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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/09/2025, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2992 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Sgadari (CF ; Pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 201, per delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Avv. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...]
difesa, giusta delega rilasciata su foglio separato, da intendersi parte integrante e sostanziale della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Stefania
Giuliano (c.f. ) del foro di Cassino, ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso e nel suo studio in Formia (LT) alla via Padre Martino n.5.
Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del c.p.c. e dell'art. 16, comma 1 bis del D.
Lgs. 546/1992, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente recapito pec: Email_2
[... n. 1 APPELLATA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 374/2019 del 20. 3. 2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 29. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Cassino così decideva:
Rigetta l'opposizione;
Condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio, che liquida nella somma di € 3.235,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Condanna a risarcire il danno ex art. 96 c. p. c. che liquida Parte_1
in € 9.705,00.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma:
preliminarmente sospendere l'efficacia della sentenza n. 374/2019 del
Tribunale di Cassino in data 20. 3. 2019:
In via principale
In accoglimento della presente impugnazione, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Cassino n. 374/2019 per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando inefficace l'atto di precetto datato 21. 11. 2016 e r.g. n. 2 notificato dalla conventa il 6. 12. 2016, rigettando, nel contempo, sin d'ora,
ogni eventuale istanza, eccezione e deduzione di parte avversa per i motivi sopra spiegati con vittoria di onorari di lite, rimborso forfettario e spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si costituiva la per chiedere il rigetto del proposto appello per P_
tutti i motivi innanzi precisati e la conseguente conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza in data 27. 11. 2019 veniva sospesa l'efficacia della sentenza impugnata limitatamente al capo 3.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 29. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di
cui alla motivazione che segue.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo sono stati lamentati la mancanza, il difetto, la
contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione della sentenza
impugnata rispetto alle spese generali ed altre voci accessorie e rispetto ai
compensi.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale si sarebbe concentrato esclusivamente sul governo delle spese processuali e non sulla r.g. n. 3 determinazione del quantum debeatur, ed ha censurato il passaggio della sentenza che ha affermato che: “nella sentenza 2050/2016 il giudice ometteva di quantificare le spese generali e le altre voci accessorie rispetto ai compensi;
circa il contestato diritto di controparte ad ottenere il rimborso delle spese generali deve sottolinearsi che le stesse sono riconosciute all'avvocato per legge;
in caso di mancata liquidazione delle spese generali in favore dell'avvocato della parte vittoriosa è possibile ricorrere al procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza di cui agli artt. 287 e ss. c. p.
c.”.
In realtà, il Tribunale di Latina con la sentenza n. 2050/2016 non avrebbe omesso, ma avrebbe statuito apertis verbis che l'importo di €
5.700,00 era da intendersi come importo complessivo e comprensivo delle spese, in assenza di specifica domanda di rimborso. Tale statuizione riguarderebbe la definizione del quantum, e quindi la determinazione degli onorari di avvocato costituirebbe l'esercizio di un potere discrezionale del giudice che non potrebbe essere sottoposto ad automatismo alcuno, e quindi non potrebbe essere considerata un errore materiale;
ed ove l'Avv. P_
avesse ritenuto non soddisfacente la somma quantificata dal Tribunale
avrebbe dovuto impugnare formalmente la sentenza proponendo appello.
Sarebbe quindi erroneo il ricorso allo strumento della correzione per errore materiale in relazione ai contenuti dell'atto ed al percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado, e conseguentemente non r.g. n. 4 potrebbe essere corretta con il procedimento di correzione di errore materiale la precisa volontà di un giudice che impone ad una parte in causa il pagamento di uno specifico importo cui è pervenuto attraverso un'argomentazione circostanziata ed aderente ad un consapevole percorso logico giuridico.
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Latina aveva consapevolmente deliberato:
la somma da corrispondere alla controparte, in accordo al proprio intendimento sul merito della causa, in termini complessivi e comprensivi di tutte le voci spettanti al professionista, indicandola come sorte capitale a cui applicare esclusivamente gli interessi di legge sino al reale soddisfo;
la liquidazione delle spese processuali, applicando in maniera esplicita tutte le spese, oneri e interessi previsti per legge.
Nelle statuizioni del Tribunale di Latina si sarebbe determinata un'incongruenza tra il dispositivo della sentenza e la sua parte motiva, avendo il Tribunale specificato correttamente il quantum da corrispondere alla controparte in esito all'individuazione dell'an e della liquidazione delle spese processuali, e quindi vi sarebbe stato un uso improprio del procedimento di correzione di errore materiale, erroneamente avvalorato dalla sentenza emessa dal giudice dell'opposizione.
Lo strumento dell'opposizione era stato utilizzato per censurare non un mero errore di calcolo, ma una vera e propria alterazione del processo r.g. n. 5 cognitivo del giudice posta a base della sentenza n. 2050/2016,
concretizzatasi nell'atto di precetto, che avrebbe modificato una sorte capitale già perimetrata dal giudice, e che attraverso l'ermeneutica del “chiesto” aveva pronunciato una specifica disposizione sul quantum da corrispondere all'avv.
, e nell'istanza di correzione di errore materiale. P_
Essendo l'atto di precetto nullo ed inefficace avrebbe dato luogo al procedimento di opposizione.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che l'odierna appellante aveva proposto opposizione avverso il precetto notificatole da in data 21. 11. 2016 che le Controparte_1
aveva intimato il pagamento della somma di € 11.494,14, oltre interessi e spese in forza della sentenza n. 2050/2016 emessa dal Tribunale di Latina in data 8. 10. 2016, assumendo di essere tenuta al pagamento del minor importo di € 8.353,94.
A base dell'atto di precetto vi era l'importo liquidato dal Tribunale di
Latina, che in relazione alla richiesta di liquidazione avanzata dall'Avv.
per compensi relativi alla propria attività professionale svolta per la P_
, aveva riconosciuto nel dispositivo all' l'importo di € 5.700,00 Pt_1 P_
oltre interessi, ed aveva condannato la alla rifusione delle spese in Pt_1
favore dell'Avv. liquidate in € 1.500,00 per compensi ed € 178,00 P_
per le spese, oltre accessori come per legge e spese generali;
in motivazione il
Tribunale di Latina aveva precisato che il compenso era determinato, ex DM
r.g. n. 6 8. 4. 2004, in complessivi € 7.500,00 e che tale importo era comprensivo delle spese non essendovi stata specifica domanda di rimborso, e che da tale importo dovevano detrarsi € 1.800,00 già pagati, non concedendo l'ulteriore erogazione di € 2.000,00.
Successivamente l'Avv. aveva presentato istanza di correzione P_
di errore materiale per chiedere che all'importo di € 5.700,00 venissero aggiunte spese generali, Iva e Cap come per legge;
in data 6. 4. 2017 con decreto di correzione di errore materiale il Tribunale di Latina aveva disposto la correzione della sentenza nel senso richiesto dall'istante (accessori, IVA e
Cap come per legge e spese generali).
Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sentenza n. 7207/2014; cfr. anche Cass, 27032/2014; Cass., civ., sez. lav., n.
2160/2013; Cass., civ., sez. III, n. 8839/2013; Cass. 5515/2008) “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta”, occorre esaminare la doglianza relativa all'asserita impropria utilizzazione della procedura della correzione di errore materiale rispetto alla definizione degli onorari di avvocato, che non potrebbe essere considerata un errore materiale.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: ” la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle r.g. n. 7 somme dovute per spese generali costituisce errore materiale della sentenza correggibile mediante il procedimento di cui agli articoli 287 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto l'omissione attiene a una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. Il principio trova applicazione anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite regolata dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, atteso che l'obbligatorietà del rimborso spese forfettario nella misura del quindici per cento del compenso totale risulta espressamente prevista dall'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto ministeriale. La correzione dell'errore materiale opera mediante integrazione del dispositivo della sentenza con l'inserimento della clausola relativa al rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale stabilita dalla normativa di riferimento, trattandosi di elemento la cui liquidazione non richiede valutazioni discrezionali del giudice ma costituisce automatica conseguenza dell'applicazione dei parametri normativamente predeterminati.
L'omessa previsione del rimborso forfettario configura pertanto vizio emendabile attraverso lo strumento della correzione di errore materiale senza necessità di impugnazione ordinaria, essendo la relativa liquidazione contenuto obbligato e tecnicamente determinabile della statuizione sulle spese processuali (v. Cass. n. 2666/2017).
Poiché la sentenza posta in esecuzione aveva individuato nella parte r.g. n. 8 motiva la somma di € 5.700,00, che comprendeva anche le spese, la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può
essere corretto con il procedimento di cui agli articoli 287 e ss. cod. proc. civ.,
in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.
Di conseguenza, la menzione che il giudice ne fa generalmente in sentenza ha un'efficacia esclusivamente dichiarativa che non incide in alcun modo sul diritto dell'avvocato di chiedere ed ottenere il rimborso di tali somme (cfr., ex multis, Cass. n. 8059/2007 e Cass. n. 4209/2010, Cass., sez.
II, 20/08/2015, n. 17046; Cass., sez. II Civile, sentenza 15 luglio – 28 ottobre
2015, n. 22074), dal momento che il riconoscimento di compensi professionali a favore del professionista per l'attività da quest'ultimo prestata
(i c. d. accessori di legge, ossia IVA e CPA) sono importi dovuti per legge al professionista, così come anche il rimborso per spese generali.
In particolare, il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al difensore anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, essendo implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che grava sulla parte soccombente;
ed ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 13693/2018) «oltre al compenso r.g. n. 9 per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie». La previsione legale del rimborso forfettario del 15%
comporta, quindi, il diritto ad ottenere tale somma anche a prescindere da un'esplicita indicazione delle stesse in sentenza;
quindi, il rimborso di tali somme spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege",
dovendosi, dunque ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza
(si veda, in tal senso, Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20 agosto 2015,
n. 17046; Cassazione – Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3970).
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto in ordine alla
condanna per lite temeraria ex art 96 c. p. c., lamentando la mancata e/o
il difetto, e/o la contraddittoria, e/o insufficiente motivazione della
sentenza impugnata in punto di spese generali ed altre voci accessorie
rispetto ai compensi.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che “quanto alle spese, questo giudice ritiene di dover applicare l'art. 96 c. p. c., ovvero condannare parte soccombente, oltre alle spese, al risarcimento del danno,
r.g. n. 10 atteso che la ratio di tale norma è quella di sanzionare il comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio che dia luogo alla c.
d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (malafede) la propone ugualmente costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Ipotesi, quest'ultima, che risulta essersi verificata nel caso de quo data la ormai costante giurisprudenza sulle questioni di causa che con la dovuta diligenza parte opponente avrebbe potuto conoscere e, di conseguenza, non introdurre il giudizio”.
Secondo l'appellante l'applicazione dell'art. 96 c. p. c. nel caso di specie sarebbe inammissibile perché la responsabilità prevista nel primo comma dell'articolo 96 in termini soggettivi richiederebbe la malafede o la colpa grave, da intendersi quale mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire facilmente l'ingiustizia della propria domanda, o come piena coscienza della sua infondatezza, o ancora come strumentale utilizzazione del processo per scopi diversi da quelli a cui era preordinato.
L'appellante invece avrebbe avuto fondate ragioni per opporsi al precetto in ragione della richiesta di pagamento di una somma non corrispondente al dispositivo della sentenza. Infatti, avendo l'appellante ricevuto un atto di precetto difforme da quanto disposto dalla sentenza da cui lo stesso scaturiva,
r.g. n. 11 tale difformità era stata contestata senza alcun motivo dilatorio;
senza contare che l'appellante aveva pagato quanto richiesto dalla controparte con l'atto di precetto contestato.
Inoltre, l'appellante aveva agito oltre che per ragioni dettate dal comportamento reiterato dell'Avv. , anche per ragioni oggettive P_
legate allo stravolgimento della volontà decisionale del Tribunale di Latina,
che si era realizzato tramite lo strumento improprio della correzione dell'errore materiale.
L'art. 96 c. p. c. non potrebbe trovare applicazione neanche in relazione alla salvaguardia del principio della durata ragionevole del processo e dell'uso strumentale del giudizio, difettando nel caso di specie i comportamenti oggettivi e soggettivi che avrebbero potuto ostacolare la sollecita definizione della causa, tenendo anche conto del tipo di giudizio intrapreso che si è svolto solo in primo grado attraverso due sole udienze prima della sentenza.
Conseguentemente, il comportamento dell'appellante non potrebbe essere valutato in termini di uso distorto del processo a fini meramente dilatori, e nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun abuso dello strumento processuale, laddove, invece, sarebbe stato il Tribunale a travisare l'ambito di applicazione della giurisprudenza in materia di spese processuali, avendo il giudice dell'opposizione fatto riferimento a sentenze che dovrebbero trovare applicazione solo ed esclusivamente nel governo della liquidazione delle spese processuali e non nella definizione del quantum.
r.g. n. 12 L'appellante facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema
Corte (v. sentenza n. 17212/2015), con la quale è stato definito con chiarezza l'ambito di applicazione dei compensi definiti per via automatica e quelli per cui è necessaria un'esplicita richiesta del difensore, ha sostenuto che il
Tribunale avrebbe travisato l'inquadramento giurisprudenziale del petitum e della causa petendi, e quindi dell'an e del quantum debeatur.
L'appellante, infine, ha dedotto in ordine all'inesistenza del danno che avrebbe subito l'appellata, sostenendo che il risarcimento da responsabilità
aggravata di cui all'art. 96, primo comma, c. p. c. è volto a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, laddove nel caso di specie l'iniziativa giudiziaria dell'odierna appellante non potrebbe essere considerata in alcun modo tale, ma connotata da fondate ragioni basate sull'esistenza in termini fattuali di diritto dei margini per l'opposizione, e nel merito l'odierna appellata non avrebbe dato la prova oggettiva di alcun danno, né il giudice dell'opposizione avrebbe accertato, mediante un iter logico giuridico intelligibile, alcun danno.
Trattandosi di fattispecie sussumibile all'interno della responsabilità
aquiliana la condanna presupporrebbe la prova oltre che dell'elemento soggettivo dell'illecito anche dell'esistenza del danno, sia nell'an che nel quantum debeatur;
senza contare che l'onere della prova da soddisfare per ottenere il risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c. p. c., pur potendo essere liquidato il danno anche d'ufficio, in ossequio al principio previsto r.g. n. 13 dall'articolo 2697 c. c. incombe sulla parte che richiede il risarcimento del danno, che deve quindi dimostrare la concreta ed effettiva sussistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte.
Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto.
La Corte osserva che “il fondamento costituzionale della responsabilità
aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero,
in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore) (v.
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36591 del 30 dicembre 2023)”.
Rispetto al caso di specie il Tribunale ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 96, 3 ° comma, c. p. c., ma questa Corte non ritiene di r.g. n. 14 dover condividere la decisione del primo giudice non essendo emersi elementi concreti dai quali poter desumere che l'odierna appellante avesse agito con malafede o colpa grave quale espressione di scopi od intendimenti abusivi, ossia strumentali, o comunque eccedenti la normale funzione del processo, avendo comunque l'appellante dato conto delle ragioni che l'avevano indotta ad agire.
Alla luce di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve
ritenersi fondato e deve essere accolto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla
motivazione che precede.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività
professionale prestata, ma sussistono giustificati motivi, alla luce del parziale accoglimento dell'appello proposto, per compensarle nella misura del 50 %.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 374/2019 del 20. 3. Pt_1
2019, così provvede:
A) In parziale accoglimento dell'appello proposto, fermo restando il rigetto dell'opposizione, revoca la condanna di a risarcire il Parte_1
danno ex art. 96 c. p. c. liquidato in € 9.705,00 dal Tribunale nella sentenza impugnata;
r.g. n. 15 B) Condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, già tenuto conto della compensazione nella misura del 50 %, in complessivi €
2.950,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 16