Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3046/2023, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.tata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Della Rocca ( , come da procura su foglio separato, con il C.F._2
quale elett.te dom.lia in Napoli alla Calata San Marco n. 13:
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), entrambi rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine C.F._4
dell'atto di citazione relativo al giudizio recante R.G. n° 15145/2018, dall'avv.
Umberto De Luca ( e dall'avv. Andrea Viscovo C.F._5
( ) con studio in Volla (NA), alla Via IV Novembre n° 75 C.F._6
APPELLATI
NONCHE'
( ), rapp.tato e difeso dagli Controparte_3 C.F._7
avv.ti Marco Ferraro ( ) e Stefano Giove C.F._8
( e dall'avv. Antonio Palumbo ( ), C.F._9 C.F._10
Pag. 1 a 6
Roma al Viale Regina Margherita n. 278
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio recante NRG
6172/2024 e, per l'effetto ed ai sensi dell'art. 306 c.p.c. chiede: di prendere atto della presente rinunzia all'azione ed agli atti del giudizio e, in caso di accettazione della rinunzia da parte delle altre parti processuali costituite, emettere apposito provvedimento di estinzione del procedimento recante NRG 3046/2023.
Per gli appellati e : Dichiarare inammissibile e comunque CP_1 CP_2
rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 4322/2023 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Napoli. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati. Prendono atto della rinuncia
Per l'appellato Accettazione della rinuncia ed estinzione del CP_3
giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 4322/2023, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse accertata e dichiarata la falsità ideologica dei seguenti atti: B1) procura generale, asseritamente rilasciata da a , con atto pubblico CP_4 Controparte_2
per Notaio del 23 maggio 2016, repertorio 686 - Controparte_3
raccolta 523, registrata a Napoli 3 il 30 maggio 2016, al numero 5269/1T; B2) atto per Notaio del 5 settembre 2016 (Rep. 927 - Racc. Controparte_3
701) di pubblicazione del testamento olografo di ed accettazione Persona_1
di eredità di , in nome e per conto di , registrato a Controparte_2 CP_4
Napoli 3 il 15 settembre 2016 al n. 8734/1T e trascritto a Napoli 1 il 16 settembre Pag. 2 a 6 2016 ai nn. 24132/18431; B3) atto pubblico di compravendita per Notar
-repertorio n. 1772 raccolta 1362 del 30 maggio 2017- Controparte_3
tra parte venditrice – a mezzo del procuratore generale CP_4 [...]
a favore di parte acquirente , avente ad oggetto CP_2 Controparte_1
l'immobile sito in Napoli al Vico Paparelle al Pendino n. 5, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. PEN., foglio 1, particella 512, sub 9
(registrato a Napoli 3 il 9 giugno 2017 al n. 6168/1T e trascritto a Napoli 1 il 12
19 giugno 2017 ai nn. 15769/11881).
In via gradata ha chiesto l'accoglimento della spiegata domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura relativa del presunto testamento olografo ed in virtù dei nuovi documenti prodotti nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 cpc, dichiarare la nullità della scheda testamentaria;
D) conseguentemente all'accoglimento del precedente capo delle rassegnande conclusioni, dichiarata la nullità della stessa scheda testamentaria e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita per Notar CP_3
-repertorio n. 1772 raccolta 1362 del 30 maggio 2017- tra parte
[...]
venditrice - a mezzo del procuratore generale a CP_4 Controparte_2
favore di parte acquirente , avente ad oggetto l'immobile sito in Controparte_1
Napoli al Vico Paparelle a Pendino n. 5, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Napoli alla sez. PEN., foglio 1, particella 512, sub 9 (registrato a Napoli
3 il 9 giugno 2017 al n. 6168/1T e trascritto a Napoli 1 il 12 giugno 2017 ai nn.
15769/11881); E) condannare essi , e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro o tra gli stessi chi di dovere, al Controparte_3
pagamento degli esborsi e compensi del doppio grado di giudizio.
1.1. Costituitisi, e hanno chiesero il rigetto Controparte_1 Controparte_2
dell'appello, con vittoria di spese.
1.2. Si è costituito anche il notaio , chiedendo anch'egli Controparte_3
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Pag. 3 a 6 §.
2. Con nota del 16 gennaio 2025 il difensore dell'appellante, avv. Rocco
Migliaccio, ha depositato atto di rinuncia al mandato e successivamente, con atto depositato il 3 febbraio 2025, in sua sostituzione si è costituito l'avv. Pietro
Della Rocca, il quale contestualmente, in virtù della procura speciale conferitagli, ha depositato atto di rinuncia «all'azione ed agli atti del giudizio», chiedendo alla Corte, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., 1) di prendere atto della rinunzia all'azione ed agli atti del giudizio e, 2) in caso di accettazione della rinunzia da parte delle altre parti processuali costituite, emettere provvedimento di estinzione del procedimento RG 3046/2023.
2.1. La dichiarazione di rinuncia, notificata alle parti del giudizio a mezzo pec, è stata accettata dal solo Notaio mediante Controparte_3
dichiarazione autenticata, depositata nel fascicolo informatico in data 4 febbraio 2025 ed altresì unitamente alle note scritte per l'udienza del 6 febbraio 2025.
Le altre parti nulla hanno dedotto in merito.
2.2. Con Decreto del 7 febbraio 2025 la Corte ha rinviato la causa all'udienza in presenza del 13/02/2025, al fine di sentire le parti sia in ordine alla volontà dell'appellante, chiarendo se intendeva conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere con travolgimento della sentenza di primo grado ovvero se intendeva provocare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sia degli appellati, per l'accettazione della rinuncia.
2.3. A tale udienza si è presentato solo il Notaio che Controparte_3
ha ribadito la volontà di accettare puramente e semplicemente la rinuncia.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 13.02.2025, ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti i termini dell'art. 190 c.p.c. (20+20).
Il notaio nella comparsa conclusionale ha ribadito la Controparte_3
volontà di accettare la rinuncia, mentre e Controparte_1 Controparte_2
non hanno depositato memorie.
Pag. 4 a 6
3.1. Va premesso che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo,
l'accettazione della rinuncia è presupposto necessario solo quando la parte che deve accettare è costituita ed ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tale interesse, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste quando il convenuto ha la possibilità conseguire un risultato utile e più favorevole di quello che otterrebbe in seguito all'estinzione del giudizio (cfr. Cassazione
9066/2002); quando il convenuto ha chiesto una pronuncia nel merito o proposto una domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 1168/1995); quando ha chiesto i danni nei confronti della controparte che assume aver agito in malafede o colpa grave.
Non sussiste invece interesse alla prosecuzione e, pertanto, l'accettazione è superflua, ogni qualvolta il convenuto abbia in precedenza richiesto l'estromissione del giudizio o sollevato un'eccezione di incompetenza o quando intenda semplicemente conseguire le spese processuali.
3.2. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (cfr. Cass. 5250/2018).
Nel caso in esame l'appellante ha dichiarato espressamente di rinunciare all'azione e, quindi, all'appello, con la conseguenza che, ai fini della declaratoria di estinzione, non è necessaria l'accettazione degli appellati, i quali, nel caso di specie hanno solo chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
§.
4. Quanto alle spese, ai sensi dell'art. 306 IV co c.p.c. sono a carico del rinunciante e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base delle tabelle dm
147/2022, secondo lo scaglione di valore indeterminato di bassa complessità,
Pag. 5 a 6 nei valori prossimi ai minimi in ragione della non complessità della vicenda e delle difese svolte dalle parti.
(Trattandosi di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.).
P.Q.M
a) Dichiara l'estinzione del processo b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e che liquida in complessivi € 4.996,00 per CP_1 Controparte_2
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori costituiti d) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del notaio
, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi, Controparte_3
oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 26.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 6 a 6