TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/06/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3175/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4784/2021 TRA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Dario Martorano in virtù di procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia sito in Napoli alla via Mon- teoliveto n. 5 APPELLANTE E L' in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, giusta procura alle liti per Notar del 21 luglio 2015 repertorio n. Persona_1
80974/21569, ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Napoli, presso l'Avvocatura Metropolita INPS di Napoli
APPELLATA
NONCHE'
, rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio CP_2 separato del quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta elettronica contenente la comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Emi- liano Del Balzo, presso il cui studio elett.te domicilia in Poggiomarino alla via Sorrentino n. 190 APPELLATO NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
********* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni
1 riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il giorno 14.5.2018 l' Parte_2
, evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre
[...]
Annunziata, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_4
e al fine di ottenere la rivalsa della somma Controparte_3 CP_2 di euro 1.548,29, versata a quest'ultimo a titolo di indennità di malattia, per le lesioni subite in seguito al sinistro verificatosi in data 27.5.2016. Nello specifico l' riferiva che nelle suddette circostanze, CP_1 CP_2 veniva investito da una Fiat Panda tg. DV 986 ZE, di proprietà del
[...]
e che a causa delle lesioni patite non aveva potuto attendere al CP_3 proprio lavoro di dipendente della “Luigi Mariniello Veicoli Industriali S.r.l.” per 40 giorni lavorativi, per cui l' gli riconosceva a titolo di indennità di malattia CP_1 la somma di euro 1.548,29. Aggiungeva inoltre, che l'auto investitrice risultava assicurata per l'RC auto con la l' , la quale gli aveva corri- Controparte_4 sposto l'importo di euro 33.000,00, per le lesioni fisiche patite, avendo il CP_2 dichiarato, sia nell'atto di messa in mora che nella quietanza di pagamento, di non aver diritto a prestazioni coperte da assicurazioni sociali, inducendo in tal modo in errore l'assicurazione che gli risarciva nuovamente anche l'invalidità temporanea. Sulla base di tali premesse, l' chiedeva in via principale la surroga nei diritti CP_1 del danneggiato ai sensi dell'art 142 codice delle assicurazioni nei confronti di;
in subordine, spiegava domanda di rimborso verso Controparte_4 [...]
e in via ulteriormente subordinata spiegava ai sensi dell'art 1916 c.c. CP_2 domanda nei confronti del . CP_3
Si costituiva HDI Ass.ni S.p.A., riferendo di aver già corrisposto l'importo di euro 33.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, evidenziando di essere stata indotta in errore dal (cfr. atto transattivo quietanza di CP_2 pagamento e richiesta di risarcimento danni ), e su tali presupposti proponeva domanda riconvenzionale condizionata trasversale nei confronti dello stesso, al fine di ottenere, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell' nei suoi CP_1 confronti, la condanna del alla restituzione delle somme che avrebbe dovu- CP_2 to versare all' . CP_1
Si costituiva il quale eccepiva di aver regolarmente comunicato CP_2 all'assicurazione il suo diritto alla prestazione da parte dell' , nonché di non CP_1 aver ricevuto alcun indebito arricchimento considerata la somma di euro
2 33.000,00 comprensiva del solo danno biologico, e non del danno da invalidità permanente invece liquidato dall' . CP_1
Il giudice sulla base di tali premesse invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni e con sentenza n. 4784/2021 accoglieva la domanda di surroga dell' e condannava a pagare in suo favore la som- CP_1 Parte_1 ma di euro 1.548,29, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Rigettava invece la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di condannando, inoltre, Parte_1 CP_2 la stessa al pagamento delle spese di lite.
1.1. Con atto ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 con cui ha chiesto la riforma del solo capo della sentenza di rigetto della doman- da riconvenzionale, volta ad ottenere la restituzione da di quanto CP_2 versatogli a titolo di invalidità temporanea da malattia, sulla base delle dichiara- zioni mendaci fornite dallo stesso. A fondamento del gravame ha lamentato la mancata e/o errata valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi raccolti nel corso del giudizio. Si è costituita , chiedendo in via preliminare il rigetto dell'appello per le CP_1 statuizione che la riguardavano, nonché in via gradata la condanna di al CP_2 rimborso in favore dell' della somma di euro 1.548,29, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione dal pagamento al soddisfo, erogata a titolo di indennità di malattia. Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità nonché la manifesta infondatezza dell'appello. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda e ha concluso chiedendo il rigetto in toto dell'appello e vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
2. Va chiarito che la causa viene oggi decisa in assenza del fascicolo di primo grado, la cui mancata acquisizione non pregiudica, tuttavia, la decisione, tenuto conto che sulla copia dei verbali delle udienze svoltesi in primo grado prodotti dall'appellante, nessuna contestazione è insorta tra le parti. Difatti, quantunque nel fascicolo telematico sia annotata l'acquisizione del fasci- colo n. 8257/2018 dall'Ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata, va eviden- ziato che tale procedimento concerne differente controversia da quella oggetto del presente gravame (nella specie giudizio Controparte_5
).
[...]
3. Sempre in limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3 3.1. Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata impresa assicuratrice, secondo la quale l'appello sarebbe privo dei requisiti previsti dall'art 342 c.p.c. L'art 342 c, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve conte- nere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impu- gnata. La giurisprudenza pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugna- zioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16-11- 17 n. 27199; conf., Cass. civ., ord., 30-5-2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8-9- 2020. n. 18699). Nella specie l'appellante ha precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver inesattamente valutato le risultanze istruttorie non riconoscendo alcun valore probatorio ai documenti allegati, in quanto a suo dire prodotti in copia e non riconducibili al producendo in tal modo una duplicazione CP_2 del risarcimento del danno da invalidità permanente.
3.2 Ed ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di manifesta infonda- tezza, in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. avendo quest'ultimo indicato specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto sia, da ultimo, la proposta di decisione alternativa avanzata al giudice dell'impugnazione.
4. Passando all'esame del merito, va premesso che al fine di dirimere la presente controversia occorre analizzare la questione relativa al c.d. “danno differenziale” che può costituire oggetto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa che abbia liquidato i danni derivanti da sinistro.
4 Difatti, l'appellato ha insistito per il rigetto del gravame, oppo- CP_2 nendosi nuovamnete alla domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla nei propri confronti: domanda la cui fondatezza va, dunque, vagliata Parte_1 dal tribunale. Sul punto in giurisprudenza si è sostenuto che in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventual- mente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo en- trambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previ- denziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'im- porto si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (cfr. Cass. n. 18050 del 05/07/2019). In sostanza, per delimitare l'ambito di applicazione della compensatio lucri cum damno la giurisprudenza di legittimità non fa riferimento solamente al criterio dell'esistenza di un regime legale di surroga o rivalsa, che impedisca al danneg- giante di avvantaggiarsi dell'indennizzo che il terzo ha corrisposto al danneggia- to, ma anche quello della omogeneità (o non omogeneità) delle funzioni delle poste attive riscosse dal danneggiante. Afferma, invero, la S.C.: “I pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del respon- sabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12566 del 22/05/2018). Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titola- rità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata, e non essendo più credito- re, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d.
“per poste” (o “voci”) di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito CP_1 risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
5 Va evidenziato che l' alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle CP_1 evenienze, può erogare: a. la "pensione ordinaria di inabilità" (spettante ai lavora- tori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - art. 2, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); b. l'"assegno ordinario di invalidità" (ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo - art. 1, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); c. la "pensione di inabilità" (agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro - art. 12, comma 1,1. 30.3.1971, n. 118); d. “l'assegno mensile", spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509); e. “l'indennità di accompagnamento" (spettante alle persone che si trovano "nella impossibilità di deambulare sena l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un 'assistenza continua' - art. 1, comma 1,1. 11.2.1980, n. 18. Esula da tali poste risarcitorie il risarcimento del c.d. danno biologico;
difatti, come sostenuto dalla suprema corte “non è possibile sottrarre l'indennizzo, paga- to dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente dalla Corte: da ultimo, Cass. Civile Ord. Sez. 6, n. 11657/2022; Cass. Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 25327 del 12/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016). Da ultimo la cassazione si è ulteriormente pronunciata in tal senso confermando che “non vi è alcun automatismo nella detrazione delle prestazioni dai risar- CP_1 cimenti liquidati in ambito civile: solo laddove vi sia coincidenza tra i pregiudizi ristorati, potrà configurarsi un'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. In definitiva, la prestazione previdenziale per invalidità civile, erogata dall' , non potrà mai essere considerata un'indennità alternativa al danno CP_1 biologico, e non potrà quindi essere sottratta al risarcimento riconosciuto per lesio- ni all'integrità psicofisica” (Cass. ordinanza n. 6031/2025).
4.1. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, la società assicuratrice in ragione della pronuncia di primo grado, non impugnata in tal sede e, quindi cosa giudi- cata sul punto, è tenuta al versamento dell'importo di euro 1.548,29 in favore dell' importo erogato dall'istituto previdenziale in favore di a CP_1 CP_2 titolo di indennità di malattia per i per 40 giorni nei quali lo stesso non ha potuto lavorare in conseguenza del sinistro.
6 Ora, applicando i principi enunciati in precedenza, va detto che l'importo erogato dall' non avrebbe potuto essere oggetto di rivalsa da parte dell'istituto nei CP_1 confronti della soltanto nell'ipotesi in cui tale somma fosse Parte_1 stata liquidata a titolo di solo danno biologico, come tale non sovrapponibile alla prestazione previdenziale che, restando autonoma, sarebbe dovuta ricadere solo sull' CP_1
Tuttavia, tale ipotesi non si ritiene ricorra nel caso di specie nel quale dalla attenta lettura dell'atto di transazione e quietanza (doc. n. 3) prodotto dalla compagnia assicurativa, si legge che l'importo complessivo di euro 33.000,00 viene liquidato per “tutti i danni a persone, diretti e indiretti, presenti e futuri anche non prevedibili o ignorato e patrimoniali”, con la conseguenza che dalla liquidazione eseguita, omnicomprensiva anche del danno patrimoniale, deve essere certamente decurtata la somma di euro 1.548,29 liquidata dall'istituito previdenziale, trattandosi di due prestazioni sovrapponibili in quanto dirette a compensare la lesione dello stesso bene della vita (la capacità lavorativa) fondan- dosi la prestazioni erogata dall' (indennità di malattia) sul presupposto CP_1 dell'esistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale (che è presuntojuris et de jure) rappresentato dalla perduta (in tutto o in parte) capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, per il periodo indicato.
4.2. Chiarita la debenza della somma indicata in favore dell'istituto previdenzia- le, va esaminata la domanda riconvenzionale trasversale di Parte_1 spiegata in primo grado nei confronti del beneficiario di
[...] CP_2 restituzione/rimborso. Come già sottolineato, il danneggiato non può cumulare la prestazione previden- ziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Con il primo motivo di appello - esaminato solo adesso per ragioni di coerenza espositiva, risultando preliminare l'accertamento della effettiva debenza degli importi oggetto di causa - parte appellante ha censurato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha ritenuto i documenti prodotti da parte appellante (atto di transazione e quietanza di pagamento del 29.11.2016 e richiesta di risarcimento del 21.6.2016) da cui emergeva l'incontestabile respon- sabilità del per non aver dichiarato di avere diritto a prestazioni di enti CP_2 previdenziali, privi di qualsiasi efficacia probatoria in quanto prodotti in copia, contestati tempestivamente nonché privi di sottoscrizione e quindi in alcun modo riconducibili al . CP_2
La censura è fondata.
7 È noto come in materia di conformità tra l'originale di un documento e la fotoco- pia riprodotta in giudizio, ai sensi dell'art 2719 c.c., si ritiene che “Le copie foto- grafiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressa- mente disconosciuta “. Inoltre l'art 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 15113 del 3 giugno 2019). Quanto alle modalità del disconoscimento il criterio al quale fare riferimento, tra i tanti, è quello contenuto nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, median- te una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né gene- riche asserzioni”(nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Dal quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si evince quindi come l'onere di contestazione, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generi- che o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione. Seguendo tale indirizzo ermeneutico, a parere del giudicante, non è possibile ritenere che tale onere di specifica e tempestiva contestazione risulti assolto nel caso di specie. Invero, come evidenziato da parte appellante, sia la richiesta di risarcimento del 21.6.2016 sia l'atto di transazione e quietanza di pagamento del 29.11.2016,
8 quest'ultimo recante anche la sottoscrizione del (prontamente depositati CP_2 da nel costituirsi in giudizio) non venivano specificamente Controparte_4 contestati né nel primo atto difensivo - dove il si è limitato a dichiarare di CP_2 aver reso edotta l'assicurazione di tale circostanza, non fornendo tuttavia alcuna prova di quanto asserito - ove si leggono esclusivamente formule sacramentali del tipo “impugna e contesta in toto l'assunto attoreo…”. Ne deriva quindi che la dichiarazione presente nella quietanza di pagamento, la cui sottoscrizione non è stata in ogni caso disconosciuta adeguatamente, costi- tuisce una confessione stragiudiziale, trattandosi di dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione stragiudiziale fatta alla parte, a mente dell'art. 2735 c.c., ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale;
dunque, forma piena prova contro colui che l'ha fatta, senza che su tale efficacia probatoria incida la ritrattazione del confitente, ove non si deduca e provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza o di uno stato di errore di fatto verificatosi nel momento in cui la medesima dichiarazione è stata resa. Può pertanto ritenersi che tali documenti siano pienamente validi e opponibili al
, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure. CP_2
4.3. Da ciò consegue l'accoglimento anche del secondo motivo d'appello, e quindi l'accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, la quale va qualificata e ricondotta all'ipotesi di indebito oggettivo. Invero ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. In base agli insegnamenti della suprema corte “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesi- stenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”. Nel caso di specie appare evidente l'indebito in cui è incorsa parte appellata avendo ricevuto una duplicazione del danno di natura patrimo- CP_2 niale temporanea da parte della società assicurativa in ragione della dichiara- zione mendace dalla stessa eseguita di non avere diritto a prestazioni di enti previdenziali: prestazione, invece, incamerata e della quale va disposta la restitu- zione in favore dell'assicurazione appellante. In definitiva, in accoglimento del gravame e della domanda va CP_2 condannato, per le ragioni esposte, al rimborso in favore di Controparte_4 della somma di euro 1.548,29.
[...]
5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche della richiesta di riforma parziale relativa al pagamento
9 delle spese processuali di primo grado sia nei rapporti tra l' Parte_1
e , sia nei rapporti tra l' e l'
[...] CP_2 Parte_1 CP_1
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provve- dere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7- 2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
5.1. Alla luce di tali principi, le spese di lite versate in esecuzione della sentenza di primo grado dall'appellante in favore dell' liquidate dal giudice di pace in CP_1 euro 1.900,00, oltre accessori, vanno poste a carico di CP_2
5.2. Le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, nei rapporti tra e vanno poste a carico di Parte_1 CP_2 quest'ultimo e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in ragione dei parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 primo grado: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 150,00; fase istruttoria/trattazione euro 250,00; fase decisionale, euro 425,00; secondo grado: fase studio, euro 300,00; fase introduttiva, euro 300,00; fase decisionale, euro 200,00),: fase studio, euro 4255,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 00,00; fase decisionale, euro 851,00).
5.3. Nei rapporti tra l'appellante e l' le spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con- danna al pagamento in favore di in CP_2 Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, dell'importo di euro 1.548,29; B. condanna al pagamento delle spese processuali di primo gra- CP_2 do versate da in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, in favore dell' pari ad euro 1.900,00 oltre accessori;
CP_1
C. condanna al pagamento delle spese processuali di primo gra- CP_2 do in favore di in persona del legale rapp.te pro Parte_1
10 tempore, che liquida in euro 1.061,00 per compenso professionale, oltre spe- se forfettarie nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a., se dovute;
D. condanna al pagamento delle spese processuali di secondo CP_2 grado in favore di in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, che liquida in euro 98,00 per spese ed euro 1.451,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 22 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
11
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Dario Martorano in virtù di procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia sito in Napoli alla via Mon- teoliveto n. 5 APPELLANTE E L' in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, giusta procura alle liti per Notar del 21 luglio 2015 repertorio n. Persona_1
80974/21569, ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Napoli, presso l'Avvocatura Metropolita INPS di Napoli
APPELLATA
NONCHE'
, rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio CP_2 separato del quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta elettronica contenente la comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Emi- liano Del Balzo, presso il cui studio elett.te domicilia in Poggiomarino alla via Sorrentino n. 190 APPELLATO NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
********* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni
1 riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il giorno 14.5.2018 l' Parte_2
, evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre
[...]
Annunziata, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_4
e al fine di ottenere la rivalsa della somma Controparte_3 CP_2 di euro 1.548,29, versata a quest'ultimo a titolo di indennità di malattia, per le lesioni subite in seguito al sinistro verificatosi in data 27.5.2016. Nello specifico l' riferiva che nelle suddette circostanze, CP_1 CP_2 veniva investito da una Fiat Panda tg. DV 986 ZE, di proprietà del
[...]
e che a causa delle lesioni patite non aveva potuto attendere al CP_3 proprio lavoro di dipendente della “Luigi Mariniello Veicoli Industriali S.r.l.” per 40 giorni lavorativi, per cui l' gli riconosceva a titolo di indennità di malattia CP_1 la somma di euro 1.548,29. Aggiungeva inoltre, che l'auto investitrice risultava assicurata per l'RC auto con la l' , la quale gli aveva corri- Controparte_4 sposto l'importo di euro 33.000,00, per le lesioni fisiche patite, avendo il CP_2 dichiarato, sia nell'atto di messa in mora che nella quietanza di pagamento, di non aver diritto a prestazioni coperte da assicurazioni sociali, inducendo in tal modo in errore l'assicurazione che gli risarciva nuovamente anche l'invalidità temporanea. Sulla base di tali premesse, l' chiedeva in via principale la surroga nei diritti CP_1 del danneggiato ai sensi dell'art 142 codice delle assicurazioni nei confronti di;
in subordine, spiegava domanda di rimborso verso Controparte_4 [...]
e in via ulteriormente subordinata spiegava ai sensi dell'art 1916 c.c. CP_2 domanda nei confronti del . CP_3
Si costituiva HDI Ass.ni S.p.A., riferendo di aver già corrisposto l'importo di euro 33.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, evidenziando di essere stata indotta in errore dal (cfr. atto transattivo quietanza di CP_2 pagamento e richiesta di risarcimento danni ), e su tali presupposti proponeva domanda riconvenzionale condizionata trasversale nei confronti dello stesso, al fine di ottenere, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell' nei suoi CP_1 confronti, la condanna del alla restituzione delle somme che avrebbe dovu- CP_2 to versare all' . CP_1
Si costituiva il quale eccepiva di aver regolarmente comunicato CP_2 all'assicurazione il suo diritto alla prestazione da parte dell' , nonché di non CP_1 aver ricevuto alcun indebito arricchimento considerata la somma di euro
2 33.000,00 comprensiva del solo danno biologico, e non del danno da invalidità permanente invece liquidato dall' . CP_1
Il giudice sulla base di tali premesse invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni e con sentenza n. 4784/2021 accoglieva la domanda di surroga dell' e condannava a pagare in suo favore la som- CP_1 Parte_1 ma di euro 1.548,29, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Rigettava invece la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di condannando, inoltre, Parte_1 CP_2 la stessa al pagamento delle spese di lite.
1.1. Con atto ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 con cui ha chiesto la riforma del solo capo della sentenza di rigetto della doman- da riconvenzionale, volta ad ottenere la restituzione da di quanto CP_2 versatogli a titolo di invalidità temporanea da malattia, sulla base delle dichiara- zioni mendaci fornite dallo stesso. A fondamento del gravame ha lamentato la mancata e/o errata valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi raccolti nel corso del giudizio. Si è costituita , chiedendo in via preliminare il rigetto dell'appello per le CP_1 statuizione che la riguardavano, nonché in via gradata la condanna di al CP_2 rimborso in favore dell' della somma di euro 1.548,29, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione dal pagamento al soddisfo, erogata a titolo di indennità di malattia. Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità nonché la manifesta infondatezza dell'appello. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda e ha concluso chiedendo il rigetto in toto dell'appello e vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
2. Va chiarito che la causa viene oggi decisa in assenza del fascicolo di primo grado, la cui mancata acquisizione non pregiudica, tuttavia, la decisione, tenuto conto che sulla copia dei verbali delle udienze svoltesi in primo grado prodotti dall'appellante, nessuna contestazione è insorta tra le parti. Difatti, quantunque nel fascicolo telematico sia annotata l'acquisizione del fasci- colo n. 8257/2018 dall'Ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata, va eviden- ziato che tale procedimento concerne differente controversia da quella oggetto del presente gravame (nella specie giudizio Controparte_5
).
[...]
3. Sempre in limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3 3.1. Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata impresa assicuratrice, secondo la quale l'appello sarebbe privo dei requisiti previsti dall'art 342 c.p.c. L'art 342 c, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve conte- nere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impu- gnata. La giurisprudenza pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugna- zioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16-11- 17 n. 27199; conf., Cass. civ., ord., 30-5-2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8-9- 2020. n. 18699). Nella specie l'appellante ha precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver inesattamente valutato le risultanze istruttorie non riconoscendo alcun valore probatorio ai documenti allegati, in quanto a suo dire prodotti in copia e non riconducibili al producendo in tal modo una duplicazione CP_2 del risarcimento del danno da invalidità permanente.
3.2 Ed ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di manifesta infonda- tezza, in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. avendo quest'ultimo indicato specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto sia, da ultimo, la proposta di decisione alternativa avanzata al giudice dell'impugnazione.
4. Passando all'esame del merito, va premesso che al fine di dirimere la presente controversia occorre analizzare la questione relativa al c.d. “danno differenziale” che può costituire oggetto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa che abbia liquidato i danni derivanti da sinistro.
4 Difatti, l'appellato ha insistito per il rigetto del gravame, oppo- CP_2 nendosi nuovamnete alla domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla nei propri confronti: domanda la cui fondatezza va, dunque, vagliata Parte_1 dal tribunale. Sul punto in giurisprudenza si è sostenuto che in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventual- mente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo en- trambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previ- denziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'im- porto si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (cfr. Cass. n. 18050 del 05/07/2019). In sostanza, per delimitare l'ambito di applicazione della compensatio lucri cum damno la giurisprudenza di legittimità non fa riferimento solamente al criterio dell'esistenza di un regime legale di surroga o rivalsa, che impedisca al danneg- giante di avvantaggiarsi dell'indennizzo che il terzo ha corrisposto al danneggia- to, ma anche quello della omogeneità (o non omogeneità) delle funzioni delle poste attive riscosse dal danneggiante. Afferma, invero, la S.C.: “I pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del respon- sabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12566 del 22/05/2018). Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titola- rità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata, e non essendo più credito- re, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d.
“per poste” (o “voci”) di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito CP_1 risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
5 Va evidenziato che l' alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle CP_1 evenienze, può erogare: a. la "pensione ordinaria di inabilità" (spettante ai lavora- tori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - art. 2, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); b. l'"assegno ordinario di invalidità" (ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo - art. 1, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222); c. la "pensione di inabilità" (agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro - art. 12, comma 1,1. 30.3.1971, n. 118); d. “l'assegno mensile", spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509); e. “l'indennità di accompagnamento" (spettante alle persone che si trovano "nella impossibilità di deambulare sena l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un 'assistenza continua' - art. 1, comma 1,1. 11.2.1980, n. 18. Esula da tali poste risarcitorie il risarcimento del c.d. danno biologico;
difatti, come sostenuto dalla suprema corte “non è possibile sottrarre l'indennizzo, paga- to dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente dalla Corte: da ultimo, Cass. Civile Ord. Sez. 6, n. 11657/2022; Cass. Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 25327 del 12/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016). Da ultimo la cassazione si è ulteriormente pronunciata in tal senso confermando che “non vi è alcun automatismo nella detrazione delle prestazioni dai risar- CP_1 cimenti liquidati in ambito civile: solo laddove vi sia coincidenza tra i pregiudizi ristorati, potrà configurarsi un'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. In definitiva, la prestazione previdenziale per invalidità civile, erogata dall' , non potrà mai essere considerata un'indennità alternativa al danno CP_1 biologico, e non potrà quindi essere sottratta al risarcimento riconosciuto per lesio- ni all'integrità psicofisica” (Cass. ordinanza n. 6031/2025).
4.1. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, la società assicuratrice in ragione della pronuncia di primo grado, non impugnata in tal sede e, quindi cosa giudi- cata sul punto, è tenuta al versamento dell'importo di euro 1.548,29 in favore dell' importo erogato dall'istituto previdenziale in favore di a CP_1 CP_2 titolo di indennità di malattia per i per 40 giorni nei quali lo stesso non ha potuto lavorare in conseguenza del sinistro.
6 Ora, applicando i principi enunciati in precedenza, va detto che l'importo erogato dall' non avrebbe potuto essere oggetto di rivalsa da parte dell'istituto nei CP_1 confronti della soltanto nell'ipotesi in cui tale somma fosse Parte_1 stata liquidata a titolo di solo danno biologico, come tale non sovrapponibile alla prestazione previdenziale che, restando autonoma, sarebbe dovuta ricadere solo sull' CP_1
Tuttavia, tale ipotesi non si ritiene ricorra nel caso di specie nel quale dalla attenta lettura dell'atto di transazione e quietanza (doc. n. 3) prodotto dalla compagnia assicurativa, si legge che l'importo complessivo di euro 33.000,00 viene liquidato per “tutti i danni a persone, diretti e indiretti, presenti e futuri anche non prevedibili o ignorato e patrimoniali”, con la conseguenza che dalla liquidazione eseguita, omnicomprensiva anche del danno patrimoniale, deve essere certamente decurtata la somma di euro 1.548,29 liquidata dall'istituito previdenziale, trattandosi di due prestazioni sovrapponibili in quanto dirette a compensare la lesione dello stesso bene della vita (la capacità lavorativa) fondan- dosi la prestazioni erogata dall' (indennità di malattia) sul presupposto CP_1 dell'esistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale (che è presuntojuris et de jure) rappresentato dalla perduta (in tutto o in parte) capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, per il periodo indicato.
4.2. Chiarita la debenza della somma indicata in favore dell'istituto previdenzia- le, va esaminata la domanda riconvenzionale trasversale di Parte_1 spiegata in primo grado nei confronti del beneficiario di
[...] CP_2 restituzione/rimborso. Come già sottolineato, il danneggiato non può cumulare la prestazione previden- ziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Con il primo motivo di appello - esaminato solo adesso per ragioni di coerenza espositiva, risultando preliminare l'accertamento della effettiva debenza degli importi oggetto di causa - parte appellante ha censurato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha ritenuto i documenti prodotti da parte appellante (atto di transazione e quietanza di pagamento del 29.11.2016 e richiesta di risarcimento del 21.6.2016) da cui emergeva l'incontestabile respon- sabilità del per non aver dichiarato di avere diritto a prestazioni di enti CP_2 previdenziali, privi di qualsiasi efficacia probatoria in quanto prodotti in copia, contestati tempestivamente nonché privi di sottoscrizione e quindi in alcun modo riconducibili al . CP_2
La censura è fondata.
7 È noto come in materia di conformità tra l'originale di un documento e la fotoco- pia riprodotta in giudizio, ai sensi dell'art 2719 c.c., si ritiene che “Le copie foto- grafiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressa- mente disconosciuta “. Inoltre l'art 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 15113 del 3 giugno 2019). Quanto alle modalità del disconoscimento il criterio al quale fare riferimento, tra i tanti, è quello contenuto nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, median- te una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né gene- riche asserzioni”(nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Dal quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si evince quindi come l'onere di contestazione, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generi- che o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione. Seguendo tale indirizzo ermeneutico, a parere del giudicante, non è possibile ritenere che tale onere di specifica e tempestiva contestazione risulti assolto nel caso di specie. Invero, come evidenziato da parte appellante, sia la richiesta di risarcimento del 21.6.2016 sia l'atto di transazione e quietanza di pagamento del 29.11.2016,
8 quest'ultimo recante anche la sottoscrizione del (prontamente depositati CP_2 da nel costituirsi in giudizio) non venivano specificamente Controparte_4 contestati né nel primo atto difensivo - dove il si è limitato a dichiarare di CP_2 aver reso edotta l'assicurazione di tale circostanza, non fornendo tuttavia alcuna prova di quanto asserito - ove si leggono esclusivamente formule sacramentali del tipo “impugna e contesta in toto l'assunto attoreo…”. Ne deriva quindi che la dichiarazione presente nella quietanza di pagamento, la cui sottoscrizione non è stata in ogni caso disconosciuta adeguatamente, costi- tuisce una confessione stragiudiziale, trattandosi di dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione stragiudiziale fatta alla parte, a mente dell'art. 2735 c.c., ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale;
dunque, forma piena prova contro colui che l'ha fatta, senza che su tale efficacia probatoria incida la ritrattazione del confitente, ove non si deduca e provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza o di uno stato di errore di fatto verificatosi nel momento in cui la medesima dichiarazione è stata resa. Può pertanto ritenersi che tali documenti siano pienamente validi e opponibili al
, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure. CP_2
4.3. Da ciò consegue l'accoglimento anche del secondo motivo d'appello, e quindi l'accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, la quale va qualificata e ricondotta all'ipotesi di indebito oggettivo. Invero ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. In base agli insegnamenti della suprema corte “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesi- stenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”. Nel caso di specie appare evidente l'indebito in cui è incorsa parte appellata avendo ricevuto una duplicazione del danno di natura patrimo- CP_2 niale temporanea da parte della società assicurativa in ragione della dichiara- zione mendace dalla stessa eseguita di non avere diritto a prestazioni di enti previdenziali: prestazione, invece, incamerata e della quale va disposta la restitu- zione in favore dell'assicurazione appellante. In definitiva, in accoglimento del gravame e della domanda va CP_2 condannato, per le ragioni esposte, al rimborso in favore di Controparte_4 della somma di euro 1.548,29.
[...]
5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche della richiesta di riforma parziale relativa al pagamento
9 delle spese processuali di primo grado sia nei rapporti tra l' Parte_1
e , sia nei rapporti tra l' e l'
[...] CP_2 Parte_1 CP_1
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provve- dere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7- 2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
5.1. Alla luce di tali principi, le spese di lite versate in esecuzione della sentenza di primo grado dall'appellante in favore dell' liquidate dal giudice di pace in CP_1 euro 1.900,00, oltre accessori, vanno poste a carico di CP_2
5.2. Le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, nei rapporti tra e vanno poste a carico di Parte_1 CP_2 quest'ultimo e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in ragione dei parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 primo grado: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 150,00; fase istruttoria/trattazione euro 250,00; fase decisionale, euro 425,00; secondo grado: fase studio, euro 300,00; fase introduttiva, euro 300,00; fase decisionale, euro 200,00),: fase studio, euro 4255,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 00,00; fase decisionale, euro 851,00).
5.3. Nei rapporti tra l'appellante e l' le spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con- danna al pagamento in favore di in CP_2 Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, dell'importo di euro 1.548,29; B. condanna al pagamento delle spese processuali di primo gra- CP_2 do versate da in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, in favore dell' pari ad euro 1.900,00 oltre accessori;
CP_1
C. condanna al pagamento delle spese processuali di primo gra- CP_2 do in favore di in persona del legale rapp.te pro Parte_1
10 tempore, che liquida in euro 1.061,00 per compenso professionale, oltre spe- se forfettarie nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a., se dovute;
D. condanna al pagamento delle spese processuali di secondo CP_2 grado in favore di in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, che liquida in euro 98,00 per spese ed euro 1.451,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15% i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 22 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
11