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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°673 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonino Rizzo elettivamente domiciliato Pt_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Tessitore presso il cui CP_1 studio in Partanna, Piazza Madonna delle Grazie n.7, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 26 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.492/2023, emessa in data 14.6.2023, il Tribunale G.L. di Marsala dichiarò cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto da volto ad ottenere la condanna dell' al pagamento dell'importo CP_1 Pt_1 lordo di euro 1.789,80 a titolo di indennità di disoccupazione agricola calcolata sulle ulteriori n.75 giornate di lavoro prestate in agricoltura nel 2021 e non rientranti nel calcolo della medesima indennità già erogata dall' sulla base di n.50 giornate di Pt_1 lavoro. Osservò, al riguardo, che l' , costituendosi in giudizio aveva rappresentato CP_2 di aver liquidato la prestazione oggetto di causa per ulteriori 64 giornate al netto della trattenuta per indebito preesistente. Quanto al regolamento delle spese, in ragione del fatto che l' non aveva Pt_1 allegato alcuna oggettiva e documentata giustificazione in ordine al tardivo pagamento, condannò il detto al pagamento della somma di euro 1.139.80. CP_2
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
7.07.2023, chiedendone la riforma parziale. A sostegno del gravame, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio senza tenere conto della parziale e reciproca soccombenza e del fatto che il valore concreto ed
Pag.1 effettivo della causa era pari ad euro 650,00 coincidente con quello posto in pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 spiegando, al contempo, “domanda riconvenzionale”. A sostegno della propria posizione processuale, osserva che erra “l' a Pt_1 quantificare in euro 650,00 l'importo dell'indennità di disoccupazione perché quest'ultimo è soltanto l'importo materialmente erogato ma esso non comprende le imposte e la quota parte di diritto spettante ma trattenuto dall' per compensazione di un precedente indebito da recuperare”. Pt_1
Evidenzia che “l' per n. 50 giornate ha calcolato l'importo lordo di euro 1.272,00 come Pt_1 lo stesso istituto ha comunicato … (con erogazione effettiva di euro 847,32 al netto delle imposte di una quota di indebito) … ed, invece, per 64 giornate, cioè n. 14 giornate in più del precedente calcolo della stessa indennità, ritiene che il diritto spettante fosse solo pari ad euro 650,00 …”. Deduce “che non si possono utilizzare gli importi erogati al netto di tutte le trattenute, come sostiene parte appellante, in quanto il diritto effettivamente spettante all'assicurato è sempre quello che si ottiene al lordo di ogni ritenuta, comprese quelle fiscali previste dalla legge per le quali l' è Pt_1 soltanto il sostituto d'imposta, non il titolare del diritto, e per conto dell'interessato deve trattenerle e versarle all'erario”. Ritiene, pertanto, che “sia nella subordinata ipotesi nella quale codesta Ecc.ma Corte d'Appello volesse utilizzare il valore dell'indennità di disoccupazione inizialmente richiesta e pari ad € 1.789,80 sia, anche, nell'ulteriore ipotesi di individuazione del valore della causa nell'effettivo valore riconosciuto dall' per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione e quantificato dallo stesso Pt_1
Istituto in €1.417,54, ci troveremmo ben al di sopra della determinazione delle spese di lite inserita nella sentenza del Giudice di prime cure che è stata di € 1.139,80 oltre spese generali ed accessori”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Anzitutto, deve darsi atto che la “domanda riconvenzionale” (da qualificarsi come appello incidentale) spiegata dal non può essere esaminata in questa sede in CP_1 quanto non risulta che la relativa memoria sia stata notificata all' (cfr. verbale di Pt_1 udienza 26.6.2025).
Tanto premesso, l'appello è infondato. Nel caso di specie, è pacifico che l' ha proceduto al pagamento della Pt_1 residua indennità di disoccupazione (relativa all'anno 2021) dopo la notifica del ricorso di primo grado. Irrilevante, si osserva, deve reputarsi il fatto che la detta prestazione sia stata liquidata (per differenza rispetto a quanto già in precedenza corrisposto) soltanto per n.64 giornate rispetto alle 75 giornate richieste col ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di ridimensionamento del tutto marginale rispetto alla originaria pretesa cui il CP_1 aveva (per altro) rinunziato prestandovi acquiescenza (tanto è vero che aveva aderito alla richiesta di cessata materia del contendere). Quanto alla misura delle spese liquidate dal primo Giudice, del tutto erronea si disvela l'affermazione dell' secondo cui il valore della causa sarebbe determinato Pt_1 dall'importo concretamente liquidato, pari ad euro 650,00.
Pag.2 L'art.152 disp. att. c.p.c., infatti, prevede che “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”. Il valore della controversia, dunque, doveva e deve ritenersi pari al valore della prestazione dedotta i giudizio, coincidente con il residuo dell'indennità di disoccupazione agricola ancora dovuta da calcolarsi (ovviamente) al lordo delle ritenute di legge;
prestazione che, nel caso di specie, per come desumibile dagli stessi prospetti di liquidazione prodotti dall' (cfr. doc. in atti), ammontava ad euro Controparte_3
2.525,77 lordi (per complessive 114 giornate, con base imponibile di euro 1.140,93 nella seconda liquidazione del 19.4.2023 per le residue 64 giornate) a nulla rilevando che per effetto di “un indebito in corso di recupero” (cfr. memoria di primo grado) l' Pt_1 CP_2 abbia ritenuto di portare in compensazione altre somme per diverso titolo (cfr. diffida 24.5.2022 fascicolo di parte . Pt_1
Il valore della prestazione dedotta in giudizio, in definitiva, era certamente superiore (per la parte residua di 64 giornate liquidate tardivamente) alle spese liquidate dal primo Giudice nella sentenza qui impugnata, dovendosi, così, escludere qualsivoglia violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Sulla scorta delle considerazioni svolte, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano in Pt_1 favore di parte appellata in complessivi euro 962,00 secondo l'importo tariffario minimo, tenuto conto del valore del presente giudizio di appello. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.492/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala. Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Pt_1 favore di che liquida in complessivi €962,00 per compensi professionali, CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 26 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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