Sentenza 8 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/2004, n. 18066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18066 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPCREDITO SPA (già Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dr. LIGUORI MARIO di Roma Rep. N. 126493 del 9.10.2001;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO della COOPERATIVA AGRICOLA VERDE ZOO a r.l., in persona del Curatore SGROI NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNANO DI SAN LIO ROSARIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 152/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 09/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/03/2004 dal Consigliere Dott. CELENTANO Walter;
udito per il ricorrente l'Avvocato LUCIO DE ANGELIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30.04.1991, il curatore del fallimento della Cooperativa agricola Verde Zoo a r.l. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Catania la Banca Nazionale del Lavoro, Sezione speciale per il credito alla cooperazione con domanda revocatoria ai sensi dell'art. 67 commi primo e secondo l.f. avente ad oggetto il pagamento di un debito.
Dedusse la curatela che L'istituto regionale per il credito e la cooperazione (IRCAC) aveva concesso alla Cooperativa, in base alla legge della Regione siciliana n. 24 del 1986, un mutuo di lire 1.021.590.770, occorrente per ripianare una pesante esposizione debitoria;
che con tale somma, resasi così disponibile, lo stesso Istituto mutuante aveva provveduto all'estinzione delle passività della Cooperativa, tra le quali un debito di lire 293.808.055 verso la banca convenuta che successivamente, in data 6.7.1989, era stato dichiarato il fallimento della Cooperativa.
In contraddittorio della banca convenuta, il Tribunale, con sentenza del 28.06.1994, ritenuta la fondatezza della domanda sotto entrambi gli invocati parametri normativi (comma primo e comma secondo dell'art. 67 l.f.) dichiarò inefficace il pagamento e condannò la convenuta alla restituzione in favore della curatela, dell'importo di lire 293.808.055 oltre interessi.
La Corte di Appello rigettò sia il gravame principale della banca sia quello incidentale della curatela.
Ricorrente la banca (recte, la Coopercredito S.p.a., già Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro), questa Corte, con la sentenza n. 8634 del 13.08.1999, accogliendo il terzo motivo di ricorso, cassò la sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione sul punto dell' accertamento della scientia decoctionis.
La Corte di rinvio, con sentenza emessa il 9.5.2001, ha respinto l'appello proposto dalla Coopercredito S.p.a..
Avverso tale sentenza, la stessa Coopercredito s.p.a. ha proposto ricorso par Cassazione, al quale resista la curatela con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza ora impugnata ha ricordato, in premessa: a) che la dichiarazione di inefficacia del pagamento era stata richiesta dalla curatela con riferimento sia al primo, sotto il profilo dell'anormalità del mezzo di pagamento, che al secondo comma (normale, ma eseguito entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento) dell'art. 67 l.f.; b) che il tribunale aveva giudicato fondata la domanda sotto entrambi i profili, espressamente affermando la sussistenza degli estremi dell'azione revocatoria con riguardo sia all'una che all'altra delle ipotesi annesse dalla legge e dedotte dal curatore, ed in particolare - nella prospettiva del primo comma - riconoscendo che il pagamento era stato eseguito con mezzi anormali in quanto effettuato fruendo di un mutuo appositamente erogato, con peculiari caratteristiche, quali il pagamento diretto diretto ai creditori da parte dell'Ircac, in veste di delegato;
c) che tale punto della decisione non era stato impugnato.
Sulla base delle ricordate premesse, nonché della circostanza che in sede di legittimità aveva trovato accoglimento un motivo di ricorso con il quale "con specifico riferimento all'art. 67 comma 2^ l.f., era stata denunciata come erronea l'affermazione del giudice dell'appello circa l'esistenza della scientia decoctionis, la Corte di rinvio ha poi considerato che "la sentenza di annullamento aveva un ambito di operatività non esaustivo perché enunciava un principio - quello secondo il quale il sintomo di insolvenza costituito dall'inadempimento, costituente a sua volta la condizione per accedere al finanziamento ai sensi della legge regionale, non aveva la necessaria univocità sicché il creditore non avrebbe potuto dedurre l'insolvenza dalla sola volontà del debitore di avvalersi del finanziamento - destinato a vincolare la decisione del giudice di rinvio su una soltanto delle azioni proposte dalla curatela: quella sussumibile, appunto, nel paradigma del secondo comma dell'art. 67 che poneva a carico del curatore l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza".
Sennonché, prosegue la sentenza impugnata, il giudizio che da tutto ciò conseguiva, di infondatezza tout court della revocatosela ex art. 67 comma 2^, non definiva la controversia, "non essendone coinvolto l'aspetto facente capo all'altra ratio decidendi cumulativamente esposta nella sentenza del tribunale ed ancorata alla previsione del comma primo dello stesso art. 67 l.f., sotto quel profilo dell' anormalità del pagamento non censurato in appello dalla Coopercredito e costituente dunque oggetto di un giudicato interno. Restava così da considerare soltanto l'aspetto soggettivo della revocatoria, in relazione al quale la norma di legge poneva una presunzione juris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza. In relazione a tale aspetto, era il creditore convenuto ad essere onerato della prova idonea a superare la presunzione, e "se alle risultanze del giudizio sul punto non poteva riconoscersi - come affermato dalla sentenza di annullamento - univoca valenza significativa della scientia decoctionis,...era fuor di dubbio che alle stesse dovesse essere negata qualsiasi attitudine a fornire la contraria prova dell'inscientia decoctionis. Mancata tale prova, restava la presunzione, onde "seppure per una soltanto, anziché per entrambe le ragioni addotte dal tribunale, la sentenza di primo grado meritava conferma".
La sentenza è ora censurata dalla ricorrente con due motivi. Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché dei principi giuridici regolanti il giudizio di rinvio.
La ricorrente deduce che la Corte di rinvio si sia illegittimamente discostata dai criteri in judicando imposti dalla sentenza di annullamento - la ricerca, di circostanze ulteriori, di particolari connotazioni dell'inadempimento diverse da quelle (il trovarsi la società, debitrice nella necessità di richiedere il finanziamento concesso dalla legge regionale n. 24 del 1986 allo scopo di ripianare la sua situazione debitoria) ritenute non univoche ed inconcludenti, di altri e diversi sintomi conoscitivi dell'insolvenza - fino al punto di rilevare un giudicato interno sfuggito alla Corte di Cassazione, così che lo stesso giudizio di rinvio sarebbe stato privato della necessità e dell'utilità che detta Corte aveva invece riconosciuto, ed altresì configurato come ozioso e già scontato. Con il secondo motivo, rubricato "violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché degli artt. 324, 329 e 342 comma 1^ dello stesso codice di rito", la ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo l'inesistenza del giudicato interno affermato dalla Corte messinese" non soltanto per la preclusione derivante dal giudizio di legittimità e dalla stessa sentenza di annullamento, ma ancora perché il contenuto sostanziale dell'impugnazione in grado di appello era stato rivolto contro l'erronea qualifica di anomale riferita dal primo giudica ad uno strumento di pagamento che la stessa legge regionale n. 24 del 1986 aveva apprestato con una normativa generalizzata ed estesa a tutta le aziende agricole". Deduce ancora che tale contenuto dell'impugnazione era stato recepito dalla stessa sentenza di annullamento la quale, nel disporre il rinvio, aveva impostato l'ulteriore corso del giudizio sulla sola azione revocatoria di cui al cpv. dell'art. 67 l.f. e con esclusivo riferimento alla prova della scientia decoctionis, gravante sul curatore ed assolutamente irrilevante per la revocatoria di cui al comma 1^ dello stesso art. 67 l.f..
Sul punto della denunciata violazione delle norme e dei principi giuridici che regolano il giudizio di rinvio ed i limiti, tracciati dalla sentenza di annullamento, entro i quali il giudice del rinvio deve procedere al riesame della causa, le censure proposte, unitariamente considerate, sono fondate e meritano di essere accolte. È corretto ritenere, in relazione alla disciplina processuale del giudizio di rinvio ed allo stesso sistema delle impugnazioni, che l'efficacia preclusiva della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione riguardi non soltanto le questioni dedotte nel giudizio di legittimità ma anche quelle che in tale giudizio potevano essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione come necessario presupposto della sentenza. Ne discende che in sede di rinvio, non essendo modificabili i termini oggettivi della controversia espressi, o anche soltanto segnati per implicito, dalla sentenza di annullamento ed estendendosi tale preclusione anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, qualora esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di Cassazione, non può essere rilevata la sussistenza di un giudicato interno non eccepito dalla parte interessata nel precedente giudizio di legittimità definito con la sentenza di annullamento (in tal senso le pronunce di questa Corte n. 7176 del 2001, n. 9015 del 1999, n. 6126 del 1998, n. 5800 del 1997, n. 1145 del 1996 ed altre conformi). E vero anche, per il caso di specie, che la sentenza di annullamento, sulla scia delle censure proposte dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso (violazione dell'art. 67 cpv., l.f. e dell'art. 10 della legge Regione Sicilia n. 24 del 1986 nonché vizio di motivazione in ordine all'accertamento della scientia decoctionis), aveva ritenuto fondato il motivo stesso, con riferimento al vizio di motivazione, nell'ottica della disposizione di cui al comma 2^ dell'art. 67 e del regime ordinario di prova circa l'elemento soggettivo della revocatoria. Il compito rimesso al giudice di rinvio era infatti quello di ricercare altre ed ulteriori "particolari connotazioni dell'inadempimento o la presenza di altri sintomi conoscibili dello stato di insolvenza" dai quali trarre il convincimento della scientia decoctionis, ritenuti necessari ai fini della decisione, una volta che la manifesta esistenza di una esposizione debitoria della Cooperativa, neutralizzata dalla legge regionale nella parte in cui individuava i presupposti del finanziamento proprio nell'esistenza di debiti scaduti (in questi termini si è espressa la sentenza di annullamento), era stata ritenuta priva della necessaria univocità ed inconcludente. La sentenza ora impugnata dev'essere pertanto cassata. La Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. atteso che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata -
segnatamente dal rilievo che "in punto di conoscenza o di ignoranza dello stato di insolvenza le risultanze processuali sono esclusivamente quelle sopra indicate" ossia -quelle consistenti nelle particolarità "delle modalità di acquisizione", da parte della Cooperativa, "della provvista destinata all'estinzione del debito, ottenuta attraverso l'accensione di un mutuo di oltre un miliardo, consentito dalla speciale normativa di sostegno alle imprese in difficoltà ed espressamente finalizzato al pagamento di ingenti passività contratte con il sistema creditizio" - si ricava l'inutilità di ulteriori accertamenti di fatto sul tema della scientia decoctionis.
Mancata la prova sul punto, la domanda revocatoria va dunque respinta.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese per tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dalla curatela con la citazione del 30.04.1991. Compensa le spese dell'itero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 30 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004