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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 16551/2019 r.g. pendente tra
sito alla via XXV Aprile n. 9 in Gioia del Colle (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, nonché , Controparte_1
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , e
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
rappresentati e difesi dall'avv. Santorsola Fabrizio, giusta procura in calce
[...] all'atto di costituzione di nuovo difensore del 14.3.2023;
- Attori-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Sportelli, giusta procura a Controparte_16 margine della comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta-
OGGETTO: servitù per destinazione di padre di famiglia, usucapione servitù.
CONCLUSIONI: come da note d trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, celebrata in forma cartolare.
Svolgimento del processo
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Parte_2
Gioia Del Colle (BA), unitamente ai proprietari delle singole unità immobiliari, premesso:
- che le singole unità immobiliari erano servite da un impianto autoclave alloggiato in un locale dello stabile al piano interrato;
- che la convenuta aveva acquistato dalla Curatela Fallimentare della società costruttrice e venditrice dello stabile, la il bene sopra Controparte_17 richiamato, facente parte dello stabile, indicato nel decreto di aggiudicazione come “box cantinato”, senza altra specificazione, e distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Gioia del Colle alla Partita 10641, Foglio 61, Particella 5337, Sub.
30, piano S1, Categoria C/2; - la accortasi della presenza dell'impianto di autoclave all'interno del bene, CP_16 chiedeva alla Curatela di annullare l'aggiudicazione;
- che, attesa l'impossibilità di annullare l'aggiudicazione, si rivolgeva al Condominio chiedendo la rimozione dell'impianto idrico;
- che la imponeva al Condominio la sottoscrizione di un contratto di CP_16 locazione avente ad oggetto il vano autoclave, per il quale pende altro giudizio tra le parti;
- il locale in questione è sempre stato asservito al fin dalla costruzione Parte_1 dell'edificio condominiale, in quanto adibito a locale uso autoclave, contenente l'impianto di risalita dell'acqua e le cisterne di raccolta dell'acqua, necessari a dotare del servizio idrico le parti comuni dell'edificio e gli appartamenti posti ai piani superiore;
- che, difatti, nei mesi di settembre e ottobre 1989, dando esecuzione ai contratti preliminari, venivano stipulati i singoli atti di compravendita delle unità immobiliari componenti il condominio, con cui la società costruttrice CP_17 trasferiva la proprietà delle singole unità immobiliari e di tutti i diritti proporzionali sulle parti comuni dell'intero edificio, ivi compresi gli impianti idrici e fognanti e ogni altra parte comune per legge o per destinazione come si legge nei contratti;
- che nelle tabelle millesimali era stabilita la ripartizione delle spese di manutenzione dell'autoclave; tutto quanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni (come precisate con la prima memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc):
1) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù a vantaggio del
[...]
e delle unità immobiliari di proprietà delle parti attrici, Parte_2 acquisita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., a carico del locale interrato distinto in Catasto Fabbricati di Gioia del Colle (BA) alla
Partita 10641, Foglio 61, Particella 5337, sub 30, piano s1, categoria C/2, attualmente di proprietà della SI.ra , servitù consistente nello Controparte_16 stabile alloggiamento nel vano delle apparecchiature costituenti l'impianto idrico condominiale (cisterne autoclave) e nel passaggio delle relative tubazioni, ivi già esistenti, e nel libero ed autonomo accesso al vano finalizzato al controllo, alla manutenzione e alla pulizia delle suddette apparecchiature, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del suddetto diritto di servitù in favore e delle unità immobiliari di Parte_2 proprietà delle parti attrici, gravante sul locale interrato distinto in catasto alla
Partita 10641, Foglio 61, Particella 5337, sub 30, piano s1, categoria C/2 attualmente di proprietà della SI.ra servitù la cui Controparte_16 consistenza è descritta al punto 1 che precede, e come da motivazioni esposte nell'atto;
3) riconoscere e dichiarare la completa gratuità del godimento del suddetto diritto di servitù in favore delle parti attrici, con conseguente condanna della SI.ra IN alla ripetizione nei confronti del Condominio, ai sensi dell'art. 2033 CP_16
c.c. o in subordine dell'art. 2041 c.c., di quanto illegittimamente incassato dalla SI.ra IN;
4) ordinare alla SI.ra IN la cessazione di atti di molestia e CP_16 turbativa al libero e pacifico godimento ed esercizio del diritto di servitù attiva delle parti attrici, con condanna al risarcimento del danno;
5) ordinare al competente Conservatore dei registri Immobiliari di Bari di effettuare le dovute trascrizioni dell'emananda sentenza con le relative annotazioni e con esonero da ogni responsabilità;
6) con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con comparsa di risposta depositata il 2.3.2020, si costituiva in Controparte_16 giudizio assumendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei singoli proprietari;
nel merito contestava la fondatezza delle avverse domande assumendo l'illegittimità dello stato dei luoghi non essendo state completate le pratiche amministrative e l'assenza di opere strutturali e pertinenziali al vano in discussione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e della documentazione prodotta dalle parti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti.
*****
In via del tutto preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta nei confronti dei singoli proprietari degli immobili ricompresi nello stabile condominiale.
Come noto, il è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da Parte_1 quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore, cosicché l'iniziativa di quest'ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell'esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini (cfr. Cass. 29251/2025; cfr. altresì Cass. 33576/2021: 'La peculiare natura del , ente di gestione sfornito Parte_1 di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni').
Tanto premesso, la domanda attorea a mezzo della quale si chiede di accertarsi l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia consistente nello stabile alloggiamento nel vano delle apparecchiature costituenti l'impianto idrico condominiale (cisterne autoclave) e nel passaggio delle relative tubazioni nel vano interrato di proprietà della convenuta e nell'accesso al medesimo al fine di consentire la manutenzione degli impianti è fondata per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 1031 c.c. prevede che le servitù possono essere costituite anche “per destinazione del padre di famiglia”; tale fattispecie è disciplinata dall'art. 1062 c.c., il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone, quindi,
l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro.
Più precisamente, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, "per la costituzione di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sono necessarie, al momento della separazione dei fondi, una situazione fra questi tale da denotare in maniera inequivoca ed obiettiva l'asservimento di uno di essi a favore dell'altro, nonchè la sussistenza di opere permanenti, predisposte dall'originario unico proprietario" (v. Cass.
16.10.2002, n. 14693). Ancora, "la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti (nella specie, l'apertura e le opere di asservimento) destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari" (v. Cass. 5.4.2016,
n. 6592).
Alla luce della previsione di cui all'art. 1062 c.c., pertanto, i presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia si individuano nella circostanza che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
l'assenza di disposizioni relative alla servitù.
Con specifico riguardo all'apparenza delle opere, poi, la Cassazione, nella sentenza nr.
14292/2017, proprio con riferimento ad una servitù di acquedotto in condominio, ha ritenuto la sussistenza di tale presupposto, richiamando un orientamento consolidato, ed esprimendosi nel senso che “La giurisprudenza di questa Corte è solita affermare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1061 c.c., comma 1, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass.
n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere “visibili dal fondo servente” non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza – costantemente affermata da questa Corte – del fatto che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo
(Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997)”. Nel suo percorso argomentativo, la Corte ha chiarito che: “la visibilità delle opere deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. n. 2994/2004; Cass. n. 2225/1976). La visibilità dal fondo servente
è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili – anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) – da qualsivoglia altro punto
d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purchè il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista nè che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n. 3556/1995). Non è, infine, necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996)”.
Ebbene, nella specie, non è oggetto di contestazione, e risulta documentalmente provato, il fatto che gli immobili di proprietà delle parti sono collocati nell'ambito del medesimo stabile, realizzato dalla Controparte_17
Nella relazione tecnica di parte attrice, allegata all'atto di citazione, a firma dell'ing.
, lo stato dei luoghi è descritto come di seguito: 'Entrando nel merito dello stato Per_1 dei luoghi attuale è preliminarmente doveroso sottolineare che il locale tecnico in esame
è situato in prossimità della rampa di accesso al piano interrato ed ha ingresso indipendente tramite porta tagliafuoco che affaccia direttamente sul corridoio comune di disimpegno ai garage (Vedasi Allegato n.1 Documentazione fotografica). Lo stato dei luoghi in essere non presenta alcuna evidente e tangibile alterazione sostanziale delle aree degli elementi costituenti il piano interrato, sia che essi siano interni al vano tecnico che esterni al medesimo, tali che gli stessi possano essere, ricondurre risultare come conseguenza di una modificazione delle superfici di piano nel corso degli anni successivi alla realizzazione dell'intero complesso edilizio. A sostegno di quanto innanzi, lo scrivente rileva che la montante principale di adduzione dell'acqua, che collega le cisterne installate all'interno del locale in esame ed il punto di allacciamento alla rete idrica pubblica, situato in via C. Pavese e distante dal medesimo vano, si dirama a Piano terra e a piano interrato sia lungo spazi comuni che locali privati, facendo quindi intendere che l'impianto idrico a servizio del i via XXV Aprile n. 9 sia stato Parte_1 realizzato contestualmente alla edificazione dell'intero complesso edilizio. Inoltre, elemento di maggiore rilevanza, le montanti di adduzione dell'acqua potabile, che collegano le singole unità immobiliari del alle cisterne Parte_1 Parte_3 di accumulo allocate nel vano in esame a pian interrato, sono inglobate, per tutta la loro estensione, all'interno del massetto in conglomerate cementizio di formazione della pavimentazione dei garage e dei corridoi di disimpegno agli stessi (Vedasi, Allegato n.
1- Documentazione fotografica). Considerato che gli impianti, compreso quello idrico, sono stati inglobati all'interno del massetto di sottofondo, il quale è stato sicuramente realizzato preliminarmente alla formazione delle divisioni insistenti sullo stesso oltre che alla posa delle pavimentazioni delle aree comuni cosi come dei singoli garage privati ed altresì non avendo effettuato nel corso degli anni interventi di ristrutturazione o modificazione sull'impianto di adduzione idrica, è accertato che gli stessi impianti sono stati realizzati temporalmente prima della ultimazione dei lavori di costruzione del medesimo piano e quindi in concomitanza con la realizzazione dell'intero complesso edilizio. Ciò premesso, e ritenuto che il suddetto impianto idrico non può essere stato modificato nel tempo se non intervenendo in maniera invasiva demolendo e rimuovendo parte del massetto ed altresì non avendo alcuna testimonianza o prova di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di adduzione idrica durante il corso degli anni successivi all'edificazione dell'intero corpo di fabbrica, ad eccezione dell'implementazione dello stesso con altra pompa di sollevamento e cisterna di accumulo installati all'interno dello stesso locale in esame lo scrivente ritiene, a ragion veduta, che anche il locale in esame sia stato realizzato contestualmente e contemporaneamente alla costruzione dell'intero corpo edilizio e quindi alla fine degli anni 80, e che detto locale sia stato destinato, sin dalla sua origine, in fase di costruzione, ad alloggiare l'impianto comune di autoclave di accumulo risalita dell'acqua, da cui si dipartono le montanti idriche a servizio del in via XXV Aprile n.
9. Quanto Parte_1 innanzi asserito dal sottoscritto è inoltre supportato dalla presenza, all'interno del locale in oggetto, di tubazioni idriche obsolete e soprattutto dalla presenza di una cisterna in metallo di accumulo dell'acqua potabile, ancora funzionante ed in esercizio, la cui
""Verifica in sede di costruzione" è datata 15/04/1988 ed "Accertamento di idoneità degli accessori" datato 19/04/1988, cosi come si evince dal "Libretto rilasciato in sede di costruzione" dalla "ISPESL' a firma del Dott. Ing. ed altresì dal Persona_2 contrassegno metallico originale della "ELBI spa" sulla superficie esterna della stessa
(Vedasi Allegato n.1 Documentazione fotografica).'
Lo stato dei luoghi indicato nella richiamata relazione tecnica non è in alcun modo contestato dalla parte convenuta;
tali circostanze risultano, oltretutto, suffragate da ulteriori risultanze istruttorie.
La documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica di parte (cfr. fotografia n.12) dimostra che la cisterna dell'acqua allocata presso il detto locale è stata verificata per la costruzione il 19.4.1988; lo stesso regolamento di condominio, redatto dall'ing.
, dà atto della presenza di un vano (seppur indicato come comune) Persona_3
'in cui è ubicato l'impianto di sollevamento di acqua'. L'ing. , escusso all'udienza del 22.11.2023, ha confermato che il vano in Per_3 discussione, al momento del suo sopralluogo nel settembre 1989, era già adibito a vano autoclave. La presenza dell'impianto di autoclave costituisce inequivocabilmente opera visibile;
quanto alla tubatura idrica, questa, pur se collocata al di sotto della pavimentazione dei garage e dei corridoi di disimpegno fino a giungere nel locale in parola, costituisce anch'essa, senz'altro, un'opera oggettivamente visibile, sia pure occasionalmente.
Orbene, il fatto che le opere siano oggettivamente visibili dal proprietario del fondo servente, rivela, in maniera inequivocabile, per struttura e consistenza (come, per l'appunto, è il caso di una tubazione che trasporta acqua) l'onere che grava sull'appartamento servente, a vantaggio dell'altro. Anche la giurisprudenza più recente
(Corte di Cassazione, ordinanza nr. 25493 del 24 settembre 2024) ha ricostruito il requisito dell'apparenza della tubatura idraulica posta sotto il pavimento del fondo servente, ed il relativo diritto reale quale servitù per “destinazione del padre di famiglia”.
In tale pronuncia, la Corte si cura di sottolineare, confermando quanto già rilevato dalla richiamata giurisprudenza, che “Le opere destinate all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto che il proprietario del fondo servente possa facilmente osservare. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro. Pertanto, in base a tali principi, una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493). Nella richiamata pronuncia, la Corte ha ulteriormente precisato che il requisito dell'apparenza, come sopra delineato,
“(…) mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso, cosicché risulta SInificativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493).
Deve soggiungersi che lo stesso regolamento di condominio indica, tra le parti comuni, tra gli altri, gli impianti di fogna e acqua.
Pertanto, essendo provato che le predette opere sono state realizzate al momento dell'edificazione dello stabile da parte del costruttore, da considerarsi primo proprietario,
e sono state dallo stesso allocate nel bene per cui è causa, ricorre l'ipotesi di costituzione della servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sorta nel momento in cui l'originario, ed unico proprietario dell'edificio (nonché costruttore), ha venduto le singole unità immobiliari.
A nulla rileva la circostanza per cui il piano interrato dello stabile è privo delle prescritte autorizzazioni amministrative atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere nei rapporti tra i privati (cfr. in argomento Cass. 3979/2013; Cass. 25843/2023). Neppure appare nella specie pertinente il richiamo operato dalla parte convenuta all'obbligazione propter rem: invero, in tale ultima fattispecie la legittimazione della previsione di un obbligo di legge è connessa alla possibilità per il soggetto attivo, cioè la persona e non la res, di trarre dall'utilizzo del bene un'utilità; per contro, la legittimazione per l'esercizio del diritto di servitù è legata - come nella specie – ad un'utilitas di cui può beneficiare il fondo vicino.
Neppure rileva in questa sede la circostanza per cui il Condominio attore ha sottoscritto con l'odierna convenuta un contratto di locazione in relazione al predetto locale interrato.
Deve, dunque, accogliersi la domanda attorea di accertamento della servitù in epigrafe indicata per destinazione del buon padre di famiglia.
Va, conseguentemente, dichiara assorbita la domanda di usucapione.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni dell'atto di citazione atteso che, ferma l'assenza di una previsione di legge che imponga un indennizzo nella fattispecie in discussione, lo stesso ha Parte_1 volontariamente stipulato un contratto di locazione con l'odierna convenuta avente ad oggetto il locale per cui è causa;
ne consegue che eventuali pretese restitutorie avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'esito del quale il Tribunale adito ha confermato la validità del contratto di locazione. Deve soggiungersi che la parte attrice ha qui avanzato la propria pretesa restitutoria in via del tutto generica, senza neppure indicare gli importi eventualmente corrisposti alla controparte.
Parimenti, non può essere accolta la domanda con cui si chiede la condanna della controparte alla cessazione degli atti di molestia e turbativa, non essendo gli stessi provati;
per contro, è emerso che parte attrice è nel godimento del locale in forza del richiamato contratto di locazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, secondo i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore da € €5.200,01 a €26.000,00, ridotti del 25% in ragione dell'attività in concreto svolta, devono porsi a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda principale proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, accertata e dichiara l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 cc, a vantaggio del Parte_2
[...
e delle unità immobiliari di proprietà delle parti attrici e a carico del locale interrato distinto in Catasto Fabbricati di Gioia del Colle (BA) alla Partita 10641,
Foglio 61, Particella 5337, sub 30, piano s1, categoria C/2, attualmente di proprietà della SI.ra , consistente nello stabile alloggiamento Controparte_16 nel vano delle apparecchiature costituenti l'impianto idrico condominiale (cisterne autoclave) e nel passaggio delle relative tubazioni, ivi già esistenti, e nell'accesso al vano finalizzato ai fini manutentivi;
- dichiara assorbita la domanda di usucapione;
- rigetta le domande di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di citazione;
- ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla relativa trascrizione;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano in €161,00 per esborsi documentati €3.808,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 18.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 16551/2019 r.g. pendente tra
sito alla via XXV Aprile n. 9 in Gioia del Colle (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, nonché , Controparte_1
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , e
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
rappresentati e difesi dall'avv. Santorsola Fabrizio, giusta procura in calce
[...] all'atto di costituzione di nuovo difensore del 14.3.2023;
- Attori-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Sportelli, giusta procura a Controparte_16 margine della comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta-
OGGETTO: servitù per destinazione di padre di famiglia, usucapione servitù.
CONCLUSIONI: come da note d trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, celebrata in forma cartolare.
Svolgimento del processo
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Parte_2
Gioia Del Colle (BA), unitamente ai proprietari delle singole unità immobiliari, premesso:
- che le singole unità immobiliari erano servite da un impianto autoclave alloggiato in un locale dello stabile al piano interrato;
- che la convenuta aveva acquistato dalla Curatela Fallimentare della società costruttrice e venditrice dello stabile, la il bene sopra Controparte_17 richiamato, facente parte dello stabile, indicato nel decreto di aggiudicazione come “box cantinato”, senza altra specificazione, e distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Gioia del Colle alla Partita 10641, Foglio 61, Particella 5337, Sub.
30, piano S1, Categoria C/2; - la accortasi della presenza dell'impianto di autoclave all'interno del bene, CP_16 chiedeva alla Curatela di annullare l'aggiudicazione;
- che, attesa l'impossibilità di annullare l'aggiudicazione, si rivolgeva al Condominio chiedendo la rimozione dell'impianto idrico;
- che la imponeva al Condominio la sottoscrizione di un contratto di CP_16 locazione avente ad oggetto il vano autoclave, per il quale pende altro giudizio tra le parti;
- il locale in questione è sempre stato asservito al fin dalla costruzione Parte_1 dell'edificio condominiale, in quanto adibito a locale uso autoclave, contenente l'impianto di risalita dell'acqua e le cisterne di raccolta dell'acqua, necessari a dotare del servizio idrico le parti comuni dell'edificio e gli appartamenti posti ai piani superiore;
- che, difatti, nei mesi di settembre e ottobre 1989, dando esecuzione ai contratti preliminari, venivano stipulati i singoli atti di compravendita delle unità immobiliari componenti il condominio, con cui la società costruttrice CP_17 trasferiva la proprietà delle singole unità immobiliari e di tutti i diritti proporzionali sulle parti comuni dell'intero edificio, ivi compresi gli impianti idrici e fognanti e ogni altra parte comune per legge o per destinazione come si legge nei contratti;
- che nelle tabelle millesimali era stabilita la ripartizione delle spese di manutenzione dell'autoclave; tutto quanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni (come precisate con la prima memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc):
1) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù a vantaggio del
[...]
e delle unità immobiliari di proprietà delle parti attrici, Parte_2 acquisita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., a carico del locale interrato distinto in Catasto Fabbricati di Gioia del Colle (BA) alla
Partita 10641, Foglio 61, Particella 5337, sub 30, piano s1, categoria C/2, attualmente di proprietà della SI.ra , servitù consistente nello Controparte_16 stabile alloggiamento nel vano delle apparecchiature costituenti l'impianto idrico condominiale (cisterne autoclave) e nel passaggio delle relative tubazioni, ivi già esistenti, e nel libero ed autonomo accesso al vano finalizzato al controllo, alla manutenzione e alla pulizia delle suddette apparecchiature, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del suddetto diritto di servitù in favore e delle unità immobiliari di Parte_2 proprietà delle parti attrici, gravante sul locale interrato distinto in catasto alla
Partita 10641, Foglio 61, Particella 5337, sub 30, piano s1, categoria C/2 attualmente di proprietà della SI.ra servitù la cui Controparte_16 consistenza è descritta al punto 1 che precede, e come da motivazioni esposte nell'atto;
3) riconoscere e dichiarare la completa gratuità del godimento del suddetto diritto di servitù in favore delle parti attrici, con conseguente condanna della SI.ra IN alla ripetizione nei confronti del Condominio, ai sensi dell'art. 2033 CP_16
c.c. o in subordine dell'art. 2041 c.c., di quanto illegittimamente incassato dalla SI.ra IN;
4) ordinare alla SI.ra IN la cessazione di atti di molestia e CP_16 turbativa al libero e pacifico godimento ed esercizio del diritto di servitù attiva delle parti attrici, con condanna al risarcimento del danno;
5) ordinare al competente Conservatore dei registri Immobiliari di Bari di effettuare le dovute trascrizioni dell'emananda sentenza con le relative annotazioni e con esonero da ogni responsabilità;
6) con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con comparsa di risposta depositata il 2.3.2020, si costituiva in Controparte_16 giudizio assumendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei singoli proprietari;
nel merito contestava la fondatezza delle avverse domande assumendo l'illegittimità dello stato dei luoghi non essendo state completate le pratiche amministrative e l'assenza di opere strutturali e pertinenziali al vano in discussione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e della documentazione prodotta dalle parti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti.
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In via del tutto preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta nei confronti dei singoli proprietari degli immobili ricompresi nello stabile condominiale.
Come noto, il è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da Parte_1 quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore, cosicché l'iniziativa di quest'ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell'esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini (cfr. Cass. 29251/2025; cfr. altresì Cass. 33576/2021: 'La peculiare natura del , ente di gestione sfornito Parte_1 di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni').
Tanto premesso, la domanda attorea a mezzo della quale si chiede di accertarsi l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia consistente nello stabile alloggiamento nel vano delle apparecchiature costituenti l'impianto idrico condominiale (cisterne autoclave) e nel passaggio delle relative tubazioni nel vano interrato di proprietà della convenuta e nell'accesso al medesimo al fine di consentire la manutenzione degli impianti è fondata per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 1031 c.c. prevede che le servitù possono essere costituite anche “per destinazione del padre di famiglia”; tale fattispecie è disciplinata dall'art. 1062 c.c., il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone, quindi,
l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro.
Più precisamente, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, "per la costituzione di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sono necessarie, al momento della separazione dei fondi, una situazione fra questi tale da denotare in maniera inequivoca ed obiettiva l'asservimento di uno di essi a favore dell'altro, nonchè la sussistenza di opere permanenti, predisposte dall'originario unico proprietario" (v. Cass.
16.10.2002, n. 14693). Ancora, "la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti (nella specie, l'apertura e le opere di asservimento) destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari" (v. Cass. 5.4.2016,
n. 6592).
Alla luce della previsione di cui all'art. 1062 c.c., pertanto, i presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia si individuano nella circostanza che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
l'assenza di disposizioni relative alla servitù.
Con specifico riguardo all'apparenza delle opere, poi, la Cassazione, nella sentenza nr.
14292/2017, proprio con riferimento ad una servitù di acquedotto in condominio, ha ritenuto la sussistenza di tale presupposto, richiamando un orientamento consolidato, ed esprimendosi nel senso che “La giurisprudenza di questa Corte è solita affermare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1061 c.c., comma 1, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass.
n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere “visibili dal fondo servente” non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza – costantemente affermata da questa Corte – del fatto che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo
(Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997)”. Nel suo percorso argomentativo, la Corte ha chiarito che: “la visibilità delle opere deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. n. 2994/2004; Cass. n. 2225/1976). La visibilità dal fondo servente
è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili – anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) – da qualsivoglia altro punto
d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purchè il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista nè che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n. 3556/1995). Non è, infine, necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996)”.
Ebbene, nella specie, non è oggetto di contestazione, e risulta documentalmente provato, il fatto che gli immobili di proprietà delle parti sono collocati nell'ambito del medesimo stabile, realizzato dalla Controparte_17
Nella relazione tecnica di parte attrice, allegata all'atto di citazione, a firma dell'ing.
, lo stato dei luoghi è descritto come di seguito: 'Entrando nel merito dello stato Per_1 dei luoghi attuale è preliminarmente doveroso sottolineare che il locale tecnico in esame
è situato in prossimità della rampa di accesso al piano interrato ed ha ingresso indipendente tramite porta tagliafuoco che affaccia direttamente sul corridoio comune di disimpegno ai garage (Vedasi Allegato n.1 Documentazione fotografica). Lo stato dei luoghi in essere non presenta alcuna evidente e tangibile alterazione sostanziale delle aree degli elementi costituenti il piano interrato, sia che essi siano interni al vano tecnico che esterni al medesimo, tali che gli stessi possano essere, ricondurre risultare come conseguenza di una modificazione delle superfici di piano nel corso degli anni successivi alla realizzazione dell'intero complesso edilizio. A sostegno di quanto innanzi, lo scrivente rileva che la montante principale di adduzione dell'acqua, che collega le cisterne installate all'interno del locale in esame ed il punto di allacciamento alla rete idrica pubblica, situato in via C. Pavese e distante dal medesimo vano, si dirama a Piano terra e a piano interrato sia lungo spazi comuni che locali privati, facendo quindi intendere che l'impianto idrico a servizio del i via XXV Aprile n. 9 sia stato Parte_1 realizzato contestualmente alla edificazione dell'intero complesso edilizio. Inoltre, elemento di maggiore rilevanza, le montanti di adduzione dell'acqua potabile, che collegano le singole unità immobiliari del alle cisterne Parte_1 Parte_3 di accumulo allocate nel vano in esame a pian interrato, sono inglobate, per tutta la loro estensione, all'interno del massetto in conglomerate cementizio di formazione della pavimentazione dei garage e dei corridoi di disimpegno agli stessi (Vedasi, Allegato n.
1- Documentazione fotografica). Considerato che gli impianti, compreso quello idrico, sono stati inglobati all'interno del massetto di sottofondo, il quale è stato sicuramente realizzato preliminarmente alla formazione delle divisioni insistenti sullo stesso oltre che alla posa delle pavimentazioni delle aree comuni cosi come dei singoli garage privati ed altresì non avendo effettuato nel corso degli anni interventi di ristrutturazione o modificazione sull'impianto di adduzione idrica, è accertato che gli stessi impianti sono stati realizzati temporalmente prima della ultimazione dei lavori di costruzione del medesimo piano e quindi in concomitanza con la realizzazione dell'intero complesso edilizio. Ciò premesso, e ritenuto che il suddetto impianto idrico non può essere stato modificato nel tempo se non intervenendo in maniera invasiva demolendo e rimuovendo parte del massetto ed altresì non avendo alcuna testimonianza o prova di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di adduzione idrica durante il corso degli anni successivi all'edificazione dell'intero corpo di fabbrica, ad eccezione dell'implementazione dello stesso con altra pompa di sollevamento e cisterna di accumulo installati all'interno dello stesso locale in esame lo scrivente ritiene, a ragion veduta, che anche il locale in esame sia stato realizzato contestualmente e contemporaneamente alla costruzione dell'intero corpo edilizio e quindi alla fine degli anni 80, e che detto locale sia stato destinato, sin dalla sua origine, in fase di costruzione, ad alloggiare l'impianto comune di autoclave di accumulo risalita dell'acqua, da cui si dipartono le montanti idriche a servizio del in via XXV Aprile n.
9. Quanto Parte_1 innanzi asserito dal sottoscritto è inoltre supportato dalla presenza, all'interno del locale in oggetto, di tubazioni idriche obsolete e soprattutto dalla presenza di una cisterna in metallo di accumulo dell'acqua potabile, ancora funzionante ed in esercizio, la cui
""Verifica in sede di costruzione" è datata 15/04/1988 ed "Accertamento di idoneità degli accessori" datato 19/04/1988, cosi come si evince dal "Libretto rilasciato in sede di costruzione" dalla "ISPESL' a firma del Dott. Ing. ed altresì dal Persona_2 contrassegno metallico originale della "ELBI spa" sulla superficie esterna della stessa
(Vedasi Allegato n.1 Documentazione fotografica).'
Lo stato dei luoghi indicato nella richiamata relazione tecnica non è in alcun modo contestato dalla parte convenuta;
tali circostanze risultano, oltretutto, suffragate da ulteriori risultanze istruttorie.
La documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica di parte (cfr. fotografia n.12) dimostra che la cisterna dell'acqua allocata presso il detto locale è stata verificata per la costruzione il 19.4.1988; lo stesso regolamento di condominio, redatto dall'ing.
, dà atto della presenza di un vano (seppur indicato come comune) Persona_3
'in cui è ubicato l'impianto di sollevamento di acqua'. L'ing. , escusso all'udienza del 22.11.2023, ha confermato che il vano in Per_3 discussione, al momento del suo sopralluogo nel settembre 1989, era già adibito a vano autoclave. La presenza dell'impianto di autoclave costituisce inequivocabilmente opera visibile;
quanto alla tubatura idrica, questa, pur se collocata al di sotto della pavimentazione dei garage e dei corridoi di disimpegno fino a giungere nel locale in parola, costituisce anch'essa, senz'altro, un'opera oggettivamente visibile, sia pure occasionalmente.
Orbene, il fatto che le opere siano oggettivamente visibili dal proprietario del fondo servente, rivela, in maniera inequivocabile, per struttura e consistenza (come, per l'appunto, è il caso di una tubazione che trasporta acqua) l'onere che grava sull'appartamento servente, a vantaggio dell'altro. Anche la giurisprudenza più recente
(Corte di Cassazione, ordinanza nr. 25493 del 24 settembre 2024) ha ricostruito il requisito dell'apparenza della tubatura idraulica posta sotto il pavimento del fondo servente, ed il relativo diritto reale quale servitù per “destinazione del padre di famiglia”.
In tale pronuncia, la Corte si cura di sottolineare, confermando quanto già rilevato dalla richiamata giurisprudenza, che “Le opere destinate all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto che il proprietario del fondo servente possa facilmente osservare. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro. Pertanto, in base a tali principi, una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493). Nella richiamata pronuncia, la Corte ha ulteriormente precisato che il requisito dell'apparenza, come sopra delineato,
“(…) mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso, cosicché risulta SInificativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493).
Deve soggiungersi che lo stesso regolamento di condominio indica, tra le parti comuni, tra gli altri, gli impianti di fogna e acqua.
Pertanto, essendo provato che le predette opere sono state realizzate al momento dell'edificazione dello stabile da parte del costruttore, da considerarsi primo proprietario,
e sono state dallo stesso allocate nel bene per cui è causa, ricorre l'ipotesi di costituzione della servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sorta nel momento in cui l'originario, ed unico proprietario dell'edificio (nonché costruttore), ha venduto le singole unità immobiliari.
A nulla rileva la circostanza per cui il piano interrato dello stabile è privo delle prescritte autorizzazioni amministrative atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere nei rapporti tra i privati (cfr. in argomento Cass. 3979/2013; Cass. 25843/2023). Neppure appare nella specie pertinente il richiamo operato dalla parte convenuta all'obbligazione propter rem: invero, in tale ultima fattispecie la legittimazione della previsione di un obbligo di legge è connessa alla possibilità per il soggetto attivo, cioè la persona e non la res, di trarre dall'utilizzo del bene un'utilità; per contro, la legittimazione per l'esercizio del diritto di servitù è legata - come nella specie – ad un'utilitas di cui può beneficiare il fondo vicino.
Neppure rileva in questa sede la circostanza per cui il Condominio attore ha sottoscritto con l'odierna convenuta un contratto di locazione in relazione al predetto locale interrato.
Deve, dunque, accogliersi la domanda attorea di accertamento della servitù in epigrafe indicata per destinazione del buon padre di famiglia.
Va, conseguentemente, dichiara assorbita la domanda di usucapione.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni dell'atto di citazione atteso che, ferma l'assenza di una previsione di legge che imponga un indennizzo nella fattispecie in discussione, lo stesso ha Parte_1 volontariamente stipulato un contratto di locazione con l'odierna convenuta avente ad oggetto il locale per cui è causa;
ne consegue che eventuali pretese restitutorie avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'esito del quale il Tribunale adito ha confermato la validità del contratto di locazione. Deve soggiungersi che la parte attrice ha qui avanzato la propria pretesa restitutoria in via del tutto generica, senza neppure indicare gli importi eventualmente corrisposti alla controparte.
Parimenti, non può essere accolta la domanda con cui si chiede la condanna della controparte alla cessazione degli atti di molestia e turbativa, non essendo gli stessi provati;
per contro, è emerso che parte attrice è nel godimento del locale in forza del richiamato contratto di locazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, secondo i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore da € €5.200,01 a €26.000,00, ridotti del 25% in ragione dell'attività in concreto svolta, devono porsi a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda principale proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, accertata e dichiara l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 cc, a vantaggio del Parte_2
[...
e delle unità immobiliari di proprietà delle parti attrici e a carico del locale interrato distinto in Catasto Fabbricati di Gioia del Colle (BA) alla Partita 10641,
Foglio 61, Particella 5337, sub 30, piano s1, categoria C/2, attualmente di proprietà della SI.ra , consistente nello stabile alloggiamento Controparte_16 nel vano delle apparecchiature costituenti l'impianto idrico condominiale (cisterne autoclave) e nel passaggio delle relative tubazioni, ivi già esistenti, e nell'accesso al vano finalizzato ai fini manutentivi;
- dichiara assorbita la domanda di usucapione;
- rigetta le domande di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di citazione;
- ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla relativa trascrizione;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano in €161,00 per esborsi documentati €3.808,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 18.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia