione a quell'evento, certamente traumatico, ma per il quale lo stesso ricorrente afferma di aver ricevuto un encomio speciale e la decorazione della medaglia d'argento al valor militare (v. terza pagina del ricorso): tali riconoscimenti possono certamente aver concorso al suo benessere emotivo nel ricordo dei fatti e ciò spiega l'assenza di quelle “complicazioni psicologiche” che il ricorrente si limita a indicare, in modo del tutto generico e senza alcuna prova.
4. La natura delle lesioni secondo la valutazione del c.t.u..
Questa giudice ritiene di condividere interamente, nel metodo e nel merito, le valutazioni svolte dal c.t.u, che ha analizzato con precisione le condizioni fisiche del ricorrente e ha descritto se e in quale misura le patologie accertate siano conseguenti ai fatti del 2012; anche le repliche alle argomentazioni del c.t. del ricorrente sono del tutto condivisibili. In particolare, il c.t.u. ha così osservato: “… il signor riportava la “distorsione cervicale, Parte_1 contusione al polso e alla mano destra”; tale diagnosi, formulata dai curanti di pronto soccorso, è pienamente condivisa dallo scrivente consulente tecnico, poiché strutturata sul dato anamnestico (dal verbale di PS:
“Anamnesi: ... lamenta dolore polso destro, cervicale”), sul dato obiettivo (dal verbale di PS, “Esame obiettivo:
… contrattura antalgica dei mm paracervicali, dolore polso mano dx senza limitazioni articolari”; dalla visita ortopedica, sempre di PS: “… Lamenta cervicalgia. Dolore alla mano destra. : rachide dolente alla CP_2 mobilizzazione. Contrattura paravertebrale ... Dolore a livello della radio carpica destra senza tumefazione locale. Distorsione rachide cervicale, contusione polso-mano destra…”), dall'applicazione di supporto rigido per il collo e dagli accertamenti strumentali eseguiti, mirati al polso destro ed alla colonna cervicale. Così definito il bilancio lesivo, occorre chiarire quali siano le infermità che sono derivate dal sinistro in discussione. Per quanto attiene alla problematica contusiva di polso e mano destra, questa si risolveva nel giro di pochi giorni, se si considera che già alla visita del 3 maggio 2012 non era annotata, a carico di tale distretto anatomico, alcuna compromissione funzionale. Coerentemente a ciò, il periziando non lamenta, nell'attualità, problematiche di natura algo - disfunzionale. Al contrario, la problematica relativa al rachide cervicale era documentata anche nelle settimane successive, ragione per cui l'obiettività di natura algo – disfunzionale descritta, nell'attualità, a carico di tale distretto anatomico, trova conferma nella successione temporale dei rilievi clinici, che descrivono la persistenza di una condizione invalidante a carico di tale distretto. Non sono invece da ricondursi al sinistro del 20 aprile 2012 le problematiche algo – disfunzionali riferite a carico del rachide lombare, annotate per la prima volta il 2 giugno 2012, a distanza di quasi due mesi dal sinistro, con l'aggiunta del referto strumentale di protrusioni discali a sede lombare, su base involutiva artrosico – degenerativa, poi anch'esse riconosciute, unitamente alle protrusioni dicali cervicali, come infermità da causa di servizio, ex tabella B. In forza di tali presupposti, consegue che dai fatti de quo il ricorrente è da ritenersi portatore di un'infermità permanente invalidante per effetto diretto del trauma in discussione e declinata nel risentimento algo – disfunzionale del rachide cervicale, evoluto in senso peggiorativo rispetto a quanto già presente prima dei fatti in discussione, se si considera che la distorsione del rachide cervicale in oggetto ha insistito su di un distretto anatomico già coinvolto da pregresse problematiche patologiche: già nel 2008, ad una valutazione operata dalla CMO, erano riscontrate protrusioni discali a carico di C3 – C4 – C5 con ernia discale C5 – C6, per le quali era riconosciuta una causa di servizio tabella B. Tutto ciò premesso, occorre ora quantificare “il danno biologico permanente derivante dalla medesima”. Per fare ciò, è necessario richiamare la nota formula, prevista dal DPR n. 181 del 30.10.2009, e così definita. IC = (DB + DM) + (IP – DB), ove con l'acronimo IC sta per invalidità complessiva, l'acronimo DB per danno biologico, l'acronimo DM per danno morale e IP per invalidità permanente. Per quanto attiene al valore del DB, questo, come da riferimento normativo, dev'essere desunto dalle tabelle delle menomazioni di cui agli articoli 138 e 139 del DL 7 settembre 2005, n. 209. Nel caso di specie, tenendo conto di quanto si è soliti riconoscere per un valido trauma contusivo di rachide cervicale che ha insistito su di un substrato già coinvolto da fenomeni di carattere degenerativo, il valore è pari all'1,5%. Per quanto attiene al DM, questo, da normativa, dev'essere pari ad un valore compreso tra lo 0 e i 2/3 del valore percentuale di danno biologico: ciò a seconda della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso. Nel caso in esame, considerando la tipologia del sinistro e l'impatto, in termini di sofferenza e turbamento dello stato d'animo da questo condizionato, è possibile riconoscere un valore pari a 0,5%, pari ad 1/3 del valore di DB. Per quanto attiene all'IP, occorre fare riferimento all'incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa e, dunque, alle cosiddette “tabelle di guerra”; nondimeno, poiché la distorsione del rachide cervicale non rientra in alcuna delle categorie definite in termini percentuali nelle succitate “tabelle di guerra”, si ritiene opportuno fare riferimento, per analogia, alle tabelle dell'invalidità civile pubblicate nel Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 ed, in particolare, al rapporto che, in linea generale, sussiste tra la valutazione percentuale con la quale la medesima menomazione è definita in termini di danno biologico rispetto a quella di invalidità civile. Al riguardo, per una condizione di anchilosi del rachide lombare, la proporzione è pari a 1.6: in ambito di invalidità civile tale menomazione vale il 40%, mentre in ambito di danno biologico il 25%. Al contrario, per una condizione di anchilosi del rachide dorsale, la proporzione è di 1,2: in ambito di invalidità civile tale menomazione vale il 30%, mentre in ambito di danno biologico il 25%. Idem per quanto attiene all'anchilosi rettilinea di ginocchio (30% in ambito di invalidità civile e 25% in ambito di danno biologico). Pari a 1.6 è invece il rapporto per una condizione di anchilosi di caviglia: il 30% in ambito di invalidità civile e il 18% in ambito di danno biologico. In forza di tali presupposti possiamo affermare che tra invalidità civile (che valuta la capacità lavorativa) e danno biologico sussiste, grossomodo, una proporzione di circa 1.5 volte, che, calata per analogia nel caso di specie, porta ad identificare, per una valida distorsione di rachide cervicale, una IP del 2.25%. In definitiva, inserendo tutti gli anzidetti parametri nel contesto della nota formula, si ottiene quanto segue: IC = (1,5% + 0,5%) + (2,25% - 1,5%), per un valore di IC pari a 2,75%. Pertanto, riassumendo e concludendo, in estrema sintesi il signor è da ritenersi portatore Parte_1 di un'infermità permanente invalidante per effetto diretto di lesioni riportate a seguito dell'episodio del 20 aprile 2012; questa, declinata in una condizione di algia con limitazione funzionale a carico del rachide cervicale, condiziona, secondo la formula prevista dal DPR n. 181 del 30.10.2009, una cosiddetta IC (o, come si desume dal quesito formulato dal Giudice, danno biologico permanente) del 2,75%”. Altrettanto puntuali sono le repliche alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte ricorrente. Al riguardo il c.t.u. ha così osservato: “In primo luogo si precisa che, come illustrato dal Collega nel cappello introduttivo alle proprie osservazioni, la presente consulenza tecnica d'ufficio - nel valutare come richiesto dal Giudice il grado di infermità e del danno biologico permanente derivante dalla medesima - fa esplicito riferimento al DPR n. 181 del 30.10.2009 ed alla formula IC = (DB + DM) + (IP – DB), ove con l'acronimo IC sta per invalidità complessiva, l'acronimo DB per danno biologico, l'acronimo DM per danno morale e IP per invalidità permanente. A fronte di tale equazione, occorre però fare ordine rispetto alla natura ed all'ammontare degli addendi, ai quali il CTP attribuisce percentuali irrealistiche per la tipologia di lesione che stiamo affrontando, vale a dire, in estrema sintesi, una distorsione del rachide cervicale da tamponamento, privo di complicazioni. Orbene, il primo punto da chiarire è il valore del DB, vale a dire del danno biologico, che secondo il CTP dovrebbe essere del 12%. Tale valutazione è tuttavia del tutto inadeguata, disancorata dalle indicazioni delle tabelle di valutazione del danno biologico in uso medico – legale edite dalla SIMLA, vale a dire dalla società italiana di medicina legale, rispetto alla natura del postumo attuale. Al riguardo, basti pensare che il 12% di DB proposto dal Collega è quattro volte il valore che solitamente si riconosce per una frattura somatica di vertebra cervicale non complicata di classe I o molto vicina al valore massimo che si riconosce per “fratture di uno o più corpi vertebrali, associata a deformazione somatica, con rilevante limitazione articolare … Come può, dunque, a fronte di tali riferimenti valutativi, pensare di riconoscere un 12% di DB per gli esiti di una distorsione di rachide cervicale? Al contrario, la valutazione espressa dallo scrivente CTU, pari all'1,5% di DB, è ragionevole, oltre che del tutto coerente con le indicazioni previste dalla SIMLA nel valutare i traumi distorsivi di consimili lesioni. Il secondo punto da considerare è quello relativo alla IP, per la quale il CTP propone una valutazione del 25%, a fronte di una indicazione, formulata dallo scrivente CTU, del 2,5%. Al proposito, si rimanda alla bozza di CTU per il percorso logico –argomentativo che ha portato a questa valutazione del 2,5%, ma, al netto di ciò, occorre comunque fare un po' di chiarezza rispetto alle affermazioni avanzate dal CTP. Una premessa di ordine generale, fondata su semplici presupposti logici, è la seguente: la IP valuta il grado di invalidità che una determinata menomazione condiziona sulla capacità lavorativa del periziando;
il CTP vorrebbe riconosciuta, per un semplice “colpo di frusta” non complicato, una IP del 25%. Ebbene, a fronte di tali presupposti, come può un semplice trauma distorsivo del rachide cervicale incidere sulla capacità lavorativa del periziando per la misura di un quarto del totale? È evidente che, anche solo facendo riferimento ad un criterio di ordine logico, questo non può essere;
a prescindere da ciò, dev'essere comunque molto chiaro come neppure gli aspetti normativi di riferimento contemplino questa possibilità. Il CTP sostiene che per trovare la percentuale di IP occorre fare riferimento al verbale della CMO di Roma del 9/11/2018, per la quale era stato riconosciuto, per le protrusioni discali C3 – C4 e C4 – C5 e per la discopatia L3 – L4 e ernia discale L5 – S1 una indennità compresa tra il 21 e il 30%, così come previsto dalla Tabella A Cat° 8: allo stesso modo, secondo un sillogismo i fondamenti del quale non si riescono a comprendere, per valutare il “colpo di frusta” residuato dall'incidente del 21/04/2012 occorrerebbe fare riferimento alla medesima Categoria e, dunque, percentuale di IP. Premesso che quanto indicato nei verbali della CMO non costituisce caposaldo indiscutibile, essendo anch'esso oggetto di potenziale rivalutazione critica da parte dello scrivente CTU, si fa presente che l'interpretazione della questione data dal CTP è scorretta. Volendo fare riferimento ai verbali della CMO, per il trauma distorsivo in questione occorre riferirsi non a quello del 2018, indicato dal CTP, ma al verbale del 22/05/2013 modello BL/B n. 580, dove la CMO valutava il trauma oggetto del presente accertamento medico legale;
a pagina 4 punto A - "PREGRESSO POLITRAUMA CONTUSIVO DEL RACHIDE CERVICO LOMBARE" del 21/04/2012, risulta, come sua ascrivibilità, la voce NON CLASSIFICATO. Ciò significa dire, proprio secondo il sistema delle tabelle di guerra citate del Collega, una menomazione non indennizzabile, poiché meritevole di una IPdi grado inferiore al 10%Quindi la commissione si è espressa puntualmente sul trauma indicando la sua non classificabilità e una IP inferiore al 10%. Nello stesso verbale a pagina 2 si legge che con istanza del 12/10/12 l'interessato fa domanda di riconoscimento di 3 infermità: 1 PREGRESSO POLITRAUMA CONTUSIVO DEL RACHIDE CERVICO LOMBARE 2 DISCOPATIE C3-C4, ED C4-C5, C5-C6 3 DISCOPATIA L3-L4, EDD L5-S1 In particolare, si legge che l'infermità 2 – DISCOPATIE C3-C4, ED C4- C5, C5-C6 – è stata riscontrata per la prima volta in data 16/05/2012 per il tramite di una RMN del rachide cervicale, in epoca successiva al sinistro del 21.04.2012, ma certamente a quest'ultimo non riconducibile, trattandosi di problematiche di natura degenerativa le caratteristiche strumentali delle quali le riferiscono a problematiche pre-esistenti ai fatti de quo;
l'infermità 3, dal canto suo, è stata riscontrata per la prima volta in data 19/06/2012 – epoca di una RMN rachide lombosacrale
– e presenta caratteristiche del tutto sovrapponibili alla infermità 2, vale a dire una problematica preesistente ai fatti de quo poiché di natura degenerativa, peraltro neppure in nesso di causa con il sinistro del 21/04/2012, che, lo si ricorda, interessava solo il rachide cervicale. Sempre nel verbale di CMO si legge poi che le infermità 2 e 3 sono state "contratte nel corso della propria carriera di carabiniere sottoposto a RIPETUTI MICROTRAUMA E INTEMPERIE CLIMATICHE": quindi anche la commissione mette bene in evidenza che le discopatie cervicali e lombari non sono conseguenza diretta di quel trauma, ma effetto di una intera vita lavorativa. Ad ulteriore riprova di quanto scritto si fa presente che, nella stessa pagina del verbale della CMO, si legge che l'infermità 2 non verrà valutata perché già esaminata in precedente istanza come da verbale AB 1021 del 01/10/2008: ciò significa dire che già nel 2008 il signor presentava le discopatie cervicali;
in particolare, risulta che la Parte_1 diagnosi fosse (vedi punto 4) ISCALI C3-C4 E C4-C5 CON ED C5-C6" Il periziando poi si pensionava nel 2014; era nuovamente visitato dalla CMO nel 2018 per il beneficio della pensione privilegia (P.P.O.) Ci interessano i punti: 4 PROTRUSIONI DISCALI C3-C4 ETC. 5 PREGRESSO POLITRAUMA 6 DISCOPATIA L3-L4 ETC. In quel verbale è ribadito che il punto 5, vale a dire il “colpo di frusta” del 21/04/2012, è valutabile con la tabella N.A (Non Ascrivibile), altro modo per dire che si tratta di una menomazione Non Classificata, dunque menomazione non tabellata e quindi inferiore al 10% di IP, in ciò confermando tutto quanto sopra già avuto ampiamente modo di dire. Si rileva come la CMO sia stata in quell'occasione piuttosto generosa nel valutare le menomazioni del periziando, avendo deciso di considerare insieme le problematiche degenerative della colonna cervicale e lombare e assegnando loro una tabella A – cat 8 come somma delle infermità 4+6. Questo gli ha garantito il diritto ad una pensione privilegiata a vita. In ogni caso, nell'assegnazione della tabella A – cat 8 citata dal CTP è scritto chiaramente che questa è la conseguenza delle infermità 4+6 (vale a dire 4 PROTRUSIONI DISCALI C3-C4 ETC;
…6 DISCOPATIA L3-L4 etc), ma la commissione si è curata dall'escludere, in tale valutazione, l'infermità 5, vale a dire il del 21/04/2012, così Controparte_3 chiaramente separando le infermità e ribadendo il fatto che il trauma del 21/4/2012 è stato un evento a sé stante, che non ha portato a quella valutazione globale della tabella A – cat 8; d'altro canto, non è corretto mischiare tra loro le conseguenze di una distorsione del rachide cervicale con le infermità derivanti da 30 e più anni di servizio. In conclusione, è corretto che la normativa imponga di utilizzare le tabelle di guerra, ma l'infermità derivata dal sinistro del 21.04.2012 non è tabellata e, quindi, i riferimenti tabellari più vantaggiosi per il periziando sono le tabelle allegate al D.M 5/05/1992, che peraltro ben si attagliano ad una valutazione in termini di IP, essendo state pensate proprio per valutare l'incidenza delle singole menomazioni sulla capacità lavorativa generica del soggetto. Da ultimo, con riferimento al danno morale (DM) si ribadisce la scelta di riconoscere un valore dello 0,5%, pari ad 1/3 del valore di DB, considerando la scarsa entità lesiva del sinistro, confermata indirettamente dal fatto che all'esito del trauma il periziando non usufruiva di alcuna malattia, come dimostrato dall'assenza di alcun giudizio di idoneità al servizio dopo il trauma per il rientro al lavoro.” 5. I benefici spettanti al ricorrente.
Posto che, come s'è visto al punto 2 che precede, si deve accogliere la domanda di di Parte_1 accertamento del proprio status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 della L. n. 266/2005, deve essere ordinato l'inserimento del suo nome nell'elenco, tenuto dal , disciplinato dal DPR n. Controparte_1
243/2006. In merito ai singoli benefici di ordine economico, va premesso che parte ricorrente non ha domandato la condanna della resistente a corrispondere somme determinate o da determinarsi: si è, infatti, limitata a chiedere l'accertamento dell'obbligo del resistente a riconoscere i benefici derivanti dallo status di vittima del CP_1 dovere. In considerazione della percentuale molto ridotta dell'invalidità accertata attraverso l'ausilio del c.t.u., la speciale elargizione prevista dalla L. n. 466/1980 deve essere attribuita non per l'importo complessivo stabilito dalla medesima legge, bensì in proporzione dell'invalidità. Non vi sono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento dei richiesti assegni ai sensi della L. n. 206/2004 e della L. n. 407/1998, in quanto per l'attribuzione dei medesimi è necessaria una percentuale di invalidità non inferiore a un quarto. Ne deriva che, in assenza di diritto a prestazioni periodiche, non deve neppure essere esaminata l'eccezione di prescrizione relativa a ratei, risultati non dovuti. Devono, invece, essere riconosciuti i benefici richiesti in ordine all'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) e all'erogazione gratuita dei farmaci di fascia C, “nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente”, posto che per l'attribuzione di tali benefici non è richiesto il raggiungimento di una determinata soglia d'invalidità (v. artt. 1 e 15 della L. n. 302/1990, con successive modifiche, nonché art. 1 della L. n. 203/2000 e art. 2, comma 106, della L. n. 244/07).
6. Le spese di lite.
Visto l'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente e considerando altresì che la giurisprudenza di merito non è costante con riferimento all'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente, è corretta la compensazione per un mezzo delle spese di lite. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza. Tale quota viene liquidata - come indicato nel dispositivo - tenendo conto del valore della condanna e non di quello della domanda;
tenendo altresì conto che l'istruttoria è stata solo documentale e mediante c.t.u.; infine considerando che l'attività decisionale è stata particolarmente semplice, nell'assenza di parte resistente all'udienza di discussione.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 29 aprile 2024, disattesa o assorbita ogni altra conclusione delle parti:
1) accerta e dichiara che il ricorrente è vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005;
2) dichiara parte resistente obbligata a inserire il nominativo del ricorrente nell'elenco disciplinato dal D.P.R. n. 243/06;
3) dichiara parte resistente obbligata a riconoscere al ricorrente la speciale elargizione ex L. n. 466/80 riferita alla percentuale del 2,75%;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione gratuita dei farmaci di fascia C, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente;
6) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere al ricorrente la restante quota di un mezzo, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, con distrazione in favore della procuratrice, avv. Daniela Monaco, dichiaratasi anticipataria;
7) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. già liquidate in corso di causa;
8) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 27 maggio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani