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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17279/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PECCE MARZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2023 (Cento – FE - 15.7.1999) agisce nei Parte_1 confronti di (Abidjan – Costa D'Avorio - 19.9.1997) chiedendo la Controparte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento, del loro figlio minorenne nato in data [...] (oggi 2 anni) dalla relazione con il resistente e riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori. La ricorrente, in particolare, chiedeva l'affido c.d. super esclusivo del figlio minore con collocamento presso la stessa, la regolamentazione dei diritti di visita del padre e di disporre a carico di
[...] l'obbligo di contribuire al mantenimento di tramite la corresponsione di euro 250 CP_1 Per_2 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione esclusiva dell'Assegno Unico figli minori. La allegava di aver interrotto la relazione sentimentale instaurata con il resistente nel Pt_1 dicembre 2022 allorquando, a causa dello stato di tossicodipendenza di quest'ultimo, aveva deciso di pagina 1 di 6 rientrare, quasi al termine della gravidanza, presso l'abitazione materna per trascorrere in un ambiente sereno gli ultimi mesi della gestazione. Ella deduceva inoltre che, poco prima del parto, attesa l'avvenuta cessazione della convivenza more uxorio, entrambi i genitori aveva sottoscritto una scrittura privata in data 23.01.2023 con la quale avevano concordato le modalità di affidamento e collocamento del nascituro, regolamentando altresì il diritto di visita del padre ed alcuni aspetti economici;
accordo rimasto inadempiuto da parte di
[...] dal momento che quest'ultimo, qualche mese dopo la nascita del minore, a seguito di CP_1 plurimi trasferimenti (dall'Italia in Francia e viceversa) si era reso irrintracciabile interrompendo di fatto, dal settembre 2023, ogni rapporto con l'ex compagna e con il figlio. All'udienza del 2 maggio 2024 veniva ascoltata la sola ricorrente, stante la mancata comparizione del resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. Il Giudice, dichiarata la contumacia di nella medesima udienza assumeva i Controparte_1 provvedimenti provvisori ed urgenti (in atti e a cui, pertanto, integralmente si rimanda), disponendo il prosieguo del giudizio.
In breve, erano assunte le seguenti determinazioni: l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c. – cd. super-esclusivo); la sua collocazione presso la madre;
incontri tra padre e figlio, in presenza della madre, indicativamente due pomeriggi a settimana, previo accordo tra i genitori, nel caso in cui il padre si fosse attivato al riguardo;
con decorrenza dalla domanda, veniva posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.200,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat
(da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese), oltre al 50% delle spese straordinarie (come da
Protocollo).
Inoltre, veniva conferito incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per monitorare la situazione ed attivarsi per favorire una ripresa della genitorialità da parte del padre, purché non pregiudizievole per il minore. A seguito del rinvio disposto all'udienza del 24.10.2024 per il deposito ex 473bis di note scritte di precisazione delle conclusioni, nell'udienza del 13.02.2025 il difensore di allegava Parte_1 certificato anagrafico di residenza del convenuto (con risultato negativo) e sottolineava l'assenza di rapporti di con la ricorrente. Nella medesima udienza il Giudice tratteneva la Controparte_1 causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che debbano essere accolte le domande della ricorrente in punto di affidamento, collocamento e visite, in quanto fondate e conformi al preminente interesse del minore, confermando così quanto già statuito in via provvisoria ed urgente.
Risulta infatti dagli atti che non sono emerse significative modificazioni della situazione del nucleo familiare tale da giustificare un affidamento del minore diverso da quello c.d. “super esclusivo” alla madre. Il convenuto continua a disinteressarsi completamente del figlio sotto il profilo dell'assistenza sia morale che materiale, non avendo in alcun modo ripreso le visite interrotte nel febbraio 2024 (a seguito di due soli incontri con il minore avvenuti in precedenza) e non provvedendo a tutt'oggi al suo mantenimento. In particolare, all'udienza del 2.05.2024 la ricorrente riferiva che il padre si fosse reso del tutto inadempiente rispetto agli impegni assunti con l'accordo sottoscritto a gennaio 2023, vedendo il figlio solo pochissime volte in seguito alla sua nascita, non partecipando in alcun modo alla sua vita né contribuendo al suo sostentamento economico, e che lo stesso, successivamente, si fosse pagina 2 di 6 volontariamente allontanato dal minore facendo perdere le proprie tracce pochi mesi dopo l'ultimo incontro con (“Il convenuto, dalla nascita del bambino, è stato presente per un po' di tempo” Per_2
…omissis… “A settembre 2023 il convenuto è stato in Francia dalla sua famiglia;
non ho più sue notizie da febbraio 2024. Per dei mesi il convenuto non si è fatto sentire né vedere: la sua motivazione
è stata la assenza di una dimora fissa. So che, da quando è rientrato dalla Francia, la sua residenza è a Cento da febbraio 2024” …omissis… “Il padre non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento del figlio” cfr. verbale ud. 02.05.2024). Tali assunti trovano inoltre positivo riscontro nella relazione elaborata dal Servizio Sociale di San
Pietro in Casale datata 3.10.2024 laddove si precisa che risulta allo stato Controparte_1 irreperibile (cfr. pag 2 relazione Servizi Sociali “Si informa codesta Autorità Giudiziaria che non è stato possibile svolgere colloqui con il padre del minore in quanto risulta irreperibile. Il Servizio scrivente ha inviato formali convocazioni per mezzo di raccomandata A/R e ha tentato di mettersi in contatto con il sig. tramite la sua utenza telefonica fornita dalla sig.ra senza mai CP_1 Pt_1 ricevere riscontro”; così anche “consultazione ANPR” allegata alla comparsa conclusionale della ricorrente) e che nessun rapporto sussiste tra questi e il figlio minore (“Ad oggi il minore non ha alcun rapporto con la figura genitoriale paterna, la quale risulta assente sia economicamente che affettivamente. Dopo una prima fase in cui il padre era presente, la sua partecipazione alla vita del figlio è diventata sempre più sporadica, fino ad essere del tutto assente a partire da febbraio 2024” cfr pag. 5 relazione Servizi Sociali). Le affermazioni di parte ricorrente in ordine all'iniziale sporadicità e poi totale assenza della presenza paterna nella vita di non sono state contestate da parte resistente rimasta contumace. Per_2
Pertanto, il Collegio ritiene che la situazione prospettata negli atti e risultante dal corredo probatorio sia tale da giustificare una deroga all'esercizio concertato della responsabilità genitoriale ex art. 337 quater comma 3, con conseguente conferma dell'affido del minore alla sola madre in via super esclusiva, con facoltà per la stessa di operare personalmente ogni scelta di carattere personale ed educativo per il figlio stesso.
Nel caso in esame tale modalità di affidamento è del tutto conforme all'interesse del minore, attesa l'impossibilità di fatto della ricorrente di accordarsi con il padre – con il quale la comunicazione è del tutto assente, vista la sua attuale irreperibilità - in relazione alle decisioni di maggior rilievo per la prole e la completa abdicazione da parte del convenuto alle proprie responsabilità genitoriali, desumibile dal contegno da questi tenuto soprattutto nell'ultimo periodo.
Ed invero, il disinteresse del padre per il figlio è palese: il convenuto non vede il minore da oltre un anno e non ha mai ricercato un contatto con il figlio in data successiva al febbraio 2024. Non vi sono rapporti neppure tra i genitori tanto che la ricorrente non conosce la residenza dell'uomo né sa se questi svolga o meno al momento attività lavorativa. Oltre all'abbandono morale vi è anche quello materiale in quanto il padre non ha mai contribuito in alcun modo alle esigenze più elementari del figlio, non provvedendo fino ad ora, tra l'altro, a dare esecuzione a quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti.
In tale situazione, tutte le scelte per le necessità di vita di non possono che essere assunte in totale Per_2 autonomia dalla madre: da quelle inerenti alla salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla stessa di poter agire liberamente. È dunque meritevole di accoglimento la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: trattasi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Si sottolinea inoltre che questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario,
pagina 3 di 6 rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori. Il Collegio dispone altresì la collocazione del minore presso la madre, secondo la situazione di fatto già esistente.
Quanto al regime degli incontri padre-figlio, questi avverranno previo accordo con la madre e alla presenza della stessa, indicativamente in due pomeriggi a settimana, nel caso in cui CP_1 dovesse attivarsi in tal senso.
[...]
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'istanza formulata da parte ricorrente. Nello specifico, in relazione alla condizione economica, la ricorrente affermava di lavorare come coadiuvante di bar e di percepire all'incirca 1200-1500 euro mensili e che l'ex compagno, nel periodo della convivenza more uxorio, svolgeva lavori solo saltuari nel campo dell'edilizia (“Io lavoro presso mia madre come coadiuvante di bar;
guadagno tra gli €1.200 e 1.500 al mese;
non ho beni di proprietà, investimenti o finanziamenti”… omissis… “Il convenuto non ha mai avuto un lavoro fisso a causa della sua dipendenza. Lui lavorava nel campo della edilizia”, cfr verbale ud. 02.05.2024). Dalla documentazione depositata in data 13.09.2024 (cfr comunicazione Agenzia delle Entrate), a seguito dell'autorizzazione del Giudice disposta nel verbale del 2.05.2024, risulta che CP_1 sia stato percettore di redditi solo nell'anno 2022, pari all'incirca a 1.000 euro mensili. Attesa la
[...] contumacia del convenuto, sono assenti altri elementi, anche indiziari, sulla sua attuale capacità reddituale.
Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso il figlio minore.
Ciò posto, sulla base della situazione reddituale dei genitori, il Collegio pone a carico del resistente l'onere di versare mensilmente la somma di 250 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al 50 % delle spese straordinarie (come da Protocollo). Nel caso di affidamento esclusivo, l'Assegno Unico Figli Minori spetta per legge, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, pertanto, nulla il Collegio dispone a tale riguardo.
***
In relazione alla pronuncia in ordine a provvedimenti ablativi/sospensivi della responsabilità genitoriale, prospettata da parte ricorrente nella propria memoria conclusionale, il Collegio ritiene di non poter disporre, neppure d'ufficio, tenendo conto dello stato dei fatti, la decadenza ex art. 330 c.c. del convenuto.
Manca nel caso in esame qualsiasi indice e/o supporto probatorio atto a sostenere che la condotta paterna – così come ampiamente descritta in precedenza- abbia al momento in qualche modo inciso sull'integrità emotiva e relazionale del minore. Ed invero, se è vero che il disinteresse mostrato da parte resistente nei confronti della prole è tale da integrare il primo presupposto della pronuncia di decadenza, non può dirsi altrettanto per quanto concerne il secondo requisito previsto dall'articolo 330 c.c., ossia il grave pregiudizio per il figlio.
La dichiarazione di decadenza, infatti, non è da intendersi quale risposta sanzionatoria ai comportamenti inadempienti del genitore agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale ma quale fondamentale strumento volto a tutelare i preminenti interessi del minore che, nel caso in esame, non risultano essere stati fortemente compromessi. Ed invero, risulta essere un “bambino socievole e sereno”, ben inserito nel contesto di vita Per_2 familiare della madre che costituisce per lui un punto di riferimento stabile e adeguato alle sue esigenze(cfr. relazione servizio sociale pag. 5): non appare in modo evidente, al momento, che l'allontanamento del padre abbia avuto sul minore un riflesso negativo, né emergono ulteriori dati tali pagina 4 di 6 da indurre a ritenere che l'assenza della figura paterna abbia avuto su una significativa incidenza, Per_2 quantomeno in questa prima fase della sua giovane vita. La declaratoria di decadenza non può che fondarsi sulla valutazione degli elementi attualmente a disposizione di codesto Collegio - che, come indicato in precedenza, escludono la sussistenza di un grave pregiudizio per senza che ciò impedisca di pronunciare in seguito un provvedimento ex Per_2 art. 330 c.c. qualora la protezione del minore non risulti più garantita. Vi è da sottolineare, d'altro canto, che proprio la lontananza emotiva e materiale del convenuto per un lasso temporale ad oggi piuttosto breve (non oltre un anno), unitamente alla tenera età del minore, rendono auspicabile una ripresa dei rapporti tra padre e figlio, sì che possa in futuro crescere Per_1 serenamente, circondato dall'affetto di entrambi i genitori. Ad ogni modo, le problematiche legate alla situazione prospettata dalla ricorrente possono essere superate dichiarando l'affido c.d. super esclusivo di alla madre, senza pronunciare la decadenza Per_2 di dalla responsabilità genitoriale (Trib. ord. Messina, sez. I, 17 maggio 2017). Controparte_1
Le spese di lite sono regolamentate in base al criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per le prime due fasi, minimo per le altre stante la contumacia (con conseguente riduzione della necessaria attività difensiva).
P.Q.M
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la collocazione del minore presso la madre;
- dispone che il padre veda il figlio, d'accordo con la madre e in presenza della stessa, per due pomeriggi a settimane, nel caso in cui dovesse attivarsi in tal senso;
Controparte_1
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-
pagina 5 di 6 culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.5.261,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17279/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PECCE MARZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2023 (Cento – FE - 15.7.1999) agisce nei Parte_1 confronti di (Abidjan – Costa D'Avorio - 19.9.1997) chiedendo la Controparte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento, del loro figlio minorenne nato in data [...] (oggi 2 anni) dalla relazione con il resistente e riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori. La ricorrente, in particolare, chiedeva l'affido c.d. super esclusivo del figlio minore con collocamento presso la stessa, la regolamentazione dei diritti di visita del padre e di disporre a carico di
[...] l'obbligo di contribuire al mantenimento di tramite la corresponsione di euro 250 CP_1 Per_2 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione esclusiva dell'Assegno Unico figli minori. La allegava di aver interrotto la relazione sentimentale instaurata con il resistente nel Pt_1 dicembre 2022 allorquando, a causa dello stato di tossicodipendenza di quest'ultimo, aveva deciso di pagina 1 di 6 rientrare, quasi al termine della gravidanza, presso l'abitazione materna per trascorrere in un ambiente sereno gli ultimi mesi della gestazione. Ella deduceva inoltre che, poco prima del parto, attesa l'avvenuta cessazione della convivenza more uxorio, entrambi i genitori aveva sottoscritto una scrittura privata in data 23.01.2023 con la quale avevano concordato le modalità di affidamento e collocamento del nascituro, regolamentando altresì il diritto di visita del padre ed alcuni aspetti economici;
accordo rimasto inadempiuto da parte di
[...] dal momento che quest'ultimo, qualche mese dopo la nascita del minore, a seguito di CP_1 plurimi trasferimenti (dall'Italia in Francia e viceversa) si era reso irrintracciabile interrompendo di fatto, dal settembre 2023, ogni rapporto con l'ex compagna e con il figlio. All'udienza del 2 maggio 2024 veniva ascoltata la sola ricorrente, stante la mancata comparizione del resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. Il Giudice, dichiarata la contumacia di nella medesima udienza assumeva i Controparte_1 provvedimenti provvisori ed urgenti (in atti e a cui, pertanto, integralmente si rimanda), disponendo il prosieguo del giudizio.
In breve, erano assunte le seguenti determinazioni: l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c. – cd. super-esclusivo); la sua collocazione presso la madre;
incontri tra padre e figlio, in presenza della madre, indicativamente due pomeriggi a settimana, previo accordo tra i genitori, nel caso in cui il padre si fosse attivato al riguardo;
con decorrenza dalla domanda, veniva posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.200,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat
(da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese), oltre al 50% delle spese straordinarie (come da
Protocollo).
Inoltre, veniva conferito incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per monitorare la situazione ed attivarsi per favorire una ripresa della genitorialità da parte del padre, purché non pregiudizievole per il minore. A seguito del rinvio disposto all'udienza del 24.10.2024 per il deposito ex 473bis di note scritte di precisazione delle conclusioni, nell'udienza del 13.02.2025 il difensore di allegava Parte_1 certificato anagrafico di residenza del convenuto (con risultato negativo) e sottolineava l'assenza di rapporti di con la ricorrente. Nella medesima udienza il Giudice tratteneva la Controparte_1 causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che debbano essere accolte le domande della ricorrente in punto di affidamento, collocamento e visite, in quanto fondate e conformi al preminente interesse del minore, confermando così quanto già statuito in via provvisoria ed urgente.
Risulta infatti dagli atti che non sono emerse significative modificazioni della situazione del nucleo familiare tale da giustificare un affidamento del minore diverso da quello c.d. “super esclusivo” alla madre. Il convenuto continua a disinteressarsi completamente del figlio sotto il profilo dell'assistenza sia morale che materiale, non avendo in alcun modo ripreso le visite interrotte nel febbraio 2024 (a seguito di due soli incontri con il minore avvenuti in precedenza) e non provvedendo a tutt'oggi al suo mantenimento. In particolare, all'udienza del 2.05.2024 la ricorrente riferiva che il padre si fosse reso del tutto inadempiente rispetto agli impegni assunti con l'accordo sottoscritto a gennaio 2023, vedendo il figlio solo pochissime volte in seguito alla sua nascita, non partecipando in alcun modo alla sua vita né contribuendo al suo sostentamento economico, e che lo stesso, successivamente, si fosse pagina 2 di 6 volontariamente allontanato dal minore facendo perdere le proprie tracce pochi mesi dopo l'ultimo incontro con (“Il convenuto, dalla nascita del bambino, è stato presente per un po' di tempo” Per_2
…omissis… “A settembre 2023 il convenuto è stato in Francia dalla sua famiglia;
non ho più sue notizie da febbraio 2024. Per dei mesi il convenuto non si è fatto sentire né vedere: la sua motivazione
è stata la assenza di una dimora fissa. So che, da quando è rientrato dalla Francia, la sua residenza è a Cento da febbraio 2024” …omissis… “Il padre non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento del figlio” cfr. verbale ud. 02.05.2024). Tali assunti trovano inoltre positivo riscontro nella relazione elaborata dal Servizio Sociale di San
Pietro in Casale datata 3.10.2024 laddove si precisa che risulta allo stato Controparte_1 irreperibile (cfr. pag 2 relazione Servizi Sociali “Si informa codesta Autorità Giudiziaria che non è stato possibile svolgere colloqui con il padre del minore in quanto risulta irreperibile. Il Servizio scrivente ha inviato formali convocazioni per mezzo di raccomandata A/R e ha tentato di mettersi in contatto con il sig. tramite la sua utenza telefonica fornita dalla sig.ra senza mai CP_1 Pt_1 ricevere riscontro”; così anche “consultazione ANPR” allegata alla comparsa conclusionale della ricorrente) e che nessun rapporto sussiste tra questi e il figlio minore (“Ad oggi il minore non ha alcun rapporto con la figura genitoriale paterna, la quale risulta assente sia economicamente che affettivamente. Dopo una prima fase in cui il padre era presente, la sua partecipazione alla vita del figlio è diventata sempre più sporadica, fino ad essere del tutto assente a partire da febbraio 2024” cfr pag. 5 relazione Servizi Sociali). Le affermazioni di parte ricorrente in ordine all'iniziale sporadicità e poi totale assenza della presenza paterna nella vita di non sono state contestate da parte resistente rimasta contumace. Per_2
Pertanto, il Collegio ritiene che la situazione prospettata negli atti e risultante dal corredo probatorio sia tale da giustificare una deroga all'esercizio concertato della responsabilità genitoriale ex art. 337 quater comma 3, con conseguente conferma dell'affido del minore alla sola madre in via super esclusiva, con facoltà per la stessa di operare personalmente ogni scelta di carattere personale ed educativo per il figlio stesso.
Nel caso in esame tale modalità di affidamento è del tutto conforme all'interesse del minore, attesa l'impossibilità di fatto della ricorrente di accordarsi con il padre – con il quale la comunicazione è del tutto assente, vista la sua attuale irreperibilità - in relazione alle decisioni di maggior rilievo per la prole e la completa abdicazione da parte del convenuto alle proprie responsabilità genitoriali, desumibile dal contegno da questi tenuto soprattutto nell'ultimo periodo.
Ed invero, il disinteresse del padre per il figlio è palese: il convenuto non vede il minore da oltre un anno e non ha mai ricercato un contatto con il figlio in data successiva al febbraio 2024. Non vi sono rapporti neppure tra i genitori tanto che la ricorrente non conosce la residenza dell'uomo né sa se questi svolga o meno al momento attività lavorativa. Oltre all'abbandono morale vi è anche quello materiale in quanto il padre non ha mai contribuito in alcun modo alle esigenze più elementari del figlio, non provvedendo fino ad ora, tra l'altro, a dare esecuzione a quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti.
In tale situazione, tutte le scelte per le necessità di vita di non possono che essere assunte in totale Per_2 autonomia dalla madre: da quelle inerenti alla salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla stessa di poter agire liberamente. È dunque meritevole di accoglimento la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: trattasi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Si sottolinea inoltre che questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario,
pagina 3 di 6 rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori. Il Collegio dispone altresì la collocazione del minore presso la madre, secondo la situazione di fatto già esistente.
Quanto al regime degli incontri padre-figlio, questi avverranno previo accordo con la madre e alla presenza della stessa, indicativamente in due pomeriggi a settimana, nel caso in cui CP_1 dovesse attivarsi in tal senso.
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Passando ai provvedimenti di contenuto economico, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'istanza formulata da parte ricorrente. Nello specifico, in relazione alla condizione economica, la ricorrente affermava di lavorare come coadiuvante di bar e di percepire all'incirca 1200-1500 euro mensili e che l'ex compagno, nel periodo della convivenza more uxorio, svolgeva lavori solo saltuari nel campo dell'edilizia (“Io lavoro presso mia madre come coadiuvante di bar;
guadagno tra gli €1.200 e 1.500 al mese;
non ho beni di proprietà, investimenti o finanziamenti”… omissis… “Il convenuto non ha mai avuto un lavoro fisso a causa della sua dipendenza. Lui lavorava nel campo della edilizia”, cfr verbale ud. 02.05.2024). Dalla documentazione depositata in data 13.09.2024 (cfr comunicazione Agenzia delle Entrate), a seguito dell'autorizzazione del Giudice disposta nel verbale del 2.05.2024, risulta che CP_1 sia stato percettore di redditi solo nell'anno 2022, pari all'incirca a 1.000 euro mensili. Attesa la
[...] contumacia del convenuto, sono assenti altri elementi, anche indiziari, sulla sua attuale capacità reddituale.
Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso il figlio minore.
Ciò posto, sulla base della situazione reddituale dei genitori, il Collegio pone a carico del resistente l'onere di versare mensilmente la somma di 250 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al 50 % delle spese straordinarie (come da Protocollo). Nel caso di affidamento esclusivo, l'Assegno Unico Figli Minori spetta per legge, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, pertanto, nulla il Collegio dispone a tale riguardo.
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In relazione alla pronuncia in ordine a provvedimenti ablativi/sospensivi della responsabilità genitoriale, prospettata da parte ricorrente nella propria memoria conclusionale, il Collegio ritiene di non poter disporre, neppure d'ufficio, tenendo conto dello stato dei fatti, la decadenza ex art. 330 c.c. del convenuto.
Manca nel caso in esame qualsiasi indice e/o supporto probatorio atto a sostenere che la condotta paterna – così come ampiamente descritta in precedenza- abbia al momento in qualche modo inciso sull'integrità emotiva e relazionale del minore. Ed invero, se è vero che il disinteresse mostrato da parte resistente nei confronti della prole è tale da integrare il primo presupposto della pronuncia di decadenza, non può dirsi altrettanto per quanto concerne il secondo requisito previsto dall'articolo 330 c.c., ossia il grave pregiudizio per il figlio.
La dichiarazione di decadenza, infatti, non è da intendersi quale risposta sanzionatoria ai comportamenti inadempienti del genitore agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale ma quale fondamentale strumento volto a tutelare i preminenti interessi del minore che, nel caso in esame, non risultano essere stati fortemente compromessi. Ed invero, risulta essere un “bambino socievole e sereno”, ben inserito nel contesto di vita Per_2 familiare della madre che costituisce per lui un punto di riferimento stabile e adeguato alle sue esigenze(cfr. relazione servizio sociale pag. 5): non appare in modo evidente, al momento, che l'allontanamento del padre abbia avuto sul minore un riflesso negativo, né emergono ulteriori dati tali pagina 4 di 6 da indurre a ritenere che l'assenza della figura paterna abbia avuto su una significativa incidenza, Per_2 quantomeno in questa prima fase della sua giovane vita. La declaratoria di decadenza non può che fondarsi sulla valutazione degli elementi attualmente a disposizione di codesto Collegio - che, come indicato in precedenza, escludono la sussistenza di un grave pregiudizio per senza che ciò impedisca di pronunciare in seguito un provvedimento ex Per_2 art. 330 c.c. qualora la protezione del minore non risulti più garantita. Vi è da sottolineare, d'altro canto, che proprio la lontananza emotiva e materiale del convenuto per un lasso temporale ad oggi piuttosto breve (non oltre un anno), unitamente alla tenera età del minore, rendono auspicabile una ripresa dei rapporti tra padre e figlio, sì che possa in futuro crescere Per_1 serenamente, circondato dall'affetto di entrambi i genitori. Ad ogni modo, le problematiche legate alla situazione prospettata dalla ricorrente possono essere superate dichiarando l'affido c.d. super esclusivo di alla madre, senza pronunciare la decadenza Per_2 di dalla responsabilità genitoriale (Trib. ord. Messina, sez. I, 17 maggio 2017). Controparte_1
Le spese di lite sono regolamentate in base al criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per le prime due fasi, minimo per le altre stante la contumacia (con conseguente riduzione della necessaria attività difensiva).
P.Q.M
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la collocazione del minore presso la madre;
- dispone che il padre veda il figlio, d'accordo con la madre e in presenza della stessa, per due pomeriggi a settimane, nel caso in cui dovesse attivarsi in tal senso;
Controparte_1
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-
pagina 5 di 6 culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.5.261,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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