Decreto cautelare 28 settembre 2020
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 17/07/2023, n. 12027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12027 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 12027/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02748/2020 REG.RIC.
N. 07377/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2020, proposto da LA AP, CH NO, ES LI, AR LO, MI TE, AS LV, HI MO, LL TI, TA Di PO, LU BI, FR ZI, rappresentati e difesi dall'avvocato GU ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Macerata, Università della Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di PO “Suor Orsola Benincasa”, non costituita in giudizio;
Libera Università Kore di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Gargano, Luca Pedulla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 7377 del 2020, proposto da LA AP, CH NO, ES LI, AR LO, MI TE, AS LV, HI MO, LL TI, TA Di PO, RI EA, LU BI, FR ZI, rappresentati e difesi dall'avvocato GU ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GU ON in PO, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi Catania, Università degli Studi di Enna Kore, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Macerata, Università della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di PO "Suor Orsola Benincasa", non costituita in giudizio;
nei confronti
LO ZA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2748 del 2020:
A) del Decreto Ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020, pubblicato in pari data sul sito istituzionale, con il quale venivano autorizzato gli Atenei alla attivazione del nuovo ciclo del TFA Sostegno; B) dei bandi adottati dalle Università resistenti, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, con i quali venivano indette le procedure di selezione per l’ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno (di seguito, in breve TFA Sostegno 2020), nella parte in cui disciplinano i requisiti di ammissione e prevedono la registrazione online dei candidati e più in particolare: del D.R. n. 113 del 21.2.2020 adottato dall’Università degli Studi di PO “Suor Orsola Benincasa”, del D.R. n. 568 del 24.2.2020 adottato dall’Università degli Studi di Catania, del D.R. n. 11 del 2.3.2020 adottato dall’Università degli Studi di Enna “Kore”, del D.R. n. 443 del 28.2.2020 adottato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, del D.R. n. 473 del 6.3.2020 adottato dall’Università degli Studi di Salerno, del D.R. n. 119 del 26.2.2020 adottato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, del D.R. n. 111 del 31.3.2020 adottato dall’Università degli Studi di Macerata, del D.R. n. 506 del 27.3.2020 adottato dall’Università degli Studi della Calabria; C) del Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (art. 3), ivi compreso il regime transitorio (art. 5), se e qualora interpretato nel senso di escludere i docenti muniti di diploma di istruzione secondaria superiore (cd. diploma di maturità); D) dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n. 158, con i quali gli Atenei resistenti venivano autorizzati ad attivare i percorsi formativi de quibus; E) del DM 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»; F) del DM 10 settembre 2010 n. 249, recante «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al TFA Sostegno 2020, siccome in possesso di validi requisiti di ammissione;
conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di presentare domanda di ammissione al TFA Sostegno e quindi di partecipare alle attività didattica, laddove essi superino la fase preselettiva, in quanto in possesso di validi requisiti di ammissione.
quanto al ricorso n. 7377 del 2020:
per l'annullamento
A) del D.R. n. 408 del 18.09.2020 con il quale è stato pubblicato dall'Università Suor Orsola Benincasa l'elenco recante i nominativi dei candidati ammessi a sostenere i test preselettivi per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di II grado, non reperibile sul sito, laddove escludono i ricorrenti; B) della nota Ministeriale prot. 0371182 del 13.8.2020 con la quale è stato illegittimamente escluso l'accesso alla selezione, per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso B-32 “esercitazione di pratica professionale” (doc.1 ); C) dell'avviso del 19.9.2020 pubblicato sul sito dall'Università Suor Orsola Benincasa che reca l'elenco dei candidati esclusi tra i quali figurano i nominativi dei ricorrenti (doc. 2); D) degli elenchi pubblicati dagli Atenei, di data e protocollo sconosciuti, recante i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove preselettive per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno, laddove escludono i ricorrenti dalla partecipazione; E) del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (art. 3), ivi compreso il regime transitorio (art. 5), se e qualora interpretato nel senso di escludere i docenti muniti di diploma di istruzione secondaria superiore (cd. diploma di maturità); F) dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n. 158, con i quali gli Atenei resistenti venivano autorizzati ad attivare i percorsi formativi de quibus; G) del DM 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»; H) del DM 10 settembre 2010 n. 249, recante «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»; I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al TFA Sostegno 2020, siccome in possesso di validi requisiti di ammissione;
conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di partecipare alle prove preselettive per la partecipazione al percorso di specializzazione sul Sostegno e quindi di partecipare alle prove successive, laddove essi superino la fase preselettiva, in quanto in possesso di validi requisiti di ammissione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 2748/2020 i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui non consentirebbero loro di accedere al TFA sostegno, in quanto abilitati per la classe di concorso ad esaurimento B – 32, prevista dalla tabella B del D.P.R. n. 19/2016.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione e le Università resistenti.
Con dichiarazione depositata in data 9 febbraio 2022 le ricorrenti MO e LO hanno rinunciato agli atti del giudizio.
All’udienza del 6 giugno 2023 la causa è stata assunta in decisione.
Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 7377/2020 i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, sempre relativi alle procedure di accesso al TFA sostegno 2020, nella parte in cui non consentirebbero loro di accedere al TFA sostegno, in quanto abilitati per la classe di concorso ad esaurimento B – 32, prevista dalla tabella B del D.P.R. n. 19/2016.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e le Università resistenti.
Con ordinanza del 19 novembre 2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
Con dichiarazione depositata in data 10 febbraio 2022 le ricorrenti MO e LO hanno rinunciato agli atti del giudizio.
All’udienza del 6 giugno 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi n. 2748/2020 e n. 7377/2020, atteso che i ricorrenti coincidono quasi del tutto (con la sola eccezione di RI EA) e che con i rispettivi ricorsi introduttivi sono stati impugnati i medesimi atti o, nel secondo ricorso, atti applicativi di quelli impugnati precedentemente.
3. Il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con riguardo alle posizioni di HI MO e AR LO.
Va al riguardo rilevato che ai sensi dell’art. 84 c.p.a. “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale… La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”.
Nel caso in esame le ricorrenti MO e LO hanno depositato un atto di rinuncia, da esse personalmente sottoscritto e notificato tempestivamente alle altre parti costituite, che non si sono opposte.
Accertata la regolarità della rinuncia, per le predette posizioni va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2, lett. c), c.p.a.
4. Per le restanti posizioni, in accoglimento dell’eccezione formulata dalle amministrazioni resistenti, i due ricorsi collettivi e cumulativi come proposti vanno dichiarati inammissibili.
Si rileva al riguardo che secondo la costante giurisprudenza “ la proposizione di tale tipologia di ricorso rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; id., 24 agosto 2010, n. 5928; sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1129). Pertanto, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990). Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che il ricorso collettivo - proposto da una pluralità di soggetti - è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, e che deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Cons. Stato sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2910, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3725 e 21 giugno 2013, n. 3418; sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2921 e n. 200 del 2021; sez. III, 15 maggio 2013, n. 2649; sez. I, parere n. 1512 del 22 settembre 2021) ” (così Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338, in motivazione).
Nel caso in esame, come evidenziato dalle amministrazioni resistenti, non sussiste la predetta coincidenza di posizioni sostanziali, atteso che: 1) la ricorrente LL TI ha presentato domanda per l’accesso al TFA sostegno, dichiarando come classe di concorso per l’accesso al TFA la classe A-18 e non quella B-32, ed è stata ammessa a sostenere le prove selettive ; 2) come emerge dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio riunito n. 7377/2020 (pag. 9 e 10), la ricorrente RI EA è stata ammessa alle prove selettive ed è risultata esclusa dalla partecipazione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio di idoneità, e quindi per fatti totalmente estranei ai requisiti di partecipazione.
Dalle superiori considerazioni risulta evidente la mancanza di identità della posizione di tutti i ricorrenti, con conseguente inammissibilità dei due ricorsi riuniti n. 2748/2020 e 7377/2020.
5. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della parziale estinzione dello stesso per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- riunisce i giudizi n. 2748/2020 e n. 7377/2020;
- dichiara in parte l’estinzione dei giudizi per intervenuta rinuncia, con riguardo alle posizioni di MO e LO;
- per le residue posizioni e per il resto dichiara inammissibili i ricorsi introduttivi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO