TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18843 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ata in data 11/06/1976 a NAPOLI (NA) CF Parte_1 C.F._1 difensore avv. FABRICATORE CLAUDIO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv Controparte_2 domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 28/07/2022 , la parte ricorrente chiedeva pronunziarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
23/06/2003 riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano e (11.2.05 e Per_1 Per_2
21.12.08) .
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso delle figlie minori con esercizio disgiunto di responsabilità, con domiciliazione privilegiata paterna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione a proprio carico di un contributo al mantenimento delle figli minori pari a
1 1400,00€ mensili (700,00€ per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie;
La parte resistente si costituiva chiedendo la conferma della disciplina Controparte_1 vigente ovvero dell'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione ancora pendente che aveva così statuito
affida ai genitori congiuntamente le figlie minori e con collocazione privilegiata Per_1 Per_2 presso il padre, cui va assegnata la casa familiare, sita in Napoli alla via Giustiniano 285; dispone che la madre trascorra con le minori due pomeriggi a scelta alla settimana dalle ore 17.00 alle 21.30 nonché il fine settimana alternato, dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 21.30, nonché
i giorni di festività "comandate" (Natale, Capodanno, Pasqua), secondo alternanza, e tre settimane
- anche suddivise in segmenti - nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno;
determina in € 1.400,00 mensili, oltre indicizzazione, il contributo dovuto dalla madre al mantenimento delle minori, da versare entro il giorno 4 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di istruzione, di formazione e sanitarie;
I coniugi comparivano in data 14.11.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della concorde volontà delle parti di confermare il provvedimento del 7.5.2021 Rg 17465/2020 provvedeva in conformità rimettendo gli atti al GI.
Con tempestiva memoria integrativa il resistente chiedeva
- determinare a carico della Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia minorenne e di quella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il pagamento della somma di Eur. 2.500,00 mensili oltre ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso oltre 75% delle spese straordinarie relative alle due figlie, come da
Protocollo del Tribunale di Napoli;
- porre a carico della Sig.ra il pagamento di un assegno divorzile in proprio favore Parte_1 di Eur. 1.500,00 mensili
Emessa la pronuncia divorzile si rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini ex art 183 cpc.
Con ordinanza del 7.11.24 il Gi disponeva la comparizione delle parti alla luce del fatto che si registrava un vuoto di disciplina in ragione del fatto che la sentenza separativa nulla aveva disciplinato in merito alle condizioni della genitorialità, alla collocazione prevalente della figlia minore e all'assegno di mantenimento in favore delle figlie per la sopravvenuta proposizione del giudizio di divorzio. in sede divorzile veniva confermata, all'esito dell'udienza presidenziale, la disciplina provvisoria della separazione che non appariva più aderente alla realtà dei fatti se è vero com'è vero che
2 entrambe le figlie oggi vivono presso la madre e che invece, all'esito della udienza presidenziale di separazione, veniva disposto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il padre con previsione di obblighi contributivi a carico della madre.
All'udienza del 5.12.24 dichiarava: Parte_1 preciso che io da giugno 2023 vivo con le ragazze.
Preciso che e attualmente non hanno rapporti con il padre, io non li ho mai Per_1 Per_2 ostacolati anzi ho chiesto loro di incontrare il padre. Loro sono andate via una sera senza un particolare evento scatenante, è stata un'escalation di contrasti tra loro ed il padre.
Ho chiesto anche a se pensa di avere bisogno di un sostegno psicologico e lei mi ha detto Per_2 di non avere bisogno e non vuole parlare con me dell'attuale assenza di rapporti con il padre che io invece cerco di favorire.
Preciso che io non ho alcun rapporto con nè con i parenti di . è CP_1 CP_1 CP_1 rimasto nella casa familiare il cui mutuo cointestato (con rata mensile di 1600 €) lo pago io integralmente.
Preciso che io in sede di separazione mi sono limitata a prendere atto della volontà di e Per_1
di stare con , non le ho mai spinte a prendere decisioni contrarie perché sapevo Per_2 CP_1 che col tempo le ragazze avrebbero deciso il meglio per loro e così è stato avendo poi deciso di venire
a vivere con me.
Preciso che a mio giudizio nella fase iniziale della nostra separazione ha condizionato le CP_1 ragazze perché io avevo un compagno e tengo a precisare che la relazione è stata da me intrecciata dopo che era finito di fatto ogni legame affettivo con . CP_1
Preciso che è iscritta alla facoltà di giurisprudenza al Suor e Per_1 Persona_3 Per_2 frequenta il terzo anno del liceo scientifico Alberti.
Tengo a precisare che ha deciso di iscriversi al Suo quando ancora viveva in casa Per_1 Per_3 con il padre che non ha posto alcuna obiezione alla frequentazione da parte di di Per_1 un'università privata.
Io non percepisco l'AU, non l'abbiamo mai chiesto
dichiarava: CP_1
è vero quello che ha detto in ordine al fatto che io non ho più rapporti con e . Pt_1 Per_1 Per_2
Se devo dire la verità non capisco neanche precisamente il motivo per cui la sera tra il 5 e il 6 giugno loro sono andate via. Erano tornate da casa della madre, abbiamo avuto una banale discussione in ordine al fatto che non stava bene e vomitava;
a quel punto ha cominciato ad Per_2 Per_1 aggredirmi verbalmente, mi ha detto che il problema era nella sua testa, mi ha detto che se ne sarebbe
3 andata e io certo non potevo impedirglielo in quanto già maggiorenne;
lei ha quindi detto a
di prendere il cane e di andare anche lei dalla madre. Per_2
Da allora effettivamente non ho più avuto rapporti con loro. Ho cercato in più occasioni scrivendo loro, recandomi sotto casa loro, di incontrarle. Una volta fui colpito dal fatto che aveva Per_2 pubblicato su Tik Tok un video affettuoso nei miei confronti che mi era stato segnalato dalla figlia di un mio amico. Anche in quell'occasione ho cercato nuovamente di incontrarle ma fui bersaglio di parolacce da parte di . Per_1
In un'occasione circa un mese e mezzo fa loro sono venute a casa con l'intento di cercare dei buoni fruttiferi che mia madre aveva fatto loro;
anche in quell'occasione io ho cercato un dialogo senza la presenza di mia madre perché ho il timore che possa essere accusato di cose non vere;
anche in quell'occasione sono stato aggredito verbalmente. I rapporti sono completamente chiusi non solo con le ragazze ma anche con . Preciso che quando viveva con me veniva seguita sia da una Pt_1 Per_1 psicologa inizialmente che da una psichiatra successivamente su indicazione del medico di medicina generale. La psichiatra suggerì una terapia farmacologica blanda e, quando poi aveva evidenziato la necessità di una cura più significativa, ricordo che disse che non era più sua intenzione Per_1 andare dallo psichiatra.
In ordine alla mia personale posizione lavorativa preciso che io ho 55 anni, non ho entrate, faccio continuamente colloqui, ma non è facile alla mia età inserirmi di nuovo nel mondo del lavoro.
Preciso che non sono mai stato informato del fatto che si è iscritta al suor , Per_1 Persona_3 per la verità quand'era con me non aveva ancora alcuna certezza in ordine alla facoltà che voleva frequentare.
Confermo che il mutuo viene pagato integralmente da , ma d'altronde io non avrei le risorse Pt_1 economiche.
Comunque se non sbaglio l'importo del mutuo non è di 1600 € ma un importo inferiore
Si rinviava al 20.2.25 per consentire alle parti di valutare prospettive di bonario componimento , fallite le quali si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.25. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
In sede conclusionale la ricorrente ha chiesto
- L'affidamento condiviso di con domiciliazione privilegiata materna e Persona_4 disciplina del diritto di visita del padre;
- determinare a carico del resistente il contributo al mantenimento delle figlie , Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente) e minore , in 700,00 Euro per Per_2 ciascuna figlia (1400,00 €) oltre 50% alle spese straordinarie
4 - Rigetto della avversa domanda di assegno divorzile
- Vittoria di spese
Il resistente ha chiesto
- L'affidamento condiviso di con domiciliazione privilegiata materna e Persona_4 disciplina di incontri liberi con il padre;
- determinare a proprio carico il contributo al mantenimento di minore , in 250,00 Per_2
Euro oltre 30% alle spese straordinarie
- Rigettare la richiesta di mantenimento di in quanto economicamente indipendente o Per_1 in subordine prevederla in misura non superiore a 200,00€ mensili
- Riconoscere un assegno divorzile in proprio favore in 1500,00 €
- Vittoria di spese.
Il Pm concludeva come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo già il Tribunale pronunciato il divorzio deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie.
In via preliminare, in ordine alle istanze istruttorie di parte resistente, il Collegio rileva che le stesse non sono state accolte correttamente in quanto si invocava con esse che il Tribunale ordinasse alla il deposito: Pt_1
- di tutta la documentazione fiscale relativa agli ultimi dieci anni sia personale che societaria ,
- di tutta la documentazione relativa ai c/c di corrispondenza di cui ella è o è stata titolare e/o contitolare e/o delegata,
- di tutta la documentazione relative ad investimenti o piani assicurativi ,
- di tutta la documentazione attestante la sua partecipazione in società sia di capitali, che di persone, attestante le cariche societarie da lei rivestite,
- di tutti i c/c societari della Sifer S.r.l. al fine di accertare i reali pagamenti a dipendenti della
Società ed in particolare della figlia . Persona_5
Lo RU chiedeva altresì , in caso di incompleta esibizione, di disporre indagini a mezzo del Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza relativamente alla capacità reddituale della e/o Pt_1
CTU contabile sulla contabilità aziendale della Sifer Srl e dei conti personali della Sig.ra Parte_1
Ciò posto si osserva che a fini difensivi ex artt. 22, 24 e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modificazioni, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 19 del 25.09.2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), è possibile chiedere l'estrazione di copia dei documenti fiscali/tributari/bancari/ (dichiarazioni dei redditi;
certificazione unica , documentazione relativa ad
5 istituti di credito relativa a conti correnti e di deposito con delega e/o intestati e/o cointestati con relativi saldi e movimenti , conti titoli con delega e/o intestati e/o cointestati con relativi saldi e movimenti , fondi, azioni, obbligazioni, opzioni, gestioni patrimoniali, intestati e/o cointestati con relativi saldi e movimenti , polizze assicurative intestate e/o di cui sia beneficiario…..) . E' sufficiente invero evidenziare la stretta indispensabilità dei documenti di cui si invoca la conoscenza in relazione al proprio diritto di difesa (legato alla necessità di chiedere un equo assegno di mantenimento per sé
e/o per i figli) . La sentenza n. 19 del 25.09.2020 del Consiglio di Stato ha Invero statuito che Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n.
241/1990»;
«L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia» e può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,
211 e 213 cod. proc. Civ ed indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ.,;
Il Consiglio di Stato ha finanche evidenziato che l'accesso difensivo non presuppone necessariamente
l'instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio …….riconoscendo tutela all'interesse delle parti di acquisire già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della res controversa.
Pertanto, avendo avuto ab initio lo GU un interesse concreto, diretto e attuale, avrebbe dovuto avanzare istanza diretta e non già invocare ordini processuali di esibizione istruttoria azionabili solo Par nel caso di impossibilità di acquisire in proprio quanto si chiede tramite ordine della e rilevante, non già ai fini della determinazione a suo carico degli obblighi contributivi al mantenimento dei figli
(conviventi con la madre), ma in relazione alla domanda di assegno divorzile in proprio favore.
Passando al merito della decisione si rileva, quanto alla minore prossima al compimento Per_2 del 17esimo anno, che è incontestata la convivenza, unitamente alla primogenita , con il padre Per_1 fino a giugno 2023 quando , a seguito di una discussione, si allontanava, assieme ad , dalla Per_1 residenza paterna e si trasferiva con la sorella dalla madre di fatto non intrattenendo più rapporti con il padre con il quale, ad onore del vero, avevano entrambe vissuto fin dalla separazione dei genitori.
6 Le parti hanno anche confermato la assoluta incomunicabilità tra di loro, ma hanno comunque chiesto di non modificare il regime di affidamento condiviso e pertanto il Tribunale ritiene di provvedere in conformità riconoscendo l'affidamento condiviso di con residenza privilegiata presso la Per_2 madre, anche in ragione della situazione consolidatasi da giugno 2023.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, in considerazione della assenza di condotte ostative della si riconosce, in ragione anche dell'età, un regime di incontri libero Pt_1 nell'auspicio che possa ristabilirsi un canale di comunicazione della minore con lo . Per_6
Il Collegio osserva di condividere l'operato del Giudice istruttore che ha reputato di non procedere ad un nuovo ascolto della minore la quale veniva ascoltata dal giudice relatore della separazione in data 7.12.23 quando dichiarava Sono , ho 14 anni, frequento il secondo anno del liceo Per_2
Scienze Applicate “Alberti” di Napoli. Io e mia sorella viviamo insieme a Soccavo da mamma, con un cagnolino. Prima vivevamo con PÀ alla stessa strada in un appartamento diverso a via
Giustiniano 285. Mentre da giugno di quest'anno ci siamo spostate da mamma. Noi siamo sempre state con PÀ. Io a PÀ ero molto legata, per interessi comuni e complicità. Io durante la separazione ho cercato di prendere le sue parti e proteggerlo in quanto lo ritenevo il più debole. Ma col tempo mi sono resa conto che non ci andavo più d'accordo come prima. Io non ho mai pensato di andare a vivere con mamma perché in quel momento era diventata la normalità a vivere con PÀ ed ero molto affezionata a casa mia. Ma ad un certo punto mi sono resa conto che li non ero più tranquilla, ero piena delle litigate e delle discussioni e ho pensato che con mamma sarei stata più tranquilla. A giugno PÀ e hanno litigato violentemente e ha minacciato di andare Per_1 Per_1 via di casa. PA le disse ok vai. Io le dissi che doveva sbollire perché quella era casa nostra e non era giusto andarsene. La situazione però è degenerata, io non avevo le forze di fermarli ed ero molto nervosa, per cui decidemmo di prendere le nostre cose e andare via. Da quel momento non ho mai avuto il pensiero di tornare a vivere con PÀ. Al massimo solo di rivederlo. Ma mi serve ancora un po' di tempo per sbollire la rabbia. Attualmente non lo vedo, lo sento sporadicamente. Non mi sento però pronta a riaffrontare il discorso con PÀ. Conoscendoci, per poter riprendere un rapporto bisognerebbe risolvere e riaprire il discorso. Se dovessi riaprire il discorso adesso non sarei lucida perché sono arrabbiata.
Mamma ha un compagno che vive a Licola. Se ha necessità di vederlo nei weekend vado anche io con lei. Lei me lo chiede se mi dispiace andare con lei o meno. Forse è capitato solo una volta che il compagno di mamma dormisse da noi. Vivono in due case diverse.
Se PÀ si facesse vivo di sua iniziativa forse farei un passo avanti, non lo so. A proposito di oggi mamma mi ha spiegato che dovevo venire per chiarire dei dubbi. Ero tranquilla. A proposito di queste
7 feste di Natale, IL sicuramente starà con mamma. Se PÀ chiedesse di vederci a Natale non so se me la sentirei. Dovrebbe esserci prima un momento per chiarire, non potremmo vederci direttamente. Non posso dire nulla perché vorrei prima avere un incontro per chiarirci..
Appariva infatti immodificata la situazione e per l'effetto si è ritenuto di non ripetere anche in sede divorzile l'ascolto, riconoscendo cioè preminenza all'interesse della figlia minore a non essere esposta al presumibile danno derivante dall'ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto .
Quanto alle determinazioni economiche si evidenzia che le parti controvertono in ordine alla indipendenza economica di (20enne) e sul punto va preliminarmente premesso che secondo Per_1
l'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi nell'ultimo quadriennio ma già consolidatosi in plurime pronunce, in applicazione del principio di autoresponsabilità, va attribuito al figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” - l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento . Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa.
La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del
Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta (cfr.
Cass. n. 24731/2024 , Cass. 2252/2024, Cass. n. 7015/2024).
E' stato inoltre affermato che i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro ( Cass. n. 38366/2021).
Inoltre, ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
8 l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n. 29264/2022 e Cass. 12123/2024).
E' stato dunque ribadito che il diritto al mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti è soggetto a valutazione delle loro effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica, con la conseguenza che la semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifica automaticamente la continuazione del mantenimento in mancanza della necessaria prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza (cfr. Cass. Ord. N.
5090/2025). Va infine rimarcato che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.
Ord. 3552/2025).
Applicando tali principi al caso di specie si evidenzia che ha ultimato gli studi superiori Per_1 nell'anno scolastico 2022-2023 e si iscriveva all'università (facoltà di giurisprudenza) per l'anno accademico 2023/2024.
Risulta inoltre prodotto dalla stessa ricorrente Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav di contratto di tirocinio presso SIFER S.R.L. operante nel Commercio all´ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli dal 11/09/2023 al 11/01/2024 a tempo pieno per 40 ore settimanali .
Invero in data 7.12.2023 la giovane dichiarava al Giudice relatore della separazione che frequentava il primo anno di giurisprudenza;
alcun cenno risulta in atti in ordine al prosieguo degli studi universitari della giovane che peraltro la stessa intraprendeva svolgendo, durante il primo semestre, il tirocinio documentato in atti .
Ciò posto, anche a ritenere abbandonato il percorso di studi, l'obbligo di mantenimento di non Per_1 viene meno nel caso di specie essendo verosimilmente trascorso un lasso di tempo non considerevole dalla conclusione degli studi compatibile con i tempi necessari per reperire una occupazione;
non può negarsi infatti il diritto al mantenimento ad in ragione del mero svolgimento di un Per_1 tirocinio professionale che non ha natura di vero e proprio contratto di lavoro non dando diritto a permessi, ferie, malattia né contributi pensionistici e senza alcuna certezza di stabilizzazione, certezza che ex se non è dato ricavare dalla mera circostanza che il contratto di tirocinio sia stato stipulato con la società di famiglia.
Il Collegio ritiene pertanto di statuire obblighi contributivi al mantenimento sia di che di Per_1
a carico del padre con decorrenza dal mese di luglio 2023, obblighi contributivi che si Per_2
9 ritiene di statuire in € 900,00
Tale determinazione viene adottata pur non potendo ignorare che lo RU non ha aggiornato all'attualità la sua documentazione reddituale, ha solo prodotto CU 2023 con la SIfer srl, con VE
LE ( con la quale risulta stipulato il 1 settembre 2022 un contratto quale impiegato B1 responsabile commerciale per il quale risulta prova della revoca di alcuni benefits nel gennaio 2024, ma non già della cessazione del rapporto di lavoro) nonché CU 2023 con I.T.S.MANIFATTURA.
Non risulta prodotta alcuna dichiarazione dei redditi, e risulta incontestata la percezione da parte dello
GU di 155.000,00€ quale TFR all'esito della cessazione del rapporto di lavoro con la Sifer srl, nonché la proprietà esclusiva della ex casa familiare (sulla quale grava un mutuo pagato da sempre dalla ed assegnata allo in sede di ordinanza presidenziale separativa e della quale non Pt_1 Per_6 viene invocata dalla la revoca della assegnazione nella evidente consapevolezza del titolo Pt_1 proprietario che comunque ne attribuisce il godimento allo ) nonché la proprietà esclusiva di Per_6 un cabinato , beni che lo riferisce a lui intestati per vantaggi fiscali, ma che comunque Per_6 rappresentano beni patrimoniali nella sua esclusiva proprietà e disponibilità che concorrono a valutare la capacità contributiva al mantenimento delle figlie che pertanto si statuisce nella misura sopra indicata.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per le figlie , allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 40% a carico dello RU e del 60% a carico della in ragione della incontestata maggiore capacità contributiva della ricorrente (che infatti Pt_1 paga integralmente il mutuo sulla ex casa familiare benchè di proprietà del marito) e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In ragione della domiciliazione privilegiata materna della minore e della convivenza anche di Per_1 con la madre e in difetto di domanda nulla si statuisce in questa sede in ordine alla ex casa familiare che con provvedimento provvisorio della separazione veniva assegnata allo in quanto Per_6 convivente con le figlie fino al giugno 2023.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza
10 del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.).
E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
L'assegno divorzile, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone infatti un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può
11 giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il richiedente non abbia
i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive
Conf. Cass., n. 26520/2024
Ciò posto nel caso di specie si ritiene di rigettare la domanda atteso che:
• In sede separativa non veniva disposto alcun assegno in favore dello GU;
• Alla luce dei mancati depositi documentali dell'istante non si ritiene offerta prova della rilevanza e sensibilità del divario, certamente esistente, tra le rispettive posizioni economiche.
• Non si può ritenere in capo allo RU l'incapacità a procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, alla luce della ultraventennale esperienza maturata presso la SIfer srl
• L'istante (che ha avuto un consistente TFR ed è proprietario dell'immobile dove vive ) intraprendeva collaborazioni professionali dopo la separazione e non ha offerto alcuna prova della propria attuale disoccupazione, solo riferita e giammai documentata e ciò esclude che possa giustificarsi l'assegno divorzile per esigenze strettamente assistenziali;
• Anche a ritenere all'attualità la sussistenza di uno squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, non è stata offerta alcuna prova che lo stesso sia l'effetto del sacrificio da parte dello a favore delle esigenze familiari. Per_6
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di assegno divorzile e la parziale reciproca soccombenza in ordine agli obblighi contributivi) si ritiene di compensare le spese per il 50% e di condannare il resistente al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla come indicate in dispositivo calcolando Fase di Pt_1 studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M.
55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in NAPOLI in data 23/06/2003 (atto n. 89, P. II, Serie. A, sez. Z) già Controparte_1 pronunciata giusta sentenza n° 11319/23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
a) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minora con residenza privilegiata Per_2 presso la madre e facoltà di liberi incontri con il padre b) determina dal mese di luglio 2023 (confermando per il pregresso la disciplina precedente) in euro 900,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento delle figlie , Per_7
12 minorenne, ed magggiorenne non economicamnete indipendente, disponendo che Per_1
l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 40% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine c) rigetta per il resto;
d) compensa le spese per il 50% e condanna il resistente al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.7.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
13
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18843 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ata in data 11/06/1976 a NAPOLI (NA) CF Parte_1 C.F._1 difensore avv. FABRICATORE CLAUDIO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv Controparte_2 domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 28/07/2022 , la parte ricorrente chiedeva pronunziarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
23/06/2003 riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano e (11.2.05 e Per_1 Per_2
21.12.08) .
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso delle figlie minori con esercizio disgiunto di responsabilità, con domiciliazione privilegiata paterna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione a proprio carico di un contributo al mantenimento delle figli minori pari a
1 1400,00€ mensili (700,00€ per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie;
La parte resistente si costituiva chiedendo la conferma della disciplina Controparte_1 vigente ovvero dell'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione ancora pendente che aveva così statuito
affida ai genitori congiuntamente le figlie minori e con collocazione privilegiata Per_1 Per_2 presso il padre, cui va assegnata la casa familiare, sita in Napoli alla via Giustiniano 285; dispone che la madre trascorra con le minori due pomeriggi a scelta alla settimana dalle ore 17.00 alle 21.30 nonché il fine settimana alternato, dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 21.30, nonché
i giorni di festività "comandate" (Natale, Capodanno, Pasqua), secondo alternanza, e tre settimane
- anche suddivise in segmenti - nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno;
determina in € 1.400,00 mensili, oltre indicizzazione, il contributo dovuto dalla madre al mantenimento delle minori, da versare entro il giorno 4 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di istruzione, di formazione e sanitarie;
I coniugi comparivano in data 14.11.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della concorde volontà delle parti di confermare il provvedimento del 7.5.2021 Rg 17465/2020 provvedeva in conformità rimettendo gli atti al GI.
Con tempestiva memoria integrativa il resistente chiedeva
- determinare a carico della Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia minorenne e di quella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il pagamento della somma di Eur. 2.500,00 mensili oltre ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso oltre 75% delle spese straordinarie relative alle due figlie, come da
Protocollo del Tribunale di Napoli;
- porre a carico della Sig.ra il pagamento di un assegno divorzile in proprio favore Parte_1 di Eur. 1.500,00 mensili
Emessa la pronuncia divorzile si rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini ex art 183 cpc.
Con ordinanza del 7.11.24 il Gi disponeva la comparizione delle parti alla luce del fatto che si registrava un vuoto di disciplina in ragione del fatto che la sentenza separativa nulla aveva disciplinato in merito alle condizioni della genitorialità, alla collocazione prevalente della figlia minore e all'assegno di mantenimento in favore delle figlie per la sopravvenuta proposizione del giudizio di divorzio. in sede divorzile veniva confermata, all'esito dell'udienza presidenziale, la disciplina provvisoria della separazione che non appariva più aderente alla realtà dei fatti se è vero com'è vero che
2 entrambe le figlie oggi vivono presso la madre e che invece, all'esito della udienza presidenziale di separazione, veniva disposto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il padre con previsione di obblighi contributivi a carico della madre.
All'udienza del 5.12.24 dichiarava: Parte_1 preciso che io da giugno 2023 vivo con le ragazze.
Preciso che e attualmente non hanno rapporti con il padre, io non li ho mai Per_1 Per_2 ostacolati anzi ho chiesto loro di incontrare il padre. Loro sono andate via una sera senza un particolare evento scatenante, è stata un'escalation di contrasti tra loro ed il padre.
Ho chiesto anche a se pensa di avere bisogno di un sostegno psicologico e lei mi ha detto Per_2 di non avere bisogno e non vuole parlare con me dell'attuale assenza di rapporti con il padre che io invece cerco di favorire.
Preciso che io non ho alcun rapporto con nè con i parenti di . è CP_1 CP_1 CP_1 rimasto nella casa familiare il cui mutuo cointestato (con rata mensile di 1600 €) lo pago io integralmente.
Preciso che io in sede di separazione mi sono limitata a prendere atto della volontà di e Per_1
di stare con , non le ho mai spinte a prendere decisioni contrarie perché sapevo Per_2 CP_1 che col tempo le ragazze avrebbero deciso il meglio per loro e così è stato avendo poi deciso di venire
a vivere con me.
Preciso che a mio giudizio nella fase iniziale della nostra separazione ha condizionato le CP_1 ragazze perché io avevo un compagno e tengo a precisare che la relazione è stata da me intrecciata dopo che era finito di fatto ogni legame affettivo con . CP_1
Preciso che è iscritta alla facoltà di giurisprudenza al Suor e Per_1 Persona_3 Per_2 frequenta il terzo anno del liceo scientifico Alberti.
Tengo a precisare che ha deciso di iscriversi al Suo quando ancora viveva in casa Per_1 Per_3 con il padre che non ha posto alcuna obiezione alla frequentazione da parte di di Per_1 un'università privata.
Io non percepisco l'AU, non l'abbiamo mai chiesto
dichiarava: CP_1
è vero quello che ha detto in ordine al fatto che io non ho più rapporti con e . Pt_1 Per_1 Per_2
Se devo dire la verità non capisco neanche precisamente il motivo per cui la sera tra il 5 e il 6 giugno loro sono andate via. Erano tornate da casa della madre, abbiamo avuto una banale discussione in ordine al fatto che non stava bene e vomitava;
a quel punto ha cominciato ad Per_2 Per_1 aggredirmi verbalmente, mi ha detto che il problema era nella sua testa, mi ha detto che se ne sarebbe
3 andata e io certo non potevo impedirglielo in quanto già maggiorenne;
lei ha quindi detto a
di prendere il cane e di andare anche lei dalla madre. Per_2
Da allora effettivamente non ho più avuto rapporti con loro. Ho cercato in più occasioni scrivendo loro, recandomi sotto casa loro, di incontrarle. Una volta fui colpito dal fatto che aveva Per_2 pubblicato su Tik Tok un video affettuoso nei miei confronti che mi era stato segnalato dalla figlia di un mio amico. Anche in quell'occasione ho cercato nuovamente di incontrarle ma fui bersaglio di parolacce da parte di . Per_1
In un'occasione circa un mese e mezzo fa loro sono venute a casa con l'intento di cercare dei buoni fruttiferi che mia madre aveva fatto loro;
anche in quell'occasione io ho cercato un dialogo senza la presenza di mia madre perché ho il timore che possa essere accusato di cose non vere;
anche in quell'occasione sono stato aggredito verbalmente. I rapporti sono completamente chiusi non solo con le ragazze ma anche con . Preciso che quando viveva con me veniva seguita sia da una Pt_1 Per_1 psicologa inizialmente che da una psichiatra successivamente su indicazione del medico di medicina generale. La psichiatra suggerì una terapia farmacologica blanda e, quando poi aveva evidenziato la necessità di una cura più significativa, ricordo che disse che non era più sua intenzione Per_1 andare dallo psichiatra.
In ordine alla mia personale posizione lavorativa preciso che io ho 55 anni, non ho entrate, faccio continuamente colloqui, ma non è facile alla mia età inserirmi di nuovo nel mondo del lavoro.
Preciso che non sono mai stato informato del fatto che si è iscritta al suor , Per_1 Persona_3 per la verità quand'era con me non aveva ancora alcuna certezza in ordine alla facoltà che voleva frequentare.
Confermo che il mutuo viene pagato integralmente da , ma d'altronde io non avrei le risorse Pt_1 economiche.
Comunque se non sbaglio l'importo del mutuo non è di 1600 € ma un importo inferiore
Si rinviava al 20.2.25 per consentire alle parti di valutare prospettive di bonario componimento , fallite le quali si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.25. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
In sede conclusionale la ricorrente ha chiesto
- L'affidamento condiviso di con domiciliazione privilegiata materna e Persona_4 disciplina del diritto di visita del padre;
- determinare a carico del resistente il contributo al mantenimento delle figlie , Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente) e minore , in 700,00 Euro per Per_2 ciascuna figlia (1400,00 €) oltre 50% alle spese straordinarie
4 - Rigetto della avversa domanda di assegno divorzile
- Vittoria di spese
Il resistente ha chiesto
- L'affidamento condiviso di con domiciliazione privilegiata materna e Persona_4 disciplina di incontri liberi con il padre;
- determinare a proprio carico il contributo al mantenimento di minore , in 250,00 Per_2
Euro oltre 30% alle spese straordinarie
- Rigettare la richiesta di mantenimento di in quanto economicamente indipendente o Per_1 in subordine prevederla in misura non superiore a 200,00€ mensili
- Riconoscere un assegno divorzile in proprio favore in 1500,00 €
- Vittoria di spese.
Il Pm concludeva come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo già il Tribunale pronunciato il divorzio deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie.
In via preliminare, in ordine alle istanze istruttorie di parte resistente, il Collegio rileva che le stesse non sono state accolte correttamente in quanto si invocava con esse che il Tribunale ordinasse alla il deposito: Pt_1
- di tutta la documentazione fiscale relativa agli ultimi dieci anni sia personale che societaria ,
- di tutta la documentazione relativa ai c/c di corrispondenza di cui ella è o è stata titolare e/o contitolare e/o delegata,
- di tutta la documentazione relative ad investimenti o piani assicurativi ,
- di tutta la documentazione attestante la sua partecipazione in società sia di capitali, che di persone, attestante le cariche societarie da lei rivestite,
- di tutti i c/c societari della Sifer S.r.l. al fine di accertare i reali pagamenti a dipendenti della
Società ed in particolare della figlia . Persona_5
Lo RU chiedeva altresì , in caso di incompleta esibizione, di disporre indagini a mezzo del Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza relativamente alla capacità reddituale della e/o Pt_1
CTU contabile sulla contabilità aziendale della Sifer Srl e dei conti personali della Sig.ra Parte_1
Ciò posto si osserva che a fini difensivi ex artt. 22, 24 e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modificazioni, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 19 del 25.09.2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), è possibile chiedere l'estrazione di copia dei documenti fiscali/tributari/bancari/ (dichiarazioni dei redditi;
certificazione unica , documentazione relativa ad
5 istituti di credito relativa a conti correnti e di deposito con delega e/o intestati e/o cointestati con relativi saldi e movimenti , conti titoli con delega e/o intestati e/o cointestati con relativi saldi e movimenti , fondi, azioni, obbligazioni, opzioni, gestioni patrimoniali, intestati e/o cointestati con relativi saldi e movimenti , polizze assicurative intestate e/o di cui sia beneficiario…..) . E' sufficiente invero evidenziare la stretta indispensabilità dei documenti di cui si invoca la conoscenza in relazione al proprio diritto di difesa (legato alla necessità di chiedere un equo assegno di mantenimento per sé
e/o per i figli) . La sentenza n. 19 del 25.09.2020 del Consiglio di Stato ha Invero statuito che Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n.
241/1990»;
«L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia» e può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,
211 e 213 cod. proc. Civ ed indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ.,;
Il Consiglio di Stato ha finanche evidenziato che l'accesso difensivo non presuppone necessariamente
l'instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio …….riconoscendo tutela all'interesse delle parti di acquisire già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della res controversa.
Pertanto, avendo avuto ab initio lo GU un interesse concreto, diretto e attuale, avrebbe dovuto avanzare istanza diretta e non già invocare ordini processuali di esibizione istruttoria azionabili solo Par nel caso di impossibilità di acquisire in proprio quanto si chiede tramite ordine della e rilevante, non già ai fini della determinazione a suo carico degli obblighi contributivi al mantenimento dei figli
(conviventi con la madre), ma in relazione alla domanda di assegno divorzile in proprio favore.
Passando al merito della decisione si rileva, quanto alla minore prossima al compimento Per_2 del 17esimo anno, che è incontestata la convivenza, unitamente alla primogenita , con il padre Per_1 fino a giugno 2023 quando , a seguito di una discussione, si allontanava, assieme ad , dalla Per_1 residenza paterna e si trasferiva con la sorella dalla madre di fatto non intrattenendo più rapporti con il padre con il quale, ad onore del vero, avevano entrambe vissuto fin dalla separazione dei genitori.
6 Le parti hanno anche confermato la assoluta incomunicabilità tra di loro, ma hanno comunque chiesto di non modificare il regime di affidamento condiviso e pertanto il Tribunale ritiene di provvedere in conformità riconoscendo l'affidamento condiviso di con residenza privilegiata presso la Per_2 madre, anche in ragione della situazione consolidatasi da giugno 2023.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, in considerazione della assenza di condotte ostative della si riconosce, in ragione anche dell'età, un regime di incontri libero Pt_1 nell'auspicio che possa ristabilirsi un canale di comunicazione della minore con lo . Per_6
Il Collegio osserva di condividere l'operato del Giudice istruttore che ha reputato di non procedere ad un nuovo ascolto della minore la quale veniva ascoltata dal giudice relatore della separazione in data 7.12.23 quando dichiarava Sono , ho 14 anni, frequento il secondo anno del liceo Per_2
Scienze Applicate “Alberti” di Napoli. Io e mia sorella viviamo insieme a Soccavo da mamma, con un cagnolino. Prima vivevamo con PÀ alla stessa strada in un appartamento diverso a via
Giustiniano 285. Mentre da giugno di quest'anno ci siamo spostate da mamma. Noi siamo sempre state con PÀ. Io a PÀ ero molto legata, per interessi comuni e complicità. Io durante la separazione ho cercato di prendere le sue parti e proteggerlo in quanto lo ritenevo il più debole. Ma col tempo mi sono resa conto che non ci andavo più d'accordo come prima. Io non ho mai pensato di andare a vivere con mamma perché in quel momento era diventata la normalità a vivere con PÀ ed ero molto affezionata a casa mia. Ma ad un certo punto mi sono resa conto che li non ero più tranquilla, ero piena delle litigate e delle discussioni e ho pensato che con mamma sarei stata più tranquilla. A giugno PÀ e hanno litigato violentemente e ha minacciato di andare Per_1 Per_1 via di casa. PA le disse ok vai. Io le dissi che doveva sbollire perché quella era casa nostra e non era giusto andarsene. La situazione però è degenerata, io non avevo le forze di fermarli ed ero molto nervosa, per cui decidemmo di prendere le nostre cose e andare via. Da quel momento non ho mai avuto il pensiero di tornare a vivere con PÀ. Al massimo solo di rivederlo. Ma mi serve ancora un po' di tempo per sbollire la rabbia. Attualmente non lo vedo, lo sento sporadicamente. Non mi sento però pronta a riaffrontare il discorso con PÀ. Conoscendoci, per poter riprendere un rapporto bisognerebbe risolvere e riaprire il discorso. Se dovessi riaprire il discorso adesso non sarei lucida perché sono arrabbiata.
Mamma ha un compagno che vive a Licola. Se ha necessità di vederlo nei weekend vado anche io con lei. Lei me lo chiede se mi dispiace andare con lei o meno. Forse è capitato solo una volta che il compagno di mamma dormisse da noi. Vivono in due case diverse.
Se PÀ si facesse vivo di sua iniziativa forse farei un passo avanti, non lo so. A proposito di oggi mamma mi ha spiegato che dovevo venire per chiarire dei dubbi. Ero tranquilla. A proposito di queste
7 feste di Natale, IL sicuramente starà con mamma. Se PÀ chiedesse di vederci a Natale non so se me la sentirei. Dovrebbe esserci prima un momento per chiarire, non potremmo vederci direttamente. Non posso dire nulla perché vorrei prima avere un incontro per chiarirci..
Appariva infatti immodificata la situazione e per l'effetto si è ritenuto di non ripetere anche in sede divorzile l'ascolto, riconoscendo cioè preminenza all'interesse della figlia minore a non essere esposta al presumibile danno derivante dall'ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto .
Quanto alle determinazioni economiche si evidenzia che le parti controvertono in ordine alla indipendenza economica di (20enne) e sul punto va preliminarmente premesso che secondo Per_1
l'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi nell'ultimo quadriennio ma già consolidatosi in plurime pronunce, in applicazione del principio di autoresponsabilità, va attribuito al figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” - l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento . Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa.
La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del
Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta (cfr.
Cass. n. 24731/2024 , Cass. 2252/2024, Cass. n. 7015/2024).
E' stato inoltre affermato che i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro ( Cass. n. 38366/2021).
Inoltre, ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
8 l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n. 29264/2022 e Cass. 12123/2024).
E' stato dunque ribadito che il diritto al mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti è soggetto a valutazione delle loro effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica, con la conseguenza che la semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifica automaticamente la continuazione del mantenimento in mancanza della necessaria prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza (cfr. Cass. Ord. N.
5090/2025). Va infine rimarcato che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.
Ord. 3552/2025).
Applicando tali principi al caso di specie si evidenzia che ha ultimato gli studi superiori Per_1 nell'anno scolastico 2022-2023 e si iscriveva all'università (facoltà di giurisprudenza) per l'anno accademico 2023/2024.
Risulta inoltre prodotto dalla stessa ricorrente Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav di contratto di tirocinio presso SIFER S.R.L. operante nel Commercio all´ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli dal 11/09/2023 al 11/01/2024 a tempo pieno per 40 ore settimanali .
Invero in data 7.12.2023 la giovane dichiarava al Giudice relatore della separazione che frequentava il primo anno di giurisprudenza;
alcun cenno risulta in atti in ordine al prosieguo degli studi universitari della giovane che peraltro la stessa intraprendeva svolgendo, durante il primo semestre, il tirocinio documentato in atti .
Ciò posto, anche a ritenere abbandonato il percorso di studi, l'obbligo di mantenimento di non Per_1 viene meno nel caso di specie essendo verosimilmente trascorso un lasso di tempo non considerevole dalla conclusione degli studi compatibile con i tempi necessari per reperire una occupazione;
non può negarsi infatti il diritto al mantenimento ad in ragione del mero svolgimento di un Per_1 tirocinio professionale che non ha natura di vero e proprio contratto di lavoro non dando diritto a permessi, ferie, malattia né contributi pensionistici e senza alcuna certezza di stabilizzazione, certezza che ex se non è dato ricavare dalla mera circostanza che il contratto di tirocinio sia stato stipulato con la società di famiglia.
Il Collegio ritiene pertanto di statuire obblighi contributivi al mantenimento sia di che di Per_1
a carico del padre con decorrenza dal mese di luglio 2023, obblighi contributivi che si Per_2
9 ritiene di statuire in € 900,00
Tale determinazione viene adottata pur non potendo ignorare che lo RU non ha aggiornato all'attualità la sua documentazione reddituale, ha solo prodotto CU 2023 con la SIfer srl, con VE
LE ( con la quale risulta stipulato il 1 settembre 2022 un contratto quale impiegato B1 responsabile commerciale per il quale risulta prova della revoca di alcuni benefits nel gennaio 2024, ma non già della cessazione del rapporto di lavoro) nonché CU 2023 con I.T.S.MANIFATTURA.
Non risulta prodotta alcuna dichiarazione dei redditi, e risulta incontestata la percezione da parte dello
GU di 155.000,00€ quale TFR all'esito della cessazione del rapporto di lavoro con la Sifer srl, nonché la proprietà esclusiva della ex casa familiare (sulla quale grava un mutuo pagato da sempre dalla ed assegnata allo in sede di ordinanza presidenziale separativa e della quale non Pt_1 Per_6 viene invocata dalla la revoca della assegnazione nella evidente consapevolezza del titolo Pt_1 proprietario che comunque ne attribuisce il godimento allo ) nonché la proprietà esclusiva di Per_6 un cabinato , beni che lo riferisce a lui intestati per vantaggi fiscali, ma che comunque Per_6 rappresentano beni patrimoniali nella sua esclusiva proprietà e disponibilità che concorrono a valutare la capacità contributiva al mantenimento delle figlie che pertanto si statuisce nella misura sopra indicata.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per le figlie , allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 40% a carico dello RU e del 60% a carico della in ragione della incontestata maggiore capacità contributiva della ricorrente (che infatti Pt_1 paga integralmente il mutuo sulla ex casa familiare benchè di proprietà del marito) e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In ragione della domiciliazione privilegiata materna della minore e della convivenza anche di Per_1 con la madre e in difetto di domanda nulla si statuisce in questa sede in ordine alla ex casa familiare che con provvedimento provvisorio della separazione veniva assegnata allo in quanto Per_6 convivente con le figlie fino al giugno 2023.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza
10 del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.).
E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
L'assegno divorzile, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone infatti un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può
11 giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il richiedente non abbia
i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive
Conf. Cass., n. 26520/2024
Ciò posto nel caso di specie si ritiene di rigettare la domanda atteso che:
• In sede separativa non veniva disposto alcun assegno in favore dello GU;
• Alla luce dei mancati depositi documentali dell'istante non si ritiene offerta prova della rilevanza e sensibilità del divario, certamente esistente, tra le rispettive posizioni economiche.
• Non si può ritenere in capo allo RU l'incapacità a procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, alla luce della ultraventennale esperienza maturata presso la SIfer srl
• L'istante (che ha avuto un consistente TFR ed è proprietario dell'immobile dove vive ) intraprendeva collaborazioni professionali dopo la separazione e non ha offerto alcuna prova della propria attuale disoccupazione, solo riferita e giammai documentata e ciò esclude che possa giustificarsi l'assegno divorzile per esigenze strettamente assistenziali;
• Anche a ritenere all'attualità la sussistenza di uno squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, non è stata offerta alcuna prova che lo stesso sia l'effetto del sacrificio da parte dello a favore delle esigenze familiari. Per_6
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di assegno divorzile e la parziale reciproca soccombenza in ordine agli obblighi contributivi) si ritiene di compensare le spese per il 50% e di condannare il resistente al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla come indicate in dispositivo calcolando Fase di Pt_1 studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M.
55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in NAPOLI in data 23/06/2003 (atto n. 89, P. II, Serie. A, sez. Z) già Controparte_1 pronunciata giusta sentenza n° 11319/23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
a) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minora con residenza privilegiata Per_2 presso la madre e facoltà di liberi incontri con il padre b) determina dal mese di luglio 2023 (confermando per il pregresso la disciplina precedente) in euro 900,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento delle figlie , Per_7
12 minorenne, ed magggiorenne non economicamnete indipendente, disponendo che Per_1
l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 40% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine c) rigetta per il resto;
d) compensa le spese per il 50% e condanna il resistente al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.7.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
13