Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv.
[...] C.F._2
Roma Anna, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04/03/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2025 i coniugi [nato a Parte_1
Roma (RM) in data 14.03.1964 (C.F. )] e C.F._1 Pt_2
1
[nata a [...] in data [...] (C.F. Pt_2
], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._2
12.12.1996 in Pompei (NA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Pompei (NA) dell'anno 1996, al n. 334 Parte II Serie A
e che dall'unione erano nati due figli, (15.02.2000), maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente, e (10.12.2007), ed evidenziato che il Tribunale di Torre CP_1
Annunziata ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 351/2012 depositata il 02.04.2012, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.03.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
03.03.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 230/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori si assumono l'obbligo di informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni IGnificative relative ai figli e delle loro eventuali problematiche.
Il minore avrà residenza prevalente con la madre e con diritto del padre CP_1 di vederlo e tenerlo con sé con le più ampie modalità, nel rispetto degli impegni scolastici, delle eIGenze del minore e della distanza, quando si trasferiranno stabilmente, con impegno di entrambi i genitori ad organizzarsi per consentire al minore, anche in autonomia, di poter raggiungere il padre, così da continuare a mantenere anche una stabile frequentazione con il fratello Per_1
2. Gli istanti concordano che il IG. provvederà in via esclusiva, Parte_1 sia per le spese ordinarie che straordinarie, al figlio maggiorenne ed Per_1 ancora non completamente autonomo ed indipendente.
Nel mentre, per il figlio minore gli istanti concordano e convengono che, CP_1 come già da tempo in atto, ciascun genitore provvederà in maniera diretta e continuativa al mantenimento del predetto figlio, senza obbligo a carico di uno dei due genitori di versamento in favore dell'altro di un assegno di mantenimento mensile. Gli istanti convengono sin d'ora che, a far tempo dall'iscrizione all'Università di Gianluigi, le spese relative alle tasse universitarie, ai libri di testi, corredo e materiale di studio, oltre che le eventuali spese di alloggio, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere tutte preventivamente concordate e documentate.
3. La casa familiare, sita in Pompei, alla Via Crapolla II n. 53, in uno agli arredi e suppellettili, resta assegnata alla IG.ra . Pt_2
4. I coniugi convengono che nulla è reciprocamente dovuto da un coniuge in favore
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dell'altro in quanto gli stessi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando gli stessi espressamente e reciprocamente a qualsiasi forma economica di sostentamento e mantenimento per se stessi e a qualsiasi pretesa, e si danno, altresì, atto, reciprocamente di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna reciproca pretesa, anche in relazione a somme relative all'assegno di mantenimento come disposto con la citata sentenza n. 351/2012.
5. L'assegno unico (L.46/2021) per il figlio verrà richiesto e percepito al CP_1
100% tra dalla IG.ra . Parte_2
6. Le detrazioni per i figli a carico verranno fruite da entrambi i genitori nella misura ognuno del 50%”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
(NA) in data 29.06.1973 (C.F. ], trascritto nel Registro degli C.F._2 atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 1996, al n. 334 Parte II Serie
A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni
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e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 04/03/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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