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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 436/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Parte_1 n. 14, c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., e per esso il Dott. P.IVA_1
- giusta procura del 28.04.2022 repertorio n. 177893, elettivamente Parte_2 domiciliata in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12 presso lo studio dell'Avv. Massimo Gallo (c.f.
, fax 0961747745, pec C.F._1
da cui è rappresentata e difesa Email_1 appellante CONTRO
, CF , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 31.03.1947 ed ivi residente alla Contrada Olivarelli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone (CF – fax 0966.610511 –pec C.F._3
e dall'Avv. Rocco Mazza (CF. ), Email_2 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone, in Taurianova (RC), Piazza Libertà n.16 appellato E
di REGGIO CALABRIA Controparte_2 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 12.09.2022 innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229000481412/000 notificata il 21.07.2022 e della sottesa cartella di pagamento n. 09420170001807060000 mai notificata, in relazione alla quale veniva espressamente delimitata domanda giudiziale per quel che era di competenza del Tribunale, per un importo complessivo di € 27.736,80, che avrebbe dovuto corrispondere in favore dell'allora Controparte_3
(ora sede Reggio Calabria)
[...] Controparte_4 Controparte_5 a titolo sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge n. 689/81 afferenti all'anno 2011. Affermava che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, in assenza di atti interruttivi, il credito erano ormai caducato per intervenuta prescrizione quinquennale e 2
rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito sanzionatorio sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2022 90004814 12/000 e portato dalla sottesa cartella di pagamento elencata dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N. 689/81 afferenti all'anno 2011, in carico presso l'allora Controparte_3
(ora ),
[...] Controparte_6 in quanto prescritti ai sensi ai sensi dell'art.28 della Legge n. 689/81, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”. Si costituiva l , eccependo che la cartella di Controparte_7 pagamento era stata notificata al he non l'aveva opposta. CP_1 Aveva inviato l'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000 e da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420229000481412000, parzialmente opposta. La notifica degli atti intermedi e la loro mancata tempestiva impugnazione aveva reso irretrattabile il credito iscritto a ruolo. Inoltre, trovava applicazione la sospensione dell'attività di riscossione dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per cui non era decorso alcun termine prescrizionale, neppure quinquennale. Si costituiva l succeduto alla Controparte_2 Controparte_8
, eccependo il difetto di legittimazione passiva
[...] Controparte_3 per le domande relative alla fase della riscossione o, in subordine, sul piano delle spese nonché l'inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 349/2023 pubblicata il 22/03/2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“accoglie la domanda e dichiara estinti per prescrizione tutti i crediti dell'
[...]
, portati dalla cartella di pagamento opposta n. Controparte_6 09420170001807060000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
2.- dichiara la nullità parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420229000481412/000 in ordine alla suddetta cartella;
3.- condanna l al pagamento in Controparte_7 favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.334,00, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta;
4.- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed Co
”. Qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva, osservava che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D. Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, doveva considerarsi fissato a pena di decadenza e la mancata opposizione nel termine suddetto aveva reso definitivo e non più contestabile il credito. Tuttavia, al debitore era sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorreva il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti 3
successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Nel merito, la domanda era fondata. In ordine alla cartella di pagamento opposta n. 09420170001807060000, rilevava che la stessa era stata notificata con l'osservanza delle forme previste nei casi di pec piena o inattiva (“irreperibilità telematica”). In tali casi era previsto il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. L'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D. Lgs. n. 159/2015, stabiliva, a partire dal 01.06.2016, l'obbligatorietà della notifica via pec delle cartelle di pagamento per i professionisti, le imprese individuali e le società stabilendo che, qualora non fosse stato possibile eseguire tale modalità di notifica per problemi relativi alla casella di posta elettronica del destinatario, la cartella si considerava ugualmente notificata attraverso una sorta di irreperibilità telematica. Nell'eventualità in cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non fosse risultato valido e attivo oppure la casella risultasse satura, la notificazione risultava perfezionata mediante il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Tale modalità di notifica era caratterizzata da: a) deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio;
b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima;
c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione che non aveva l'obbligo di valutare l'esito della raccomandata. Tuttavia, nel caso in esame, doveva rilevarsi la nullità della suddetta intimazione poiché non vi era prova del deposito telematico ex art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 del suddetto atto presso gli uffici della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Difatti, in ipotesi di comunicazione a mezzo pec, la prova dell'avvenuta notifica era costituita dal deposito telematico da eseguirsi in formato .eml o .msg, della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna, come allegati ad un “atto principale” costituito dall'atto stesso notificato. Solo attraverso tali documenti digitali era possibile verificare l'effettivo contenuto del messaggio spedito nonché data e ora di invio e consegna al destinatario. La mancata produzione dei file in formato .eml o .msg della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna, non consentiva di ritenere provata la notifica dell'atto in parola, né di verificarne il contenuto. Inoltre, non era dato evincere se il mittente avesse eseguito la notifica tramite CP_10 un proprio valido indirizzo pec tratto dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), requisito necessario per la sua validità. Per altro verso, non vi era prova della comunicazione inviata al contribuente dell'avviso di deposito dell'atto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria. Difatti, tale comunicazione era stata eseguita tramite operatore postale privato Nexive e dalla documentazione prodotta risultava consegnata in data 24.07.2017 in via Tirana n. 3 in IC, mentre il ricorrente risultava sempre residente in [...] ma alla Contrada Olivarelli n. 8 sin dal 27.05.2015, come si evinceva dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di IC (v. all. ricorrente dep. il 16.3.2023). Ne conseguiva la nullità della notificazione della cartella di pagamento opposta. 4
Trattandosi di sanzioni relative all'anno 2011, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000 del 06.06.2019 (v. all. 6 e 7 , era già maturata CP_10 la prescrizione quinquennale ex L. 689/81. Il ricorso, pertanto, doveva essere accolto, con conseguente statuizione sulle spese di lite.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva appellata da , che ne chiedeva Parte_1 la riforma. Preliminarmente, evidenziava che la causa era stata decisa all'udienza del 22.03.2023, che, pur essendo stata fissata in modalità cartolare (tanto è vero che le parti avevano depositato note di trattazione scritta), era stata poi tenuta, in maniera singolare, in presenza con la partecipazione della sola parte ricorrente, che pure aveva depositato le note di trattazione scritta. Ad ogni modo, la sentenza impugnata veniva censurata nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385 emessa dall' , a loro Controparte_6 volta portati dalla cartella di pagamento 09420170001807060000. Il Tribunale, nel ritenere non valida la notifica della cartella di pagamento 09420170001807060000, dichiarando, conseguentemente, la prescrizione dei crediti aveva omesso di valutare la documentazione prodotta dalle parti e, nello specifico, quella versata in atti dall' , il quale, costituendosi in Controparte_6 giudizio, aveva dato prova della regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385, emessa il 25.01.2016 e ritualmente notificata il 01.02.2016, a mani del La CP_1 mancata contestazione aveva determinato l'irretrattabilità del credito. Anche senza considerare la notifica della cartella di pagamento 09420170001807060000, l'Agente della Riscossione aveva notificato in data 06.06.2019, a mani del destinatario sig. l'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000. CP_1
Successivamente l'Agente della Riscossione aveva notificato al 'intimazione di CP_1 pagamento 09420229000481412000, parzialmente impugnata nel giudizio di primo grado. Nessun termine prescrizionale era decorso con riferimento ai crediti di cui all'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385, sottesa alla cartella di pagamento 09420170001807060000, dal momento che l'ordinanza era stata notificata in data 01.02.2016 e l'intimazione di pagamento 09420199002356730000 in data 06.06.2019. Ne conseguiva che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 09420229000481412000, il credito vantato dall' Controparte_6
era valido ed efficace.
[...] Posto che il Tribunale non aveva vagliato la documentazione prodotta dall'
[...]
di Reggio Calabria produceva l'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. Controparte_2 2385 del 25.01.2016, notificata il 01.02.2016,, sottesa alla cartella 09420170001807060000, già allegata e prodotta nel primo grado di giudizio dall'Ente creditore, chiedendone la valutazione, quale atto interruttivo della prescrizione della pretesa creditoria. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza, confermare la validità dell'intimazione di pagamento 09420229000481412000, limitatamente ai crediti sottesi, con ogni consequenziale determinazione in punto di spese di lite. Con ordinanza del 26.02.2024 veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 di . Controparte_2 Con memoria depositata il 30.07.2025 si costituiva , che resisteva Controparte_1 all'appello. 5
Preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, non legittimato a contraddire in punto della prescrizione, non essendo titolare del diritto di credito, ma solo destinatario del pagamento. Nel merito rilevava che l'Ente creditore e l non avevano fornito Controparte_11 la prova di aver validamente interrotto il decorso della prescrizione nell'arco di un quinquennio con riferimento al periodo temporale attinente il carico sanzionatorio (anno 2011). Considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90023567 30/000 avvenuta il 06.06.2019, risultava trascorso il termine quinquennale previsto dalla L. 689/81, senza che fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione: la cartella 094 2017 0001807060 000 non risultava notificata (per come già eccepito nel ricorso introduttivo) come da avviso di ricevimento che portava la dicitura “indirizzo sconosciuto”, essendo stato l'atto indirizzato presso una sede (Via Tirana n. 3 IC (RC) diversa rispetto a quella di effettiva residenza del ricorrente, che, come da certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di IC (RC) risultava che dal 27.05.2015 il ricorrente risiedeva presso il Comune di IC (RC) alla Contrada Olivarelli n.
8. Pertanto, risultava tale notificazione era nulla e priva di effetti. Contestava quanto dedotto da circa l'irretrattabilità del Parte_1 credito esattoriale per omessa impugnazione di atti di esazione. L'articolo 24 D. Lgs 46/99 specificava che il termine si applicava esclusivamente alla cartella di pagamento ed all'avviso di addebito. Gli ulteriori atti esattoriali quali intimazioni di pagamento, preavviso di iscrizione di ipoteca non erano contemplati ed era sempre possibile eccepire l'intervenuta prescrizione. L'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento non determinava l'effetto preclusivo della cristallizzazione del credito. A nulla rilevava che il ricorrente non avesse mai impugnato gli ultimi atti interruttivi (atti notificati quando la prescrizione era già irrimediabilmente maturata: intimazione di pagamento n. 094 2019 90023567 30/000 del 06.06.2019). Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte in materia tributaria, con principi estensibili alla materia previdenziale (cfr. Cass. Civ. sez. V ord. n. 16743/2024), indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione: l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non era un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (si vedano, richiamate dalla citata pronuncia, Cass. sent. n. 2616/2015; Cass. sent. n. 26129/2017; Cass. ord. n. 1230/2020). Tanto anche in considerazione del fatto che la prescrizione era fatto estintivo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che, in quanto tale, poteva essere eccepita dal debitore con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non era soggetta ad alcun termine perentorio per la sua proposizione. L'eccezione di prescrizione, pertanto, era fondata, dovendosi aggiungere che le sanzioni ai sensi della Legge n. 689/1981 si prescrivevano con il decorso del termine ex art. 28 L. 689/1991. Pertanto, la domanda giudiziale, sempre ammissibile e sorretta da interesse ad agire, era meritevole di accoglimento per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni in carico presso l' . CP_2
Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari. 6
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia di , Controparte_1 costituitosi con memoria depositata il 30.07.2025. Nel prosieguo, va dato atto che sebbene, come osservato dall'appellante, nel giudizio di primo grado l'udienza di discussione del 22.03.2023 fosse stata fissata in modalità di trattazione cartolare e le parti avessero depositato note scritte, la causa era stata chiamata in presenza, registrando la partecipazione del solo Avv. Giovanni Taccone, anche per delega dell'Avv. Rocco Mazza, nell'interesse del ricorrente . Controparte_1 Pur segnalando siffatta anomalia procedimentale, l'appellante non ne ha fatto derivare pregiudizio al diritto di difesa e/o alcun vizio della sentenza.
5. Avuto riguardo ai motivi di resistenza articolati dall'appellato ed al fine di individuare i motivi proposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, giacché essi hanno individuato e delimitato il thema decidendum, va richiamato che il ricorrente ha agito
“avverso e per l'annullamento del carico sanzionatorio portato dalla intimazione di pagamento N. 094 2022 90004814 12/000 e dalla sottesa cartella di pagamento per il quale viene espressamente delimitata la richiesta giudiziale: n. 094 2017 0001807060 000, con cui l (subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici Parte_1 attivi e passivi ed anche processuali di ), ha in carico Controparte_12 l'importo complessivo di €uro 27.736,80 (somma risultante dall'importo della cartella di pagamento sottesa all'intimazione ed oggetto di domanda giudiziale) che il Sig.
[...]
sarebbe tenuto a corrispondere in favore dell'allora CP_1 Controparte_3
(ora
[...] Controparte_6
) a titolo Sanzioni”.
[...] Con il primo motivo ha dedotto la prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, prescrizione quinquennale con riferimento alla data in cui era stata commessa la violazione. Con il secondo motivo ha dedotto il decorso della prescrizione con precipuo riferimento al “diritto avanzato dall' per conto dell Parte_1 [...]
, sede territoriale di Reggio Calabria, affermando che nessun atto Controparte_4 interruttivo dell'invocata prescrizione era stato posto in essere dall'Agente della Riscossione nel termine quinquennale, né altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione era stato posto in essere dal creditore.
“Considerato il periodo temporale afferente il debito (Anno 2011) e la data di notificazione della intimazione (avvenuta il 21.07.2022) risulta intervenuto il periodo di prescrizione quinquennale senza altri atti interruttivi medio – tempore, con conseguente consolidamento della prescrizione del carico debitorio esattoriale oggetto di giudizio. Applicando la regola enunciata al caso concreto, risulta che il debito iscritto a ruolo sia sicuramente prescritto in quanto l'Ente creditore e l'Agente della Riscossione incaricato non hanno interrotto il decorso della prescrizione nell'arco di un quinquennio”. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito sanzionatorio sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2022 90004814 12/000 e portato dalla sottesa cartella di pagamento elencata dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N. 689/81 afferenti all'anno 2011, in carico presso l'allora Controparte_13 [...]
(ora Reggio Calabria), in
[...] Controparte_6 quanto prescritti ai sensi ai sensi dell'art.28 della Legge n. 689/81, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”.
5.1. Orbene, tali essendo i motivi posti a fondamento della domanda, deve prendersi atto che il ricorrente ha eccepito sia la prescrizione, ex art. 28 L. 689/81, del diritto dell'ente impositore al pagamento della somme recate dall'ordinanza ingiunzione n. 21/2016, sia la prescrizione del diritto dell' di procedere alla riscossione per non aver Parte_1 quest'ultima posto in essere atti interruttivi della prescrizione, limitatamente alla prescrizione verificatasi successivamente all'irrogazione della sanzione da parte dell'ente impositore, giacché ove la prescrizione si fosse già verificata al momento dell'irrogazione della sanzione, vale a dire tra l'accertamento da parte dell'Autorità e la notifica dell'ingiunzione sarebbe già venuto meno il diritto dell'ente impositore e non vi sarebbe luogo a controvertere su prescrizione verificatasi successivamente. Proprio il motivo di doglianza avente ad oggetto la prescrizione del credito verificatasi successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione è stato accolto dal Tribunale, il quale ha rilevato che la cartella di pagamento opposta n. 09420170001807060000, atto dell' , era stata oggetto di procedimento notificatorio affetto da nullità, Parte_1 tale che l'atto non poteva assolvere alla funzione di atto interruttivo della prescrizione. Per questo profilo, dunque, la decisione si è incentrata - non sulla prescrizione del diritto dell' a conseguire la realizzazione del proprio credito, il che Controparte_2 avrebbe visto con unico legittimato passivo l'ente impositore - bensì sul diritto dell'
[...]
di procedere alla riscossione per fatti successivi alla formazione del titolo, con Parte_1 conseguente legittimazione di quest'ultima a contraddire ed a proporre appello ed infondatezza dell'eccezione sul punto proposta dall'appellato. Tale conclusione è confermata dalle argomentazioni difensive rassegnate dall'appellato, il quale, oltre a reiterare la questione delle prescrizione ed art. 28 L. 689/81, disattesa dal Tribunale (se ne dirà sub 5.2.), ha riproposto l'argomentazione difensiva, secondo cui né l'Ente creditore né l avevano provato di aver Controparte_11 validamente interrotto il decorso della prescrizione “con riferimento al periodo temporale attinente il carico sanzionatorio (anno 2011) e considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90023567 30/000 avvenuta il 06.06.2019, sul rilievo che “la cartella 094 2017 0001807060 000 non risulta notificata (per come già eccepito dal ricorrente nel ricorso introduttivo) come da avviso di ricevimento che porta la dicitura
“indirizzo sconosciuto” ed atteso che tale atto è stato indirizzato presso una sede (Via Tirana n. 3 IC (RC) diversa rispetto a quella di effettiva residenza del ricorrente …”. Poiché le cartelle indicate sono atti esclusivi dell' , deve Parte_1 confermarsi la legittimazione di tale ente, peraltro evocato in giudizio dalla stesso ricorrente che oggi la nega, ad impugnare la sentenza per dolersi dell'erronea declaratoria di prescrizione del credito, nei limiti e con esclusivo riguardo agli atti di competenza di tale ente, senza, ovviamente, poter riconoscere siffatta legittimazione laddove si controverta del diritto di credito dell'ente impositore.
5.2. Il Tribunale, prima di procedere alla verifica della ritualità del procedimento notificatorio della cartella n. 09420170001807060000, ha proceduto a qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed ha osservato che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D. Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, costituiva termine di 8
decadenza e la mancata opposizione nel termine suddetto rendeva definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore. Ha altresì osservato che al debitore era sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorreva il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Orbene, l'appellato, e sempre quale motivo di resistenza avverso il proposto appello, ha contestato le affermazioni del Tribunale in punto di irretrattabilità del credito, osservando che ex art. 24 del D. Lgs 46/99 il termine si applicava esclusivamente alla cartella di pagamento ed all'avviso di addebito ed era sempre possibile eccepire l'intervenuta prescrizione. Ritiene la Corte che tale ultima affermazione, vale a dire la possibilità di eccepire sine die, in qualunque momento, l'insussistenza ab origine del credito dell'ente impositore, non sia corretta, posto che “In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto”. (Cass. civ. sez. II, 23/10/2018, n. 26843). In motivazione, la Suprema Corte ha affermato: “ … deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa corte, rettamente richiamata per implicito nella sentenza impugnata, secondo la quale l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada (il principio di diritto, deve ritenersi applicabile a tutte le opposizioni a sanzione amministrativa, come quella in esame, n.d.e.) , va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione (così ad es. Cass. n. 1985 del 29/01/2014, che v. anche per precedenti richiami, n. 15120 del 22/07/2016, n. 16282 del 04/08/2016 e infine Cass. Sez. U n. 22080 del 22/09/2017 che ha composto il contrasto). Come questa corte ha avuto modo di ribadire più volte, in questi casi infatti l'opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto. In tale situazione, nonostante che in alcune più remote pronunce (v. ad es. Cass. n. 59 del 08/01/2003 e n. 12531 del 27/08/2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera denuncia di mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità dell'emissione della cartella, deve ritenersi che alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare
- seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti. Ciò in quanto, in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, con finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o 9
dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione, la finalità stessa - e il rito che da essa consegue come applicabile - esclude in radice la possibilità che sia lasciata all'impugnante (come invece, in ragione della procedimentalizzazione della formazione della pretesa, si ammette in materia tributaria - cfr. Cass. Sez. U. n. 5791 del 04/03/2008; v. recentemente Cass. n. 19145 del 28/09/2016) la scelta dell'impugnare o no cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale. Invero, il fatto stesso che nell'ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell'atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l'impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell'opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario;
onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell'atto presupposto (in questo senso v. Cass. n. 15149 del 18/07/2005, anche richiamata dalla recente n. 16282 del 04/08/2016, secondo cui l'opposizione recuperatoria si ha quando "l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella"; la sentenza del 2016 esplica le ragioni per le quali si debba trattare di una opposizione cognitiva, e non esecutiva, intendendo l'opponente "far valere le contestazioni circa il procedimento di formazione del titolo che prima non ha potuto far valere"). La domanda proposta dal ppare riconducibile al paradigma di un'opposizione CP_1 recuperatoria nella parte in cui ha posto a fondamento la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 con riferimento alla data in cui era stata commessa la violazione, anno 2011, e sul rilievo che nessun atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato posto in essere dal creditore. La doglianza è infondata, poiché come documentato dall' sin Controparte_2 dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, l'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385, emessa il 25.01.2016 per l'importo complessivo di € 21.700,00 era stata ritualmente notificata il 01.02.2016 a mani del destinatario mediante messo comunale, sì che ove il credito fosse stato prescritto avverso tale atto avrebbe dovuto esser proposta tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981. Il mancato assolvimento di siffatto onere ha reso, per le ragioni sopra esposte, irretrattabile il credito, né in questo giudizio il ricorrente ha dedotto alcun vizio avverso l'ordinanza ingiunzione, idoneo a far valere, ora per allora, l'eccepita prescrizione del credito maturata antecedentemente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Si osserva, infine, che il documento prodotto dall' all'atto della Controparte_2 costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta il 21.03.2023, il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione, non potrebbe ritenersi tardivamente prodotto, dovendosi fare applicazione del principio di diritto, secondo cui “in tema di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il deposito di documenti o la proposizione di mere difese dopo la scadenza del termine previsto per la costituzione della parte evocata in giudizio non altera in alcun modo la parità delle armi e l'equilibrio delle posizioni processuali tra ricorrente e resistente. Quest'ultimo, infatti, ha sempre diritto, pur se costituito tardivamente, di resistere alla domanda proposta dal ricorrente. Le decadenze previste dal rito del lavoro, applicabile al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, incidono infatti sulla facoltà di svolgere specifiche attività processuali, ma non precludono il diritto della parte evocata in giudizio di svolgere le proprie difese. (Nel caso specifico, ha Co Par osservato la la sentenza impugnata evidenzia che la si era limitata a produrre la prova della notificazione degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzione oggetto dell'opposizione. Trattandosi di atti relativi alla regolarità del procedimento sanzionatorio Par posto in essere dalla la loro produzione nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione che ha concluso quel procedimento dopo la scadenza del termine di dieci giorni 10
dall'udienza non implica alcuna lesione del principio della parità delle armi, posto che si tratta di documenti inerenti al fatto costitutivo della violazione in concreto contestata alla parte opponente)”. (Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30779).
6. Posto quanto sopra, l'appello proposto dall al fine Parte_1 di conseguire la riforma della sentenza per aver erroneamente dichiarato la prescrizione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo e, quindi, aver accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è fondato e va accolto. Invero, pur prendendosi atto della nullità della notifica della cartella di pagamento 09420170001807060000, quale dichiarata dal Tribunale, il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000 che l'Agente della Riscossione ha notificato in data 06.06.2019, a mani del destinatario sig. CP_1
Considerata la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, 01.02.2016, alla data del 06.06.2019, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000, il termine di prescrizione non era spirato e il nuovo termine è stato ulteriormente interrotto dalla successiva intimazione di pagamento 09420229000481412000, sempre notificata al Napoli dall'Agente della Riscossione il 21.07.2022. Il credito non può, pertanto, ritenersi prescritto e, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va rigettato. Controparte_1 La soccombenza del mpone che questi sia condannato alla rifusione in favore CP_1 di e di Controparte_6 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in favore di ciascun resistente
[...]
-valore della controversia € 27.736,80, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, in € 4.638,00, oltre accessori come per legge.
va altresì condannato alla rifusione, delle spese di questo grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 4.996,00 oltre accessori come per legge, in favore di
[...]
, mentre nessuna statuizione sulle spese del grado deve essere Parte_1 adottata nei confronti di , in quanto Controparte_6 appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso Controparte_6 la sentenza n. 349/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 22/03/2023, così provvede: 1. Revoca la declaratoria di contumacia di . Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
3. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e di delle spese del giudizio Controparte_6 Parte_1 di primo grado, liquidate, per ciascuna parte, in € 4.638,00, oltre accessori come per legge. 4. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre accessori
[...] come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 436/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Parte_1 n. 14, c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., e per esso il Dott. P.IVA_1
- giusta procura del 28.04.2022 repertorio n. 177893, elettivamente Parte_2 domiciliata in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12 presso lo studio dell'Avv. Massimo Gallo (c.f.
, fax 0961747745, pec C.F._1
da cui è rappresentata e difesa Email_1 appellante CONTRO
, CF , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 31.03.1947 ed ivi residente alla Contrada Olivarelli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone (CF – fax 0966.610511 –pec C.F._3
e dall'Avv. Rocco Mazza (CF. ), Email_2 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone, in Taurianova (RC), Piazza Libertà n.16 appellato E
di REGGIO CALABRIA Controparte_2 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 12.09.2022 innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229000481412/000 notificata il 21.07.2022 e della sottesa cartella di pagamento n. 09420170001807060000 mai notificata, in relazione alla quale veniva espressamente delimitata domanda giudiziale per quel che era di competenza del Tribunale, per un importo complessivo di € 27.736,80, che avrebbe dovuto corrispondere in favore dell'allora Controparte_3
(ora sede Reggio Calabria)
[...] Controparte_4 Controparte_5 a titolo sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge n. 689/81 afferenti all'anno 2011. Affermava che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, in assenza di atti interruttivi, il credito erano ormai caducato per intervenuta prescrizione quinquennale e 2
rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito sanzionatorio sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2022 90004814 12/000 e portato dalla sottesa cartella di pagamento elencata dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N. 689/81 afferenti all'anno 2011, in carico presso l'allora Controparte_3
(ora ),
[...] Controparte_6 in quanto prescritti ai sensi ai sensi dell'art.28 della Legge n. 689/81, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”. Si costituiva l , eccependo che la cartella di Controparte_7 pagamento era stata notificata al he non l'aveva opposta. CP_1 Aveva inviato l'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000 e da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420229000481412000, parzialmente opposta. La notifica degli atti intermedi e la loro mancata tempestiva impugnazione aveva reso irretrattabile il credito iscritto a ruolo. Inoltre, trovava applicazione la sospensione dell'attività di riscossione dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per cui non era decorso alcun termine prescrizionale, neppure quinquennale. Si costituiva l succeduto alla Controparte_2 Controparte_8
, eccependo il difetto di legittimazione passiva
[...] Controparte_3 per le domande relative alla fase della riscossione o, in subordine, sul piano delle spese nonché l'inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 349/2023 pubblicata il 22/03/2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“accoglie la domanda e dichiara estinti per prescrizione tutti i crediti dell'
[...]
, portati dalla cartella di pagamento opposta n. Controparte_6 09420170001807060000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
2.- dichiara la nullità parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420229000481412/000 in ordine alla suddetta cartella;
3.- condanna l al pagamento in Controparte_7 favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.334,00, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta;
4.- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed Co
”. Qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva, osservava che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D. Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, doveva considerarsi fissato a pena di decadenza e la mancata opposizione nel termine suddetto aveva reso definitivo e non più contestabile il credito. Tuttavia, al debitore era sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorreva il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti 3
successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Nel merito, la domanda era fondata. In ordine alla cartella di pagamento opposta n. 09420170001807060000, rilevava che la stessa era stata notificata con l'osservanza delle forme previste nei casi di pec piena o inattiva (“irreperibilità telematica”). In tali casi era previsto il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. L'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D. Lgs. n. 159/2015, stabiliva, a partire dal 01.06.2016, l'obbligatorietà della notifica via pec delle cartelle di pagamento per i professionisti, le imprese individuali e le società stabilendo che, qualora non fosse stato possibile eseguire tale modalità di notifica per problemi relativi alla casella di posta elettronica del destinatario, la cartella si considerava ugualmente notificata attraverso una sorta di irreperibilità telematica. Nell'eventualità in cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non fosse risultato valido e attivo oppure la casella risultasse satura, la notificazione risultava perfezionata mediante il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Tale modalità di notifica era caratterizzata da: a) deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio;
b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima;
c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione che non aveva l'obbligo di valutare l'esito della raccomandata. Tuttavia, nel caso in esame, doveva rilevarsi la nullità della suddetta intimazione poiché non vi era prova del deposito telematico ex art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 del suddetto atto presso gli uffici della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Difatti, in ipotesi di comunicazione a mezzo pec, la prova dell'avvenuta notifica era costituita dal deposito telematico da eseguirsi in formato .eml o .msg, della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna, come allegati ad un “atto principale” costituito dall'atto stesso notificato. Solo attraverso tali documenti digitali era possibile verificare l'effettivo contenuto del messaggio spedito nonché data e ora di invio e consegna al destinatario. La mancata produzione dei file in formato .eml o .msg della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna, non consentiva di ritenere provata la notifica dell'atto in parola, né di verificarne il contenuto. Inoltre, non era dato evincere se il mittente avesse eseguito la notifica tramite CP_10 un proprio valido indirizzo pec tratto dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), requisito necessario per la sua validità. Per altro verso, non vi era prova della comunicazione inviata al contribuente dell'avviso di deposito dell'atto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria. Difatti, tale comunicazione era stata eseguita tramite operatore postale privato Nexive e dalla documentazione prodotta risultava consegnata in data 24.07.2017 in via Tirana n. 3 in IC, mentre il ricorrente risultava sempre residente in [...] ma alla Contrada Olivarelli n. 8 sin dal 27.05.2015, come si evinceva dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di IC (v. all. ricorrente dep. il 16.3.2023). Ne conseguiva la nullità della notificazione della cartella di pagamento opposta. 4
Trattandosi di sanzioni relative all'anno 2011, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000 del 06.06.2019 (v. all. 6 e 7 , era già maturata CP_10 la prescrizione quinquennale ex L. 689/81. Il ricorso, pertanto, doveva essere accolto, con conseguente statuizione sulle spese di lite.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva appellata da , che ne chiedeva Parte_1 la riforma. Preliminarmente, evidenziava che la causa era stata decisa all'udienza del 22.03.2023, che, pur essendo stata fissata in modalità cartolare (tanto è vero che le parti avevano depositato note di trattazione scritta), era stata poi tenuta, in maniera singolare, in presenza con la partecipazione della sola parte ricorrente, che pure aveva depositato le note di trattazione scritta. Ad ogni modo, la sentenza impugnata veniva censurata nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385 emessa dall' , a loro Controparte_6 volta portati dalla cartella di pagamento 09420170001807060000. Il Tribunale, nel ritenere non valida la notifica della cartella di pagamento 09420170001807060000, dichiarando, conseguentemente, la prescrizione dei crediti aveva omesso di valutare la documentazione prodotta dalle parti e, nello specifico, quella versata in atti dall' , il quale, costituendosi in Controparte_6 giudizio, aveva dato prova della regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385, emessa il 25.01.2016 e ritualmente notificata il 01.02.2016, a mani del La CP_1 mancata contestazione aveva determinato l'irretrattabilità del credito. Anche senza considerare la notifica della cartella di pagamento 09420170001807060000, l'Agente della Riscossione aveva notificato in data 06.06.2019, a mani del destinatario sig. l'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000. CP_1
Successivamente l'Agente della Riscossione aveva notificato al 'intimazione di CP_1 pagamento 09420229000481412000, parzialmente impugnata nel giudizio di primo grado. Nessun termine prescrizionale era decorso con riferimento ai crediti di cui all'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385, sottesa alla cartella di pagamento 09420170001807060000, dal momento che l'ordinanza era stata notificata in data 01.02.2016 e l'intimazione di pagamento 09420199002356730000 in data 06.06.2019. Ne conseguiva che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 09420229000481412000, il credito vantato dall' Controparte_6
era valido ed efficace.
[...] Posto che il Tribunale non aveva vagliato la documentazione prodotta dall'
[...]
di Reggio Calabria produceva l'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. Controparte_2 2385 del 25.01.2016, notificata il 01.02.2016,, sottesa alla cartella 09420170001807060000, già allegata e prodotta nel primo grado di giudizio dall'Ente creditore, chiedendone la valutazione, quale atto interruttivo della prescrizione della pretesa creditoria. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza, confermare la validità dell'intimazione di pagamento 09420229000481412000, limitatamente ai crediti sottesi, con ogni consequenziale determinazione in punto di spese di lite. Con ordinanza del 26.02.2024 veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 di . Controparte_2 Con memoria depositata il 30.07.2025 si costituiva , che resisteva Controparte_1 all'appello. 5
Preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, non legittimato a contraddire in punto della prescrizione, non essendo titolare del diritto di credito, ma solo destinatario del pagamento. Nel merito rilevava che l'Ente creditore e l non avevano fornito Controparte_11 la prova di aver validamente interrotto il decorso della prescrizione nell'arco di un quinquennio con riferimento al periodo temporale attinente il carico sanzionatorio (anno 2011). Considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90023567 30/000 avvenuta il 06.06.2019, risultava trascorso il termine quinquennale previsto dalla L. 689/81, senza che fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione: la cartella 094 2017 0001807060 000 non risultava notificata (per come già eccepito nel ricorso introduttivo) come da avviso di ricevimento che portava la dicitura “indirizzo sconosciuto”, essendo stato l'atto indirizzato presso una sede (Via Tirana n. 3 IC (RC) diversa rispetto a quella di effettiva residenza del ricorrente, che, come da certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di IC (RC) risultava che dal 27.05.2015 il ricorrente risiedeva presso il Comune di IC (RC) alla Contrada Olivarelli n.
8. Pertanto, risultava tale notificazione era nulla e priva di effetti. Contestava quanto dedotto da circa l'irretrattabilità del Parte_1 credito esattoriale per omessa impugnazione di atti di esazione. L'articolo 24 D. Lgs 46/99 specificava che il termine si applicava esclusivamente alla cartella di pagamento ed all'avviso di addebito. Gli ulteriori atti esattoriali quali intimazioni di pagamento, preavviso di iscrizione di ipoteca non erano contemplati ed era sempre possibile eccepire l'intervenuta prescrizione. L'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento non determinava l'effetto preclusivo della cristallizzazione del credito. A nulla rilevava che il ricorrente non avesse mai impugnato gli ultimi atti interruttivi (atti notificati quando la prescrizione era già irrimediabilmente maturata: intimazione di pagamento n. 094 2019 90023567 30/000 del 06.06.2019). Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte in materia tributaria, con principi estensibili alla materia previdenziale (cfr. Cass. Civ. sez. V ord. n. 16743/2024), indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione: l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non era un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (si vedano, richiamate dalla citata pronuncia, Cass. sent. n. 2616/2015; Cass. sent. n. 26129/2017; Cass. ord. n. 1230/2020). Tanto anche in considerazione del fatto che la prescrizione era fatto estintivo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che, in quanto tale, poteva essere eccepita dal debitore con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non era soggetta ad alcun termine perentorio per la sua proposizione. L'eccezione di prescrizione, pertanto, era fondata, dovendosi aggiungere che le sanzioni ai sensi della Legge n. 689/1981 si prescrivevano con il decorso del termine ex art. 28 L. 689/1991. Pertanto, la domanda giudiziale, sempre ammissibile e sorretta da interesse ad agire, era meritevole di accoglimento per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni in carico presso l' . CP_2
Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari. 6
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia di , Controparte_1 costituitosi con memoria depositata il 30.07.2025. Nel prosieguo, va dato atto che sebbene, come osservato dall'appellante, nel giudizio di primo grado l'udienza di discussione del 22.03.2023 fosse stata fissata in modalità di trattazione cartolare e le parti avessero depositato note scritte, la causa era stata chiamata in presenza, registrando la partecipazione del solo Avv. Giovanni Taccone, anche per delega dell'Avv. Rocco Mazza, nell'interesse del ricorrente . Controparte_1 Pur segnalando siffatta anomalia procedimentale, l'appellante non ne ha fatto derivare pregiudizio al diritto di difesa e/o alcun vizio della sentenza.
5. Avuto riguardo ai motivi di resistenza articolati dall'appellato ed al fine di individuare i motivi proposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, giacché essi hanno individuato e delimitato il thema decidendum, va richiamato che il ricorrente ha agito
“avverso e per l'annullamento del carico sanzionatorio portato dalla intimazione di pagamento N. 094 2022 90004814 12/000 e dalla sottesa cartella di pagamento per il quale viene espressamente delimitata la richiesta giudiziale: n. 094 2017 0001807060 000, con cui l (subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici Parte_1 attivi e passivi ed anche processuali di ), ha in carico Controparte_12 l'importo complessivo di €uro 27.736,80 (somma risultante dall'importo della cartella di pagamento sottesa all'intimazione ed oggetto di domanda giudiziale) che il Sig.
[...]
sarebbe tenuto a corrispondere in favore dell'allora CP_1 Controparte_3
(ora
[...] Controparte_6
) a titolo Sanzioni”.
[...] Con il primo motivo ha dedotto la prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, prescrizione quinquennale con riferimento alla data in cui era stata commessa la violazione. Con il secondo motivo ha dedotto il decorso della prescrizione con precipuo riferimento al “diritto avanzato dall' per conto dell Parte_1 [...]
, sede territoriale di Reggio Calabria, affermando che nessun atto Controparte_4 interruttivo dell'invocata prescrizione era stato posto in essere dall'Agente della Riscossione nel termine quinquennale, né altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione era stato posto in essere dal creditore.
“Considerato il periodo temporale afferente il debito (Anno 2011) e la data di notificazione della intimazione (avvenuta il 21.07.2022) risulta intervenuto il periodo di prescrizione quinquennale senza altri atti interruttivi medio – tempore, con conseguente consolidamento della prescrizione del carico debitorio esattoriale oggetto di giudizio. Applicando la regola enunciata al caso concreto, risulta che il debito iscritto a ruolo sia sicuramente prescritto in quanto l'Ente creditore e l'Agente della Riscossione incaricato non hanno interrotto il decorso della prescrizione nell'arco di un quinquennio”. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito sanzionatorio sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2022 90004814 12/000 e portato dalla sottesa cartella di pagamento elencata dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N. 689/81 afferenti all'anno 2011, in carico presso l'allora Controparte_13 [...]
(ora Reggio Calabria), in
[...] Controparte_6 quanto prescritti ai sensi ai sensi dell'art.28 della Legge n. 689/81, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”.
5.1. Orbene, tali essendo i motivi posti a fondamento della domanda, deve prendersi atto che il ricorrente ha eccepito sia la prescrizione, ex art. 28 L. 689/81, del diritto dell'ente impositore al pagamento della somme recate dall'ordinanza ingiunzione n. 21/2016, sia la prescrizione del diritto dell' di procedere alla riscossione per non aver Parte_1 quest'ultima posto in essere atti interruttivi della prescrizione, limitatamente alla prescrizione verificatasi successivamente all'irrogazione della sanzione da parte dell'ente impositore, giacché ove la prescrizione si fosse già verificata al momento dell'irrogazione della sanzione, vale a dire tra l'accertamento da parte dell'Autorità e la notifica dell'ingiunzione sarebbe già venuto meno il diritto dell'ente impositore e non vi sarebbe luogo a controvertere su prescrizione verificatasi successivamente. Proprio il motivo di doglianza avente ad oggetto la prescrizione del credito verificatasi successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione è stato accolto dal Tribunale, il quale ha rilevato che la cartella di pagamento opposta n. 09420170001807060000, atto dell' , era stata oggetto di procedimento notificatorio affetto da nullità, Parte_1 tale che l'atto non poteva assolvere alla funzione di atto interruttivo della prescrizione. Per questo profilo, dunque, la decisione si è incentrata - non sulla prescrizione del diritto dell' a conseguire la realizzazione del proprio credito, il che Controparte_2 avrebbe visto con unico legittimato passivo l'ente impositore - bensì sul diritto dell'
[...]
di procedere alla riscossione per fatti successivi alla formazione del titolo, con Parte_1 conseguente legittimazione di quest'ultima a contraddire ed a proporre appello ed infondatezza dell'eccezione sul punto proposta dall'appellato. Tale conclusione è confermata dalle argomentazioni difensive rassegnate dall'appellato, il quale, oltre a reiterare la questione delle prescrizione ed art. 28 L. 689/81, disattesa dal Tribunale (se ne dirà sub 5.2.), ha riproposto l'argomentazione difensiva, secondo cui né l'Ente creditore né l avevano provato di aver Controparte_11 validamente interrotto il decorso della prescrizione “con riferimento al periodo temporale attinente il carico sanzionatorio (anno 2011) e considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90023567 30/000 avvenuta il 06.06.2019, sul rilievo che “la cartella 094 2017 0001807060 000 non risulta notificata (per come già eccepito dal ricorrente nel ricorso introduttivo) come da avviso di ricevimento che porta la dicitura
“indirizzo sconosciuto” ed atteso che tale atto è stato indirizzato presso una sede (Via Tirana n. 3 IC (RC) diversa rispetto a quella di effettiva residenza del ricorrente …”. Poiché le cartelle indicate sono atti esclusivi dell' , deve Parte_1 confermarsi la legittimazione di tale ente, peraltro evocato in giudizio dalla stesso ricorrente che oggi la nega, ad impugnare la sentenza per dolersi dell'erronea declaratoria di prescrizione del credito, nei limiti e con esclusivo riguardo agli atti di competenza di tale ente, senza, ovviamente, poter riconoscere siffatta legittimazione laddove si controverta del diritto di credito dell'ente impositore.
5.2. Il Tribunale, prima di procedere alla verifica della ritualità del procedimento notificatorio della cartella n. 09420170001807060000, ha proceduto a qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed ha osservato che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D. Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, costituiva termine di 8
decadenza e la mancata opposizione nel termine suddetto rendeva definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore. Ha altresì osservato che al debitore era sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorreva il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Orbene, l'appellato, e sempre quale motivo di resistenza avverso il proposto appello, ha contestato le affermazioni del Tribunale in punto di irretrattabilità del credito, osservando che ex art. 24 del D. Lgs 46/99 il termine si applicava esclusivamente alla cartella di pagamento ed all'avviso di addebito ed era sempre possibile eccepire l'intervenuta prescrizione. Ritiene la Corte che tale ultima affermazione, vale a dire la possibilità di eccepire sine die, in qualunque momento, l'insussistenza ab origine del credito dell'ente impositore, non sia corretta, posto che “In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto”. (Cass. civ. sez. II, 23/10/2018, n. 26843). In motivazione, la Suprema Corte ha affermato: “ … deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa corte, rettamente richiamata per implicito nella sentenza impugnata, secondo la quale l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada (il principio di diritto, deve ritenersi applicabile a tutte le opposizioni a sanzione amministrativa, come quella in esame, n.d.e.) , va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione (così ad es. Cass. n. 1985 del 29/01/2014, che v. anche per precedenti richiami, n. 15120 del 22/07/2016, n. 16282 del 04/08/2016 e infine Cass. Sez. U n. 22080 del 22/09/2017 che ha composto il contrasto). Come questa corte ha avuto modo di ribadire più volte, in questi casi infatti l'opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto. In tale situazione, nonostante che in alcune più remote pronunce (v. ad es. Cass. n. 59 del 08/01/2003 e n. 12531 del 27/08/2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera denuncia di mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità dell'emissione della cartella, deve ritenersi che alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare
- seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti. Ciò in quanto, in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, con finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o 9
dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione, la finalità stessa - e il rito che da essa consegue come applicabile - esclude in radice la possibilità che sia lasciata all'impugnante (come invece, in ragione della procedimentalizzazione della formazione della pretesa, si ammette in materia tributaria - cfr. Cass. Sez. U. n. 5791 del 04/03/2008; v. recentemente Cass. n. 19145 del 28/09/2016) la scelta dell'impugnare o no cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale. Invero, il fatto stesso che nell'ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell'atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l'impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell'opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario;
onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell'atto presupposto (in questo senso v. Cass. n. 15149 del 18/07/2005, anche richiamata dalla recente n. 16282 del 04/08/2016, secondo cui l'opposizione recuperatoria si ha quando "l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella"; la sentenza del 2016 esplica le ragioni per le quali si debba trattare di una opposizione cognitiva, e non esecutiva, intendendo l'opponente "far valere le contestazioni circa il procedimento di formazione del titolo che prima non ha potuto far valere"). La domanda proposta dal ppare riconducibile al paradigma di un'opposizione CP_1 recuperatoria nella parte in cui ha posto a fondamento la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 con riferimento alla data in cui era stata commessa la violazione, anno 2011, e sul rilievo che nessun atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato posto in essere dal creditore. La doglianza è infondata, poiché come documentato dall' sin Controparte_2 dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, l'ordinanza ingiunzione n. 21/2016 prot. 2385, emessa il 25.01.2016 per l'importo complessivo di € 21.700,00 era stata ritualmente notificata il 01.02.2016 a mani del destinatario mediante messo comunale, sì che ove il credito fosse stato prescritto avverso tale atto avrebbe dovuto esser proposta tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981. Il mancato assolvimento di siffatto onere ha reso, per le ragioni sopra esposte, irretrattabile il credito, né in questo giudizio il ricorrente ha dedotto alcun vizio avverso l'ordinanza ingiunzione, idoneo a far valere, ora per allora, l'eccepita prescrizione del credito maturata antecedentemente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Si osserva, infine, che il documento prodotto dall' all'atto della Controparte_2 costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta il 21.03.2023, il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione, non potrebbe ritenersi tardivamente prodotto, dovendosi fare applicazione del principio di diritto, secondo cui “in tema di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il deposito di documenti o la proposizione di mere difese dopo la scadenza del termine previsto per la costituzione della parte evocata in giudizio non altera in alcun modo la parità delle armi e l'equilibrio delle posizioni processuali tra ricorrente e resistente. Quest'ultimo, infatti, ha sempre diritto, pur se costituito tardivamente, di resistere alla domanda proposta dal ricorrente. Le decadenze previste dal rito del lavoro, applicabile al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, incidono infatti sulla facoltà di svolgere specifiche attività processuali, ma non precludono il diritto della parte evocata in giudizio di svolgere le proprie difese. (Nel caso specifico, ha Co Par osservato la la sentenza impugnata evidenzia che la si era limitata a produrre la prova della notificazione degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzione oggetto dell'opposizione. Trattandosi di atti relativi alla regolarità del procedimento sanzionatorio Par posto in essere dalla la loro produzione nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione che ha concluso quel procedimento dopo la scadenza del termine di dieci giorni 10
dall'udienza non implica alcuna lesione del principio della parità delle armi, posto che si tratta di documenti inerenti al fatto costitutivo della violazione in concreto contestata alla parte opponente)”. (Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30779).
6. Posto quanto sopra, l'appello proposto dall al fine Parte_1 di conseguire la riforma della sentenza per aver erroneamente dichiarato la prescrizione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo e, quindi, aver accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è fondato e va accolto. Invero, pur prendendosi atto della nullità della notifica della cartella di pagamento 09420170001807060000, quale dichiarata dal Tribunale, il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000 che l'Agente della Riscossione ha notificato in data 06.06.2019, a mani del destinatario sig. CP_1
Considerata la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, 01.02.2016, alla data del 06.06.2019, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199002356730000, il termine di prescrizione non era spirato e il nuovo termine è stato ulteriormente interrotto dalla successiva intimazione di pagamento 09420229000481412000, sempre notificata al Napoli dall'Agente della Riscossione il 21.07.2022. Il credito non può, pertanto, ritenersi prescritto e, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va rigettato. Controparte_1 La soccombenza del mpone che questi sia condannato alla rifusione in favore CP_1 di e di Controparte_6 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in favore di ciascun resistente
[...]
-valore della controversia € 27.736,80, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, in € 4.638,00, oltre accessori come per legge.
va altresì condannato alla rifusione, delle spese di questo grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 4.996,00 oltre accessori come per legge, in favore di
[...]
, mentre nessuna statuizione sulle spese del grado deve essere Parte_1 adottata nei confronti di , in quanto Controparte_6 appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso Controparte_6 la sentenza n. 349/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 22/03/2023, così provvede: 1. Revoca la declaratoria di contumacia di . Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
3. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e di delle spese del giudizio Controparte_6 Parte_1 di primo grado, liquidate, per ciascuna parte, in € 4.638,00, oltre accessori come per legge. 4. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre accessori
[...] come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti