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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare, in persona del Dott. Fausto Cerasoli, ha emesso il seguente
DECRETO
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25.03.2025, nella causa iscritta al n. 1740/2024; letto il ricorso con cui Il Procuratore della Repubblica in Sede su segnalazione dei Servizi Sociali del ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Parte_1 Persona_1
[...
, nato a Roma il [...], in [...] affetto da “esiti di plurime fratture viziosamente consolidate arto inferiore DX;
diabete NID con gravi complicanze retiniche e deficit visivo;
disturbo di personalità in Q.I.
76; cardiopatia II classe NYHA” che non gli consentono di provvedere in modo autonomo ai propri interessi;
esaminata la documentazione medica prodotta a corredo del ricorso;
considerato che in sede di udienza di comparizione delle parti è emerso che la persona cui il procedimento si riferisce è apparsa lucida, cosciente, in possesso delle proprie facoltà cognitive e in grado di rispondere in maniera coerente alle domande che le sono state formulate;
preso atto che la persona cui il procedimento si riferisce ha enucleato molto lucidamente la propria condizione fisica e di vita, dichiarando di essere consapevole delle problematiche fisiche che la affliggono, ma di sentirsi tuttavia autosufficiente per l'effettuazione delle spese personali e più in generale per le attività finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni di vita;
rilevato che il beneficiando si è mostrato altresì lucido nell'individuazione dei soggetti e delle strutture pubbliche, in primis i Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali rivolgersi e chiedere ausilio per il compimento delle attività che gli sono ostacolate dalla indicata condizione fisica;
rilevato che il beneficiario, all'esito dell'udienza di comparizione, ha dichiarato la propria ferma contrarietà alla nomina di un amministratore di sostegno in proprio favore;
rilevato che le attività nelle quali il beneficiando è ostacolato possono efficacemente essere svolte in suo favore da parte delle strutture assistenziali territoriali, con specifico riferimento al Servizio Sociale competente, senza che al riguardo sia necessaria la nomina di un amministratore di sostegno;
ritenuto altresì, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte in tema di amministrazione di sostegno, che “ la misura deve essere decisamente esclusa, ove il soggetto che ne dovrebbe beneficiare si trovi nella piena capacità di determinarsi, anche se versi in condizioni di menomazione fisica”, dovendo il Giudice «privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali» (Cassazione Civile, Ordinanza del 10 settembre 2024, n. 24251);
ritenuta, alla luce dei menzionati principi e tenuto conto di quanto emerso in udienza,
l'insussistenza dei presupposti per l'apertura di una amministrazione di sostegno a favore dell'odierno beneficiando;
PQM
Rigetta il ricorso.
Dispone che il Servizio Sociale di Bracciano prosegua nella presa in carico di , Persona_1 nato a [...] il [...], coadiuvandolo nelle attività materiali e amministrative nelle quali è ostacolato dalla propria condizione fisica.
Si comunichi al beneficiando, a parte ricorrente, al Servizio Sociale di . Parte_1
Civitavecchia, 25.03.2025
Il Giudice Tutelare
(dott. Fausto Cerasoli)